Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); ordina: 1 RS 910.1 2 RS 817.0 3 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). |
Sezione 1: Campo d’applicazione |
Art. 14
La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 5 dell’ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole. 4 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. 7 all’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325). |
Sezione 2: Importazione |
Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione
1 Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale d’importazione.6 2 Le uova destinate al consumo che non provengono da galline Gallus domesticus possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 6 Nuovo testo giusta il n. 58 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |
Art. 4 Mercati 7
1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.8 2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 3 L’Amministrazione federale delle dogane esegue le presenti disposizioni. 7 Nuovo testo giusta il n. 58 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 8 Nuovo testo giusta il n. 58 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |
Art. 5 Disposizioni per uova di trasformazione secondo l’impiego 9
Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell’ordinanza del 1° novembre 200611 sulle dogane. 9 Nuovo testo giusta il n. 58 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 10 RS 631.0 11 RS 631.01 |
Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline Gallus domesticus |
Art. 6
1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.12 2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO 2 secondo l’elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d’uso13 nella versione del 1° gennaio 2015.14 3 L’esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L’Amministrazione federale delle dogane le applica nell’ambito dell’imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.15 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043061). 13 La tariffa d’uso può essere consultata e ordinata presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003Berna. 14 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). 15 Nuovo testo giusta il n. 58 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |
Sezione 4: Contributi |
Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione
1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo. 2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni. 3 Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l’azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. 4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all’inizio dell’azione. |
Art. 816
16 Abrogato dal n. 13 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 1017
17 Abrogato dal n. IV 73 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 199818 concernente il mercato delle uova è abrogata. 18 [RU 1999 126, 2001 2513, 2002 2841] |
Allegato 19
19 Abrogato dal n. 9 dell’all. 7 all’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325). |