Ordinanza
sul controllo del latte
(OCL)
del 20 ottobre 2010 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’igiene nella produzione lattiera;
- b.
- il controllo dell’igiene del latte.
Art. 2 Prescrizioni tecniche
1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)3 emana prescrizioni tecniche riguardanti l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.
2 Il DFI tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3 Responsabilità
1 I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene secondo l’articolo 2 capoverso 1 e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.
2 Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell’esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.
Sezione 2: Controllo del latte
Art. 4 Principio
1 Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.
2 Il latte è analizzato dai laboratori di prova.
Art. 5 Eccezioni
1 Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.
2 I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.4
3 Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l’abolizione del controllo del latte di cui all’articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.5
4 Nuovo testo giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
5 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte
1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).
2 Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.
3 Essi registrano regolarmente nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui allʼordinanza 6 giugno 20146 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:
- a.
- la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizoozie soggette all’obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
- b.
- i risultati di queste analisi;
- c.
- i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e lʼindirizzo del detentore degli animali;
- d.
- i risultati delle analisi effettuate nellʼambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dellʼarticolo 2 della presente ordinanza concernenti lʼigiene nella produzione lattiera.7
7 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6857). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 7 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo del latte
1 LʼUSAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ALIS per il tramite del sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 20148 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.9
2 I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.
9 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 7 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.
Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte
1 La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.
2 I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.
3 I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.
4 Il servizio di amministrazione è responsabile dell’incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.
Art. 10 Piano di controllo nazionale pluriennale 10
LʼUSAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme allʼUfficio federale dellʼagricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
10 Nuovo testo giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
Sezione 3: Laboratori
Art. 11 Laboratori di prova
1 Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’USAV11, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.
2 I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»12 nonché:
- a.
- essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 199613 sull’accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c.
- essere autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
3 I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d’intesa con l’USAV.
4 L’USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.
11 Nuova espr. giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
12 Il testo di questa norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
13 RS 946.512
Art. 12 Vigilanza
I laboratori di prova devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull’utilizzo dei fondi federali.
Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento
1 La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.
2 Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:
- a.
- propone all’USAV i metodi di controllo ufficiali;
- b.
- svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11;
- c.
- assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea.
3 Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199614 sull’accreditamento e sulla designazione.
14 RS 946.512
Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali
Art. 14
1 I Cantoni provvedono affinché l’osservanza delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L’USAV emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.
2 Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:
- a.
- le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b.
- le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate.
3 Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.
4 ...15
5 I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202016 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.17
6 ...18
15 Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
16 RS 817.032
17 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
18 Introdotto dal n. 4 dell’all. 3 all’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867).Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
Sezione 5: Provvedimenti amministrativi
Art. 15
1 L’autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:
- a.
- alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di quattro mesi di analisi;
- b.
- alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di cinque mesi di analisi;
- c.
- ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.
2 I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’USAV.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
Art. 18 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…20
20 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 5019.
Art. 19 Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.
Art. 20 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 L’articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.