Ordinanza
concernente gli effettivi massimi per la produzione
di carne e di uova
(Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1
della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
1 RS 910.1
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l’allevamento suino, l’ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l’ingrasso di polli, l’ingrasso di tacchini e l’ingrasso di vitelli.
Sezione 2: Disposizioni generali
Art. 2 Effettivi massimi 2
1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:
- a.
- per animali della specie suina:
- 1. 250
- scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione,
- 2. 500
- scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,
- 3. 1 500
- rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,
- 4. 1 500
- suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi,
- 5. 2 000
- suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell’allevamento di suinetti senza altre categorie di suini,
- 6. 1 500
- suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;
- b.
- per pollame da reddito:
- 1. 27 000
- polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,
- 2. 24 000
- polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,
- 3. 21 000
- polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,
- 4. 18 000
- polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,
- 5. 18 000
- galline ovaiole di oltre 18 settimane,
- 6. 9 000
- tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare),
- 7. 4 500
- tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio);
- c.
- per animali della specie bovina:
- 300
- vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).
2 Nell’ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell’azienda e quello di uscita dall’azienda sono considerati giorni di ingrasso.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4571).
Art. 3 Effettivo complessivo autorizzato
Per il calcolo dell’effettivo complessivo autorizzato ai sensi dell’articolo 46 capoverso 2 LAgr non sono considerati:
- a.
- le rimonte destinate alla rimonta del proprio effettivo: fino a un terzo dell’effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali;
- b.
- i suinetti fino a 35 kg prodotti nella propria azienda.
Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali
Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano singolarmente per ogni azienda associata.
Sezione 3: Aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi
Art. 5 Effettivi consentiti
1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.
2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numeri 2.1.4 e 2.1.5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti.
Art. 6 Domanda
1 La domanda per un’autorizzazione va inoltrata all’UFAG mediante l’apposito modulo.
2 L’UFAG, prima della decisione, chiede un parere alla competente autorità cantonale.
Art. 7 Durata dell ’ autorizzazione
L’autorizzazione è valida per 15 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l’UFAG decide prima della scadenza dell’autorizzazione.
Art. 8 Obbligo di notifica
Il gestore deve notificare all’UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell’autorizzazione. L’UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza del termine.
Art. 9 Revoca dell ’ autorizzazione
La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall’UFAG.
Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca
Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari
1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari, se queste in media in un anno:
- a.
- coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;
- b.
- coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte; o
- c.
- coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte.
2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:
- a.
- il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale;
- b.
- l’azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;
- c.
- i sottoprodotti finora non sono stati ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli;
- d.
- il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l’azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità valorizzata nell’arco di un anno;
- e.
- il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;
- f.
- il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:
- 1.
- con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e
- 2.
- gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.
3 L’UFAG rilascia l’autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.
Art. 11 Elenco dei sottoprodotti
1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 sono elencati nell’allegato.
2 L’UFAG può modificare l’allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell’allegato se adempiono le seguenti condizioni:
- a.
- non sono espressamente prodotti per il foraggiamento di suini;
- b.
- contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni;
- c.
- il loro utilizzo nell’alimentazione dei suini non ha conseguenze negative sul benessere degli animali e sulla qualità della carne;
- d.
- risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l’anno;
- e.
- il loro utilizzo nell’alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all’utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco.
Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca
1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all’Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove.
2 L’autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l’unità di produzione conferma per scritto che:
- a.
- con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e
- b.
- gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.
Art. 13 Effettivo complessivo consentito
1 L’UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all’articolo 2.
2 Se un’azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento.
Art. 14 Domanda
La domanda per un’autorizzazione va inoltrata all’UFAG mediante l’apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in particolare delle conferme scritte di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all’articolo 12 capoverso 2.
Art. 15 Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione per le aziende di cui all’articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L’autorizzazione per le aziende di cui all’articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l’UFAG decide prima della scadenza dell’autorizzazione.
Art. 16 Obbligo di notifica
Il gestore deve notificare all’UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell’autorizzazione. L’UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza dell’autorizzazione.
Art. 17 Revoca dell’autorizzazione
La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall’UFAG.
Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale
Art. 18
1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19934 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione degli effettivi o alla cessazione della produzione, aumentare gli effettivi o riprendere la produzione soltanto se l’UFAG lo ha autorizzato.
2 L’UFAG può autorizzare un’azienda ad aumentare gli effettivi o a riprendere la produzione non appena il contributo versato all’atto della cessazione dell’esercizio per la costruzione dell’edificio è rimborsato proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.
3 L’Ufficio del registro fondiario competente radia d’ufficio la menzione nel registro fondiario concernente la limitazione dell’effettivo di bestiame, iscritta come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitata a 20 anni secondo l’ordinanza concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione d’attività è scaduto. Prima della scadenza di tale termine, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell’UFAG.
4 [RU 19938651598all. 2 n. 5, 1994784. RU 1995 217]
Sezione 6: Tasse
Art. 19 Riscossione della tassa
1 L’UFAG riscuote una tassa se il gestore di un’azienda detiene più animali degli effettivi consentiti.
2 Determinante ai fini della riscossione della tassa è l’effettivo nel giorno in cui l’UFAG constata l’effettivo di un’azienda.
Art. 20 Ammontare della tassa
1 Le tasse per animale tenuto in sovrannumero all’anno ammontano:
- a.
- per gli animali della specie suina:
|
|
| 75.— |
| 75.— |
- b.
- per il pollame da reddito:
| 12.— |
| 5.— |
| 4.30 |
| 3.80 |
| 3.40 |
| 15.— |
| 5.— |
- c.
- per animali della specie bovina:
|
|
2 Se il gestore detiene animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.
Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione
Art. 21
Le competenti autorità cantonali autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per gli effettivi di cui agli articoli 2 e 3, a meno che l’UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell’articolo 5, 10
o 12.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza.
2 L’UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi.
Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 26 novembre 20035 sugli effettivi massimi è abrogata.
5 [RU 2003 4933, 2010 5881, 2011 2407, 2013 679]
Art. 24 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello di cui all’articolo 2, poiché usano sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, conformemente all’ordinanza del 26 novembre 20036 sugli effettivi massimi, restano valide fino alla loro scadenza.
2 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di derrate alimentari di cui all’allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione, devono riportare gli effettivi entro il 31 dicembre 2015 a quelli di cui agli articoli 2 e 3 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione.
3 Secondo il diritto anteriore le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato per aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi sono valide per 15 anni dal momento dell’autorizzazione.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.