Ordinanzaconcernente i sistemi dʼinformazioneper il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54a capoverso 7 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); ordina: 2 RS 817.0 3 RS 910.1 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto 6
1 La presente ordinanza disciplina la gestione dei seguenti sistemi d’informazione:
2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
3 ASAN, ALIS e Fleko sono sottosistemi del sistema d’informazione centrale comune di cui all’articolo 2 lettera a. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 2 Definizioni
Si intendono per:
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Art. 3 Compiti dell’USAV e dell’UFAG 7
1 L’USAV:
2 L’UFAG conclude per Fleko l’accordo con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 4 Servizi con diritto di accesso
Nellʼambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ALIS e Fleko:8
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Sezione 2: Sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione |
Art.5 Scopo
1 ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per lʼadempimento dei compiti esecutivi negli ambiti della salute e della protezione degli animali, dellʼigiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa. 2 Rientrano nella gestione amministrativa:
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Art.6 Contenuto
1 ASAN contiene i seguenti tipi di dati:
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Art.7 Inserimento e trasmissione di dati
1 Gli Uffici federali, le autorità cantonali dʼesecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati inseriscono direttamente in ASAN i dati da notificare, sempreché ciò sia previsto dal diritto federale. 2 In casi di urgenza secondo lʼarticolo 57 capoverso 2 LFE, lʼUSAV può disporre che vengano inseriti ulteriori dati in ASAN. 3 Le autorità cantonali dʼesecuzione e i terzi incaricati registrano i dati relativi ai controlli direttamente nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) secondo agli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 201312 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) oppure caricandoli dai sistemi dʼinformazione del Cantone. |
Art.8 Accesso ai dati di base
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:
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Art. 9 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione:
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Art. 11 Accesso da parte di terzi incaricati
Terzi incaricati possono accedere online ai dati di base e ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. Lʼaccesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità. |
Art.12 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione
I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti:
14 RS 916.404.1 15 RS 431.903 16 Introdotta dal n. 3 dell’art. 20 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353). 17 RS 812.214.4 18 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 13 Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato competono:
2 Il servizio specializzato collabora con i servizi specializzati dellʼUFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali. |
Art. 14 Comitato misto
1 Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dellʼUSAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione. 2 Il comitato misto:
3 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dellʼUFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio. 4 Può assegnare incarichi al servizio specializzato. 5 Può ricorrere a esperti esterni per il trattamento di questioni specifiche. |
Art. 1519
19 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Sezione 3: Sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio |
Art. 18 Inserimento dei dati
I laboratori riconosciuti registrano regolarmente in ALIS i dati di cui allʼarticolo 312 capoverso 4 dellʼordinanza del 27 giugno 199520 sulle epizoozie e di cui allʼarticolo 6 capoverso 3 dellʼordinanza del 20 ottobre 201021 sul controllo del latte. 20 RS 916.401 21 RS 916.351.0 |
Art. 19 Accesso ai dati delle analisi e ai dati standard
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone hanno accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard:
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Art. 20 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione
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Sezione 3a: Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni24
24 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 20a Scopo
Fleko serve alla registrazione e alla valutazione dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’articolo 57 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201625 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 25 RS 817.190 |
Art. 20b Contenuto
1 Fleko contiene i seguenti tipi di dati:
2 Il catalogo dei dati figura nell’allegato 2a. |
Art. 20c Accesso ai dati di base
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:
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Art. 20d Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti durante l’esecuzione:
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Art. 20fbis Accesso da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati 26
I macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati possono consultare i dati sui risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) di cui all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201127. I diritti di accesso sono retti dall’articolo 16 dell’ordinanza BDTA. 26 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202521). 27 RS 916.404.1 |
Art. 20g Collegamento con altri sistemi d’informazione
1 ASAN può accedere tramite Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni. 2 La BDTA può accedere da Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e a quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità. 3 Fleko può accedere dalla BDTA ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione. |
Art. 20h Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato competono:
2 Il servizio specializzato collabora con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli. |
Sezione 4: Disposizioni comuni |
Art. 21 Concessione dei diritti di accesso
1 La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato. 2 Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità dʼesecuzione. Questʼultima la inoltra al servizio specializzato. 3 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti nell’accordo di utilizzazione. 4 I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie a garantire la protezione dei dati devono essere definiti nellʼincarico. |
Art. 22 Comunicazione di dati alle autorità
1 LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL, lʼUFAM, lʼAFD e le autorità cantonali dʼesecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione di ASAN e di ALIS se una legge lo prevede formalmente. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di elenchi, rapporti o serie di dati in formato elettronico. 2 Nel quadro di compiti dʼesecuzione coordinati nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità online o in unʼaltra modalità appropriata. |
Art. 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1 Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, lʼUSAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine. 2 LʼUSAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 199228 sulla statistica federale. 28 RS 431.01 |
Art. 24 Comunicazione di dati ad altre persone e organizzazioni 29
Altre persone e organizzazioni possono chiedere all’USAV, all’UCAL o alle autorità cantonali di esecuzione di consultare i dati di ASAN, ALIS e Fleko. La consultazione è concessa se essi hanno ottenuto l’autorizzazione da parte delle persone interessate.. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 25 Protezione dei dati
1 LʼUSAV e le autorità cantonali dʼesecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, lʼUSAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine. 2 I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono lʼaccesso sicuro ad ASAN, ad ALIS e a Fleko, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.30 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 26 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ALIS o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e distruzione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati.32 2 La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta allʼautorità dʼesecuzione del Cantone di domicilio o allʼUSAV. 31 RS 235.1 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 27 Rettifica di dati 33
Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN, ad ALIS o a Fleko provvedono alla rettifica dei dati inesatti. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 28 Sicurezza informatica
1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 27 maggio 202034 sui ciber-rischi.35 2 Le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi devono costituire parte integrante degli accordi di prestazione conclusi con terzi volti a garantire la manutenzione tecnica di ASAN, ALIS e Fleko nonché degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni.36 3 I Cantoni e i laboratori riconosciuti provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore. 34 RS 120.73 35 Nuovo testo giusta l’all. n. 34 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Art. 29a Finanziamento di ASAN e di ALIS 38
1 I costi di gestione di ASAN e di ALIS sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 250 000 franchi. 2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni dʼaccesso di cui questi dispongono. 3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni dʼaccesso è disciplinato nell’accordo di utilizzazione. Ciascun Cantone si assume il pagamento per almento tre postazioni di accesso. I Cantoni con oltre tre postazioni dʼaccesso beneficiano di una riduzione dellʼimporto a loro carico per le postazioni dʼaccesso supplementari. 4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni dʼaccesso, sono suddivisi fra i singoli Cantoni in funzione delle postazioni dʼaccesso di cui dispongono. 5 I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione dei dati. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 30 Esecuzione
LʼUSAV emana in particolare istruzioni tecniche su:
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). 40 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
Allegato 1 41
41 Aggiornato dal n. I dellʼO del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4269). |
(art. 6 cpv. 2) |
Allegato 2 |
(art. 17 cpv. 2) |
Catalogo dei dati di ALIS |
1 Dati delle analisi 1.1 Analisi di epizoozie 1.1.1 Incarichi
1.2 Monitoraggio della resistenza 1.2.1 Incarichi
2 Dati standard |
Allegato 2a 42
42 Introdotto dal n. II dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |
(art. 20b cpv. 2) |
Catalogo dati di Fleko |
1 Dati di base |
1.1 Identificazione dell’azienda di provenienza degli animali e dei macelli 1.2 Indirizzo dell’azienda di provenienza degli animali e dei macelli 1.3 Identificazione degli animali 1.4 Nome e indirizzo dei laboratori riconosciuti |
2 Dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione |
2.1 Generalità 2.1.1 Macello 2.1.2 Nome del responsabile del controllo delle carni 2.1.3 Animale o gruppo di animali 2.1.4 Numero di animali controllati 2.1.5 Azienda di provenienza degli animali 2.2 Risultati del controllo degli animali da macello 2.2.1 Risultati del controllo degli animali da macello per gruppo di animali o per singolo animale 2.3 Risultati del controllo delle carni 2.3.1 Prelievo di campioni per analisi di laboratorio nell’ambito della sorveglianza degli effettivi svizzeri. 2.3.2 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per gruppo di animali in riferimento alla commestibilità 2.3.3 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per singoli animali in riferimento alla commestibilità 2.4 Decisioni e misure 2.4.1 Commestibilità 2.4.2 Non commestibilità |
3 Dati di sistema |
3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica 3.2 File log del sistema 3.3 Cataloghi su:
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4 Dati utenti |
4.1 Identificazione dell’utente 4.2 Ruolo dell’utente 4.3 Autorità |
Allegato 3 |
(art. 31) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
Lʼordinanza del 29 ottobre 200843 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico è abrogata. II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: …44 43 [RU 2008 5589, 20133041n. I 14] 44 Le mod. possono essere consultate alla RU2014 1691. |
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