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Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alla carne di pollo e di tacchino definita nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 dell’ ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale. 2 Essa non si applica alla carne di pollo e di tacchino proveniente da animali che non sono detenuti a scopo d’ingrasso. |
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Art. 2 Caratterizzazione
1 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
2 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza. 3 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati. 4 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda. 3 RS 910.18 |
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Art. 3 Complementi della caratterizzazione
1 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione. 2 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri. 3 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1. 4 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli. |
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Art. 4 Obblighi delle imprese
1 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino. 2 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
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Art. 5 Controlli
1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate. 4 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |
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Art. 6 Enti di certificazione
Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:
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Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino
1 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo. 2 Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, c, d ed e sono riconosciute come equivalenti se la carne di pollo e di tacchino importata è stata prodotta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 19917. 7 Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143 del 7.06.1991, pag. 11). I testi dei regolamenti menzionati nella presente ordinanza possono essere ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch o consultati su Internet all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/ |
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Art. 8 Ufficio federale dell’agricoltura
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9. 2 L’Ufficio federale:
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Art. 9 Cantoni
1 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’Ufficio federale e gli enti di certificazione. |
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Allegato 8
8 Aggiornato dal n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |
(art. 2) |
Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento |
2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali |
La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» è ammessa soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 OPD9 e le relative disposizioni di esecuzione, nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. |
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