Ordinanza
sugli emolumenti per il traffico di animali
(OEm-BDTA)
del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti
Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato è tenuto a pagare un emolumento.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.
2 Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
Art. 5 Fatturazione da parte del gestore
Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Art. 6 Decisione sugli emolumenti
In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.
Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegato 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2091), dai n. I e II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4697), dal n. II dell’O del 23 nov. 2019 (RU 2019 3673) e dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205757).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2091), dai n. I e II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4697), dal n. II dell’O del 23 nov. 2019 (RU 2019 3673) e dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205757).