Ordinanza
concernente i sistemi dʼinformazione
per il servizio veterinario pubblico
(O-SISVet)
del 6 giugno 2014 (Stato 1° aprile 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54a capoverso 7 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE);
visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura;
visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici,5
ordina:
2 RS 817.0
3 RS 910.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 6
1 La presente ordinanza disciplina la gestione dei seguenti sistemi d’informazione:
- a.
- sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN);
- b.
- sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS);
- c.
- sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).
2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
- a.
- le competenze;
- b.
- il contenuto e le fonti dei dati;
- c.
- i diritti di accesso;
- d.
- la comunicazione dei dati;
- e.
- la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f.
- l’archiviazione;
- g.
- il finanziamento di ASAN e ALIS.
3 ASAN, ALIS e Fleko sono sottosistemi del sistema d’informazione centrale comune di cui all’articolo 2 lettera a.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 2 Definizioni
Si intendono per:
- a.
- sistema d’informazione centrale comune: sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e allʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG), finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b.
- sottosistema: sistema dʼinformazione facente parte del sistema d’informazione centrale comune;
- c.
- gestione: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dellʼinfrastruttura tecnica che garantiscono il corretto funzionamento di un sistema dʼinformazione;
- d.
- sviluppo:ampliamento di un sistema dʼinformazione, in particolare adeguamenti per adempiere nuove disposizioni legali;
- e.
- postazione dʼaccesso: licenza che consente lʼaccesso a un sistema dʼinformazione;
- f
- terzi incaricati: persone od organizzazioni cui lʼautorità competente affida per contratto lo svolgimento di compiti dʼesecuzione previsti per legge nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari;
- g.
- produzione primaria: produzione di derrate alimentari e alimenti per animali non trasformati.
Art. 3 Compiti dell’USAV e dell’UFAG 7
1 L’USAV:
- a.
- provvede alla gestione di ASAN, ALIS e Fleko e ne garantisce la disponibilità;
- b.
- è responsabile dei sistemi dʼinformazione e, in particolare, adotta le misure necessarie per garantire la gestione economica, così come la protezione e la sicurezza dei dati;
- c.
- emana le direttive tecniche di cui all’articolo 30;
- d.
- conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- e.
- allestisce il preventivo annuo e il conto annuale per ASAN e ALIS;
- f.
- conclude per ASAN e ALIS accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici;
2 L’UFAG conclude per Fleko l’accordo con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 4 Servizi con diritto di accesso
Nellʼambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ALIS e Fleko:8
- a.
- lʼUSAV: per garantire la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b.
- lʼUFAG: per garantire la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- c.
- lʼAmministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- d.
- lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM): per garantire la salute e la protezione degli animali selvatici;
- e.
- lʼUnità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sullʼesecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari;
- f.9
- le autorità cantonali dʼesecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza e dellʼigiene delle derrate alimentari, della protezione dagli inganni, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile, per adempiere i compiti cantonali in questi settori, nonché per rettificare i dati;
- g.
- i terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui allʼarticolo 11;
- h.10
- i laboratori riconosciuti: per adempiere ai loro obblighi di notifica, per rettificare dati inesatti e per informare sui campioni prelevati dalle autorità di esecuzione;
- i.11
- i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN, di ALIS e di Fleko: per garantire la funzionalità dei sistemi, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Sezione 2: Sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Art.5 Scopo
1 ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per lʼadempimento dei compiti esecutivi negli ambiti della salute e della protezione degli animali, dellʼigiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.
2 Rientrano nella gestione amministrativa:
- a.
- la gestione e lʼanalisi dei dati;
- b.
- la gestione dei processi esecutivi a livello federale e cantonale;
- c.
- la gestione e lʼutilizzo dei dati provenienti da laboratori riconosciuti;
- d.
- la gestione delle impostazioni di sistema e degli utenti.
Art.6 Contenuto
1 ASAN contiene i seguenti tipi di dati:
- a.
- dati di base relativi a persone, aziende e animali: dati che servono a identificare e categorizzare persone, aziende e animali;
- b.
- dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti dʼesecuzione nei settori dellʼagricoltura, della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari;
- c.
- dati di sistema: dati che servono alla gestione e allʼadeguamento di ASAN alle esigenze esecutive;
- d.
- dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per lʼutilizzo di ASAN.
- 2 Il catalogo dei dati figura nellʼallegato 1.
Art.7 Inserimento e trasmissione di dati
1 Gli Uffici federali, le autorità cantonali dʼesecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati inseriscono direttamente in ASAN i dati da notificare, sempreché ciò sia previsto dal diritto federale.
2 In casi di urgenza secondo lʼarticolo 57 capoverso 2 LFE, lʼUSAV può disporre che vengano inseriti ulteriori dati in ASAN.
3 Le autorità cantonali dʼesecuzione e i terzi incaricati registrano i dati relativi ai controlli direttamente nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) secondo agli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 201312 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) oppure caricandoli dai sistemi dʼinformazione del Cantone.
Art.8 Accesso ai dati di base
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:
- a.
- i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM e dellʼUFAL;
- b.
- i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione;
- c.
- i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN.
Art. 9 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione:
- a.
- i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN e di ALIS: a tutti i dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione;
- b.
- i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM, dellʼUFAL e delle autorità cantonali dʼesecuzione, ai seguenti dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione:
- 1.
- i dati che hanno inserito personalmente,
- 2.
- i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali dʼesecuzione (art. 7),
- 3.
- i dati provenienti da unʼunità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari allʼadempimento dei compiti dʼesecuzione;
- c.
- i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione che hanno inserito personalmente.
Art. 10 Accesso ai dati di sistema e ai dati utenti
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori di ASAN e di ALIS possono accedere online ai dati di sistema e ai dati utenti.
Art. 11 Accesso da parte di terzi incaricati
Terzi incaricati possono accedere online ai dati di base e ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. Lʼaccesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità.
Art.12 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione
I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti:
- a.
- sistema dʼinformazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS/SIPA) secondo gli articoli 2–5 OSIAgr13;
- b.
- Acontrol;
- c.
- banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del 26 ottobre 201114 sulla BDTA;
- d.
- portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr;
- e.
- Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) secondo lʼordinanza del 30 giugno 199315 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- f.
- sistema dʼinformazione geografica (SIG) secondo gli articoli 10–13 OSIAgr;
- g.
- banca dati centrale secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani);
- h.
- ALIS;
- i.16
- sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201817 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
- j.18
- Fleko.
14 RS 916.404.1
15 RS 431.903
16 Introdotta dal n. 3 dell’art. 20 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
17 RS 812.214.4
18 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 13 Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato competono:
- a.
- la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione;
- b.
- il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
- c.
- gli adeguamenti tecnici e specialistici di ASAN;
- d.
- il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- e.
- lʼeliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- f.
- lo svolgimento di corsi di formazione;
- g.
- lʼesame tecnico e contenutistico dei dati ripresi da ALIS.
2 Il servizio specializzato collabora con i servizi specializzati dellʼUFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.
Art. 14 Comitato misto
1 Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dellʼUSAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Il comitato misto:
- a.
- collabora allʼallestimento del preventivo annuo per la gestione di ASAN;
- b.
- fornisce consulenza allʼUSAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;
- c.
- formula proposte per lo sviluppo di ASAN, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.
3 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dellʼUFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.
4 Può assegnare incarichi al servizio specializzato.
5 Può ricorrere a esperti esterni per il trattamento di questioni specifiche.
Art. 1519
19 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Sezione 3: Sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio
Art.16 Scopo
ALIS serve al trattamento dei dati provenienti dai laboratori riconosciuti del servizio veterinario pubblico.
Art. 17 Contenuto
1 ALIS contiene i seguenti tipi di dati:
- a.
- i dati delle analisi;
- b.
- i dati standard: dati che servono a codificare in modo uniforme i dati delle analisi.
2 Il catalogo dei dati figura nellʼallegato 2.
Art. 18 Inserimento dei dati
I laboratori riconosciuti registrano regolarmente in ALIS i dati di cui allʼarticolo 312 capoverso 4 dellʼordinanza del 27 giugno 199520 sulle epizoozie e di cui allʼarticolo 6 capoverso 3 dellʼordinanza del 20 ottobre 201021 sul controllo del latte.
20 RS 916.401
21 RS 916.351.0
Art. 19 Accesso ai dati delle analisi e ai dati standard
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone hanno accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard:
- a.
- i collaboratori dellʼUSAV;
- b.
- i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione;
- c.
- i collaboratori dei laboratori riconosciuti;
- d.
- i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ALIS.
Art. 20 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione
Sezione 3a: Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni2424 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
24 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 20a Scopo
Fleko serve alla registrazione e alla valutazione dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’articolo 57 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201625 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
25 RS 817.190
Art. 20b Contenuto
1 Fleko contiene i seguenti tipi di dati:
- a.
- dati di base sui macelli, sulle aziende detentrici di animali, sugli animali e sui laboratori riconosciuti: dati che servono all’identificazione;
- b.
- dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d’esecuzione nei settori della salute animale, della sicurezza delle derrate alimentari e della protezione degli animali nell’ambito del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni;
- c.
- dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento di Fleko alle esigenze esecutive;
- d.
- dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l’utilizzo di Fleko.
2 Il catalogo dei dati figura nell’allegato 2a.
Art. 20c Accesso ai dati di base
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:
- a.
- i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG e dell’UCAL;
- b.
- i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione;
- c.
- i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di Fleko.
Art. 20d Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti durante l’esecuzione:
- a.
- i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’UCAL, del servizio specializzato e gli amministratori dell’USAV di Fleko: a tutti i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione;
- b.
- i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione e gli amministratori cantonali di Fleko ai seguenti dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione:
- 1.
- i dati che hanno inserito personalmente,
- 2.
- i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione,
- 3.
- i dati provenienti da unʼunità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari allʼadempimento dei compiti dʼesecuzione;
- c.
- i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati relativi ai campioni raccolti dai veterinari ufficiali e inviati ai laboratori.
Art. 20e Accesso ai dati di sistema
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori dell’USAV di Fleko possono accedere online ai dati di sistema.
Art. 20f Accesso ai dati utenti
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori di Fleko possono accedere online ai dati utenti.
Art. 20fbis Accesso da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati 26
I macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati possono consultare i dati sui risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) di cui all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201127. I diritti di accesso sono retti dall’articolo 16 dell’ordinanza BDTA.
26 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202521).
27 RS 916.404.1
Art. 20g Collegamento con altri sistemi d’informazione
1 ASAN può accedere tramite Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni.
2 La BDTA può accedere da Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e a quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
3 Fleko può accedere dalla BDTA ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.
Art. 20h Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato competono:
- a.
- la concessione dei diritti di accesso agli amministratori di Fleko e la loro gestione;
- b.
- il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
- c.
- gli adeguamenti tecnici e specialistici di Fleko;
- d.
- il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- e.
- l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
2 Il servizio specializzato collabora con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 21 Concessione dei diritti di accesso
1 La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato.
2 Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità dʼesecuzione. Questʼultima la inoltra al servizio specializzato.
3 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti nell’accordo di utilizzazione.
4 I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie a garantire la protezione dei dati devono essere definiti nellʼincarico.
Art. 22 Comunicazione di dati alle autorità
1 LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL, lʼUFAM, lʼAFD e le autorità cantonali dʼesecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione di ASAN e di ALIS se una legge lo prevede formalmente. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di elenchi, rapporti o serie di dati in formato elettronico.
2 Nel quadro di compiti dʼesecuzione coordinati nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità online o in unʼaltra modalità appropriata.
Art. 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1 Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, lʼUSAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine.
2 LʼUSAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 199228 sulla statistica federale.
28 RS 431.01
Art. 24 Comunicazione di dati ad altre persone e organizzazioni 29
Altre persone e organizzazioni possono chiedere all’USAV, all’UCAL o alle autorità cantonali di esecuzione di consultare i dati di ASAN, ALIS e Fleko. La consultazione è concessa se essi hanno ottenuto l’autorizzazione da parte delle persone interessate..
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 25 Protezione dei dati
1 LʼUSAV e le autorità cantonali dʼesecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, lʼUSAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine.
2 I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono lʼaccesso sicuro ad ASAN, ad ALIS e a Fleko, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.30
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 26 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ALIS o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e distruzione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati.32
2 La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta allʼautorità dʼesecuzione del Cantone di domicilio o allʼUSAV.
31 RS 235.1
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 27 Rettifica di dati 33
Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN, ad ALIS o a Fleko provvedono alla rettifica dei dati inesatti.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 28 Sicurezza informatica
1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 27 maggio 202034 sui ciber-rischi.35
2 Le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi devono costituire parte integrante degli accordi di prestazione conclusi con terzi volti a garantire la manutenzione tecnica di ASAN, ALIS e Fleko nonché degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni.36
3 I Cantoni e i laboratori riconosciuti provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.
34 RS 120.73
35 Nuovo testo giusta l’all. n. 34 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 29 Archiviazione e cancellazione dei dati
Art. 29a Finanziamento di ASAN e di ALIS 38
1 I costi di gestione di ASAN e di ALIS sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 250 000 franchi.
2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni dʼaccesso di cui questi dispongono.
3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni dʼaccesso è disciplinato nell’accordo di utilizzazione. Ciascun Cantone si assume il pagamento per almento tre postazioni di accesso. I Cantoni con oltre tre postazioni dʼaccesso beneficiano di una riduzione dellʼimporto a loro carico per le postazioni dʼaccesso supplementari.
4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni dʼaccesso, sono suddivisi fra i singoli Cantoni in funzione delle postazioni dʼaccesso di cui dispongono.
5 I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione dei dati.
38 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
LʼUSAV emana in particolare istruzioni tecniche su:
- a.
- la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi, ai sistemi dʼinformazione dei Cantoni e a terzi incaricati;
- b.
- le frequenze di trasmissione dei dati;
- c.
- la standardizzazione dei contenuti dei dati e degli elenchi di riferimento;
- d.39
- requisiti tecnici e organizzativi per lʼutilizzo di ASAN, di ALIS e di Fleko;
- e.
- la forma e lʼutilizzo del catalogo dei dati di ASAN;
- f.
- la forma e la struttura dei dati delle analisi e dei dati standard di ALIS;
- g.40
- forma e utilizzo del catalogo dati di Fleko.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
40 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Lʼabrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nellʼallegato 3.
Art. 32 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
Allegato 1 4141 Aggiornato dal n. I dellʼO del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4269).
41 Aggiornato dal n. I dellʼO del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4269).
Catalogo dei dati di ASAN
Allegato 2
Catalogo dei dati di ALIS
Allegato 2a 4242 Introdotto dal n. II dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).
42 Introdotto dal n. II dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543).