Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE-DFI)
del 18 novembre 2015 (Stato 21 aprile 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE),
ordina:
Allegato 1 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 7 apr. 2021, in vigore dal 21 apr. 2021 (RU 2021 206).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 7 apr. 2021, in vigore dal 21 apr. 2021 (RU 2021 206).
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Art. 1 Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OITE-UE)
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari
(art. 6 cpv. 2 OITE-UE)
1 Per l’importazione devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:
- a.
- per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
- b.
- per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
- c.
- per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
- d.
- per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
- 1.
- non sono stati vaccinati;
- 2.
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure
- 3.
- sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.
2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2.
3 La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.
Art. 3 Certificati sanitari
(art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)
I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.
Art. 4 Adeguamento di un allegato
L’USAV adegua l’allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
Allegato 2 33 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 18 set. 2017 (RU 2017 5563) e del 3 dic. 2018, in vigore dal 15 dic. 2018 (RU 2018 4701).
3 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 18 set. 2017 (RU 2017 5563) e del 3 dic. 2018, in vigore dal 15 dic. 2018 (RU 2018 4701).
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina
2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina
Allegato 3 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 65).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 65).