Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
(OITE-PT-DFI)
del 18 novembre 2015 (Stato 11 settembre 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT),
ordina:
1 RS 916.443.100
1
Art. 1 Condizioni di importazione e transito armonizzate
(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 1 e 2 OITE-PT)
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 Ulteriori garanzie sanitarie
(art. 5 cpv. 3 OITE-PT)
1 Per l’importazione devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari:
- a.
- per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
- b.
- per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
- c.
- per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
- d.
- per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
- 1.
- non sono stati vaccinati,
- 2.
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure
- 3.
- sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.
2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.
Art. 3 Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari
(art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 OITE-PT)
I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.
Art. 4 Riserva d’uso per la carne proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali
(art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT)
La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue:
«La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»
Art. 5 Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali
(art. 13 e 39 lett. a OITE-PT)
Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.
Art. 6 Obbligo del controllo veterinario di confine 2
(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)
Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/20073, negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21224 nonché nella decisione 2007/275/CE5.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE, versione della GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.
4 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, versione della GU L 321 del 12.12.2019, pag. 9.
5 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007, GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.
Art. 7 Identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali
(art. 20 e 39 lett. d OITE-PT)
Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.
Art. 8 Certificati sanitari
(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)
I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.
Art. 9 Stazioni di quarantena
(art. 85 cpv. 1 lett. a OITE-PT)
I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.
Art. 10 Posti d’ispezione frontalieri
(art. 96 cpv. 2 OITE-PT)
I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.
Art. 11 Adeguamento degli allegati
L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 16 maggio 20076 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.
6 [RU 2007 2717, 2008 44435273, 2009 1619, 2010 5097, 2012 4618071607346964396883, 2013 80110611263212923432697326540894139n. I 2, 2014 391705126524693017313931914517, 2015 5615656337259311141121124052707291141934989]
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegato 1 77 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV del 21 dic. 2015 (RU 2015 5939), del 14 gen. 2016 (RU 2016 55), del 27 mag. 2016 (RU 2016 1661), dell’11 ott. 2016 (RU 2016 3437), del 31 ott. 2016 (RU 2016 3697), del 3 nov. 2016 (RU 2016 3701), del 30 gen. 2017 (RU 2017 471), del 24 mar. 2017 (RU 2017 1679), del 27 giu. 2017 (RU 2017 3635), del 29 dic. 2017 (RU 2018 1), del 27 sett. 2018 (RU 2018 3261), del 27 mar. 2019 (RU2019 1049), del 2 apr. 2019 (RU 2019 1087), del 27 giu. 2019 (RU 2019 1955), del 25 lug. 2019 (RU 2019 2271), del 22 ago. 2019 (RU 2019 2631), del 12 nov. 2019 (RU 2019 3535), del 18 nov. 2019 (RU 2019 3689), del 19 dic. 2019 (RU 2019 4727), del 23 dic. 2019 (RU 2019 5019), del 5 mar. 2020 (RU 2020 635), dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020 (RU 20202911), dai n. I delle O dell’USAV del 26 nov. 2020 (RU 2020 4931), del 21 dic. 2020 (RU 2020 6403), del 30 dic. 2020 (RU 2020 6741), del 24 feb. 2021 (RU 2021 114), del 22 apr. 2021 (RU 2021 238), del 6 mag. 2021 (RU 2021 266), del 2 giu. 2021 (RU 2021 322), del 20 ago. 2021 (RU 2021 497) e del 9 set. 2021, in vigore dall’11 set. 2021 (RU 2021 549).
7 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV del 21 dic. 2015 (RU 2015 5939), del 14 gen. 2016 (RU 2016 55), del 27 mag. 2016 (RU 2016 1661), dell’11 ott. 2016 (RU 2016 3437), del 31 ott. 2016 (RU 2016 3697), del 3 nov. 2016 (RU 2016 3701), del 30 gen. 2017 (RU 2017 471), del 24 mar. 2017 (RU 2017 1679), del 27 giu. 2017 (RU 2017 3635), del 29 dic. 2017 (RU 2018 1), del 27 sett. 2018 (RU 2018 3261), del 27 mar. 2019 (RU2019 1049), del 2 apr. 2019 (RU 2019 1087), del 27 giu. 2019 (RU 2019 1955), del 25 lug. 2019 (RU 2019 2271), del 22 ago. 2019 (RU 2019 2631), del 12 nov. 2019 (RU 2019 3535), del 18 nov. 2019 (RU 2019 3689), del 19 dic. 2019 (RU 2019 4727), del 23 dic. 2019 (RU 2019 5019), del 5 mar. 2020 (RU 2020 635), dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020 (RU 20202911), dai n. I delle O dell’USAV del 26 nov. 2020 (RU 2020 4931), del 21 dic. 2020 (RU 2020 6403), del 30 dic. 2020 (RU 2020 6741), del 24 feb. 2021 (RU 2021 114), del 22 apr. 2021 (RU 2021 238), del 6 mag. 2021 (RU 2021 266), del 2 giu. 2021 (RU 2021 322), del 20 ago. 2021 (RU 2021 497) e del 9 set. 2021, in vigore dall’11 set. 2021 (RU 2021 549).
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
Allegato 2 88 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV dell’11 lug. 2016 (RU 2016 2557) e del 13 ott. 2016, in vigore dal 15 ott. 2016 (RU 2016 3441).
8 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV dell’11 lug. 2016 (RU 2016 2557) e del 13 ott. 2016, in vigore dal 15 ott. 2016 (RU 2016 3441).
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina
2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina
Allegato 3 1111 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 20202911).
11 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 20202911).
Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari
Allegato 4 1313 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 20202911).
13 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 20202911).
Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali
Allegato 5 1414 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite
Allegato 6 1515 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
Requisiti formali per i certificati sanitari
1 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea
2 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica trasmessi mediante TRACES
3 Certificati sostitutivi
Allegato 7
Requisiti per le stazioni di quarantena
Allegato 8 1616 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).
16 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).