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Ordinanza
sulla caratterizzazione della carne di pollame
in funzione del metodo di produzione
(Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 lettera a, 15 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

1

Art. 1 Campo di applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca al­la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no de­fi­ni­ta nell’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­si 1 e 2 dell’ or­di­nan­za del DFI del 23 no­vem­bre 20052 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le.

2 Es­sa non si ap­pli­ca al­la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no pro­ve­nien­te da ani­ma­li che non so­no de­te­nu­ti a sco­po d’in­gras­so.

Art. 2 Caratterizzazione  

1 Per la ca­rat­te­riz­za­zio­ne del­la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te sol­tan­to le de­si­gna­zio­ni men­zio­na­te qui ap­pres­so per in­di­ca­re il me­to­do di al­le­va­men­to:

Te­de­sco

Fran­ce­se

Ita­lia­no

Ro­man­cio

a.

Ex­ten­si­ve
Bo­de­n­hal­tung

Ele­vé à l’in­té­rieur:
sy­stè­me ex­ten­sif

Esten­si­vo al co­per­to

Al­le­va­ment a l’in­te­riur: si­stem ex­ten­siv

b.

Be­son­ders
tier­freund­li­che
Stal­lhal­tung

Sta­bu­la­tion par­ti­cu­liè­re­ment re­spec­tueu­se des ani­maux

Sta­bu­la­zio­ne par­ti­co­lar­men­te ri­spet­to­sa
de­gli ani­ma­li

Al­le­va­ment en stal­la par­ti­cu­lar­main fa­vu­rai­vel als ani­mals

c.

Au­slau­f­hal­tung

Sor­tant à l’ex­té­rieur

All’aper­to

Al­le­va­ment cun sor­ti­da al li­ber

d.

Frei­lan­d­hal­tung

Fer­mier éle­vé
en plein-air

Ru­ra­le all’aper­to

Al­le­va­ment al li­ber

e.

Unein­ge­schränk­te
Frei­lan­d­hal­tung

Fer­mier éle­vé
en li­ber­té

Ru­ra­le in li­ber­tà

Al­le­va­ment en
li­ber­tad

2 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 1, per la ca­rat­te­riz­za­zio­ne del­la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no pro­dot­ta in ba­se al­le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 22 set­tem­bre 19973 sull’agri­col­tu­ra bio­lo­gi­ca, può es­se­re uti­liz­za­ta una ca­rat­te­riz­za­zio­ne se­con­do le di­spo­si­zio­ni di det­ta or­di­nan­za, so­la o in com­bi­na­zio­ne con una ca­rat­te­riz­za­zio­ne se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Le de­si­gna­zio­ni che fi­gu­ra­no nel ca­po­ver­so 1 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te sol­tan­to se so­no adem­piu­te le esi­gen­ze cor­ri­spon­den­ti men­zio­na­te nell’al­le­ga­to e a con­di­zio­ne che le im­pre­se di in­gras­so e di ma­cel­la­zio­ne da cui pro­vie­ne la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no sia­no con­trol­la­te da en­ti ac­cre­di­ta­ti di ispe­zio­ne e di cer­ti­fi­ca­zio­ne per quan­to con­cer­ne il ri­spet­to del­le esi­gen­ze dell’al­le­ga­to e quel­le re­la­ti­ve al­la trac­cia­bi­li­tà e che i pro­dot­ti sia­no cer­ti­fi­ca­ti.

4 Le de­si­gna­zio­ni «Sta­bu­la­zio­ne par­ti­co­lar­men­te ri­spet­to­sa de­gli ani­ma­li» e «All’aper­to» pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te sol­tan­to se il cor­ri­spon­den­te me­to­do di al­le­va­men­to è ap­pli­ca­to a tut­ta l’azien­da.

3 RS 910.18

Art. 3 Complementi della caratterizzazione  

1 Le de­si­gna­zio­ni. se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 pos­so­no es­se­re com­ple­ta­te da in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti le par­ti­co­la­ri­tà del me­to­do cor­ri­spon­den­te di al­le­va­men­to o di ali­men­ta­zio­ne.

2 Le in­di­ca­zio­ni sul­le com­po­nen­ti spe­ci­fi­che dell’ali­men­ta­zio­ne so­no am­mes­se sol­tan­to se la lo­ro par­te è in­fe­rio­re al 35 per cen­to de­gli ali­men­ti som­mi­ni­stra­ti e, ri­spet­ti­va­men­te, in­fe­rio­re al 50 per cen­to per il gra­no­tur­co e al 5 per cen­to per i le­gu­mi, per la ver­du­ra a fo­glia e per i pro­dot­ti lat­tie­ri.

3 Le in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti l’età di ma­cel­la­zio­ne o la du­ra­ta d’in­gras­so so­no am­mis­si­bi­li sol­tan­to in re­la­zio­ne con una del­le de­si­gna­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1.

4 La pre­scri­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 non si ap­pli­ca ai pol­li.

Art. 4 Obblighi delle imprese  

1 La re­spon­sa­bi­li­tà di ve­ri­fi­ca­re se le ca­rat­te­riz­za­zio­ni cor­ri­spon­do­no al­le pre­scri­zio­ni de­gli ar­ti­co­li 2 e 3 in­com­bo­no al­le im­pre­se che im­met­to­no sul mer­ca­to la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no.

2 Le im­pre­se che ma­cel­la­no, tra­sfor­ma­no, im­bal­la­no, com­mer­cia­no, im­por­ta­no o im­met­to­no sul mer­ca­to la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 de­vo­no:

a.
pren­de­re tut­ti i prov­ve­di­men­ti ne­ces­sa­ri all’iden­ti­fi­ca­zio­ne dei lot­ti e as­si­cu­ra­re la trac­cia­bi­li­tà di ogni sin­go­lo lot­to fi­no al for­ni­to­re.
b.
per­met­te­re all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te o all’en­te di cer­ti­fi­ca­zio­ne, a sco­po d’ispe­zio­ne, di ac­ce­de­re a tut­ti gli edi­fi­ci e a tut­te le par­cel­le dell’azien­da, non­ché met­te­re a sua di­spo­si­zio­ne la con­ta­bi­li­tà e le pez­ze giu­sti­fi­ca­ti­ve e dar­le tut­te le in­for­ma­zio­ni uti­li.
Art. 5 Controlli  

1 I con­trol­li da par­te dell’en­te di cer­ti­fi­ca­zio­ne o di un en­te di ispe­zio­ne in­ca­ri­ca­to da que­st’ul­ti­mo con­cer­nen­ti il ri­spet­to del­le esi­gen­ze men­zio­na­te nell’al­le­ga­to e quel­le re­la­ti­ve al­la trac­cia­bi­li­tà so­no ef­fet­tua­ti:

a.
nel­le im­pre­se di in­gras­so che pro­du­co­no pol­li e tac­chi­ni di cui ai nu­me­ri 1, 3, 4 e 5 dell’al­le­ga­to, al­me­no una vol­ta all’an­no e so­no in­te­gra­ti nei con­trol­li esi­sten­ti;
b.4
nel­le im­pre­se di in­gras­so che pro­du­co­no pol­li e tac­chi­ni con­for­me­men­te al nu­me­ro 2 dell’al­le­ga­to, all’at­to dei con­trol­li se­con­do l’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 20135 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti (OPD);
c.
nei ma­cel­li che non di­spon­go­no di un si­ste­ma cer­ti­fi­ca­to di ge­stio­ne del­la qua­li­tà se­con­do le nor­me ISO 9000 segg., al­me­no quat­tro vol­te all’an­no;
d.
nei ma­cel­li che di­spon­go­no di un si­ste­ma cer­ti­fi­ca­to di ge­stio­ne del­la qua­li­tà se­con­do le nor­me ISO 9000 segg., al­me­no una vol­ta all’an­no.

2 L’en­te di cer­ti­fi­ca­zio­ne in­for­ma l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le e le au­to­ri­tà can­to­na­li com­pe­ten­ti sul­le ir­re­go­la­ri­tà con­sta­ta­te.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pa­ga­men­ti di­ret­ti, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

5 RS 910.13

Art. 6 Enti di certificazione  

Con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 17 giu­gno 19966 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne, in vi­sta del­le at­ti­vi­tà se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za gli en­ti di cer­ti­fi­ca­zio­ne e di ispe­zio­ne de­vo­no es­se­re:

a.
ac­cre­di­ta­ti in Sviz­ze­ra;
b.
ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra nel qua­dro di un ac­cor­do in­ter­na­zio­na­le; o
c.
abi­li­ta­ti o ri­co­no­sciu­ti in al­tro mo­do se­con­do il di­rit­to sviz­ze­ro.
Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino  

1 La car­ne di pol­lo e di tac­chi­no im­por­ta­ta può es­se­re mu­ni­ta di una de­si­gna­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 2, a con­di­zio­ne che l’im­por­ta­to­re pos­sa pro­va­re che i pro­dot­ti di cui trat­ta­si, so­no sot­to­po­sti a di­spo­si­zio­ni equi­va­len­ti al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za per quan­to con­cer­ne il me­to­do di pro­du­zio­ne o la pro­ce­du­ra di con­trol­lo.

2 Le di­chia­ra­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, c, d ed e so­no ri­co­no­sciu­te co­me equi­va­len­ti se la car­ne di pol­lo e di tac­chi­no im­por­ta­ta è sta­ta pro­dot­ta con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del re­go­la­men­to (CEE) n. 1538/91 del­la Com­mis­sio­ne del 5 giu­gno 19917.

7 Re­go­la­men­to (CEE) n. 1538/91 del­la Com­mis­sio­ne, del 5 giu­gno 1991, re­can­te di­spo­si­zio­ni di ap­pli­ca­zio­ne del re­go­la­men­to (CEE) n. 1906/90 del Con­si­glio che sta­bi­li­sce ta­lu­ne nor­me di com­mer­cia­liz­za­zio­ne per le car­ni di pol­la­me (GU L 143 del 7.06.1991, pag. 11). I te­sti dei re­go­la­men­ti men­zio­na­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re ot­te­nu­ti a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch o con­sul­ta­ti su In­ter­net all’in­di­riz­zo: https://eur-lex.eu­ro­pa.eu/

Art. 8 Ufficio federale dell’agricoltura  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (Uf­fi­cio fe­de­ra­le) ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za, fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 9.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le:

a.
tie­ne una li­sta de­gli en­ti di cer­ti­fi­ca­zio­ne che adem­pio­no le esi­gen­ze se­con­do l’ar­ti­co­lo 5;
b.
in­for­ma gli en­ti can­to­na­li e gli en­ti di cer­ti­fi­ca­zio­ne in­te­res­sa­ti sui prov­ve­di­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 169 LA­gr.
Art. 9 Cantoni  

1 Le au­to­ri­tà can­to­na­li in­ca­ri­ca­te del con­trol­lo del­le der­ra­te ali­men­ta­ri ese­guo­no la pre­sen­te or­di­nan­za se­con­do la le­gi­sla­zio­ne sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

2 Se le au­to­ri­tà can­to­na­li in­ca­ri­ca­te del con­trol­lo del­le der­ra­te ali­men­ta­ri con­sta­ta­no in­fra­zio­ni al­la pre­sen­te or­di­nan­za ne in­for­ma­no l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le e gli en­ti di cer­ti­fi­ca­zio­ne.

Art. 10 Disposizioni transitorie  

La car­ne di pol­lo e di tac­chi­no pro­dot­ta, im­bal­la­ta, ca­rat­te­riz­za­ta o im­por­ta­ta pri­ma del 1° gen­na­io 2006 se­con­do il di­rit­to vi­gen­te può an­co­ra es­se­re for­ni­ta ai con­su­ma­to­ri fi­no all’esau­ri­men­to del­le scor­te.

Art. 11 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2006.

Allegato 8

8 Aggiornato dal n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

(art. 2)

Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

1. Estensivo al coperto

La designazione «Estensivo al coperto» può essere utilizzata soltanto:

a.
se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i 25 kg di peso vivo per i polli e i tacchini ; e
b.
se i polli sono macellati al più presto all’età di 56 giorni e i tacchini al più presto all’età di 70 giorni.

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» è ammessa soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’arti­colo 74 OPD9 e le relative disposizioni di esecuzione, nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

3. All’aperto

La designazione «All’aperto» è ammissibile soltanto:

a.
se le disposizioni dell’articolo 61 OPD concernente le uscite regolari all’aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini;
b.
se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i valori seguenti:
1.
27,5 kg di peso vivo per i polli,
2.
25 kg di peso vivo per i tacchini.
All’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superficie dell’area con clima esterno. Nei pollai costruiti prima del 31 dicembre 2006 la densità prescritta per i tacchini non è esigibile prima del 31 dicembre 2016;
c.
se i tacchini sono macellati al più presto all’età di 70 giorni.
d.
se gli animali hanno avuto, durante la metà almeno della loro vita, accesso al pascolo in permanenza durante la giornata. In caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo; e
e.
se la formula di alimento somministrato allo stadio dell’ingrasso contiene almeno il 65 % di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 % di sottoprodotti cerealicoli. Fino al 31 dicembre 2010, la formula di alimenti somministrati deve contenere almeno il 50 per cento di cereali; si può computare un massimo del 5 % di sottoprodotti cerealicoli.

4. Rurale all’aperto

La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto:

a.
se le esigenze di cui nel numero 3 per le uscite all’aperto sono soddisfatte;
b.
se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:
1.
nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non eccedono 150 m2 di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m2;
2.
nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo.
All’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 % di quella dell’area con clima esterno;
c.
se la superficie utilizzabile totale dei pollai per sito singolo d’allevamento non eccede 1600 m2;
d.
se ogni pollaio non conta più di:
1.
4800 polli,
2.
2500 tacchini;
e.
se gli animali hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata a partire dall’età di:
1.
42 giorni per i polli;
2.
56 giorni per i tacchini.
In caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo;
f.
se i percorsi esterni presentano almeno le superfici seguenti:
1.
2 m2 per ogni galletto;
2.
6 m2 per ogni tacchino;
g.
se gli animali sono macellati al più presto all’età seguente:
1.
81 giorni per i polli,
2.
140 giorni per i tacchini.
h.
se i produttori che non applicano le norme relative all’età minima di macellazione prevista alla lettera g utilizzano obbligatoriamente razze che crescono lentamente; e
i.
se il finissaggio in clausura non supera 15 giorni per i polli di età superiore a 90 giorni.

5. Rurale in libertà

La designazione «Rurale in libertà» può essere utilizzata soltanto se le esigenze menzionate nel numero 4 sono soddisfatte; al posto del numero 4 lettera f (percorsi esterni) si esige che gli animali abbiano accesso in permanenza durante la giornata a un percorso esterno illimitato.

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