Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati
nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2,
43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2
ordina:
1 RS 910.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Sezione 1: Definizioni33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 1 Valorizzatori
1 Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.
2 Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1a Venditori diretti
Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.
Art. 1b Latte commerciale
Per latte commerciale s’intende il latte che:
- a.
- lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
- b.
- viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Sezione 1a: Supplementi 44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio 5
1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 2a.
2 È versato ai produttori se il latte è trasformato in:
- a.
- formaggio che:
- 1.
- adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 20166 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
- 2.
- presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
- b.
- formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
- c.
- Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
4 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.
5 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati
1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:
- a.
- sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr7:8
- 1.
- pasta extradura,
- 2.
- pasta dura,
- 3.
- pasta semidura,
- 4.
- pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e
- b.
- il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.9
2 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.
3 Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 2a Supplemento per il latte commerciale 10
1 Per il latte commerciale vaccino l’UFAG versa ai produttori un supplemento di 4,5 centesimi il chilogrammo.
2 L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.
10 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Sezione 2: Procedura
Art. 3 Domande
1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.11
2 Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.
3 Le domande di versamento del supplemento di cui all’articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.12
4 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all’articolo 3 capoverso 3.13
5 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
- a.
- il rilascio di un’autorizzazione;
- b.
- il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c.
- la revoca di un’autorizzazione.14
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 4 Periodo dei supplementi 15
I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 4a Domande presentate tardivamente 16
1 Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.
2 ... 17
16 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
17 Abrogato dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 5 Versamento dei supplementi 18
1 L’UFAG decide sulle domande.
2 L’UFAG versa i supplementi.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità 19
Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:
- a.
- a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
- b.
- a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Sezione 3: Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte
Art. 720
20 Abrogato dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4049).
Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione
1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.21
2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione.22
3 I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 497).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5883).
Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione
1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime:
- a.
- acquistate;
- b.
- vendute senza essere state trasformate;
- c.
- trasformate nell’azienda.
2 Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
- a.
- la quantità di materie prime trasformate;
- b.
- il genere di prodotti fabbricati;
- c.
- la quantità di prodotti fabbricati.
3 Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato le materie prime. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.23
4 I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5883).
Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta
1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.
2 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.24
3 Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.25
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).
Art. 11 Conservazione dei dati 26
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale che sono necessari all’ispezione.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Sezione 4: Servizio d’amministrazione
Art. 12 Compiti del servizio d’amministrazione 27
1 L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.
2 Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
- a.
- trattamento delle domande di supplementi;
- b.
- comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
- c.
- allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
- d.
- gestione di una banca dati concernente i supplementi;
- e.
- rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- f.28
- messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- g.29
- adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.
3 Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.
27 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4049).
29 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mag. 2009 (RU 2009 2603). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4049).
Art. 13 Accordo di prestazione
1 L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.
2 L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199430 sugli acquisti pubblici.
30 RS 172.056.1
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.
2 L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.31
3 ...32
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2411). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- ordinanza del 7 dicembre 199833 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
- 2.
- ordinanza del DFE del 7 dicembre 199834 concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere.
33 [RU 19991226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469all. 4 n. 57]
34 [RU 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 20076433]
Art. 16 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2 Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.
Allegato 3535 Aggiornato dai n. II delle O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3993) e del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
35 Aggiornato dai n. II delle O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3993) e del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).