Ordinanza
sulla caratterizzazione della carne di pollame
in funzione del metodo di produzione
(Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14 lettera a, 15 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
1 RS 910.1
1
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alla carne di pollo e di tacchino definita nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 dell’ ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale.
2 Essa non si applica alla carne di pollo e di tacchino proveniente da animali che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.
Art. 2 Caratterizzazione
1 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
Tedesco | Francese | Italiano | Romancio | |
a. | Extensive | Elevé à l’intérieur: | Estensivo al coperto | Allevament a l’interiur: sistem extensiv |
b. | Besonders | Stabulation particulièrement respectueuse des animaux | Stabulazione particolarmente rispettosa | Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals |
c. | Auslaufhaltung | Sortant à l’extérieur | All’aperto | Allevament cun sortida al liber |
d. | Freilandhaltung | Fermier élevé | Rurale all’aperto | Allevament al liber |
e. | Uneingeschränkte | Fermier élevé | Rurale in libertà | Allevament en |
2 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.
3 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.
4 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.
3 RS 910.18
Art. 3 Complementi della caratterizzazione
1 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.
2 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.
3 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.
4 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.
Art. 4 Obblighi delle imprese
1 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.
2 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
- a.
- prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.
- b.
- permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.
Art. 5 Controlli
1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
- a.
- nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;
- b.4
- nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti (OPD);
- c.
- nei macelli che non dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità secondo le norme ISO 9000 segg., almeno quattro volte all’anno;
- d.
- nei macelli che dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità secondo le norme ISO 9000 segg., almeno una volta all’anno.
2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.
4 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 6 Enti di certificazione
Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:
- a.
- accreditati in Svizzera;
- b.
- riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c.
- abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino
1 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo.
2 Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, c, d ed e sono riconosciute come equivalenti se la carne di pollo e di tacchino importata è stata prodotta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 19917.
7 Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143 del 7.06.1991, pag. 11). I testi dei regolamenti menzionati nella presente ordinanza possono essere ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch o consultati su Internet all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/
Art. 8 Ufficio federale dell’agricoltura
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.
2 L’Ufficio federale:
- a.
- tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5;
- b.
- informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provvedimenti secondo l’articolo 169 LAgr.
Art. 9 Cantoni
1 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
2 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’Ufficio federale e gli enti di certificazione.
Art. 10 Disposizioni transitorie
La carne di pollo e di tacchino prodotta, imballata, caratterizzata o importata prima del 1° gennaio 2006 secondo il diritto vigente può ancora essere fornita ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato 88 Aggiornato dal n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
8 Aggiornato dal n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).