Ordinanza
concernente i sottoprodotti di origine animale
(OSOAn)1
del 25 maggio 2011 (Stato 1° maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge
del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge
del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
3 RS 814.01
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza è intesa a:
- a.
- garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute pubblica e animale né all’ambiente;
- b.
- consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
- c.
- rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione.4
2 Essa non si applica a:
- a.
- sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
- b.
- corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
- c.
- ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
- d.
- latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
- e.
- conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
- f.5
- ...
- g.
- prodotti del metabolismo, eccettuato se:
- 1.
- provengono da macelli, oppure
- 2.
- sono destinati all’importazione o all’esportazione;
- h.
- sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
- i.
- sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20056 sul traffico di rifiuti.
2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:
- a.
- provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
- b.
- sono destinati all’alimentazione degli animali;
- c.7
- sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.8
3 I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato:10
- a.
- organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
- b.
- sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.
4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
5 Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
10 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati 11
1 I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie.
2 I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’allegato 1a.
3 I punti finali non si applicano ai prodotti derivati che vengono utilizzati come concime o alimenti per animali o che vengono successivamente trasformati in tali, ad eccezione degli alimenti per animali da compagnia.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:
- a.
- corpi di animali:corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
- b.12
- sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
- c.
- eliminazione:raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
- d.
- prodotto derivato:prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
- e.
- punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
- f.13
- animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
- g.
- animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
- h.
- animali acquatici:pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
- hbis.14
- proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene;
- i.15
- farina di pesce: proteine di animali acquatici trasformate;
- j.
- prodotti sanguigni:prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
- k.
- proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
- l.
- collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
- m.
- gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
- n.
- prodotti del metabolismo:urina nonché contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino;
- o.
- materiali solidi:sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
- p.
- resti alimentari:rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
- q.
- prodotti apicoli:miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
- r.
- centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
- s.
- impianto:installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
- t.
- impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
- u.
- impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
14 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale
Art. 4 Categorie di rischio
I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.
Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1
I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:
- a.
- corpi di animali o parti di essi;
- b.
- carcasse o parti di esse:
- 1.
- di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile,
- 2.16
- da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
- c.18
- materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c OFE;
- d.
- sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 200419 sui medicamenti veterinari;
- e.20
- animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- f.21
- materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bis oppure 180c OFE;
- g.
- resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
17 RS 916.401
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2
I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:
- a.
- carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- b.22
- corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell’ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato;
- c.
- prodotti del metabolismo;
- d.23
- ...
- e.
- prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità;
- f.
- sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo l’ordinanza del 26 giugno 199524 sulle sostanze estranee e sui componenti, o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
- g.
- materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera f.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
23 Abrogata dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
24 [RU 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793, 4475, 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. RU 2017 793art. 12]. Vedi ora: l’O del 16 dic. 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (RS 817.021.23), l’O del 16 dic. 2016 sui contaminanti (RS 817.022.15) e l’O del DFI del 16 dic. 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.13).
Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3
Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:
- a.
- carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:25
- 1.26
- sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure
- 2.
- non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- b.27
- sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- c.
- pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali;
- d.
- sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- e.
- sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
- f.28
- derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- g.
- resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera g.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati
1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.
2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria 2.
Capitolo 3: Commercio ed eliminazione 2929 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo
Art. 9 Principi 30
Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affinché:31
- a.
- si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
- b.
- i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
- c.
- i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli e utensili in buone condizioni;
- d.
- recipienti, locali, veicoli e utensili siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente;
- e.32
- i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
32 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione 33
1 Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale.
2 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
- a.
- la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eliminano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;
- b.
- il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
- c.
- le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati.
3 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:
- a.
- l’eliminazione di prodotti del metabolismo se non sono importati o esportati per questo motivo;
- b.
- il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
- c.
- il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
- d.
- la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
- e.
- la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;
- f.
- la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 34;
- g.
- l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origine animale non sono importati o esportati per questo motivo.
4 Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.
5 Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 11 Obbligo di autorizzazione
1 Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.34
2 L’autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l’attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione sul posto.
3 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.35
2 Essa definisce le attività compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti.36
3 Inoltre in base alla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica l’autorizzazione d’esercizio stabilisce la capacità di esercizio massima autorizzata degli impianti.
4 L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento.37
5 L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata su richiesta, qualora dal controllo risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV 38
1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione di cui all’ordinanza del 6 giugno 201439 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico:
- a.
- per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabilimenti da lei notificata;
- b.
- per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.
2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
39 RS 916.408
Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione 40
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche e giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:41
- a.
- la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
- b.
- la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 15 Controllo autonomo
1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b numeri 1, 4 e 5 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.42
2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.
3 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto o l’azienda in questione non hanno l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.43
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 2: Impianti
Art. 16 Requisiti
1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo da separare le fasi di lavorazione «sporche» da quelle «pulite» e impedire una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
2 In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.44
3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame di natura costruttiva o gestionale con impianti destinati ad altre categorie.
4 I requisiti degli impianti in relazione a costruzione, attrezzatura ed esercizio figurano all’allegato 3.
5 Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all’allegato 3 se viene dimostrato l’adempimento dei principi di cui all’articolo 9. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 17 Notifica della quantità eliminata 45
Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, specificando le categorie merceologiche.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 1846
46 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Sezione 3: Trasporto
Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale
1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 12. Essi non possono essere trasportati assieme ad animali.
2 I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.47
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento
1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3).48
2 Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3) nonché i trasporti di resti alimentari.49
3 Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2:
- a.
- fino al luogo dell’incenerimento o dell’eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1;
- b.
- fino all’impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime;
- c.
- fino alla loro trasformazione ai sensi dell’allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.
4 Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.
5 Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.
6 I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato 4 numeri 1 e 3.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi
Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato 5.
2 L’USAV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato 5.
3 ...50
50 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:
- a.
- mediante incenerimento diretto;
- b.
- mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:
- 1.
- incenerimento, oppure
- 2.51
- produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.
2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:
- a.52
- ruminanti di età superiore a 12 mesi;
- b.
- animali geneticamente modificati;
- c.
- animali da compagnia;
- d.53
- animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 200454 sui medicamenti veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dellʼinterno in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 201655 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
- e.
- animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.
3 Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
55 RS 817.02
Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:
- a.
- secondo i metodi previsti all’articolo 22 per i sottoprodotti della categoria 1;
- b.
- mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e successivo riciclaggio:
- 1.
- in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- 2.
- del grasso fuso nella fabbricazione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,
- 3.
- dei materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici.
2 I prodotti del metabolismo possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.
3 I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.56
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:
- a.
- secondo i metodi previsti all’articolo 23 per i sottoprodotti della categoria 2;
- b.
- mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c.57
- mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o prodotti tecnici ai sensi dell’articolo 35.
2 Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e quella preposta alla protezione delle acque, può permettere che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo vengano eliminati nelle acque di provenienza.58
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale
1 Possono essere sotterrati:
- a.
- corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
- b.
- corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
- c.
- corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
- d.
- singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
- e.59
- animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.
2 I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso 1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato 7.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione
L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza del 4 dicembre 201560 sui rifiuti (OPSR)61, dall’ordinanza del 22 giugno 200562 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 200563 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 200164 sui concimi.
60 RS 814.600
61 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
62 RS 814.610
63 RS 814.81
64 RS 916.171
Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di prodotti tecnici 6565 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 1: Divieti e deroghe
Art. 27 Divieti
1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.
2 I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.
3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:
- a.
- resti alimentari;
- b.
- proteine animali;
- c.
- fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- d.
- alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c.
4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura l’USAV può stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.66
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 28 Deroghe
In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:
- a.67
- latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte secondo l’allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova;
- b.68
- collagene e gelatina di non ruminanti;
- c.
- proteine idrolizzate di non ruminanti o ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
- d.69
- grassi fusi da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 31
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito
Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli 70
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:
- a.
- è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
- b.
- quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- c.
- quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;
- d.
- lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e.
- lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo della farina di pesce; e
- f.
- con deroga per i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici 71
In deroga all’articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:
- a.
- non provengono da ruminanti;
- b.
- provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
- c.
- provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
- d.
- sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30ae si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
- e.
- a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- f.
- lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- g.
- lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo dei prodotti sanguigni; e
- h.
- gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale 72
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:
- a.
- provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettera a, e o f;
- b.
- sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
- c.
- a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- d.
- lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e.
- lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;
- f.
- gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE73; e
- g.
- gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
73 RS 916.401
Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti 74
1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:75
- a.
- provengono da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera d;
- b.
- i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti:
- 1.
- mosca soldato nera (Hermetia illucens),
- 2.
- tarma della farina (Tenebrio molitor),
- 3.
- alfitobio (Alphitobius diaperinus),
- 4.
- grillo domestico (Acheta domesticus),
- 5.
- grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),
- 6.
- grillo silente (Gryllus assimilis),
- 7.76
- mosca domestica (Musca domestica);
- c.
- le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
- d.
- sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
- e.
- a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- f.
- lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- g.
- lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;
- h.
- gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE77; e
- i.
- gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.
2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
- a.
- prodotti di cui all’articolo 28;
- b.
- prodotti sanguigni di non ruminanti;
- c.
- fosfato bicalcico e tricalcico;
- d.
- farina di pesce.
74 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
75 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
76 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
77 RS 916.401
Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti 78
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:
- a.
- provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3;
- b.
- sono stati fabbricati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;
- c.
- a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- d.
- lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
- e.
- lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico;
- f.
- gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e
- g.
- gli alimenti per animali sono immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali 79
1 Per i requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 lettere b, c ed f, 30 lettere b, e ed h, 31 lettere c, f e g, 31a lettere e, h ed i nonché 32 lettere c e g si applicano le disposizioni dell’allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/200180.
2 Nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 l’USAV può stabilire in un’ordinanza misure tecniche per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali.
79 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
80 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.
Sezione 3: Alimentazione di altri animali
Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia 81
1 Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
2 Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono:
- a.
- essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;
- b.
- essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e
- c.
- soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
3 I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:
- a.
- soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e
- b.
- sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.
4 Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.
5 I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 34 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi 82
1 Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:
- a.
- sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;
- b.
- corpi di animali o parti di essi di cui all’articolo 22 capoverso 2.
2 Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.
3I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 201683 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
83 RS 817.190
Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici 8484 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 34a Fabbricazione di concime 85
Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 numero 39.
85 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 35 Fabbricazione di prodotti tecnici 86
I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:
- a.87
- i sottoprodotti vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero 5;
- b.
- i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
- c.88
- i sottoprodotti di origine animale risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione
Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario
1 Chi fabbrica o trasforma a titolo professionale prodotti di origine animale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano da tale attività.
2 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso.
3 Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale devono consegnare questi ultimi al centro di raccolta designato dal Cantone qualora non siano in grado di provvedere alla loro eliminazione.
Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone
1 La responsabilità dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla produzione o dalla trasformazione di prodotti di origine animale effettuata a titolo professionale spetta al Cantone; questa disposizione non si applica ai resti alimentari.
2 Se i resti alimentari sono frammischiati a scarti verdi, la responsabilità dell’eliminazione spetta al Cantone qualora essi vengano raccolti come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 31b della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.
3 I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.
Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni
1 Ogni Cantone provvede affinché:
- a.
- per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura adeguata;
- b.
- vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.
2 In materia di infrastrutture per il trasporto i Cantoni agiscono di concerto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.
Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera
1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.
2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata.89
3 La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all’articolo 7 lettera d oppure prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.90
4La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’USAV.
5 Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201591 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201592 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.93
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 40 Costi
1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.
2 Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.
3 Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione.
4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.
5 Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.
Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione
1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata per loro incarico.
2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se risulta necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare, ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.
3 Lo stabilimento di eliminazione deve:
- a.
- informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
- b.
- rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale eliminati; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone;
- c.
- comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.
Capitolo 6: Provvedimenti in caso di epizoozia
Art. 42 Principio 94
I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale
1 Se viene constatata un’epizoozia il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:
- a.
- in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui vengano presi in considerazione diversi impianti;
- b.
- quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.
2 Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti e nelle aziende a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se tale impianto riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12.95
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’USAV
Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’USAV può:
- a.
- ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nell’area interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse aree colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;
- b.
- ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione; i Cantoni indennizzano lo stabilimento in caso di spese supplementari o mancato guadagno.
Capitolo 7: Attuazione
Art. 45 Attuazione
L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.
Art. 46 Controlli ufficiali
1 I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. I Cantoni controllano gli impianti almeno una volta all’anno; la frequenza con cui sono controllati gli altri stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati dipende dal tipo e dal volume di attività che essi svolgono.
2 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 201196 sugli alimenti per animali.97
96 RS 916.307
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall’allegato 8.
Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti
1 Gli impianti nella cui area vengono tenuti animali sono disciplinati dal diritto vigente se la domanda di costruzione è stata inoltrata prima del 1° luglio 2011 (allegato 3 n. 24).
2 Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio esistenti, in cui resti alimentari non precedentemente igienizzati subiscono una fermentazione termofila secondo altri metodi conformemente all’allegato 5 numero 46, devono disporre della necessaria autorizzazione dell’USAV al più tardi il 1° luglio 2013.
Art. 49 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
Allegato 1a 9898 Originario all. 6. Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
98 Originario all. 6. Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
Allegato 1b 101101 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
101 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione
Allegato 2 104104 Aggiornato n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
104 Aggiornato n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Principi del controllo autonomo
Allegato 3
Requisiti degli impianti
1 Requisiti generali
11 Sistemazione dei luoghi
12 Installazioni
13 Esercizio degli impianti
14 Pulizia e disinfezione
2 Requisiti specifici
21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti
22 Requisiti degli impianti di incenerimento
23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio
24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali
Allegato 4
Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
1 Identificazione
2 Veicoli e recipienti
3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni
4 Centri di raccolta
41 Sistemazione dei luoghi
42 Installazioni
43 Pulizia e disinfezione
Allegato 5 111111 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
111 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
1 Sterilizzazione a pressione
2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria 2
3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3
30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali
30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali
31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali
31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad unghia fessa
32 Produzione di collagene
33 Produzione di gelatina
34 Produzione di proteine idrolizzate
35 Trasformazione in fosfato bicalcico
36 Trasformazione in fosfato tricalcico
37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali
39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio
4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio
5 Fabbricazione di prodotti tecnici
Allegato 6 113113 Ora: allegato 1a (RU 2018 2097).
113 Ora: allegato 1a (RU 2018 2097).
Allegato 7 114114 Aggiornato dell’all. n. 5 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
114 Aggiornato dell’all. n. 5 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).