Campo d’applicazione (1 - 1)
Disposizioni generali (2 - 4)
Tasse (19 - 20)
Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione (21 - 21)
Disposizioni finali (22 - 25)
Elenco dei sottoprodotti di derrate alimentari secondo l’articolo 11
Sezione 1: Campo d’applicazione |
Sezione 2: Disposizioni generali |
Art. 2 Effettivi massimi 2
1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:
2 Nell’ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell’azienda e quello di uscita dall’azienda sono considerati giorni di ingrasso. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4571). |
Art. 3 Effettivo complessivo autorizzato
Per il calcolo dell’effettivo complessivo autorizzato ai sensi dell’articolo 46 capoverso 2 LAgr non sono considerati:
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Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali 3
Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell’effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023704). |
Sezione 3: Aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi |
Art. 5 Effettivi consentiti 4
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi. 2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numero 2.1.5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023704). |
Art. 9 Revoca dell ’ autorizzazione
La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall’UFAG. |
Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale |
Art. 18
1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19936 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione degli effettivi o alla cessazione della produzione, aumentare gli effettivi o riprendere la produzione soltanto se l’UFAG lo ha autorizzato. 2 L’UFAG può autorizzare un’azienda ad aumentare gli effettivi o a riprendere la produzione non appena il contributo versato all’atto della cessazione dell’esercizio per la costruzione dell’edificio è rimborsato proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento. 3 L’Ufficio del registro fondiario competente radia d’ufficio la menzione nel registro fondiario concernente la limitazione dell’effettivo di bestiame, iscritta come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitata a 20 anni secondo l’ordinanza concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione d’attività è scaduto. Prima della scadenza di tale termine, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell’UFAG. 6 [RU 1993865, 1598all. 2 n. 5; 1994784. RU 1995 217] |
Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione |
Art. 217
Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all’articolo 4 soltanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023704). |
Sezione 8: Disposizioni finali |
Art. 24 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello di cui all’articolo 2, poiché usano sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, conformemente all’ordinanza del 26 novembre 20039 sugli effettivi massimi, restano valide fino alla loro scadenza. 2 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di derrate alimentari di cui all’allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione, devono riportare gli effettivi entro il 31 dicembre 2015 a quelli di cui agli articoli 2 e 3 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione. 3 Secondo il diritto anteriore le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato per aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi sono valide per 15 anni dal momento dell’autorizzazione. |
Allegato |
(art. 11 e 24 cpv. 2) |