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Ordinanza
concernente i sottoprodotti di origine animale
(OSOAn)1

del 25 maggio 2011 (Stato 1° maggio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge
del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge
del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

2 RS 916.40

3 RS 814.01

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo  

La pre­sen­te or­di­nan­za è in­te­sa a:

a.
ga­ran­ti­re che i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non noc­cia­no né al­la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le né all’am­bien­te;
b.
con­sen­ti­re, per quan­to pos­si­bi­le, il ri­ci­clag­gio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
c.
ren­de­re di­spo­ni­bi­le l’in­fra­strut­tu­ra ne­ces­sa­ria per l’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na il com­mer­cio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le e la lo­ro eli­mi­na­zio­ne.4

2 Es­sa non si ap­pli­ca a:

a.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pro­ve­nien­ti da ac­que re­flue di ma­cel­li e sta­bi­li­men­ti di se­zio­na­men­to non­ché da im­pian­ti in cui ven­go­no eli­mi­na­ti sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 1 o 2, do­po che i ma­te­ria­li so­li­di so­no sta­ti ri­mos­si con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni;
b.
cor­pi in­te­ri di ani­ma­li sel­va­ti­ci o par­ti di es­si non so­spet­ta­ti di es­se­re af­fet­ti da ma­lat­tie tra­smis­si­bi­li all’uo­mo o agli ani­ma­li, o che in se­gui­to ad uc­ci­sio­ne in os­ser­van­za del­le buo­ne pras­si ve­na­to­rie non ven­go­no rac­col­ti;
c.
ovu­li, em­brio­ni e sper­ma de­sti­na­ti al­la ri­pro­du­zio­ne;
d.
lat­te cru­do, co­lo­stro e pro­dot­ti da es­si de­ri­va­ti ot­te­nu­ti, con­ser­va­ti, eli­mi­na­ti o uti­liz­za­ti pres­so l’azien­da di ori­gi­ne;
e.
con­chi­glie e ca­ra­pa­ci di mol­lu­schi e cro­sta­cei pri­va­ti dei tes­su­ti mol­li e del­le car­ni;
f.5
...
g.
pro­dot­ti del me­ta­bo­li­smo, ec­cet­tua­to se:
1.
pro­ven­go­no da ma­cel­li, op­pu­re
2.
so­no de­sti­na­ti all’im­por­ta­zio­ne o all’espor­ta­zio­ne;
h.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le con­ta­mi­na­ti da ra­dioat­ti­vi­tà, sog­get­ti al­la nor­ma­ti­va in ma­te­ria di ra­dio­pro­te­zio­ne;
i.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le men­zio­na­ti co­me ri­fiu­ti spe­cia­li nell’elen­co dei ri­fiu­ti ema­na­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 dell’or­di­nan­za del 22 giu­gno 20056 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti.

2bis La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca ai re­sti ali­men­ta­ri che:

a.
pro­ven­go­no da mez­zi di tra­spor­to im­pie­ga­ti nel traf­fi­co tran­sfron­ta­lie­ro;
b.
so­no de­sti­na­ti all’ali­men­ta­zio­ne de­gli ani­ma­li;
c.7
so­no de­sti­na­ti a es­se­re tra­sfor­ma­ti in con­ci­me o a es­se­re uti­liz­za­ti in im­pian­ti di pro­du­zio­ne di bio­gas o di com­po­stag­gio, tran­ne se pro­ven­go­no da eco­no­mie do­me­sti­che pri­va­te e se so­no mi­sce­la­ti con scar­ti ver­di nel qua­dro del­la rac­col­ta pub­bli­ca dei ri­fiu­ti ur­ba­ni ed eli­mi­na­ti in im­pian­ti nel­la cui area non vi è nes­su­na azien­da de­ten­tri­ce di ani­ma­li.8

3 I se­guen­ti sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le so­no inol­tre sog­get­ti all’or­di­nan­za del 9 mag­gio 20129 sull’im­pie­go con­fi­na­to:10

a.
or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni og­get­to di esa­mi di dia­gno­sti­ca me­di­co-mi­cro­bio­lo­gi­ca;
b.
sot­to­pro­dot­ti de­ri­va­ti da ani­ma­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o trat­ta­ti con or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti o pa­to­ge­ni.

4 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni par­ti­co­la­ri con­cer­nen­ti la lot­ta al­le epi­zoo­zie non­ché l’im­por­ta­zio­ne, il tran­si­to e l’espor­ta­zio­ne di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

5 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con ef­fet­to dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

6 RS 814.610

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

8 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

9 RS 814.912

10 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’im­pie­go con­fi­na­to, in vi­go­re dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati 11  

1 I pro­dot­ti de­ri­va­ti sot­to­stan­no al­la pre­sen­te or­di­nan­za se non han­no an­co­ra rag­giun­to il pun­to fi­na­le (art. 3 lett. e). Per i pro­dot­ti de­ri­va­ti si ap­pli­ca­no le stes­se pre­scri­zio­ni va­li­de per i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le da cui so­no sta­ti ot­te­nu­ti, sem­pre che non vi sia­no di­spo­si­zio­ni de­ro­ga­to­rie.

2 I pro­dot­ti de­ri­va­ti che han­no rag­giun­to il pun­to fi­na­le so­no enu­me­ra­ti all’al­le­ga­to 1a.

3 I pun­ti fi­na­li non si ap­pli­ca­no ai pro­dot­ti de­ri­va­ti che ven­go­no uti­liz­za­ti co­me con­ci­me o ali­men­ti per ani­ma­li o che ven­go­no suc­ces­si­va­men­te tra­sfor­ma­ti in ta­li, ad ec­ce­zio­ne de­gli ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia.

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 3 Definizioni  

Ai fi­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za le espres­sio­ni se­guen­ti si­gni­fi­ca­no:

a.
cor­pi di ani­ma­li:cor­pi di ani­ma­li mor­ti, na­ti mor­ti o che non so­no sta­ti uc­ci­si per la pro­du­zio­ne di car­ne;
b.12
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le: cor­pi di ani­ma­li e car­cas­se non­ché le lo­ro par­ti, pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le e re­sti ali­men­ta­ri di cui non sia con­sen­ti­to il con­su­mo o che sia­no sta­ti esclu­si dal­la ca­te­na ali­men­ta­re, non­ché ovu­li, em­brio­ni e sper­ma;
c.
eli­mi­na­zio­ne:rac­col­ta, im­ma­gaz­zi­na­men­to, tra­spor­to, tra­sfor­ma­zio­ne, ri­ci­clag­gio, in­ce­ne­ri­men­to e sot­ter­ra­men­to di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
d.
pro­dot­to de­ri­va­to:pro­dot­to ot­te­nu­to da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le me­dian­te una o più fa­si di tra­sfor­ma­zio­ne;
e.
pun­to fi­na­le: fa­se nel­la ca­te­na di fab­bri­ca­zio­ne a par­ti­re dal­la qua­le un pro­dot­to de­ri­va­to non co­sti­tui­sce più un ri­schio spe­ci­fi­co per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le e per l’am­bien­te;
f.13
ani­ma­li da red­di­to: ani­ma­li te­nu­ti dall’uo­mo e di cui è am­mes­sa l’uti­liz­za­zio­ne per la pro­du­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri, la­na, pel­lic­ce, piu­me, pe­la­me, pel­li o al­tri pro­dot­ti de­ri­va­ti da ani­ma­li, o che ven­go­no im­pie­ga­ti in al­tro mo­do a sco­pi agri­co­li, non­ché equi­di;
g.
ani­ma­li da com­pa­gnia: ani­ma­li te­nu­ti dall’uo­mo di cui non è am­mes­sa l’uti­liz­za­zio­ne per il con­su­mo uma­no o che non so­no de­sti­na­ti a ta­le sco­po;
h.
ani­ma­li ac­qua­ti­ci:pe­sci del­la su­per­clas­se de­gli Agna­ti (Agna­tha) e del­le clas­si dei Pe­sci car­ti­la­gi­nei (Chon­dri­ch­thyes) e Pe­sci os­sei (Ostei­ch­thyes), non­ché Mol­lu­schi (Mol­lu­sca) e Cro­sta­cei (Cru­sta­cea);
hbis.14
pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te: pro­dot­to de­ri­va­to ot­te­nu­to da ma­te­ria­le del­la ca­te­go­ria 3 e adat­to al­la pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li o con­ci­me, con de­ro­ga per pro­dot­ti san­gui­gni, lat­te e lat­ti­ci­ni, co­lo­stro e re­la­ti­vi pro­dot­ti, fan­ghi di cen­tri­fu­ga­zio­ne e di se­pa­ra­zio­ne, ge­la­ti­na, pro­tei­ne idro­liz­za­te e fo­sfa­to bi­cal­ci­co, uo­va e pro­dot­ti a ba­se di uo­va, com­pre­si i gu­sci di uo­va, fo­sfa­to tri­cal­ci­co e col­la­ge­ne;
i.15
fa­ri­na di pe­sce: pro­tei­ne di ani­ma­li ac­qua­ti­ci tra­sfor­ma­te;
j.
pro­dot­ti san­gui­gni:pro­dot­ti de­ri­va­ti dal san­gue o da com­po­nen­ti del san­gue, co­me pla­sma sec­co, con­ge­la­to o li­qui­do, san­gue in­te­ro sec­co, glo­bu­li ros­si es­sic­ca­ti, con­ge­la­ti o li­qui­di, o mi­sce­le di ta­li pro­dot­ti;
k.
pro­tei­ne idro­liz­za­te: po­li­pep­ti­di, pep­ti­di e ami­noa­ci­di, e lo­ro mi­sce­le, ot­te­nu­ti per idro­li­si di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
l.
col­la­ge­ne: pro­dot­ti a ba­se di pro­tei­ne ot­te­nu­ti da os­sa, pel­li, pe­la­me, ten­di­ni e le­ga­men­ti di ani­ma­li;
m.
ge­la­ti­na: pro­tei­na na­tu­ra­le e so­lu­bi­le, ge­li­fi­ca­ta o non, ot­te­nu­ta per idro­li­si par­zia­le del col­la­ge­ne;
n.
pro­dot­ti del me­ta­bo­li­smo:uri­na non­ché con­te­nu­to del ru­mi­ne, del­lo sto­ma­co e dell’in­te­sti­no;
o.
ma­te­ria­li so­li­di:sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le se­pa­ra­ti dal­le ac­que re­flue di un’azien­da del set­to­re ali­men­ta­re o di uno sta­bi­li­men­to di eli­mi­na­zio­ne me­dian­te gri­glia­tu­ra o pre-de­pu­ra­zio­ne (flot­ta­zio­ne o di­spo­si­ti­vo di fil­trag­gio);
p.
re­sti ali­men­ta­ri:ri­fiu­ti di cu­ci­na e ri­sto­ra­zio­ne pro­ve­nien­ti da in­stal­la­zio­ni in cui si pro­du­co­no der­ra­te ali­men­ta­ri con co­sti­tuen­ti di ori­gi­ne ani­ma­le per il con­su­mo im­me­dia­to, co­me nu­clei fa­mi­lia­ri, ri­sto­ran­ti, im­pre­se di ca­te­ring e cu­ci­ne, in­clu­se le cu­ci­ne cen­tra­liz­za­te e le cu­ci­ne do­me­sti­che;
q.
pro­dot­ti api­co­li:mie­le, ce­ra di api, pap­pa rea­le, pro­po­li e pol­li­ne;
r.
cen­tro di rac­col­ta: cen­tro per l’im­ma­gaz­zi­na­men­to in­ter­me­dio di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pri­ma di una lo­ro tra­sfor­ma­zio­ne suc­ces­si­va;
s.
im­pian­to:in­stal­la­zio­ne uti­liz­za­ta per la tra­sfor­ma­zio­ne, il ri­ci­clag­gio e l’in­ce­ne­ri­men­to di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
t.
im­pian­to di pro­du­zio­ne di bio­gas: im­pian­to adi­bi­to al­la de­gra­da­zio­ne bio­lo­gi­ca di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le in con­di­zio­ni anae­ro­bi­che;
u.
im­pian­to di com­po­stag­gio: im­pian­to ad uso pro­fes­sio­na­le adi­bi­to al­la de­gra­da­zio­ne bio­lo­gi­ca di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le in con­di­zio­ni ae­ro­bi­che.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

14 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale

Art. 4 Categorie di rischio  

I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le so­no clas­si­fi­ca­ti in tre ca­te­go­rie. La ca­te­go­ria 1 pre­sen­ta il mag­gior gra­do di ri­schio.

Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1  

I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 1 so­no:

a.
cor­pi di ani­ma­li o par­ti di es­si;
b.
car­cas­se o par­ti di es­se:
1.
di ani­ma­li in cui è sta­ta ac­cer­ta­ta la pre­sen­za di un’en­ce­fa­lo­pa­tia spon­gi­for­me tra­smis­si­bi­le,
2.16
da cui il ma­te­ria­le a ri­schio spe­ci­fi­ca­to ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 179d ca­po­ver­si 1 e 1bis e 180c dell’or­di­nan­za del 27 giu­gno 199517 sul­le epi­zoo­zie (OFE) non è sta­to aspor­ta­to;
c.18
ma­te­ria­le a ri­schio spe­ci­fi­ca­to ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 179d ca­po­ver­si 1 e 1bis e 180c OFE;
d.
sot­to­pro­dot­ti de­ri­va­ti da ani­ma­li a cui so­no sta­ti som­mi­ni­stra­ti so­stan­ze o pre­pa­ra­ti con­tem­pla­ti dall’al­le­ga­to 4 dell’or­di­nan­za del 18 ago­sto 200419 sui me­di­ca­men­ti ve­te­ri­na­ri;
e.20
ani­ma­li sel­va­ti­ci mor­ti o par­ti di es­si, che pre­sen­ta­no se­gni di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo o agli ani­ma­li;
f.21
ma­te­ria­li so­li­di pro­ve­nien­ti dal­le ac­que re­flue di ma­cel­li per bo­vi­ni, ovi­ni e ca­pri­ni e da sta­bi­li­men­ti di se­zio­na­men­to in cui vie­ne aspor­ta­to ma­te­ria­le a ri­schio spe­ci­fi­ca­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 179d ca­po­ver­so 1 o 1bis op­pu­re 180c OFE;
g.
re­sti ali­men­ta­ri pro­ve­nien­ti da mez­zi di tra­spor­to im­pie­ga­ti nel traf­fi­co tran­sfron­ta­lie­ro.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

17 RS 916.401

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

19 RS 812.212.27

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2  

I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 2 so­no:

a.
car­cas­se o par­ti di es­se non ap­par­te­nen­ti al­la ca­te­go­ria 1, di­chia­ra­te non com­me­sti­bi­li dal con­trol­lo del­le car­ni e che pre­sen­ta­no se­gni di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo o agli ani­ma­li;
b.22
cor­pi di pol­la­me che per ra­gio­ni com­mer­cia­li o nell’am­bi­to del­la lot­ta al­la sal­mo­nel­la è sta­to uc­ci­so in­ve­ce di es­se­re ma­cel­la­to;
c.
pro­dot­ti del me­ta­bo­li­smo;
d.23
...
e.
pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non com­me­sti­bi­li a cau­sa del­la pre­sen­za di im­pu­ri­tà;
f.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le con re­si­dui in con­cen­tra­zio­ni mag­gio­ri dei va­lo­ri li­mi­te se­con­do l’or­di­nan­za del 26 giu­gno 199524 sul­le so­stan­ze estra­nee e sui com­po­nen­ti, o esclu­si dal­la ca­te­na ali­men­ta­re a cau­sa del­la po­si­ti­vi­tà di un te­st di ri­le­va­men­to di so­stan­ze ini­bi­tri­ci;
g.
ma­te­ria­li so­li­di pro­ve­nien­ti da ma­cel­li di­ver­si da quel­li men­zio­na­ti all’ar­ti­co­lo 5 let­te­ra f.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

23 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con ef­fet­to dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

24 [RU 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793, 4475, 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. RU 2017 793art. 12]. Ve­di ora: l’O del 16 dic. 2016 con­cer­nen­te i li­vel­li mas­si­mi per i re­si­dui di an­ti­pa­ras­si­ta­ri nei o sui pro­dot­ti di ori­gi­ne ve­ge­ta­le e ani­ma­le (RS 817.021.23), l’O del 16 dic. 2016 sui con­ta­mi­nan­ti (RS 817.022.15) e l’O del DFI del 16 dic. 2016 con­cer­nen­te i li­mi­ti mas­si­mi per i re­si­dui di so­stan­ze far­ma­co­lo­gi­ca­men­te at­ti­ve e di ad­di­ti­vi per ali­men­ti per ani­ma­li nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le (RS 817.022.13).

Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3  

Sal­vo che ap­par­ten­ga­no al­la ca­te­go­ria 1 o 2, i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 so­no:

a.
car­cas­se o par­ti di es­se pro­ve­nien­ti da ma­cel­li e sta­bi­li­men­ti di se­zio­na­men­to non­ché ani­ma­li sel­va­ti­ci uc­ci­si per la pro­du­zio­ne di car­ne o par­ti di es­si, che:25
1.26
so­no com­me­sti­bi­li ma non so­no de­sti­na­ti al con­su­mo uma­no, op­pu­re
2.
non so­no com­me­sti­bi­li ma non rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le;
b.27
san­gue, pla­cen­te, pel­li, zoc­co­li, cor­na, se­to­le, piu­me, pe­la­me, pel­lic­ce e pe­li di ani­ma­li che non rien­tra­no nel­la let­te­ra a e che non pre­sen­ta­no se­gni di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo o agli ani­ma­li;
c.
pul­ci­ni di un gior­no uc­ci­si per ra­gio­ni com­mer­cia­li;
d.
sot­to­pro­dot­ti di ani­ma­li ac­qua­ti­ci e in­ver­te­bra­ti, sot­to­pro­dot­ti dei cen­tri d’in­cu­ba­zio­ne, uo­va, sot­to­pro­dot­ti di uo­va com­pre­si i gu­sci del­le uo­va di uc­cel­li, lat­te, lat­ti­ci­ni, co­lo­stro, pro­dot­ti api­co­li, se non rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le;
e.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le ri­sul­tan­ti dal­la pro­du­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri a par­ti­re da ma­te­ria­le greg­gio com­me­sti­bi­le, in­clu­si i fan­ghi di cen­tri­fu­ga­zio­ne o di se­pa­ra­zio­ne pro­ve­nien­ti dal­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te;
f.28
der­ra­te ali­men­ta­ri e ali­men­ti per ani­ma­li che con­ten­go­no pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le e che per ra­gio­ni com­mer­cia­li o a cau­sa di pic­co­li di­fet­ti non so­no più de­sti­na­ti o adat­ti al con­su­mo uma­no o ani­ma­le, ma che non rap­pre­sen­ta­no un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le;
g.
re­sti ali­men­ta­ri di­ver­si da quel­li men­zio­na­ti all’ar­ti­co­lo 5 let­te­ra g.

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

28 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati  

1 Le mi­sce­le di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di di­ver­se ca­te­go­rie so­no clas­si­fi­ca­te nel­la ca­te­go­ria a cui ap­par­tie­ne il sot­to­pro­dot­to ca­rat­te­riz­za­to dal mag­gior gra­do di ri­schio.

2 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non men­zio­na­ti agli ar­ti­co­li 5–7 so­no clas­si­fi­ca­ti nel­la ca­te­go­ria 2.

Capitolo 3: Commercio ed eliminazione 29

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

Art. 9 Principi 30  

Chi com­mer­cia sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le o li eli­mi­na de­ve prov­ve­de­re af­fin­ché:31

a.
si evi­ti­no la dif­fu­sio­ne di agen­ti pa­to­ge­ni e i ri­schi per l’am­bien­te;
b.
i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­le ca­te­go­rie 1–3 re­sti­no iden­ti­fi­ca­bi­li e se­pa­ra­ti;
c.
i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le en­tri­no di­ret­ta­men­te o in­di­ret­ta­men­te in con­tat­to sol­tan­to con re­ci­pien­ti, lo­ca­li, vei­co­li e uten­si­li in buo­ne con­di­zio­ni;
d.
re­ci­pien­ti, lo­ca­li, vei­co­li e uten­si­li sia­no suf­fi­cien­te­men­te ca­pien­ti e con­fa­cen­ti al­lo sco­po, e ven­ga­no pu­li­ti re­go­lar­men­te;
e.32
i flus­si di mer­ci sia­no do­cu­men­ta­ti in ma­nie­ra com­pren­si­bi­le.

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

32 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione 33  

1 Le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che che com­mer­cia­no sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le o li eli­mi­na­no de­vo­no no­ti­fi­ca­re an­ti­ci­pa­ta­men­te ta­li at­ti­vi­tà al ve­te­ri­na­rio can­to­na­le.

2 La no­ti­fi­ca de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
la di­ci­tu­ra de­gli im­pian­ti e de­gli sta­bi­li­men­ti nei qua­li si pro­du­co­no o si eli­mi­na­no sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le o da cui si im­met­to­no sul mer­ca­to sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
b.
il ti­po di at­ti­vi­tà per le qua­li i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le so­no uti­liz­za­ti;
c.
le ca­te­go­rie dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le uti­liz­za­ti.

3 Non sus­si­ste al­cun ob­bli­go di no­ti­fi­ca per:

a.
l’eli­mi­na­zio­ne di pro­dot­ti del me­ta­bo­li­smo se non so­no im­por­ta­ti o espor­ta­ti per que­sto mo­ti­vo;
b.
il sot­ter­ra­men­to di ani­ma­li di pic­co­la ta­glia in ter­re­no pri­va­to (art. 25 cpv. 1 lett. d);
c.
il tra­spor­to a ti­to­lo non pro­fes­sio­na­le di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le al cen­tro di rac­col­ta;
d.
la rac­col­ta e l’im­ma­gaz­zi­na­men­to in­ter­me­dio di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pro­dot­ti dal­la pro­pria azien­da ali­men­ta­re;
e.
la rac­col­ta e l’im­ma­gaz­zi­na­men­to in­ter­me­dio di re­sti ali­men­ta­ri nel luo­go in cui so­no pro­dot­ti;
f.
la con­se­gna e l’ac­qui­sto di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le per l’uti­liz­zo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 34;
g.
l’uti­liz­zo di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­le ca­te­go­rie 2 e 3 per at­ti­vi­tà ar­ti­sti­che o a fi­ni dia­gno­sti­ci, di­dat­ti­ci e di ri­cer­ca, se i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non so­no im­por­ta­ti o espor­ta­ti per que­sto mo­ti­vo.

4 Le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che sog­get­te a no­ti­fi­ca de­vo­no no­ti­fi­ca­re al ve­te­ri­na­rio can­to­na­le cam­bia­men­ti di no­me, am­bi­ti di at­ti­vi­tà nuo­vi o cam­bia­ti, la ces­sa­zio­ne di un’at­ti­vi­tà non­ché ri­strut­tu­ra­zio­ni de­gli im­pian­ti e de­gli sta­bi­li­men­ti che pos­sa­no in­flui­re sul­la si­cu­rez­za sa­ni­ta­ria o dei pro­dot­ti.

5 Il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le re­gi­stra le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che sog­get­te a no­ti­fi­ca non­ché la di­ci­tu­ra da lo­ro no­ti­fi­ca­ta de­gli im­pian­ti e de­gli sta­bi­li­men­ti di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­ra a.

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 11 Obbligo di autorizzazione  

1 Gli im­pian­ti e gli sta­bi­li­men­ti di cui all’al­le­ga­to 1b ne­ces­si­ta­no di un’au­to­riz­za­zio­ne ri­la­scia­ta dal ve­te­ri­na­rio can­to­na­le.34

2 L’au­to­riz­za­zio­ne vie­ne ri­la­scia­ta se i re­qui­si­ti co­strut­ti­vi e ge­stio­na­li de­ter­mi­nan­ti per l’at­ti­vi­tà in que­stio­ne se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za so­no sod­di­sfat­ti. Il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne de­ve es­se­re pre­ce­du­to da un’ispe­zio­ne sul po­sto.

3 So­no fat­te sal­ve ul­te­rio­ri au­to­riz­za­zio­ni o pro­ce­du­re di ve­ri­fi­ca pre­vi­ste dal di­rit­to fe­de­ra­le.

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne è va­li­da per die­ci an­ni al mas­si­mo.35

2 Es­sa de­fi­ni­sce le at­ti­vi­tà com­pre­sa la ca­te­go­ria di ri­schio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le e sta­bi­li­sce le con­di­zio­ni e gli one­ri cor­ri­spon­den­ti.36

3 Inol­tre in ba­se al­la ca­pa­ci­tà di tra­spor­to, di ri­ce­zio­ne, di im­ma­gaz­zi­na­men­to e di tra­sfor­ma­zio­ne tec­ni­ca l’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio sta­bi­li­sce la ca­pa­ci­tà di eser­ci­zio mas­si­ma au­to­riz­za­ta de­gli im­pian­ti.

4 L’au­to­riz­za­zio­ne ri­ma­ne va­li­da an­che in se­gui­to a un cam­bia­men­to di pro­prie­ta­rio dell’im­pian­to o del­lo sta­bi­li­men­to.37

5 L’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio è rin­no­va­ta su ri­chie­sta, qua­lo­ra dal con­trol­lo ri­sul­ti che i re­qui­si­ti co­strut­ti­vi e ge­stio­na­li so­no sod­di­sfat­ti.

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

36 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV 38  

1 Il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le in­se­ri­sce i se­guen­ti da­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i da­ti del ser­vi­zio ve­te­ri­na­rio pub­bli­co rac­col­ti nell’am­bi­to del­lʼe­se­cu­zio­ne di cui all’or­di­nan­za del 6 giu­gno 201439 con­cer­nen­te i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per il ser­vi­zio ve­te­ri­na­rio pub­bli­co:

a.
per ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca re­gi­stra­ta: il nu­me­ro di re­gi­stra­zio­ne, il no­me e l’in­di­riz­zo, le sue at­ti­vi­tà, com­pre­se le ca­te­go­rie dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le in­te­res­sa­ti non­ché la di­ci­tu­ra de­gli im­pian­ti e de­gli sta­bi­li­men­ti da lei no­ti­fi­ca­ta;
b.
per ogni im­pian­to e sta­bi­li­men­to au­to­riz­za­to: il nu­me­ro di au­to­riz­za­zio­ne, il no­me e l’in­di­riz­zo dell’im­pian­to o del­lo sta­bi­li­men­to non­ché le at­ti­vi­tà che vi si svol­go­no, com­pre­se le ca­te­go­rie dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le in­te­res­sa­ti.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) può ema­na­re pre­scri­zio­ni tec­ni­che sul ti­po e il for­ma­to del­le vo­ci di cui al ca­po­ver­so 1.

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

39 RS 916.408

Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione 40  

Se nel qua­dro dei con­trol­li uf­fi­cia­li ven­go­no ac­cer­ta­te ina­dem­pien­ze gra­vi, il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le può so­spen­de­re o re­vo­ca­re l’au­to­riz­za­zio­ne e vie­ta­re tem­po­ra­nea­men­te o de­fi­ni­ti­va­men­te al­le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che re­gi­stra­te il com­mer­cio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le o la lo­ro eli­mi­na­zio­ne. Il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le va­lu­ta so­prat­tut­to:41

a.
la na­tu­ra e la gra­vi­tà del­le ina­dem­pien­ze in re­la­zio­ne ai pe­ri­co­li per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le;
b.
la pos­si­bi­li­tà di ri­muo­ve­re le ina­dem­pien­ze en­tro un ter­mi­ne ra­gio­ne­vo­le.

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 15 Controllo autonomo  

1 Le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che re­gi­stra­te de­vo­no re­di­ge­re, do­cu­men­ta­re e at­tua­re per­ma­nen­te­men­te una pro­ce­du­ra di con­trol­lo che ga­ran­ti­sca il ri­spet­to del­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Per gli im­pian­ti e gli sta­bi­li­men­ti di cui all’al­le­ga­to 1b nu­me­ri 1, 4 e 5 è ne­ces­sa­rio re­di­ge­re, do­cu­men­ta­re e at­tua­re la pro­ce­du­ra di con­trol­lo con­for­me ai prin­ci­pi del con­trol­lo au­to­no­mo di cui all’al­le­ga­to 2.42

2 I com­pe­ten­ti or­ga­ni di con­trol­lo di Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni han­no sem­pre ac­ces­so al­la do­cu­men­ta­zio­ne. I do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re con­ser­va­ti per tre an­ni.

3 Se i ri­sul­ta­ti dei con­trol­li non so­no con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni si de­vo­no at­tua­re im­me­dia­ta­men­te i prov­ve­di­men­ti ne­ces­sa­ri. In ca­si gra­vi, co­me la for­ni­tu­ra di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di una ca­te­go­ria per la qua­le l’im­pian­to o l’azien­da in que­stio­ne non han­no l’au­to­riz­za­zio­ne, op­pu­re di er­ro­ri nel pro­ces­so di ste­ri­liz­za­zio­ne, è ne­ces­sa­rio in­for­ma­re il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le.43

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

43 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Sezione 2: Impianti

Art. 16 Requisiti  

1 Gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re co­strui­ti e si­ste­ma­ti in mo­do da se­pa­ra­re le fa­si di la­vo­ra­zio­ne «spor­che» da quel­le «pu­li­te» e im­pe­di­re una con­ta­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le tra­sfor­ma­ti.

2 In azien­de in cui so­no te­nu­ti ani­ma­li da red­di­to, ma­cel­li o al­tre azien­de ali­men­ta­ri, gli im­pian­ti de­vo­no es­se­re col­lo­ca­ti in una par­te di edi­fi­cio se­pa­ra­ta e de­vo­no es­se­re se­pa­ra­ti dal­la pub­bli­ca via.44

3 Ogni im­pian­to è au­to­riz­za­to ad eli­mi­na­re un’uni­ca ca­te­go­ria di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le. Un im­pian­to non può ave­re al­cun le­ga­me di na­tu­ra co­strut­ti­va o ge­stio­na­le con im­pian­ti de­sti­na­ti ad al­tre ca­te­go­rie.

4 I re­qui­si­ti de­gli im­pian­ti in re­la­zio­ne a co­stru­zio­ne, at­trez­za­tu­ra ed eser­ci­zio fi­gu­ra­no all’al­le­ga­to 3.

5 Il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le può au­to­riz­za­re de­ro­ghe ai re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 3 se vie­ne di­mo­stra­to l’adem­pi­men­to dei prin­ci­pi di cui all’ar­ti­co­lo 9. In par­ti­co­la­re de­ve es­se­re ga­ran­ti­ta la se­pa­ra­zio­ne tra le fa­si di la­vo­ra­zio­ne «spor­che» e quel­le «pu­li­te» e de­ve es­se­re esclu­sa una con­ta­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le tra­sfor­ma­ti.

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 17 Notifica della quantità eliminata 45  

Le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che re­gi­stra­te de­vo­no no­ti­fi­ca­re al ve­te­ri­na­rio can­to­na­le la quan­ti­tà to­ta­le di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le eli­mi­na­ti in un an­no nei lo­ro im­pian­ti. La no­ti­fi­ca de­ve av­ve­ni­re en­tro il 31 gen­na­io dell’an­no suc­ces­si­vo, spe­ci­fi­can­do le ca­te­go­rie mer­ceo­lo­gi­che.

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 1846  

46 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con ef­fet­to dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Sezione 3: Trasporto

Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale  

1 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le greg­gi de­vo­no es­se­re con­ser­va­ti a tem­pe­ra­tu­ra di re­fri­ge­ra­zio­ne pres­so il ma­cel­lo o il cen­tro di rac­col­ta, op­pu­re tra­spor­ta­ti nel mi­nor tem­po pos­si­bi­le in un im­pian­to au­to­riz­za­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 12. Es­si non pos­so­no es­se­re tra­spor­ta­ti as­sie­me ad ani­ma­li.

2 I re­qui­si­ti re­la­ti­vi a rac­col­ta, im­ma­gaz­zi­na­men­to in­ter­me­dio e tra­spor­to di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non­ché ai cen­tri di rac­col­ta so­no de­fi­ni­ti all’al­le­ga­to 4. Per i re­sti ali­men­ta­ri del­la ca­te­go­ria 3 val­go­no uni­ca­men­te i re­qui­si­ti re­la­ti­vi a vei­co­li e re­ci­pien­ti di cui all’al­le­ga­to 4 nu­me­ri 21–24.47

47 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento  

1 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti in mo­do da evi­den­zia­re la ca­te­go­ria a cui ap­par­ten­go­no, sal­vo se si trat­ta di at­ti­vi­tà non sog­get­te a no­ti­fi­ca (art. 10 cpv. 3).48

2 Du­ran­te il tra­spor­to ai sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­ve es­se­re ac­clu­sa una sche­da d’ac­com­pa­gna­men­to o una de­ci­sio­ne del con­trol­lo del­le car­ni con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 3. So­no ec­cet­tua­ti i tra­spor­ti per at­ti­vi­tà non sog­get­te a no­ti­fi­ca (art. 10 cpv. 3) non­ché i tra­spor­ti di re­sti ali­men­ta­ri.49

3 Per i pro­dot­ti de­ri­va­ti val­go­no i re­qui­si­ti di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2:

a.
fi­no al luo­go dell’in­ce­ne­ri­men­to o dell’eli­mi­na­zio­ne de­fi­ni­ti­va, se de­ri­va­no da ma­te­ria­le del­la ca­te­go­ria 1;
b.
fi­no all’im­pian­to in cui ven­go­no tra­sfor­ma­ti in ali­men­ti per ani­ma­li o con­ci­me;
c.
fi­no al­la lo­ro tra­sfor­ma­zio­ne ai sen­si dell’al­le­ga­to 5, se so­no de­sti­na­ti al­la fab­bri­ca­zio­ne di pro­dot­ti tec­ni­ci.

4 Il ri­la­scio del­le sche­de d’ac­com­pa­gna­men­to spet­ta al­lo spe­di­to­re dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le.

5 Le sche­de d’ac­com­pa­gna­men­to van­no con­ser­va­te per tre an­ni. I com­pe­ten­ti or­ga­ni di con­trol­lo fe­de­ra­li e can­to­na­li han­no sem­pre ac­ces­so al­la do­cu­men­ta­zio­ne.

6 I re­qui­si­ti re­la­ti­vi a iden­ti­fi­ca­zio­ne e sche­de d’ac­com­pa­gna­men­to fi­gu­ra­no all’al­le­ga­to 4 nu­me­ri 1 e 3.

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi

Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale  

1 La tra­sfor­ma­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­ve com­por­ta­re l’eli­mi­na­zio­ne di even­tua­li agen­ti pa­to­ge­ni. I me­to­di di tra­sfor­ma­zio­ne am­mes­si fi­gu­ra­no all’al­le­ga­to 5.

2 L’USAV può au­to­riz­za­re al­tri me­to­di di tra­sfor­ma­zio­ne se la lo­ro ef­fi­ca­cia è al­me­no equi­va­len­te a quel­la dei me­to­di di cui all’al­le­ga­to 5.

3 ...50

50 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con ef­fet­to dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1  

1 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 1 van­no eli­mi­na­ti:

a.
me­dian­te in­ce­ne­ri­men­to di­ret­to;
b.
me­dian­te ste­ri­liz­za­zio­ne a pres­sio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 1 se­gui­ta da:
1.
in­ce­ne­ri­men­to, op­pu­re
2.51
pro­du­zio­ne di com­bu­sti­bi­li o car­bu­ran­ti e suc­ces­si­vo in­ce­ne­ri­men­to.

2 Cor­pi di ani­ma­li e par­ti di es­si pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per l’ali­men­ta­zio­ne di ani­ma­li car­ni­vo­ri e uc­cel­li ne­cro­fa­gi te­nu­ti in cat­ti­vi­tà, a con­di­zio­ne che non pre­sen­ti­no se­gni di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo o agli ani­ma­li. Non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti cor­pi e par­ti di cor­pi di:

a.52
ru­mi­nan­ti di età su­pe­rio­re a 12 me­si;
b.
ani­ma­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti;
c.
ani­ma­li da com­pa­gnia;
d.53
ani­ma­li a cui so­no sta­ti som­mi­ni­stra­ti so­stan­ze o pre­pa­ra­ti di cui all’al­le­ga­to 4 dell’or­di­nan­za del 18 ago­sto 200454 sui me­di­ca­men­ti ve­te­ri­na­ri op­pu­re nei qua­li so­no sta­ti ri­scon­tra­ti li­mi­ti mas­si­mi per i re­si­dui di cui al­le di­spo­si­zio­ni ema­na­te dal Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­lʼin­ter­no in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 4 let­te­ra e dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 201655 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri e gli og­get­ti d’uso;
e.
ani­ma­li che po­treb­be­ro es­se­re con­ta­mi­na­ti da ra­dioat­ti­vi­tà.

3 Se non sus­si­ste un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le, il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le può au­to­riz­za­re l’uso di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 1 per at­ti­vi­tà ar­ti­sti­che o a fi­ni dia­gno­sti­ci, di­dat­ti­ci e di ri­cer­ca non­ché a fi­ni tas­si­der­mi­ci o per la pro­du­zio­ne di tro­fei.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

52 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

54 RS 812.212.27

55 RS 817.02

Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2  

1 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 2 van­no eli­mi­na­ti:

a.
se­con­do i me­to­di pre­vi­sti all’ar­ti­co­lo 22 per i sot­to­pro­dot­ti del­la ca­te­go­ria 1;
b.
me­dian­te ste­ri­liz­za­zio­ne a pres­sio­ne, con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 5, e suc­ces­si­vo ri­ci­clag­gio:
1.
in un im­pian­to di pro­du­zio­ne di bio­gas o di com­po­stag­gio,
2.
del gras­so fu­so nel­la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­mi or­ga­ni­ci o di al­tri pro­dot­ti tec­ni­ci, ec­cet­tua­ti i pro­dot­ti far­ma­ceu­ti­ci, co­sme­ti­ci o me­di­ci,
3.
dei ma­te­ria­li pro­tei­ci e os­sei nel­la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­mi or­ga­ni­ci.

2 I pro­dot­ti del me­ta­bo­li­smo pos­so­no es­se­re ri­ci­cla­ti di­ret­ta­men­te in un im­pian­to di pro­du­zio­ne di bio­gas o in un im­pian­to di com­po­stag­gio op­pu­re nel­la fab­bri­ca­zio­ne di pro­dot­ti tec­ni­ci. Quan­ti­tà mi­ni­me di ta­li pro­dot­ti pos­so­no es­se­re com­po­sta­te an­che pres­so l’azien­da di pro­ve­nien­za dell’ani­ma­le ma­cel­la­to.

3 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le con re­si­dui o ri­sul­ta­ti po­si­ti­vi ad un te­st di ri­le­va­men­to di so­stan­ze ini­bi­tri­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra f pos­so­no es­se­re eli­mi­na­ti an­che in una sta­zio­ne di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que di sca­ri­co pub­bli­ca op­pu­re, se si trat­ta di lat­te o co­lo­stro, fat­ti de­flui­re in un poz­zet­to per la rac­col­ta del co­la­tic­cio. Se non so­no pos­si­bi­li al­tre mo­da­li­tà di eli­mi­na­zio­ne, il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le può per­met­te­re che il lat­te o il co­lo­stro do­po es­se­re sta­to di­lui­to al­me­no con un fat­to­re di di­lui­zio­ne 4 ven­ga span­to di­ret­ta­men­te su su­per­fi­ci agri­co­le, se ciò non com­por­ta un ri­schio ec­ces­si­vo per la sa­lu­te pub­bli­ca e ani­ma­le.56

56 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3  

1 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 van­no eli­mi­na­ti:

a.
se­con­do i me­to­di pre­vi­sti all’ar­ti­co­lo 23 per i sot­to­pro­dot­ti del­la ca­te­go­ria 2;
b.
me­dian­te ri­ci­clag­gio in un im­pian­to di pro­du­zio­ne di bio­gas o di com­po­stag­gio;
c.57
me­dian­te ri­ci­clag­gio nel­la pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li o per la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­me o pro­dot­ti tec­ni­ci ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 35.

2 Il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le, d’in­te­sa con l’au­to­ri­tà can­to­na­le pre­po­sta al­la sor­ve­glian­za del­la pe­sca e quel­la pre­po­sta al­la pro­te­zio­ne del­le ac­que, può per­met­te­re che i sot­to­pro­dot­ti di ani­ma­li ac­qua­ti­ci de­ri­va­ti dall’evi­sce­ra­zio­ne ef­fet­tua­ta a bor­do del­le bar­che uti­liz­za­te per la pe­sca in Sviz­ze­ra o su­bi­to do­po l’ap­pro­do ven­ga­no eli­mi­na­ti nel­le ac­que di pro­ve­nien­za.58

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

58 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale  

1 Pos­so­no es­se­re sot­ter­ra­ti:

a.
cor­pi di ani­ma­li che da luo­ghi dif­fi­cil­men­te ac­ces­si­bi­li non pos­so­no es­se­re tra­spor­ta­ti in un im­pian­to;
b.
cor­pi di ani­ma­li fram­mi­schia­ti ad im­pu­ri­tà e per­ciò non eli­mi­na­bi­li in un im­pian­to;
c.
cor­pi di ani­ma­li mor­ti o uc­ci­si in se­gui­to ad un’epi­zoo­zia o ad un di­sa­stro na­tu­ra­le, che non pos­so­no es­se­re eli­mi­na­ti in un im­pian­to;
d.
sin­go­li ani­ma­li di pic­co­la ta­glia, di pe­so non su­pe­rio­re a 10 kg, in ter­re­no pri­va­to;
e.59
ani­ma­li da com­pa­gnia ed equi­di in ci­mi­te­ri per ani­ma­li.

2 I re­qui­si­ti re­la­ti­vi ai luo­ghi pre­vi­sti per il sot­ter­ra­men­to di cor­pi di ani­ma­li ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­re b, c ed e, non­ché le mi­su­re di si­cu­rez­za da os­ser­va­re al mo­men­to del sot­ter­ra­men­to in que­sti luo­ghi, so­no de­fi­ni­ti all’al­le­ga­to 7.

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione  

L’eli­mi­na­zio­ne o il ri­ci­clag­gio dei re­si­dui pro­ve­nien­ti da im­pian­ti di in­ce­ne­ri­men­to, di bio­gas e di com­po­stag­gio è di­sci­pli­na­ta dal­la nor­ma­ti­va in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dell’am­bien­te e dal­la nor­ma­ti­va in ma­te­ria di agri­col­tu­ra, in par­ti­co­la­re dall’or­di­nan­za del 4 di­cem­bre 201560 sui ri­fiu­ti (OP­SR)61, dall’or­di­nan­za del 22 giu­gno 200562 sul traf­fi­co di ri­fiu­ti, dall’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200563 sul­la ri­du­zio­ne dei ri­schi ine­ren­ti ai pro­dot­ti chi­mi­ci e dall’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 200164 sui con­ci­mi.

60 RS 814.600

61 Il ri­man­do è sta­to adat­ta­to in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 12 cpv. 2 del­la L del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RS 170.512).

62 RS 814.610

63 RS 814.81

64 RS 916.171

Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di prodotti tecnici 65

65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Sezione 1: Divieti e deroghe

Art. 27 Divieti  

1 Gli ani­ma­li non pos­so­no es­se­re ali­men­ta­ti con pro­tei­ne de­ri­va­te da ani­ma­li del­la lo­ro stes­sa spe­cie. Fan­no ec­ce­zio­ne gli ani­ma­li ac­qua­ti­ci.

2 I pe­sci d’al­le­va­men­to non pos­so­no es­se­re ali­men­ta­ti con pro­tei­ne de­ri­va­te da pe­sci d’al­le­va­men­to del­la lo­ro stes­sa spe­cie.

3 Gli ani­ma­li da red­di­to non pos­so­no es­se­re ali­men­ta­ti con:

a.
re­sti ali­men­ta­ri;
b.
pro­tei­ne ani­ma­li;
c.
fo­sfa­to bi­cal­ci­co e fo­sfa­to tri­cal­ci­co di ori­gi­ne ani­ma­le;
d.
ali­men­ti per ani­ma­li in cui so­no pre­sen­ti co­sti­tuen­ti di cui al­le let­te­re a–c.

4 Per l’at­tua­zio­ne dei ca­po­ver­si 1–3, d’in­te­sa con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra l’USAV può sta­bi­li­re in un’or­di­nan­za me­to­di tec­ni­ci e va­lo­ri so­glia non­ché cri­te­ri per im­pe­di­re con­ta­mi­na­zio­ni in­cro­cia­te fra gli ali­men­ti per ani­ma­li per di­ver­se spe­cie.66

66 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 28 Deroghe  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 gli ani­ma­li pos­so­no es­se­re ali­men­ta­ti con:

a.67
lat­te e lat­ti­ci­ni, co­lo­stro, fan­ghi di cen­tri­fu­ga­zio­ne e di se­pa­ra­zio­ne pro­ve­nien­ti dal­la tra­sfor­ma­zio­ne del lat­te se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 31a, uo­va e pro­dot­ti a ba­se di uo­va;
b.68
col­la­ge­ne e ge­la­ti­na di non ru­mi­nan­ti;
c.
pro­tei­ne idro­liz­za­te di non ru­mi­nan­ti o ot­te­nu­te da pel­li e pe­la­mi di ru­mi­nan­ti;
d.69
gras­si fu­si da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­re a e d–f do­po una tra­sfor­ma­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 31

67 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

68 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

69 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli 70  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3, la fa­ri­na di pe­sce può en­tra­re nel­la com­po­si­zio­ne di ali­men­ti per non ru­mi­nan­ti e di pro­dot­ti in pol­ve­re so­sti­tu­ti­vi del lat­te per vi­tel­li, se:

a.
è pro­dot­ta se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 30 ed è di­mo­stra­to l’adem­pi­men­to del­le nor­me mi­cro­bio­lo­gi­che di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38;
b.
qua­le co­sti­tuen­te di ali­men­ti per non ru­mi­nan­ti a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) è rac­col­ta, im­ma­gaz­zi­na­ta, tra­sfor­ma­ta e tra­spor­ta­ta in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per ru­mi­nan­ti;
c.
qua­le co­sti­tuen­te di pro­dot­ti in pol­ve­re so­sti­tu­ti­vi del lat­te per vi­tel­li a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) è rac­col­ta, im­ma­gaz­zi­na­ta, tra­sfor­ma­ta e tra­spor­ta­ta in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per bo­vi­ni adul­ti e al­tre spe­cie ani­ma­li;
d.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li è no­ti­fi­ca­to al con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ali­men­ti per ani­ma­li Agro­sco­pe;
e.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne tie­ne un re­gi­stro sull’uti­liz­zo del­la fa­ri­na di pe­sce; e
f.
con de­ro­ga per i pro­dot­ti in pol­ve­re so­sti­tu­ti­vi del lat­te per vi­tel­li, gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no im­ma­gaz­zi­na­ti e som­mi­ni­stra­ti sol­tan­to in azien­de in cui non so­no te­nu­ti ru­mi­nan­ti.

70 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici 71  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27, i pro­dot­ti san­gui­gni pos­so­no en­tra­re nel­la com­po­si­zio­ne di ali­men­ti per non ru­mi­nan­ti e ani­ma­li ac­qua­ti­ci, se:

a.
non pro­ven­go­no da ru­mi­nan­ti;
b.
pro­ven­go­no da ma­cel­li in cui non so­no ma­cel­la­ti ru­mi­nan­ti o in cui la ma­cel­la­zio­ne dei ru­mi­nan­ti vie­ne ef­fet­tua­ta in lo­ca­li se­pa­ra­ti;
c.
pro­ven­go­no da ani­ma­li am­mes­si al­la ma­cel­la­zio­ne sul­la ba­se di un con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ani­ma­li da ma­cel­lo;
d.
so­no pro­dot­ti se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 30ae si di­mo­stra l’adem­pi­men­to del­le nor­me mi­cro­bio­lo­gi­che di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38;
e.
a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) so­no rac­col­ti, im­ma­gaz­zi­na­ti, tra­sfor­ma­ti e tra­spor­ta­ti in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per ru­mi­nan­ti;
f.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li è no­ti­fi­ca­to al con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ali­men­ti per ani­ma­li Agro­sco­pe;
g.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne tie­ne un re­gi­stro sull’uti­liz­zo dei pro­dot­ti san­gui­gni; e
h.
gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no im­ma­gaz­zi­na­ti e som­mi­ni­stra­ti sol­tan­to in azien­de in cui non so­no te­nu­ti ru­mi­nan­ti.

71 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale 72  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3, le pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te di non ru­mi­nan­ti, con de­ro­ga per quel­le di in­set­ti e di fa­ri­na di pe­sce, pos­so­no en­tra­re nel­la com­po­si­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li ac­qua­ti­ci, se:

a.
pro­ven­go­no da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra a, e o f;
b.
so­no pro­dot­te se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 30 e si di­mo­stra l’adem­pi­men­to del­le nor­me mi­cro­bio­lo­gi­che di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38;
c.
a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) so­no rac­col­te, im­ma­gaz­zi­na­te, tra­sfor­ma­te e tra­spor­ta­te in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per ru­mi­nan­ti;
d.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li è no­ti­fi­ca­to al con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ali­men­ti per ani­ma­li Agro­sco­pe;
e.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne tie­ne un re­gi­stro sull’uti­liz­zo del­le pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te;
f.
gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no im­ma­gaz­zi­na­ti e som­mi­ni­stra­ti sol­tan­to in azien­de di ac­qua­col­tu­ra re­gi­stra­te di cui all’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra obis OFE73; e
g.
gli al­tri ani­ma­li da red­di­to te­nu­ti nell’area dell’azien­da di ac­qua­col­tu­ra non en­tra­no a con­tat­to né di­ret­ta­men­te né in­di­ret­ta­men­te con gli ali­men­ti per ani­ma­li ac­qua­ti­ci.

72 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

73 RS 916.401

Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti 74  

1 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3 le pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te di in­set­ti pos­so­no en­tra­re nel­la com­po­si­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li ac­qua­ti­ci, se:75

a.
pro­ven­go­no da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra d;
b.
i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pro­ven­go­no da una del­le spe­cie di in­set­ti se­guen­ti:
1.
mo­sca sol­da­to ne­ra (Her­me­tia il­lu­cens),
2.
tar­ma del­la fa­ri­na (Te­ne­brio mo­li­tor),
3.
al­fi­to­bio (Al­phi­to­bius dia­pe­ri­nus),
4.
gril­lo do­me­sti­co (Ache­ta do­me­sti­cus),
5.
gril­lo tro­pi­ca­le (Gryl­lo­des si­gil­la­tus),
6.
gril­lo si­len­te (Gryl­lus as­si­mi­lis),
7.76
mo­sca do­me­sti­ca (Mu­sca do­me­sti­ca);
c.
le lar­ve de­gli in­set­ti so­no ali­men­ta­te esclu­si­va­men­te con pro­dot­ti di cui al ca­po­ver­so 2;
d.
so­no pro­dot­te se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 30 e si di­mo­stra l’adem­pi­men­to del­le nor­me mi­cro­bio­lo­gi­che di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38;
e.
a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) so­no rac­col­te, im­ma­gaz­zi­na­te, tra­sfor­ma­te e tra­spor­ta­te in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per ru­mi­nan­ti;
f.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li è no­ti­fi­ca­to al con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ali­men­ti per ani­ma­li Agro­sco­pe;
g.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne tie­ne un re­gi­stro sull’uti­liz­zo del­le pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te;
h.
gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no im­ma­gaz­zi­na­ti e som­mi­ni­stra­ti sol­tan­to in azien­de di ac­qua­col­tu­ra re­gi­stra­te di cui all’ar­ti­co­lo 6 let­te­ra obis OFE77; e
i.
gli al­tri ani­ma­li da red­di­to te­nu­ti nell’area dell’azien­da di ac­qua­col­tu­ra non en­tra­no a con­tat­to né di­ret­ta­men­te né in­di­ret­ta­men­te con gli ali­men­ti per ani­ma­li ac­qua­ti­ci.

2 Le lar­ve de­gli in­set­ti pos­so­no es­se­re ali­men­ta­te con so­stra­ti ve­ge­ta­li e con i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le se­guen­ti:

a.
pro­dot­ti di cui all’ar­ti­co­lo 28;
b.
pro­dot­ti san­gui­gni di non ru­mi­nan­ti;
c.
fo­sfa­to bi­cal­ci­co e tri­cal­ci­co;
d.
fa­ri­na di pe­sce.

74 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

75 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vi­go­re dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

76 In­tro­dot­to dall’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vi­go­re dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

77 RS 916.401

Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti 78  

In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3, il fo­sfa­to bi­cal­ci­co e il fo­sfa­to tri­cal­ci­co pos­so­no en­tra­re nel­la com­po­si­zio­ne di ali­men­ti per non ru­mi­nan­ti, se:

a.
pro­ven­go­no da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3;
b.
so­no sta­ti fab­bri­ca­ti con­for­me­men­te ai me­to­di di tra­sfor­ma­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 5;
c.
a ogni li­vel­lo del­la fi­lie­ra (dal­la pro­du­zio­ne fi­no al mo­men­to del­la som­mi­ni­stra­zio­ne) so­no rac­col­ti, im­ma­gaz­zi­na­ti, tra­sfor­ma­ti e tra­spor­ta­ti in in­stal­la­zio­ni e im­pian­ti non uti­liz­za­ti per pro­dur­re ali­men­ti per ru­mi­nan­ti;
d.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li è no­ti­fi­ca­to al con­trol­lo uf­fi­cia­le de­gli ali­men­ti per ani­ma­li Agro­sco­pe;
e.
lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne tie­ne un re­gi­stro sull’uti­liz­zo del fo­sfa­to bi­cal­ci­co e del fo­sfa­to tri­cal­ci­co;
f.
gli ali­men­ti per ani­ma­li in cui so­no con­te­nu­ti han­no un con­te­nu­to to­ta­le di fo­sfo­ro in­fe­rio­re al 10 per cen­to; e
g.
gli ali­men­ti per ani­ma­li so­no im­ma­gaz­zi­na­ti sol­tan­to in azien­de in cui non so­no te­nu­ti ru­mi­nan­ti.

78 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali 79  

1 Per i re­qui­si­ti del­la se­pa­ra­zio­ne lun­go le ca­te­ne de­gli ali­men­ti per ani­ma­li di cui agli ar­ti­co­li 29 let­te­re b, c ed f, 30 let­te­re b, e ed h, 31 let­te­re c, f e g, 31a let­te­re e, h ed i non­ché 32 let­te­re c e g si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to IV ca­po III e IV non­ché del ca­po V se­zio­ni B e C del re­go­la­men­to (CE) n. 999/200180.

2 Nel qua­dro del re­go­la­men­to (CE) n. 999/2001 l’USAV può sta­bi­li­re in un’or­di­nan­za mi­su­re tec­ni­che per im­pe­di­re con­ta­mi­na­zio­ni in­cro­cia­te fra gli ali­men­ti per ani­ma­li.

79 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

80 Re­go­la­men­to (CE) n. 999/2001 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 22 mag­gio 2001, re­can­te di­spo­si­zio­ni per la pre­ven­zio­ne, il con­trol­lo e l’era­di­ca­zio­ne di al­cu­ne en­ce­fa­lo­pa­tie spon­gi­for­mi tra­smis­si­bi­li, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) n. 2017/894, del 24 mag­gio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.

Sezione 3: Alimentazione di altri animali

Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia 81  

1 Gli ali­men­ti greg­gi per ani­ma­li da com­pa­gnia pos­so­no es­se­re pro­dot­ti so­lo da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra a e de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti mi­cro­bio­lo­gi­ci di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38.

2 Gli ali­men­ti tra­sfor­ma­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia, com­pre­si gli ar­ti­co­li da ma­sti­ca­re, pos­so­no es­se­re pro­dot­ti so­lo da sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­re a e c–f. Que­sti ul­ti­mi de­vo­no:

a.
es­se­re ste­ri­liz­za­ti a pres­sio­ne op­pu­re es­se­re trat­ta­ti se­con­do le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 37;
b.
es­se­re tra­sfor­ma­ti in im­pian­ti che pro­du­co­no esclu­si­va­men­te ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia o in cui non so­no tra­sfor­ma­ti sot­to­pro­dot­ti vie­ta­ti per la cor­ri­spon­den­te ca­te­go­ria di ani­ma­li da red­di­to; e
c.
sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti mi­cro­bio­lo­gi­ci di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 38.

3 I pro­dot­ti de­ri­va­ti pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per la pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia, se:

a.
sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­re b e c; e
b.
so­no tra­spor­ta­ti di­ret­ta­men­te da un im­pian­to di tra­sfor­ma­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 agli im­pian­ti di pro­du­zio­ne de­gli ali­men­ti per ani­ma­li.

4 Se i pro­dot­ti de­ri­va­ti so­no pro­tei­ne ani­ma­li tra­sfor­ma­te si de­vo­no inol­tre sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 30.

5 I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le uti­liz­za­ti per la pro­du­zio­ne di ali­men­ti per ani­ma­li da com­pa­gnia pos­so­no es­se­re im­ma­gaz­zi­na­ti sfu­si sol­tan­to in lo­ca­li di­stin­ti ed es­se­re tra­spor­ta­ti esclu­si­va­men­te in re­ci­pien­ti ap­po­si­ti.

81 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 34 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi 82  

1 Per l’ali­men­ta­zio­ne di ani­ma­li da com­pa­gnia e al­tri car­ni­vo­ri non­ché uc­cel­li ne­cro­fa­gi te­nu­ti in cat­ti­vi­tà pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti di­ret­ta­men­te:

a.
sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra a;
b.
cor­pi di ani­ma­li o par­ti di es­si di cui all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 2.

2 Lo sta­bi­li­men­to in cui si pro­du­co­no i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­ve con­se­gnar­li di­ret­ta­men­te al de­ten­to­re di ani­ma­li. Il de­ten­to­re di ani­ma­li può som­mi­ni­strar­li so­lo ai suoi ani­ma­li.

3I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra a nu­me­ro 2 di ani­ma­li per i qua­li è pre­scrit­to un con­trol­lo del­le car­ni se­con­do l’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 201683 con­cer­nen­te la ma­cel­la­zio­ne e il con­trol­lo del­le car­ni, de­vo­no es­se­re ac­com­pa­gna­ti da una de­ci­sio­ne del con­trol­lo del­le car­ni con la di­ci­tu­ra «non com­me­sti­bi­le, sen­za se­gni di una ma­lat­tia tra­smis­si­bi­le all’uo­mo o agli ani­ma­li».

82 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

83 RS 817.190

Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici 84

84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 34a Fabbricazione di concime 85  

Per la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­me si ap­pli­ca­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 39.

85 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 35 Fabbricazione di prodotti tecnici 86  

I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per la fab­bri­ca­zio­ne di pro­dot­ti far­ma­ceu­ti­ci, co­sme­ti­ci o me­di­ci non­ché di al­tri pro­dot­ti tec­ni­ci sog­get­ti a nor­me di al­tri set­to­ri giu­ri­di­ci, se:

a.87
i sot­to­pro­dot­ti ven­go­no tra­sfor­ma­ti se­con­do l’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 5;
b.
i pro­dot­ti so­no con­for­mi al­le nor­me per­ti­nen­ti de­gli al­tri set­to­ri giu­ri­di­ci; e
c.88
i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le ri­sul­tan­ti dal­la fab­bri­ca­zio­ne so­no eli­mi­na­ti se­con­do le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

86 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

87 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

88 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione

Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario  

1 Chi fab­bri­ca o tra­sfor­ma a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le è te­nu­to ad eli­mi­na­re o a fa­re eli­mi­na­re i sot­to­pro­dot­ti che ri­sul­ta­no da ta­le at­ti­vi­tà.

2 Chi svol­ge at­ti­vi­tà di ma­cel­la­zio­ne o di tra­sfor­ma­zio­ne del­le car­ni e af­fi­da a ter­zi l’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le è te­nu­to a di­mo­stra­re al Can­to­ne, pre­sen­tan­do ac­cor­di scrit­ti, che l’eli­mi­na­zio­ne è ga­ran­ti­ta per al­me­no due an­ni. Gli ac­cor­di de­vo­no spe­ci­fi­ca­re le quan­ti­tà e le con­di­zio­ni di re­ces­so.

3 Gli al­tri pro­prie­ta­ri di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­vo­no con­se­gna­re que­sti ul­ti­mi al cen­tro di rac­col­ta de­si­gna­to dal Can­to­ne qua­lo­ra non sia­no in gra­do di prov­ve­de­re al­la lo­ro eli­mi­na­zio­ne.

Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone  

1 La re­spon­sa­bi­li­tà dell’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non ri­sul­tan­ti dal­la pro­du­zio­ne o dal­la tra­sfor­ma­zio­ne di pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le ef­fet­tua­ta a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le spet­ta al Can­to­ne; que­sta di­spo­si­zio­ne non si ap­pli­ca ai re­sti ali­men­ta­ri.

2 Se i re­sti ali­men­ta­ri so­no fram­mi­schia­ti a scar­ti ver­di, la re­spon­sa­bi­li­tà dell’eli­mi­na­zio­ne spet­ta al Can­to­ne qua­lo­ra es­si ven­ga­no rac­col­ti co­me ri­fiu­ti ur­ba­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 31b del­la leg­ge del 7 ot­to­bre 1983 sul­la pro­te­zio­ne dell’am­bien­te.

3 I Can­to­ni che non ge­sti­sco­no im­pian­ti pro­pri ga­ran­ti­sco­no l’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui so­no re­spon­sa­bi­li sti­pu­lan­do un ac­cor­do con uno sta­bi­li­men­to d’eli­mi­na­zio­ne.

Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni  

1 Ogni Can­to­ne prov­ve­de af­fin­ché:

a.
per la rac­col­ta e l’im­ma­gaz­zi­na­men­to in­ter­me­dio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le sia di­spo­ni­bi­le un’in­fra­strut­tu­ra ade­gua­ta;
b.
ven­ga­no de­si­gna­ti luo­ghi per il sot­ter­ra­men­to di cor­pi di ani­ma­li.

2 In ma­te­ria di in­fra­strut­tu­re per il tra­spor­to i Can­to­ni agi­sco­no di con­cer­to. Es­si prov­ve­do­no af­fin­ché per il tra­spor­to di cor­pi di ani­ma­li in­fet­ti sia­no di­spo­ni­bi­li i con­te­ni­to­ri e gli au­to­mez­zi ne­ces­sa­ri. Per 8000 uni­tà di be­stia­me gros­so è ri­chie­sta una ton­nel­la­ta di ca­pa­ci­tà.

Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera  

1 Chi espor­ta sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le de­ve es­se­re in gra­do di eli­mi­nar­li an­che in Sviz­ze­ra, in un im­pian­to au­to­riz­za­to all’eli­mi­na­zio­ne di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria cor­ri­spon­den­te, se il Pae­se di de­sti­na­zio­ne ne li­mi­ta o vie­ta l’im­por­ta­zio­ne. So­no fat­te sal­ve le con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti l’eli­mi­na­zio­ne tran­sfron­ta­lie­ra dei ri­fiu­ti.

2 È ne­ces­sa­rio pro­va­re me­dian­te una ga­ran­zia scrit­ta di pre­sa a ca­ri­co che, in ca­so di re­stri­zio­ni all’im­por­ta­zio­ne, i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pos­so­no es­se­re eli­mi­na­ti in Sviz­ze­ra. Una ga­ran­zia di pre­sa a ca­ri­co può es­se­re ri­la­scia­ta so­lo e fin­tan­to che l’im­pian­to di­spo­ne di ri­ser­ve di ca­pa­ci­tà. Que­ste ul­ti­me cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za tra la ca­pa­ci­tà di tra­sfor­ma­zio­ne sta­bi­li­ta nell’au­to­riz­za­zio­ne per l’im­pian­to e la quan­ti­tà to­ta­le an­nua eli­mi­na­ta.89

3 La ga­ran­zia di pre­sa a ca­ri­co non è ne­ces­sa­ria se i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le espor­ta­ti so­no pel­li e pe­la­me, re­sti ali­men­ta­ri, pro­dot­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 let­te­ra d op­pu­re pro­dot­ti de­ri­va­ti im­ma­gaz­zi­na­bi­li a tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te, o se si trat­ta di una quan­ti­tà an­nua to­ta­le in­fe­rio­re a 1000 kg.90

4La quan­ti­tà di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le espor­ta­ti de­ve es­se­re no­ti­fi­ca­ta men­sil­men­te all’USAV.

5 Per il re­sto l’espor­ta­zio­ne di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le è di­sci­pli­na­ta dall’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 201591 con­cer­nen­te l’im­por­ta­zio­ne, il tran­si­to e l’espor­ta­zio­ne di ani­ma­li e pro­dot­ti ani­ma­li nel traf­fi­co con Sta­ti mem­bri dell’UE, Islan­da e Nor­ve­gia e dall’ar­ti­co­lo 52 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 201592 con­cer­nen­te l’im­por­ta­zio­ne, il tran­si­to e l’espor­ta­zio­ne di ani­ma­li e pro­dot­ti ani­ma­li nel traf­fi­co con Pae­si ter­zi.93

89 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

90 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

91 RS 916.443.11

92 RS 916.443.10

93 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 40 Costi  

1 Il pro­prie­ta­rio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le as­su­me i co­sti d’eli­mi­na­zio­ne.

2 Il Can­to­ne ad­de­bi­ta pro­por­zio­nal­men­te i co­sti d’eli­mi­na­zio­ne a suo ca­ri­co ai pro­prie­ta­ri dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le per con­to dei qua­li ha ef­fet­tua­to l’eli­mi­na­zio­ne.

3 Nell’in­te­res­se pub­bli­co o se l’one­re am­mi­ni­stra­ti­vo ri­sul­ta spro­por­zio­na­to, il Can­to­ne può ri­nun­cia­re al tra­sfe­ri­men­to in­te­gra­le dei co­sti d’eli­mi­na­zio­ne.

4 I Can­to­ni di­sci­pli­na­no la par­te­ci­pa­zio­ne fi­nan­zia­ria dei Co­mu­ni all’eli­mi­na­zio­ne.

5 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni can­to­na­li di­ver­gen­ti.

Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione  

1 I Can­to­ni in­den­niz­za­no gli sta­bi­li­men­ti di eli­mi­na­zio­ne per i co­sti ef­fet­ti­vi, non co­per­ti dai pro­ven­ti del ri­ci­clag­gio, cau­sa­ti dall’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le ef­fet­tua­ta per lo­ro in­ca­ri­co.

2 Il ver­sa­men­to di in­den­ni­tà sup­ple­men­ta­ri è con­ces­so sol­tan­to se ri­sul­ta ne­ces­sa­rio ai fi­ni del man­te­ni­men­to di uno sta­bi­li­men­to in­di­spen­sa­bi­le per l’adem­pi­men­to de­gli one­ri spet­tan­ti al Can­to­ne in ma­te­ria di eli­mi­na­zio­ne. Gli sta­bi­li­men­ti di eli­mi­na­zio­ne che be­ne­fi­cia­no di ta­li in­den­ni­tà non pos­so­no eli­mi­na­re i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le pro­ve­nien­ti da ma­cel­li o al­tre azien­de del set­to­re ali­men­ta­re, ad un prez­zo in­fe­rio­re a quel­lo ap­pli­ca­to da­gli sta­bi­li­men­ti di eli­mi­na­zio­ne che non ri­ce­vo­no al­cun fi­nan­zia­men­to sta­ta­le.

3 Lo sta­bi­li­men­to di eli­mi­na­zio­ne de­ve:

a.
in­for­ma­re an­nual­men­te il Can­to­ne in me­ri­to ai co­sti di eser­ci­zio e ai pro­ven­ti del ri­ci­clag­gio dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le;
b.
ri­le­va­re e re­gi­stra­re quan­ti­tà e pro­ve­nien­za dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le eli­mi­na­ti; i da­ti re­gi­stra­ti de­vo­no es­se­re tra­smes­si ogni an­no al Can­to­ne;
c.
co­mu­ni­ca­re an­nual­men­te l’am­mon­ta­re dei co­sti d’eli­mi­na­zio­ne ad­de­bi­ta­ti ai Can­to­ni e/o a for­ni­to­ri pri­va­ti.

Capitolo 6: Provvedimenti in caso di epizoozia

Art. 42 Principio 94  

I sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le non pos­so­no es­se­re tra­spor­ta­ti fuo­ri da aree o azien­de sog­get­te a re­stri­zio­ni di po­li­zia sa­ni­ta­ria a cau­sa di epi­zoo­zie al­ta­men­te con­ta­gio­se. Nel ca­so sud­det­to non pos­so­no nem­me­no es­se­re uti­liz­za­ti co­me ali­men­ti per ani­ma­li o per la fab­bri­ca­zio­ne di con­ci­me o di pro­dot­ti tec­ni­ci. So­no fat­ti sal­vi gli ar­ti­co­li 43 e 44.

94 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale  

1 Se vie­ne con­sta­ta­ta un’epi­zoo­zia il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le de­ci­de le mo­da­li­tà di eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le, in par­ti­co­la­re:

a.
in qua­le im­pian­to de­vo­no es­se­re eli­mi­na­ti i cor­pi di ani­ma­li, nel ca­so in cui ven­ga­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne di­ver­si im­pian­ti;
b.
qua­li par­ti­co­la­ri prov­ve­di­men­ti pre­cau­zio­na­li de­vo­no es­se­re at­tua­ti.

2 Qua­lo­ra, in se­gui­to al­la com­par­sa di una gra­ve epi­zoo­zia o ad al­tre si­tua­zio­ni im­pre­vi­ste o straor­di­na­rie, l’eli­mi­na­zio­ne di sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­le ca­te­go­rie 1 e 2 non pos­sa più av­ve­ni­re ne­gli im­pian­ti e nel­le azien­de a ciò de­sti­na­ti, il ve­te­ri­na­rio can­to­na­le può con­sen­tir­ne l’eli­mi­na­zio­ne in un im­pian­to au­to­riz­za­to per la ca­te­go­ria 3. Se ta­le im­pian­to ri­pren­de a eli­mi­na­re esclu­si­va­men­te sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le del­la ca­te­go­ria 3, es­so ne­ces­si­ta nuo­va­men­te di un’au­to­riz­za­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 12.95

95 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’USAV  

Se vie­ne con­sta­ta­ta un’epi­zoo­zia al­ta­men­te con­ta­gio­sa l’USAV può:

a.
or­di­na­re che tut­ti i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le sia­no eli­mi­na­ti nell’area in­te­res­sa­ta dall’in­sor­gen­za dell’epi­zoo­zia op­pu­re che i sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le in­fet­ti pro­ve­nien­ti da di­ver­se aree col­pi­te ven­ga­no eli­mi­na­ti nel me­de­si­mo im­pian­to;
b.
or­di­na­re che uno sta­bi­li­men­to im­pe­gna­to­si nei con­fron­ti di un Can­to­ne a eli­mi­na­re sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le mo­di­fi­chi le sue at­ti­vi­tà o le coor­di­ni con al­tri sta­bi­li­men­ti, in mo­do che la ca­pa­ci­tà to­ta­le sia di­spo­ni­bi­le per l’eli­mi­na­zio­ne; i Can­to­ni in­den­niz­za­no lo sta­bi­li­men­to in ca­so di spe­se sup­ple­men­ta­ri o man­ca­to gua­da­gno.

Capitolo 7: Attuazione

Art. 45 Attuazione  

L’at­tua­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za spet­ta ai Can­to­ni.

Art. 46 Controlli ufficiali  

1 I Can­to­ni vi­gi­la­no sull’eli­mi­na­zio­ne dei sot­to­pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le. I Can­to­ni con­trol­la­no gli im­pian­ti al­me­no una vol­ta all’an­no; la fre­quen­za con cui so­no con­trol­la­ti gli al­tri sta­bi­li­men­ti au­to­riz­za­ti e gli sta­bi­li­men­ti re­gi­stra­ti di­pen­de dal ti­po e dal vo­lu­me di at­ti­vi­tà che es­si svol­go­no.

2 Il con­trol­lo del­la pro­du­zio­ne e del­la mes­sa in com­mer­cio di ali­men­ti per ani­ma­li è inol­tre di­sci­pli­na­to dall’or­di­nan­za del 26 ot­to­bre 201196 su­gli ali­men­ti per ani­ma­li.97

96 RS 916.307

97 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vi­go­re dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente  

L’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te so­no di­sci­pli­na­te dall’al­le­ga­to 8.

Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti  

1 Gli im­pian­ti nel­la cui area ven­go­no te­nu­ti ani­ma­li so­no di­sci­pli­na­ti dal di­rit­to vi­gen­te se la do­man­da di co­stru­zio­ne è sta­ta inol­tra­ta pri­ma del 1° lu­glio 2011 (al­le­ga­to 3 n. 24).

2 Gli im­pian­ti di pro­du­zio­ne di bio­gas e gli im­pian­ti di com­po­stag­gio esi­sten­ti, in cui re­sti ali­men­ta­ri non pre­ce­den­te­men­te igie­niz­za­ti su­bi­sco­no una fer­men­ta­zio­ne ter­mo­fi­la se­con­do al­tri me­to­di con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 46, de­vo­no di­spor­re del­la ne­ces­sa­ria au­to­riz­za­zio­ne dell’USAV al più tar­di il 1° lu­glio 2013.

Art. 49 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2011.

Allegato 1a 98

98 Originario all. 6. Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

(art. 2acpv. 2)

Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.

2 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imbal­laggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 dell’ordi­nanza del 26 ottobre 201199 sugli alimenti per animali.

3 Pelli e pelame di animali ad unghia fessa:

a.
idonei al consumo umano ma utilizzati per altri scopi,
b.
sottoposti ad un processo completo di conciatura,
c.
conciati al cromo (allo stato «wet blue»),
d.
allo stato «pickled pelts», oppure
e.
trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).

4 Trofei di caccia e altri preparati animali:

a.
ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
b.
ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.

5100 Lana sottoposta a lavaggio industriale.

6 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.

Allegato 1b 101

101 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

(art. 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1)

Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione

1 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.

2 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.

3 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.

4 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.

5 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.

6 Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti.

7 Crematori e cimiteri per animali;

8 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione solo se sono:

a.
da eliminare mediante incenerimento;
b.
da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011102 sugli alimenti per animali;
c.
destinati alla fabbricazione di concime organico e fertilizzanti.

9 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.

10 Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/2001103 in cui:

a.
sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali;
b.
sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell’esportazione sottoprodotti di origine animale per l’esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.

102 RS 916.307

103 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 32a.

Allegato 2 104

104 Aggiornato n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

(art. 15 cpv. 1)

Principi del controllo autonomo

1 L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:

a.
l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specificatamente valutati i pericoli della contaminazione incrociata con componenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali;
b.
la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi sanitari possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP);
c.
la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP;
d.
la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l’adempimento dei criteri CCP previsti;
e.
la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inadempimento dei criteri CCP;
f.
la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica);
g.
la documentazione relativa ai provvedimenti di cui alle lettere a–f.

2 L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione.

3 Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verifi­carne l’osservanza.

Allegato 3

(art. 16 cpv. 4 e 5)

Requisiti degli impianti

1 Requisiti generali

11 Sistemazione dei luoghi

111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.

112 Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

113 La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei sottopro­dotti di origine animale e le parti degli impianti in cui è possibile la diffu­sione di agenti patogeni. Essa deve costituire uno spazio chiuso.

114 Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.

12 Installazioni

121 Gli impianti devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.

122 Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono trasformati entro 24 ore dal loro arrivo.

123 Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per il personale.

124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2, almeno nella zona «sporca» deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. Il processo di pretrattamento deve garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a 1 mm (= lunghezza dei lati). Non è consentita nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale attraverso il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della relativa categoria, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.

13 Esercizio degli impianti

131 I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente imma­gazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto.

132 I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale greggio devono essere puliti in un’area apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.

133 Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di gestione del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.

134 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente.

135 Il materiale che eventualmente non sia stato sottoposto al trattamento ter­mico prescritto (ad esempio a seguito di fuoriuscite di materiale al momento dell’avvio del processo o di perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere nuovamente immesso nel circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a trasformazione.

136 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione.

14 Pulizia e disinfezione

141 Gli impianti devono essere provvisti di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.

142 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

143 Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.

144 Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti utensili e prodotti adeguati.

145 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere docu­mentato.

146 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.

2 Requisiti specifici

21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti

211 Gli impianti di immagazzinamento intermedio, riciclaggio o incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 38).

212 I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere scaricati in tutti gli impianti della Svizzera destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti.

213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.

22 Requisiti degli impianti di incenerimento

221 Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in recipienti chiusi.

222 Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 26–28 nonché 31 e 32 OPSR105 e l’ordinanza del 16 dicembre 1985106 contro l’inquinamento atmosferico.

223 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OPSR107.

224 I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati.

225 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.

105 RS 814.600. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

106 RS 814.318.142.1

107 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

231 I requisiti da adempiere sono menzionati agli articoli 26–28 nonché 33 e 34 OPSR108 e all’alle­gato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005109 concernente la ridu­zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

232 Gli impianti e il loro esercizio devono garantire che tutto il materiale greggio contenente sottoprodotti di origine animale venga trattato conformemente all’allegato 5 numero 4. Il trattamento può avvenire presso l’impianto o essere effettuato da uno stabilimento che raccoglie e pretratta il materiale greggio.

233110 L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.

234 L’immagazzinamento e la trasformazione devono per quanto possibile garantire che i sottoprodotti di origine animale greggi non siano accessibili agli animali selvatici, compresi roditori ed uccelli.

235 Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire che il prodotto finito non possa essere contaminato.

236 L’USAV può prescrivere agli impianti requisiti minimi in materia di capacità e quantità.

108 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

109 RS 814.81

110 RU 2011 3315

24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali

241 Infrastrutture ed esercizio degli impianti devono garantire una totale separazione fisica tra l’impianto, da un lato, e il bestiame, gli alimenti degli ani­mali e, se del caso, la lettiera dall’altro. Stalla ed impianto devono trovarsi in edifici diversi.

242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con l’impianto, i veicoli, i recipienti di trasporto e gli utensili usati per i sottoprodotti di origine animale.

243 Anche le vie di accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali volti a separarle dal luogo in cui sono tenuti gli animali da reddito. Le distanze devono essere stabilite in modo da impedire che dalla presenza dell’impianto derivi un rischio inaccettabile in relazione alla propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

Allegato 4

(art. 19 cpv. 2 nonché 20 cpv. 2 e 6)

Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

1 Identificazione

11 Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:

a.
il colore nero e la scritta «destinato solo all’elimina­zione/all’ince­neri­mento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1;
b.
il colore nero e la scritta «destinato all’alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 di cui sia ammessa l’utilizzazione per l’alimentazione di ani­mali carnivori e di uccelli necrofagi (art. 22 cpv. 2);
c.
il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2;
d.
il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3.

12 Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:

a.
il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;
b.
chi gestisce l’impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentra­zione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso;
c.
la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.

2 Veicoli e recipienti

21 I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in recipienti o veicoli coperti, a tenuta stagna, resistenti alla corrosione e facili da pulire.

22 Dopo ogni utilizzazione, i veicoli e i recipienti riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equipaggiamento e gli utensili riutilizzabili che entrano in con­tatto con i sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati, nonché tenuti in buono stato di pulizia fino all’utilizzazione successiva.

23 Nei recipienti riutilizzabili deve essere trasportato unicamente un determi­nato sottoprodotto trasformato.

24 I recipienti per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse, prodotti della macellazione e altri prodotti destinati al consumo umano.

25 I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall’invio.

26 I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.

3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni

31 Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:

a.
data di prelievo del materiale;
b.
descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero 11;
c.
specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria 3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali;
d.
numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa;
e.
peso del materiale;
f.
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di prove­nienza;
g.
nome, indirizzo e numero di controllo dell’impresa di trasporto;
h.
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destina­zione;
i.
eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.

32 La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.

33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 34 lettera b devono contenere i dati seguenti:

a.
data;
b.
macello;
c.
tipo di materiale;
d.
peso del materiale;
e.
uso previsto;
f.
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destina­zione.

34 Le schede d’accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:

a.
data;
b.
nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
c.
tipo di materiale;
d.
uso previsto.

4 Centri di raccolta

41 Sistemazione dei luoghi

411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.

412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.

42 Installazioni

421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.

422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.

43 Pulizia e disinfezione

431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.

432 I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.

433 Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti.

434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.

Allegato 5 111

111 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 30 lett. d, 31 lett. b, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e d nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Sterilizzazione a pressione

11 All’inizio del processo di sterilizzazione le dimensioni delle particelle di materiale greggio non possono essere superiori a 50 mm. Particelle di dimensioni maggiori devono essere ridotte per via meccanica. L’efficienza della riduzione deve essere controllata e registrata. Se i controlli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei lati) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

12 Gli effetti della sterilizzazione devono corrispondere a quelli di un trattamento termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, effettuato ad una pressione di 3 bar per 20 minuti.

2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria 2

Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiale della categoria 2 si possono utilizzare i metodi seguenti:

21 Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri);

22 Saponificazione con NaOH 12 M per la produzione di glicerolo e sapone:

a.
con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure
b.
con processo continuo a 140 °C e 2 bar per 8 minuti.

3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3

30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali

301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

a.
il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011112. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.
b.
le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se:
1.
sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,
2.
sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e
3.
sono trasportate direttamente da uno stabilimento di trasforma­zione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono trasportate in uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato e da qui trasportate direttamente allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.

302 Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

303 La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

112 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/893, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali

I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:

a.
con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
b.
con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali

Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti:

311 Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per 20 minuti.

312 I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.

313 Il grasso di animali diversi dai mammiferi, tranne l’olio di pesce, deve essere trattato con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

314 L’olio di pesce deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.

31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad unghia fessa

311a Latte, latticini e colostro per l’alimentazione di animali ad unghia fessa devono essere pastorizzati mediante trattamento termico a una temperatura minima di 72 °C per 15 secondi. Sono ammessi anche altre relazioni tra temperatura e tempo o altri metodi, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l’inattivazione dei virus dell’afta epizootica.

312a I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere sottoposti a trattamento termico per almeno 60 minuti a 70 °C oppure per almeno 30 minuti a 80 °C.

313a È possibile tralasciare il trattamento termico secondo i numeri 311a e 312ase:

a. il produttore di latte somministra il latte direttamente ai propri animali;

b. i prodotti vengono somministrati in un’azienda detentrice di animali che è direttamente incorporata nello stabilimento di produzione;

c. il produttore di latte ha acquistato i prodotti dallo stesso stabilimento di trasformazione a cui fornisce il proprio latte;

d. il colostro è consegnato nelle vicinanze per l’approvvigionamento di animali appena nati.

32 Produzione di collagene

Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimen­tari, il col­la­gene deve essere prodotto secondo i criteri seguenti:

321Come materie prime possono essere utilizzati soltanto ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti della categoria 3 di animali macellati.

322 Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali della categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un tratta­mento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.

33 Produzione di gelatina

Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, la gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il materiale greggio sia sottoposto a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. La gelatina è estratta mediante riscaldamento e purificata per filtrazione e sterilizzazione.

34 Produzione di proteine idrolizzate

341 Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione del materiale greggio. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.

342 Le proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelame e pelli di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate utilizzando un processo che comprenda la preparazione del materiale greggio mediante salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguita da:

a.
esposizione del materiale a un pH superiore a 11 per più di 3 ore, a una temperatura superiore a 80° C, seguita da un trattamento termico di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; oppure
b.
esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.

35 Trasformazione in fosfato bicalcico

351 Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garan­tire che:

a.
tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 per cento e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;
b.
in seguito al procedimento di cui alla lettera a, venga effettuato un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
c.
tale precipitato sia infine essiccato con aria calda aria avente una temperatura d’ingresso tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 30 °C e 65 °C.

352 Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.

36 Trasformazione in fosfato tricalcico

Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garan­tire che:

a.
tutto il materiale osseo sia finemente triturato in modo da ottenere frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm, sgrassato con un getto contrario di acqua calda e sottoposto a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
b.
il brodo di proteine venga separato dall’idrossiepatite (fosfato trical­cico) tramite centrifugazione; e
c.
il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.

37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

371 Per fabbricare conserve di alimenti per animali da compagnia il materiale deve essere sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fc pari o superiore a 3.

372 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa.

373 Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni.

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

381 Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:

a.
Salmonella spp.:assenza in 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzina­mento presso lo stabilimento di trasformazione;
b.
Enterobacteriaceae:n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione.

n

=
numero di campioni da esaminare;

m

=
valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M

=
valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M;

c

=
numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

382 Per gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soddisfatti solo i requisiti di cui al numero 381 lettera a.

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio

391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime.

392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30.

393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.

394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio

41 Prima o nel quadro della trasformazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero 1.

42 Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque di scarico e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.

43 È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

44 Latte, latticini e colostro (art. 7 lett. d) sono esonerati anche dall’obbligo relativo al trattamento termico di cui al numero 43.

45 Invece del trattamento termico di cui al numero 43 per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.

46 L’USAV può autorizzare altri metodi purché sia dimostrato che sotto il profilo igienico sono di efficacia comparabile. La dimostrazione deve comprendere un’analisi dei rischi, compresa l’incidenza del materiale utilizzato, una definizione completa delle condizioni di trasformazione e una convalida del processo. La convalida deve dimostrare che si perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:

a.
una riduzione di 5 log10 dell’Enterococcus faecaliso della Salmonella senftenberg(775W, H2S negativa);
b.
una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il Parvovirusogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente; e
c.
nel caso di processi chimici, una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di Ascaris sp., in fase vitale.

5 Fabbricazione di prodotti tecnici

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati usati nella fabbrica­zione di prodotti tecnici devono essere pastorizzati oppure trattati utilizzando un altro processo di efficacia comparabile per quanto attiene alla riduzione di microorganismi.

Allegato 6 113

113 Ora: allegato 1a (RU 2018 2097).

Allegato 7 114

114 Aggiornato dell’all. n. 5 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

(art. 25 cpv. 2)

Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento

1 Ubicazione

11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998115 sulla protezione delle acque.

12 I luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali non possono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione.

13 I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.

2 Misure preventive

21 I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m.

22 Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso deve essere recintato per due anni. Il veterinario cantonale può prolungare questo termine, se la prevista utilizzazione del luogo mette a rischio la salute pubblica e animale.

23 I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in altro modo dall’ambiente circostante.

Allegato 8

(art. 47)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L’ordinanza del 23 giugno 2004116 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

117

116 [RU 2004 3079, 2005 7094199all. 3 n. II 9, 2006 5217all. n. 6, 2007 2711n. II 2, 2008 1189]

117 Le mod. possono essere consultate alla RU2011 2699.

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