1 |
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113. |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti. |
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato. 2 Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. |
Allegato 7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2091), dai n. I e II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4697), dal n. II dell’O del 23 nov. 2019 (RU 2019 3673) e dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205757). |
(art. 3 e 4 cpv. 1) |
Emolumenti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|