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Art. 14a27
1 Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti: - a.
- animali della specie bovina, inclusi bufali;
- b.
- equidi;
- c.
- animali della specie suina;
- d.
- animali della specie ovina;
- e.
- animali della specie caprina;
- f.
- camelidi del Nuovo Mondo;
- g.
- api mellifere.
2 Il sostegno avviene mediante: - a.
- contributi per la tenuta del libro genealogico;
- b.
- contributi per gli esami funzionali.
3 Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di allevamento estere. 4 L’UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura. 27 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).
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Art. 15 Contributi per l’allevamento di bovini
1 ...28 2 Il contributo per l’allevamento di bovini è il seguente: - a.
- tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico
| 12 franchi
| - b.
- esami funzionali:
- 1.
- per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione
| 9 franchi
| - 2.29
- campioni di latte:
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d o AZ4
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C
| 5 franchi
3.50 franchi 2.20 franchi
| - 3.
- per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR
| 26 franchi
| - 4.
- per ogni prima diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute con il metodo ICAR
| 1 franco.30
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3 I contributi per l’apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. 4 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico: - a.
- se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o
- b.
- se l’esame dell’attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.
5 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. 6 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un’azienda che tiene il libro genealogico. L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 7 ...32 8 Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute.33 28 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).
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Art. 16 Contributi per l’allevamento di equini
1 ...34 2 I contributi sono i seguenti: - a.
- tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico
| 400 franchi
| - b.
- esami funzionali:
- 1.
- per ogni esame dello stallone nella stazione
- 2.
- per ogni esame dello stallone nell’azienda
| 650 franchi 50 franchi.35 |
3 Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che: - a.
- non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico;
- b.
- siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e
- c.
- siano registrati nella banca dati sul traffico di animali.
4 Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico. 5 Il contributo per l’esame della prestazione dello stallone è assegnato un’unica volta nella vita di uno stallone. 6 Il contributo per l’esame della prestazione dello stallone nell’azienda è assegnato se: - a.
- l’esame dura almeno un giorno;
- b.
- l’esame è svolto unicamente su stalloni;
- c.
- sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e
- d.
- l’esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale.
7 Il contributo per l’esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se: - a.
- l’esame nella stazione dura almeno 30 giorni;
- b.
- l’esame è svolto unicamente su stalloni;
- c.
- l’esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e
- d.
- gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova.
34 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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Art. 17 Contributi per l’allevamento di suini
1 ...36 2 Il contributo per l’allevamento di suini è il seguente: - a.
- tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico
| 150 franchi
| - b.
- esami funzionali:
- 1.
- per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso
| 4 franchi
| - 2.
- per ogni esame nell’azienda con descrizione lineare e determinazione del peso
| 4 franchi
| - 3.
- per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso
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6 franchi
| - 4.
- per ogni esame nella stazione
| 450 franchi | - 5.
- per ogni esame nell’azienda concernente l’odore del verro
| 70 franchi.37
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3 L’importo annuo destinato all’infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. 4 Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. 5 Il contributo per l’esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell’aumento di peso, l’indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d’ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: - a.
- esame dei fratelli e delle sorelle;
- b.
- esame funzionale dei verri;
- c.
- esame dei prodotti terminali;
- d.
- gruppi d’esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico.
6 La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d’esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. 7 L’esame nell’azienda concernente l’odore del verro prevede almeno la determinazione dell’androsterone e dello scatolo. 36 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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Art. 18 Contributi per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 38
1 Il contributo per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente: - a.
- tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico
| 21 franchi
| - b.
- esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo
| 12 franchi |
2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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Art. 19 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte
1 ...39 2 Il contributo per l’allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente: - a.
- tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico
| 35 franchi
| - b.
- esami funzionali:
- 1.40
- campioni di latte:
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4 o ATM4/7d
- –
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C
- 2.
- per ogni esame della capacità di sviluppo
| 6 franchi 4.50 franchi 3.20 franchi 26 franchi.41 |
3 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico: - a.
- per gli animali non iscritti nel libro genealogico; o
- b.
- se l’esame dell’attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.
4 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. 5 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.42 6 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è stato rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita. 39 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).
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Art. 20 Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 43
Il contributo per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico. 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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Art. 21 Contributi per l’allevamento di api mellifere
1 ...44 2 Il contributo per l’allevamento di api mellifere è il seguente: - a.
- tenuta del libro genealogico:
- 1.
- per ogni regina
- 2.
- per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA
- 3.
- per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale)
- 4.
- per ogni stazione di fecondazione A
- 5.
- per ogni stazione di fecondazione B
| 50 franchi 90 franchi 8 franchi 3000 franchi 500 franchi | - b.
- esami funzionali:
- 1.
- per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici
- 2.
- per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici
| 440 franchi
180 franchi.45 |
3 Il contributo per regina è assegnato al termine dell’esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione reso anonimo o conosciuto e dopo l’iscrizione nel libro genealogico. 4 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per: - a.
- le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale;
- b.
- le regine fucaiole su una stazione di fecondazione A;
- c.
- le regine fucaiole i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione artificiale.46
5 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato soltanto una volta per regina e regina fucaiola. Non viene assegnato alcun contributo se sono già stati versati contributi secondo l’articolo 23c capoverso 2 lettera f.47 5bis Se la determinazione della purezza della razza avviene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.48 6 Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell’anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.49 44 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 48 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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Art. 22 Disposizioni comuni
1 I contributi di cui agli articoli 15–21 inferiori ai 50 000 franchi all’anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un’organizzazione o un’impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta. 2 ...50 3 Per i contributi di cui agli articoli 15–21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo. L’UFAG pubblica le cifre comunicate.51 4 Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l’anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell’organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.52 5 Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno. 6 I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17–20 sono assegnati per animali: - a.
- i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e
- b.
- la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento.
7 Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6: - a.
- gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
- b.
- i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico;
- c.
- i tori devono avere almeno nove mesi d’età;
- d.
- gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d’età;
- e.
- i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d’età.
8 La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7: - a.
- durante il periodo di creazione; o
- b.
- se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un’ascendenza incompleta.
9 Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione. 50 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).
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Art. 22a Assegnazione dei contributi 53
1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue: - a.
- allevamento di bovini 72 %
- b.
- allevamento di equini 4 %
- c.
- allevamento di suini 10,75 %
- d.
- allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5%
- e.
- allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 %
- f.
- allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 %
- g.
- allevamento di api mellifere 0,8 %
2 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente. 3 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente. 4 Per la riduzione e l’aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l’UFAG fa riferimento ai costi dell’ultimo periodo prima dell’anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute. 53 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).
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