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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2 ordina: 1 RS 910.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
Allegato 16
16 Aggiornato dal n. II dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
(art. 2) |
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Art. 1 Campo di applicazione 3
1 La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino. 2 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata. 3 Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’ingrasso. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
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Art. 2 Caratterizzazione
1 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
2 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza. 3 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati. 4 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda. |
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Art. 3 Complementi della caratterizzazione
1 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione. 2 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri. 3 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1. 4 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli. |
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Art. 4 Obblighi delle imprese
1 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino. 2 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
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Art. 5 Controlli
1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.9 5 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
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Art. 6 Enti di certificazione
Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:
10 RS 946.512 |
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Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino
1 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo. 2 Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/200811 sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:
11 Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
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Art. 8 UFAG 13
1 L’ esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.14 2 L’UFAG:
13 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
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Art. 9 Cantoni
1 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’UFAG e gli enti di certificazione. |
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Art. 10
15 Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). |
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Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento |
2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali |
La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 dell’ordinanza del 23 ottobre 201317 sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. 17 RS 910.13 |
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