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Ordinanza
sugli emolumenti per il traffico di animali
(OEm-BDTA)

del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,

ordina:

1

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la ri­scos­sio­ne di emo­lu­men­ti da par­te del ge­sto­re del­la ban­ca da­ti sul traf­fi­co di ani­ma­li per pre­sta­zio­ni con­for­me­men­te all’or­di­nan­za BD­TA del 26 ot­to­bre 20113.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti  

Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga al­tri­men­ti, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20044 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti  

Chi do­man­da una pre­sta­zio­ne men­zio­na­ta nell’al­le­ga­to è te­nu­to a pa­ga­re un emo­lu­men­to.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti  

1 Per il cal­co­lo de­gli emo­lu­men­ti si ap­pli­ca­no le ali­quo­te se­con­do l’al­le­ga­to.

2 Se un emo­lu­men­to è cal­co­la­to in fun­zio­ne del di­spen­dio di tem­po, si ap­pli­ca una ta­rif­fa ora­ria di 75–200 fran­chi a se­con­da del­le co­no­scen­ze spe­cia­li­sti­che ri­chie­ste al per­so­na­le re­spon­sa­bi­le.

Art. 5 Fatturazione da parte del gestore  

Il ge­sto­re del­la ban­ca da­ti sul traf­fi­co di ani­ma­li fat­tu­ra gli emo­lu­men­ti su in­ca­ri­co dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG).

Art. 6 Decisione sugli emolumenti  

In ca­so di con­ten­zio­so sul­la fat­tu­ra si può chie­de­re all’UFAG, en­tro 30 gior­ni dal­la fat­tu­ra­zio­ne, di pro­nun­cia­re una de­ci­sio­ne su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

1 L’or­di­nan­za del 16 giu­gno 20065 su­gli emo­lu­men­ti per il traf­fi­co di ani­ma­li è abro­ga­ta.

2 ...6

5 [RU 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 5814255all. n. 2, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859all. n. 2]

6 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU 20154577.

Art. 8 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2016.

Allegato 7

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2091), dai n. I e II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4697), dal n. II dell’O del 23 nov. 2019 (RU 2019 3673) e dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205757).

(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:

1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia)

3.60

1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:

1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip

–.75

1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip

1.75

1.1.2.3 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori
senza microchip

–.25

1.1.2.4 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori con microchip

1.25

1.1.2.5 marca auricolare doppia per animali di piccola taglia senza microchip

2.10

1.1.3 per animali della specie suina:

1.1.3.1 marca auricolare singola senza microchip

–.25

1.1.3.2 marca auricolare singola per animali di piccola taglia senza microchip

1.80

1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi

–.25

1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:

1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché bufali e bisonti

1.80

1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina
e caprina

2.80

1.3 Spese di spedizione, per invio:

1.3.1 costi forfettari

1.50

1.3.2 spese di spedizione

secondo
la tariffa postale

1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore

7.50

2 Registrazione di equidi

2.1 Registrazione di un equide

28.50

2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011.

43.–

3 Notifica di animali macellati

Notifica della macellazione di un animale:

3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti

3.60

3.2 animali della specie suina

–.07

3.3. animali delle specie ovina e caprina

–.40

3.4 equidi

3.60

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:

4.1.1 notifica mancante secondo l’articolo 5 capoversi 2 e 4 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20118

5.—

4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell’animale, del numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica

2.—

4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata, d’uscita, di decesso o di macellazione dell’animale, per cartolina di notifica

5.—

4.2 Animali della specie suina:

4.2.1 notifica mancante secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza BDTA

5.—

4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica

5.—

4.3 Animali delle specie ovina e caprina:
notifica mancante secondo l’articolo 7 capoversi 1bis e 2 dell’ordinanza BDTA

5.—

4.4 Equidi:

4.4.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA

5.—

4.4.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011

10.—

5 Consegna di dati

5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo all’attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d’igiene veterinaria di cui all’articolo 14 dell’ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile

2.—

5.2 Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall’importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati

In fun­zione del dispendio di tempo

6 Emolumenti per solleciti

Sollecito per ogni mancato pagamento

20.—

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