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Ordinanza del DFI
concernente l’igiene nella produzione lattiera
(OIgPL)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,

visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte;
visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria;4

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 916.351.0

3 RS 916.020

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 15  

La pre­sen­te or­di­nan­za è ap­pli­ca­bi­le:

a.
al­le azien­de de­ten­tri­ci di ani­ma­li che pro­du­co­no lat­te de­sti­na­to a es­se­re for­ni­to qua­le der­ra­ta ali­men­ta­re;
b.
al tra­spor­to di lat­te.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

Sezione 2: Foraggiamento e tenuta degli animali

Art. 2 Locali di stabulazione  

1 La stal­la in cui è te­nu­to il be­stia­me da lat­te, gli ab­be­ve­ra­toi e le at­trez­za­tu­re per il fo­rag­gia­men­to, non­ché i lo­ca­li ap­par­te­nen­ti al­la stal­la van­no man­te­nu­ti pu­li­ti, in or­di­ne e in ot­ti­mo sta­to.

2 I gia­ci­gli de­vo­no es­se­re asciut­ti e pu­li­ti. Co­me let­tie­ra so­no au­to­riz­za­ti pa­glia e al­tri ma­te­ria­li ade­gua­ti in ot­ti­mo sta­to che non co­sti­tui­sco­no un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te de­gli ani­ma­li e non pre­giu­di­ca­no la qua­li­tà del lat­te.

Art. 3 Tenuta e cura degli animali  

Per la te­nu­ta de­gli ani­ma­li fan­no sta­to i se­guen­ti prin­ci­pi:

a.
il be­stia­me da lat­te de­ve es­se­re te­nu­to pu­li­to e in buo­na sa­lu­te;
b.
gli ani­ma­li af­fet­ti o so­spet­ta­ti di es­se­re af­fet­ti da una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo van­no iso­la­ti in mo­do ef­fi­ca­ce;
c.
è vie­ta­ta la te­nu­ta di ani­ma­li da red­di­to che non sia­no del­le spe­cie bo­vi­na, equi­na, ovi­na e ca­pri­na nel­le stal­le e nel­le cor­ti del be­stia­me da lat­te.
Art. 4 Foraggiamento  

1 Gli ali­men­ti e l’ac­qua per l’ab­be­ve­ra­men­to non de­vo­no pre­giu­di­ca­re la sa­lu­te de­gli ani­ma­li e la qua­li­tà del lat­te. Si pos­so­no uti­liz­za­re uni­ca­men­te ali­men­ti per ani­ma­li pu­li­ti, non ava­ria­ti e inec­ce­pi­bi­li dal pro­fi­lo igie­ni­co.

2 L’al­le­ga­to 1 elen­ca gli ali­men­ti vie­ta­ti o il cui im­pie­go è sog­get­to a re­stri­zio­ni per gli ani­ma­li te­nu­ti nel­le stal­le del be­stia­me da lat­te.

Art. 5 Foraggiamento senza insilati  

1 Agli ani­ma­li in lat­ta­zio­ne non si pos­so­no som­mi­ni­stra­re in­si­la­ti se il lat­te da es­si pro­dot­to è uti­liz­za­to per la fab­bri­ca­zio­ne di for­mag­gio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 19986 sul so­ste­gno del prez­zo del lat­te. L’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1 sta­bi­li­sce le esi­gen­ze per il pas­sag­gio al fo­rag­gia­men­to sen­za in­si­la­ti.

2 Gli ali­men­ti per ani­ma­li di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2 so­no vie­ta­ti o sog­get­ti a uti­liz­za­zio­ne ri­stret­ta du­ran­te il pe­rio­do del­la fab­bri­ca­zio­ne del for­mag­gio e nel­le quat­tro set­ti­ma­ne che lo pre­ce­do­no.

3 La som­mi­ni­stra­zio­ne di in­si­la­ti ad ani­ma­li che non sia­no ani­ma­li in lat­ta­zio­ne è au­to­riz­za­ta so­lo al­le con­di­zio­ni e one­ri di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 3.

6 [RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469all. 4 n. 57. RU 2008 3839art. 15 n 1]. Ve­di ora l’O del 25 giu. 2008 (RS 916.350.2).

Sezione 3: Salute degli animali

Art. 6 Controllo delle mammelle  

1 Al­lo sco­po di dia­gno­sti­ca­re le in­fiam­ma­zio­ni cro­ni­che o sub­cli­ni­che, le mam­mel­le di tut­te le vac­che il cui lat­te vie­ne for­ni­to de­vo­no es­se­re sot­to­po­ste al­la pro­va di Schalm al­me­no una vol­ta al me­se. Il lat­te di quar­ti che rea­gi­sco­no po­si­ti­va­men­te al­la pro­va di Schalm (++, +++) è con­si­de­ra­to di­fet­to­so.

2 Nel­le azien­de d’esti­va­zio­ne il pri­mo con­trol­lo va ese­gui­to al più tar­di set­te gior­ni do­po il ca­ri­co dell’al­pe.

3 La pro­va di Schalm può es­se­re so­sti­tui­ta dal­la de­ter­mi­na­zio­ne, per ogni vac­ca, del nu­me­ro di cel­lu­le in cam­pio­ni di mun­gi­tu­ra quo­ti­dia­na dei 4/4, ese­gui­ta dal­le fe­de­ra­zio­ni d’al­le­va­men­to, op­pu­re dal­la mi­su­ra­zio­ne per­ma­nen­te del­la con­dut­ti­vi­tà del lat­te di ogni quar­to. Se il nu­me­ro di cel­lu­le del lat­te di una vac­ca è su­pe­rio­re a 150 000 o la con­dut­ti­vi­tà del lat­te di un quar­to di­ver­ge dal­la nor­ma nel­la mi­su­ra del 50 per cen­to, oc­cor­re sot­to­por­re la vac­ca al­la pro­va di Schalm.

4 I ri­sul­ta­ti dei con­trol­li de­vo­no es­se­re re­gi­stra­ti per scrit­to e con­ser­va­ti per tre an­ni.7

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vi­go­re dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).

Art. 7 Trattamento con medicamenti  

1 Per i trat­ta­men­ti me­di­ca­men­to­si van­no os­ser­va­te le esi­gen­ze dell’or­di­nan­za del 18 ago­sto 20048 sui me­di­ca­men­ti per uso ve­te­ri­na­rio.

2 L’ob­bli­go di te­ne­re un re­gi­stro è ret­to da­gli ar­ti­co­li 25–29 dell’or­di­nan­za del 18 ago­sto 2004 sui me­di­ca­men­ti per uso ve­te­ri­na­rio.

Sezione 4: Esigenze relative al latte

Art. 8 Esigenze d’igiene concernenti il latte 9  

1 Può es­se­re for­ni­to so­lo lat­te di qua­li­tà inec­ce­pi­bi­le e dal­la com­po­si­zio­ne inal­te­ra­ta pro­ve­nien­te da ani­ma­li in buo­na sa­lu­te.

2 Il lat­te de­ve sod­di­sfa­re le se­guen­ti esi­gen­ze, che ten­go­no con­to del­la di­sper­sio­ne do­vu­ta al me­to­do im­pie­ga­to:10

a.11
Lat­te vac­ci­no:

Cri­te­rio

Esi­gen­za

Nu­me­ro di ger­mi a 30 °C (al ml)

< 80 000a

Cel­lu­le so­ma­ti­che (al ml)

< 350 000b

So­stan­ze ini­bi­tri­ci

non ac­cer­ta­bi­li

a
Me­dia geo­me­tri­ca men­si­le dei ri­sul­ta­ti di ana­li­si di al­me­no due cam­pio­ni per ogni me­se ci­vi­le .
b
Me­dia geo­me­tri­ca men­si­le dei ri­sul­ta­ti di ana­li­si di al­me­no due cam­pio­ni per ogni me­se ci­vi­le.
b.12
Lat­te di al­tre spe­cie ani­ma­li:

Cri­te­rio

Esi­gen­za

Nu­me­ro di ger­mi a 30 °C (al ml)

< 1 500 000 o < 500 000, pur­ché il lat­te sia de­sti­na­to al­la fab­bri­ca­zio­ne di pro­dot­ti di lat­te cru­do sen­za trat­ta­men­to ter­mi­co

So­stan­ze ini­bi­tri­ci

non ac­cer­ta­bi­li

3 In ogni me­se di pro­du­zio­ne, il lat­te de­ve es­se­re ana­liz­za­to al­me­no due vol­te al fi­ne di ve­ri­fi­ca­re se sod­di­sfa le esi­gen­ze di cui al ca­po­ver­so 2.13

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vi­go­re dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

Art. 9 Latte che non soddisfa le esigenze  

Se il lat­te non sod­di­sfa le esi­gen­ze di cui all’ar­ti­co­lo 8, i la­bo­ra­to­ri di pro­va in­for­ma­no l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te. I pro­dut­to­ri de­vo­no adot­ta­re le ne­ces­sa­rie mi­su­re di ri­sa­na­men­to.

Art. 10 Divieto di fornire il latte  

1 È vie­ta­ta la for­ni­tu­ra di:

a.
lat­te di ani­ma­li ai qua­li so­no sta­ti som­mi­ni­stra­ti so­stan­ze o pro­dot­ti vie­ta­ti, non au­to­riz­za­ti o non am­mes­si per un de­ter­mi­na­to trat­ta­men­to;
b.
lat­te di ani­ma­li trat­ta­ti con me­di­ca­men­ti o al­tri pro­dot­ti o so­stan­ze che ri­chie­do­no il ri­spet­to di un ter­mi­ne d’at­te­sa per la for­ni­tu­ra del lat­te o che pos­so­no pre­giu­di­ca­re la qua­li­tà del lat­te, se il trat­ta­men­to non si è an­co­ra con­clu­so o il ter­mi­ne d’at­te­sa non è sca­du­to;
c.
lat­te di ani­ma­li che pre­sen­ta­no sin­to­mi di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo at­tra­ver­so il lat­te, in par­ti­co­la­re la tu­ber­co­lo­si e la bru­cel­lo­si, o che si so­spet­ta sia­no af­fet­ti da una ta­le ma­lat­tia;
d.
lat­te di ani­ma­li col­pi­ti da una ma­lat­tia che può al­te­ra­re la qua­li­tà del lat­te co­me in­fe­zio­ni o ma­lat­tie del tu­bo di­ge­ren­te con diar­rea e feb­bre, ace­to­ne­mia, ci­sti ova­ri­che, in­fe­zio­ni dell’ap­pa­ra­to ge­ni­ta­le con per­di­te;
e.
lat­te pro­ve­nien­te da mam­mel­le vi­si­bil­men­te in­fiam­ma­te o che so­no ri­sul­ta­te po­si­ti­ve al­la pro­va di Schalm;
f.
lat­te di ani­ma­li con fe­ri­te aper­te e pu­ru­len­te al­le mam­mel­le o nel­la zo­na cir­co­stan­te o al­tre fe­ri­te che pos­so­no al­te­ra­re il lat­te;
g.
lat­te pro­dot­to nei pri­mi ot­to gior­ni suc­ces­si­vi all’ini­zio del­la lat­ta­zio­ne;
h.14
...
i.
lat­te di vac­che che pro­du­co­no me­no di due li­tri di lat­te al gior­no;
j.
lat­te non ido­neo per l’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta;
k.
lat­te del­la pre­mun­gi­tu­ra.

2 Gli ani­ma­li che han­no su­bi­to un trat­ta­men­to ve­te­ri­na­rio e il cui lat­te ri­schia di con­te­ne­re so­stan­ze estra­nee de­vo­no es­se­re iden­ti­fi­ca­ti.

3 Il lat­te di ani­ma­li che pre­sen­ta­no se­gni cli­ni­ci di una ma­lat­tia del­le mam­mel­le può es­se­re uti­liz­za­to qua­le der­ra­ta ali­men­ta­re uni­ca­men­te se­con­do le istru­zio­ni di un ve­te­ri­na­rio.

4 ...15 Il co­lo­stro de­ve es­se­re se­pa­ra­to dal re­sto del lat­te e con­se­gna­to con la re­la­ti­va de­si­gna­zio­ne. È vie­ta­to me­sco­la­re il co­lo­stro con il lat­te. Le esi­gen­ze d’igie­ne per la pro­du­zio­ne lat­tie­ra val­go­no ana­lo­ga­men­te per il co­lo­stro.16

14 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2545).

15 Per. abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con ef­fet­to dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832).

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vi­go­re dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).

Sezione 5: Produzione del latte

Art. 11 Igiene del personale  

1 Le per­so­ne ad­det­te al­la mun­gi­tu­ra o al trat­ta­men­to del lat­te de­vo­no cu­ra­re con gran­de at­ten­zio­ne la pu­li­zia per­so­na­le. Nell’area di mun­gi­tu­ra de­vo­no es­se­re di­spo­ni­bi­li in­stal­la­zio­ni ido­nee che con­sen­ta­no al­le per­so­ne di la­var­si re­go­lar­men­te ma­ni e brac­cia.

2 Es­se de­vo­no in­dos­sa­re abi­ti pu­li­ti e ade­gua­ti.

3 Le per­so­ne af­fet­te dal­la for­ma acu­ta di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le at­tra­ver­so le der­ra­te ali­men­ta­ri o che espel­lo­no agen­ti pa­to­ge­ni in gra­do di con­ta­mi­na­re le der­ra­te ali­men­ta­ri non pos­so­no né mun­ge­re né trat­ta­re il lat­te. Es­se de­vo­no di­chia­ra­re al pro­dut­to­re even­tua­li sin­to­mi di una ma­lat­tia ac­cer­ta­ti da un me­di­co. Il pro­dut­to­re è te­nu­to ad in­for­ma­re il pro­prio per­so­na­le del ca­rat­te­re ob­bli­ga­to­rio di ta­le di­chia­ra­zio­ne.

Art. 12 Mungitura  

1 Pri­ma del­la mun­gi­tu­ra oc­cor­re pu­li­re ed eli­mi­na­re da even­tua­li re­sti d’ac­qua le par­ti dell’im­pian­to, i re­ci­pien­ti e le at­trez­za­tu­re per il lat­te en­tra­te in con­tat­to con il lat­te.

2 Pri­ma dell’ini­zio del­la mun­gi­tu­ra i ca­pez­zo­li, la mam­mel­la e le par­ti adia­cen­ti de­vo­no es­se­re pu­li­ti.

3 In fa­se di pre­mun­gi­tu­ra il lat­te di ogni ani­ma­le de­ve es­se­re con­trol­la­to al fi­ne di ri­le­va­re ano­ma­lie or­ga­no­let­ti­che o fi­si­co-chi­mi­che. Il lat­te che pre­sen­ta ano­ma­lie or­ga­no­let­ti­che o fi­si­co-chi­mi­che non può es­se­re uti­liz­za­to qua­le der­ra­ta ali­men­ta­re.

4 I pro­dot­ti per l’im­mer­sio­ne o la va­po­riz­za­zio­ne dei ca­pez­zo­li pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti se au­to­riz­za­ti ai sen­si del­la le­gi­sla­zio­ne su­gli agen­ti te­ra­peu­ti­ci op­pu­re del­la le­gi­sla­zio­ne sui pro­dot­ti chi­mi­ci.17

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2017, in vi­go­re dal 1° giu. 2017 (RU 20173213).

Sezione 6: Trattamento e immagazzinamento del latte

Art. 13 Filtrazione del latte  

1 Du­ran­te o im­me­dia­ta­men­te do­po la mun­gi­tu­ra, il lat­te va fil­tra­to at­tra­ver­so un ap­pa­rec­chio di fil­tra­zio­ne ido­neo per le der­ra­te ali­men­ta­ri. L’uti­liz­za­zio­ne di fil­tri che in­flui­sco­no sul nu­me­ro di cel­lu­le è proi­bi­ta.

2 Se il lat­te de­sti­na­to al­la fab­bri­ca­zio­ne del for­mag­gio è for­ni­to di­ret­ta­men­te due vol­te al gior­no, il pro­dut­to­re e l’ad­det­to al­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te pos­so­no con­ve­ni­re che il lat­te ven­ga fil­tra­to nel ca­sei­fi­cio.

Art. 14 Raffreddamento e immagazzinamento del latte  

1 Im­me­dia­ta­men­te do­po la mun­gi­tu­ra il lat­te de­ve es­se­re po­sto in un luo­go pu­li­to, pro­get­ta­to e at­trez­za­to in mo­do da esclu­de­re con­ta­mi­na­zio­ni.

2 Se è for­ni­to due vol­te al gior­no, il lat­te va raf­fred­da­to ef­fi­ca­ce­men­te con ac­qua cor­ren­te fred­da pri­ma di es­se­re con­se­gna­to.

3 Se la for­ni­tu­ra ha luo­go una vol­ta al gior­no, il lat­te de­ve es­se­re raf­fred­da­to im­me­dia­ta­men­te do­po la mun­gi­tu­ra in mo­do da rag­giun­ge­re, en­tro due ore, una tem­pe­ra­tu­ra ugua­le o in­fe­rio­re a 8 °C e im­ma­gaz­zi­na­to a det­ta tem­pe­ra­tu­ra.

4 Se la for­ni­tu­ra non av­vie­ne ogni gior­no, il lat­te de­ve es­se­re raf­fred­da­to a una tem­pe­ra­tu­ra ugua­le o in­fe­rio­re a 6 °C e im­ma­gaz­zi­na­to a ta­le tem­pe­ra­tu­ra.18

5 Il pro­dut­to­re de­ve ve­ri­fi­ca­re re­go­lar­men­te il tem­po di raf­fred­da­men­to e la tem­pe­ra­tu­ra d’im­ma­gaz­zi­na­men­to. Du­ran­te il raf­fred­da­men­to e l’im­ma­gaz­zi­na­men­to non de­ve ve­ri­fi­car­si al­cu­na al­te­ra­zio­ne del­la ma­te­ria gras­sa che pos­sa pre­giu­di­ca­re la qua­li­tà del lat­te.

6 Nel ca­so del lat­te vac­ci­no, la pri­ma mun­gi­tu­ra può es­se­re im­ma­gaz­zi­na­ta per due gior­ni ci­vi­li al mas­si­mo pri­ma del tra­spor­to ver­so l’azien­da di tra­sfor­ma­zio­ne.19

7 L’ad­det­to al­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te può fis­sa­re tem­pe­ra­tu­re di raf­fred­da­men­to di­ver­se per la fab­bri­ca­zio­ne di for­mag­gi. La tem­pe­ra­tu­ra d’im­ma­gaz­zi­na­men­to non può pe­rò ol­tre­pas­sa­re i 18 °C. Non ap­pe­na la tem­pe­ra­tu­ra di im­ma­gaz­zi­na­men­to ol­tre­pas­sa gli 8 °C la tra­sfor­ma­zio­ne de­ve ef­fet­tuar­si al più tar­di 24 ore do­po l’ul­ti­ma mun­gi­tu­ra.20

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023832).

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023832).

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023832).

Art. 15 Trasporto del latte  

1 Il lat­te va tra­spor­ta­to ver­so l’azien­da di tra­sfor­ma­zio­ne in mo­do ac­cu­ra­to e igie­ni­co.

2 La ca­te­na del fred­do dev’es­se­re man­te­nu­ta du­ran­te il tra­spor­to e all’ar­ri­vo pres­so lo sta­bi­li­men­to di de­sti­na­zio­ne la tem­pe­ra­tu­ra del lat­te non de­ve su­pe­ra­re i 10 °C.

Sezione 7: Pulizia e disinfezione

Art. 16 Principio  

1 Le su­per­fi­ci dei ma­te­ria­li che en­tra­no in con­tat­to con il lat­te de­vo­no es­se­re:

a.
ri­ve­sti­te di ma­te­ria­le atos­si­co che non al­te­ri il lat­te;
b.
li­sce e re­si­sten­ti al­la cor­ro­sio­ne;
c.
fa­cil­men­te ac­ces­si­bi­li;
d.
fa­ci­li da pu­li­re e, se ne­ces­sa­rio, da di­sin­fet­ta­re;
e.
man­te­nu­te in buo­ne con­di­zio­ni.

2 Do­po l’im­pie­go, le su­per­fi­ci de­vo­no es­se­re pu­li­te e, se ne­ces­sa­rio, di­sin­fet­ta­te.

3 Do­po ogni viag­gio, i con­te­ni­to­ri e i bi­do­ni usa­ti per il tra­spor­to del lat­te cru­do de­vo­no es­se­re pu­li­ti e di­sin­fet­ta­ti. Se vie­ne for­ni­to lat­te più vol­te al gior­no e il las­so di tem­po tra lo sca­ri­co e il ca­ri­co suc­ces­si­vo è estre­ma­men­te con­te­nu­to, è suf­fi­cien­te una pu­li­zia e una di­sin­fe­zio­ne gior­na­lie­ra do­po di­ver­si viag­gi.21

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023832).

Art. 17 Locali per la pulizia  

I lo­ca­li in cui ven­go­no pu­li­ti i re­ci­pien­ti, gli im­pian­ti di mun­gi­tu­ra e le at­trez­za­tu­re per il lat­te de­vo­no es­se­re mu­ni­ti di:

a.
pa­re­ti e pa­vi­men­ti la­va­bi­li e re­si­sten­ti agli aci­di;
b.
ac­qua cal­da e fred­da;
c.
sco­li prov­vi­sti di si­fo­ne;
d.
una buo­na il­lu­mi­na­zio­ne e ae­ra­zio­ne.
Art. 18 Detergenti e disinfettanti  

1 I de­ter­gen­ti e i di­sin­fet­tan­ti van­no con­ser­va­ti ne­gli im­bal­lag­gi ori­gi­na­li o in re­ci­pien­ti spe­cia­li mu­ni­ti dei di­spo­si­ti­vi e dei con­tras­se­gni pre­vi­sti dal­la le­gi­sla­zio­ne sui pro­dot­ti chi­mi­ci; van­no te­nu­ti ben chiu­si e con­ser­va­ti suf­fi­cien­te­men­te se­pa­ra­ti dal­le der­ra­te ali­men­ta­ri e da­gli ali­men­ti per ani­ma­li.

2 Al po­sto dei di­sin­fet­tan­ti può es­se­re uti­liz­za­ta, do­po una pu­li­zia ac­cu­ra­ta, ac­qua cal­da a una tem­pe­ra­tu­ra di al­me­no 85 °C.

Art. 19 Qualità dell’acqua  

L’ac­qua usa­ta per pu­li­re e per ri­sciac­qua­re de­ve es­se­re di qua­li­tà ana­lo­ga all’ac­qua po­ta­bi­le.

Art. 20 Accessori per la pulizia  

1 Per la pu­li­zia e la di­sin­fe­zio­ne si pos­so­no uti­liz­za­re uni­ca­men­te ac­ces­so­ri inec­ce­pi­bi­li dal pro­fi­lo igie­ni­co. È vie­ta­to l’uso di strac­ci e pan­ni.

2 Gli ac­ces­so­ri uti­liz­za­ti per pu­li­re le at­trez­za­tu­re per il lat­te non pos­so­no es­se­re de­sti­na­ti ad al­tri sco­pi.

Art. 21 Manutenzione 22  

I pro­dut­to­ri de­vo­no prov­ve­de­re al fun­zio­na­men­to inec­ce­pi­bi­le dell’im­pian­to per la mun­gi­tu­ra. La ma­nu­ten­zio­ne dell’im­pian­to di mun­gi­tu­ra de­ve es­se­re svol­ta da un esper­to al­me­no una vol­ta all’an­no, e, se si trat­ta di un’azien­da di esti­va­zio­ne, al­me­no una vol­ta ogni due an­ni, con­for­me­men­te a nor­me in­ter­na­zio­nal­men­te ri­co­no­sciu­te. Le sche­de re­la­ti­ve al­la ma­nu­ten­zio­ne van­no con­ser­va­te per tre an­ni.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vi­go­re dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).

Sezione 8: Edifici, impianti e attrezzature

Art. 22 Stalla, area per il movimento e area di mungitura  

1 Le stal­le e le aree per il mo­vi­men­to van­no strut­tu­ra­te in mo­do da ga­ran­ti­re una te­nu­ta de­gli ani­ma­li ade­gua­ta, pu­li­ta e sa­na. L’area di mun­gi­tu­ra de­ve con­sen­ti­re una mun­gi­tu­ra igie­ni­ca e pu­li­ta.

2 Nel lo­ca­le d’at­te­sa del be­stia­me e nell’area di mun­gi­tu­ra i pa­vi­men­ti de­vo­no ave­re un ri­ve­sti­men­to sta­bi­le.

Art. 23 Locali, recipienti e attrezzature per il latte  

1 I lo­ca­li in cui il lat­te è im­ma­gaz­zi­na­to, trat­ta­to o raf­fred­da­to de­vo­no es­se­re si­tua­ti e co­strui­ti in mo­do da evi­ta­re per quan­to pos­si­bi­le ri­schi di con­ta­mi­na­zio­ne del lat­te.

2 An­che i re­ci­pien­ti e le at­trez­za­tu­re per il lat­te de­vo­no es­se­re con­ce­pi­ti in mo­do da evi­ta­re per quan­to pos­si­bi­le una con­ta­mi­na­zio­ne del lat­te.

3 I re­ci­pien­ti e le at­trez­za­tu­re per il lat­te pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti sol­tan­to per la mun­gi­tu­ra, il trat­ta­men­to, il raf­fred­da­men­to, l’im­ma­gaz­zi­na­men­to, il tra­spor­to e il ri­ti­ro del lat­te, ma non per l’im­ma­gaz­zi­na­men­to di sie­ro o di lat­te ma­gro.

Art. 24 Magazzini per il latte  

I lo­ca­li de­sti­na­ti all’im­ma­gaz­zi­na­men­to del lat­te che non vie­ne for­ni­to due vol­te al gior­no de­vo­no sod­di­sfa­re le se­guen­ti esi­gen­ze:

a.
es­se­re se­pa­ra­ti dal­la stal­la del be­stia­me da lat­te e dal lo­ca­le di mun­gi­tu­ra. In ca­so di ac­ces­so di­ret­to al­la stal­la, la por­ta de­ve chiu­der­si au­to­ma­ti­ca­men­te. So­no inol­tre ne­ces­sa­ri una so­glia o una gri­glia non­ché uno sco­lo lun­go la stal­la e una por­ta se­pa­ra­ta per usci­re all’aper­to;
b.
non vi de­vo­no es­se­re col­le­ga­men­ti di­ret­ti, co­me por­te e aper­tu­re di ven­ti­la­zio­ne, con la doc­cia e i ser­vi­zi igie­ni­ci;
c.
ave­re pa­re­ti re­si­sten­ti agli ur­ti e un pa­vi­men­to sta­bi­le con pen­den­za suf­fi­cien­te per con­sen­ti­re il de­flus­so;
d.
es­se­re do­ta­ti di ser­ra­tu­ra, non ac­ces­si­bi­li agli ani­ma­li do­me­sti­ci e pro­tet­ti da­gli ani­ma­li in­fe­stan­ti, in par­ti­co­la­re dal­le mo­sche;
e.
es­se­re pro­tet­ti dal­le fon­ti di cat­ti­vi odo­ri co­me il le­ta­ma­io, la fos­sa del li­qua­me e la spor­ci­zia cir­co­stan­te;
f.
es­se­re ben arieg­gia­ti e – lad­do­ve non è pos­si­bi­le sod­di­sfa­re in al­tro mo­do i re­qui­si­ti d’igie­ne – es­se­re mu­ni­ti di un im­pian­to di re­fri­ge­ra­zio­ne ade­gua­to;
g.
non de­vo­no es­ser­vi in­stal­la­te pom­pe a vuo­to lu­bri­fi­ca­te; al­tri ti­pi di pom­pa a vuo­to de­vo­no eva­cua­re l’aria di sca­ri­co ver­so l’ester­no;
h.
di­spor­re di uno spiaz­zo an­ti­stan­te so­li­do e pu­li­to;
i.
es­se­re mu­ni­ti di so­ste­gni e ri­po­sti­gli ade­gua­ti per con­ser­va­re i re­ci­pien­ti e le at­trez­za­tu­re per il lat­te.
Art. 25 Cisterne per il latte  

Se il lat­te è im­ma­gaz­zi­na­to in una ci­ster­na chiu­sa, es­sa va col­lo­ca­ta in un luo­go pu­li­to, pro­tet­to da­gli agen­ti at­mo­sfe­ri­ci e dai cat­ti­vi odo­ri, il cui pa­vi­men­to li­scio e sta­bi­le ab­bia una pen­den­za suf­fi­cien­te per con­sen­ti­re il de­flus­so dell’ac­qua. Tut­te le aper­tu­re del­la ci­ster­na de­vo­no po­ter es­se­re chiu­se.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previdente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del DFE del 13 apri­le 199923 sull’as­si­cu­ra­zio­ne del­la qua­li­tà nel­la pro­du­zio­ne lat­tie­ra è abro­ga­ta.

Art. 27 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2006.

Allegato 1 24

24 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 30 ott. 2015 (RU 2015 4253) e dal n. II dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832).

(art. 4 cpv. 2)

Alimenti per animali vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni

Al bestiame da latte e agli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte è vietato o, autorizzato con restrizioni, somministrare gli alimenti per animali elencati di seguito.

1 Alimenti per animali vietati

alimenti avariati,
alimenti in fase di fermentazione,
insilati di cattiva qualità,
melassa e altri alimenti liquidi, messi direttamente nelle mangiatoie o negli abbeveratoi automatici,
alimenti melassati, tali da lasciare residui di melassa nella mangiatoia,
alimenti grezzi imbrattati,
alimenti imbrattati di concime,
semi di crocifere ad eccezione della colza,
semi di ortaggi ad eccezione di piselli proteici, favette e fave di soia,
cascami di ortaggi ad eccezione degli ortaggi di cui al numero 2,
alimenti che non soddisfano i requisiti dell’ordinanza del 10 giugno 199925 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali,
alimenti composti non destinati al bestiame da latte.

25 [RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 9816655, 2006 5213n. II 5217 all. n. 7, 2007 4477V n. 21, 2008 3663n. II III, 2009 2853 n. II, 2010 381 2511. RU 2011 5699art. 22]. Vedi ora: l’O del DEFR del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012(RS916.307.1).

2 Alimenti per animali ammessi in quantità limitate

cavoli rapa, cavoli bianchi, radici di cicoria: al massimo 10 kg di materia fresca per animale al giorno,
foglie di cavolo e di cavolo rapa, cavoli da foraggio, colza, ravizzone, spergola, miscele di veccia: al massimo 1/3 della razione complessiva (materia secca),
olio di fegato di merluzzo e suoi derivati: al massimo 50 g per animale al giorno.

3 Alimenti per animali ammessi per un periodo limitato

insilati di foglie di barbabietola: vietati durante il periodo di foraggiamento verde.

4 Somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte

La somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte deve soddisfare le seguenti esigenze:

I prodotti devono essere somministrati all’esterno della stalla e dell’area di mungitura.
L’area riservata al foraggiamento deve essere stabile, facile da pulire e provvista di un deflusso nella fossa del liquame. Le aziende d’estivazione possono essere dotate di un deflusso per infiltrazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla protezione delle acque; la zona di infiltrazione non deve essere accessibile agli animali.
Gli abbeveratoi e i recipienti per l’immagazzinamento devono essere di acciaio al cromo-nickel o di materia plastica.
Il siero e altri sottoprodotti liquidi del latte devono essere sottoposti a un trattamento termico prima di essere somministrati conformemente alle prescrizioni dell’allegato 5 numero 31a dell’ordinanza del 25 maggio 201126 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
I recipienti per il trasporto del latte possono essere utilizzati per il ritiro ma non per l’immagazzinamento di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte. Subito dopo il trasporto vanno puliti e disinfettati.
I recipienti per l’immagazzinamento e il trasporto devono essere puliti e disinfettati, dopo lo svuotamento, almeno una volta alla settimana.
È proibito alimentare gli animali mediante abbeveratoi automatici.
Gli abbeveratoi devono essere svuotati completamente ogni giorno, puliti con acqua e disinfettati almeno una volta alla settimana.
Il luogo in cui si somministrano il siero o altri sottoprodotti liquidi del latte deve essere mantenuto pulito.
Il siero e gli altri sottoprodotti liquidi del latte ritirati la sera del giorno precedente o il mattino e ai quali non sono stati aggiunti conservanti devono essere somministrati al più tardi entro mezzogiorno (presso le aziende di estivazione: entro il giorno stesso).

Allegato 2 27

27 Correzione dell’8 dic. 2020 (RU 2020 5371).

(art. 5)

Esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati

Esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati:

1 Esigenze generali

Se un’azienda inizia o riprende a trasformare il latte in formaggio, la somministrazione di insilati deve essere interrotta al più tardi quattro settimane prima.
Immediatamente dopo il passaggio al foraggiamento senza insilati, i recipienti degli insilati, le mangiatoie e gli utensili per il foraggiamento devono essere puliti. Al massimo 18, ma almeno quattro giorni prima dell’inizio della produzione di formaggio, bisogna pulire le stalle, gli attrezzi delle stalle e le corti. Le stalle a stabulazione libera (anche i box con giacigli) devono essere completamente evacuate dal liquame.
Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali vanno tenuti separatamente e munti per ultimi.
Se gli insilati sono immagazzinati nell’area aziendale o sono somministrati ad animali che non siano animali in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli, occorre adottare i necessari provvedimenti per evitare che il latte venga contaminato dai batteri o dalle spore responsabili della fermentazione butirrica.
Gli alimenti per animali sottoposti a processi di conservazione mediante fermentazione lattica, i cereali e le leguminose a granelli nonché il foraggio grezzo addizionato di sostanze ausiliarie sono equiparati agli insilati se contengono acqua per oltre il 18 per cento del peso.

2 Alimenti per animali vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni

Durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono, sono vietati o soggetti a restrizioni i seguenti alimenti per animali:

2.1 Alimenti per animali vietati

alimenti per animali essiccati in conserva,
patate bollite,
trebbie di malto fresche,
lievito fresco,
insilati essiccati in un secondo tempo,
zucchero e acqua zuccherata quale alimento semplice per animali.

2.2 Alimenti per animali ammessi per un periodo limitato

Fiocchi di patate: la loro somministrazione direttamente nella mangiatoia vuota è vietata durante il periodo di foraggiamento verde.

3 Foraggiamento con insilati ad animali che non siano animali in lattazione

Per il foraggiamento con insilati ad animali che non siano animali in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli vanno rispettate le seguenti esigenze:

3.1 Igiene del personale

All’esterno della stalla del bestiame da latte, nella zona di somministrazione degli insilati, deve essere disponibile uno spogliatoio con un dispositivo per lavarsi le mani.
Il personale preposto al foraggiamento utilizza gli abiti e le calzature messe a disposizione per il foraggiamento.

3.2 Esigenze edilizie

La stalla e la corsia di foraggiamento del bestiame da latte vanno divise con pareti fisse (senza aperture) dalla stalla e dall’area di foraggiamento degli animali ai quali vengono somministrati insilati.
I recipienti degli insilati vanno tenuti a sufficiente distanza dalle stalle, dai locali di riposo e dalle aree di foraggiamento del bestiame da latte.
Le vie di servizio dell’area del bestiame da latte sono completamente separate dall’area degli animali ai quali vengono somministrati insilati.
Le aree di immagazzinamento delle balle d’insilato devono essere sufficientemente lontane dalle stalle e dalle aree di riposo e di foraggiamento del bestiame da latte.

3.3 Prevenzione delle contaminazioni da succo d’insilato, letame e liquame

Il succo d’insilato deve essere eliminato in modo da escludere ogni contaminazione dell’area destinata al bestiame da latte da parte dei batteri responsabili della fermentazione butirrica.
Va garantito che l’evacuazione del letame dalla stalla degli animali che ricevono insilati non causi una contaminazione dell’area di produzione del latte.
Va garantito che il liquame degli animali ai quali sono somministrati insilati non filtri nella stalla del bestiame lattifero.

3.4 Esigenze di natura organizzativa

Le corti del bestiame da latte devono essere sufficientemente lontane dagli animali ai quali sono somministrati insilati.
Va garantito che le vie d’accesso al bestiame da latte non siano utilizzate da animali ai quali sono somministrati insilati.
Va garantito che gli alimenti per gli animali in lattazione non vengano mescolati o contaminati con gli insilati.
Gli animali possono essere trasferiti nelle stalle del bestiame da latte solo dieci giorni dopo aver ricevuto l’ultima razione di insilati.
I pascoli e le vie d’accesso ai pascoli utilizzati dal bestiame da latte non possono essere utilizzati contemporaneamente da animali ai quali sono somministrati insilati.

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