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Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE-DFI)

del 18 novembre 2015 (Stato 21 aprile 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE),

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Allegato 1 2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 7 apr. 2021, in vigore dal 21 apr. 2021 (RU 2021 206).

(art. 1)

1

Art. 1 Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario  

(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OI­TE-UE)

Gli at­ti nor­ma­ti­vi de­ter­mi­nan­ti dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) sul­le con­di­zio­ni ar­mo­niz­za­te re­la­ti­ve al traf­fi­co in­tra­co­mu­ni­ta­rio so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari  

(art. 6 cpv. 2 OI­TE-UE)

1 Per l’im­por­ta­zio­ne de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­te le se­guen­ti ga­ran­zie sa­ni­ta­rie sup­ple­men­ta­ri:

a.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie bo­vi­na, una ga­ran­zia at­te­stan­te che gli ani­ma­li so­no in­den­ni da ri­no­tra­chei­te bo­vi­na in­fet­ti­va e vul­vo­va­gi­ni­te pu­sto­lo­sa in­fet­ti­va (IBR/IPV);
b.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie sui­na, una ga­ran­zia at­te­stan­te che gli ani­ma­li so­no in­den­ni dal­la ma­lat­tia di Au­jesz­ky;
c.
per i gal­li­na­cei, pal­mi­pe­di e gli stru­zio­ni­for­mi, una ga­ran­zia at­te­stan­te che gli ani­ma­li non so­no sta­ti vac­ci­na­ti con­tro la ma­lat­tia di New­ca­stle;
d.
per le uo­va da co­va di ani­ma­li di cui al­la let­te­ra c, una ga­ran­zia at­te­stan­te che pro­ven­go­no da ef­fet­ti­vi i cui ani­ma­li:
1.
non so­no sta­ti vac­ci­na­ti;
2.
so­no sta­ti vac­ci­na­ti con un vac­ci­no inat­ti­va­to; op­pu­re
3.
so­no sta­ti vac­ci­na­ti al­me­no 30 gior­ni pri­ma del­la pro­du­zio­ne del­le uo­va da co­va, qua­lo­ra la vac­ci­na­zio­ne sia sta­ta ef­fet­tua­ta con un vac­ci­no vi­vo.

2 Le ga­ran­zie sa­ni­ta­rie di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b ven­go­no ri­co­no­sciu­te uni­ca­men­te se so­no sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 2.

3 La pre­sen­za del­la ga­ran­zia sa­ni­ta­ria de­ve es­se­re an­no­ta­ta dal ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le nel cer­ti­fi­ca­to sa­ni­ta­rio me­dian­te TRA­CES.

Art. 3 Certificati sanitari  

(art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OI­TE-UE)

I re­qui­si­ti for­ma­li per i cer­ti­fi­ca­ti sa­ni­ta­ri so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 3.

Art. 4 Adeguamento di un allegato  

L’USAV ade­gua l’al­le­ga­to 2 agli svi­lup­pi in­ter­na­zio­na­li o tec­ni­ci.

Art. 5 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2016.

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione

1.
Regolamento (CE) n. 999/2001

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1593, GU L 360 del 30.10.2020, pag. 13.

2.
Regolamento (CE) n. 852/2004

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

3.
Regolamento (CE) n. 853/2004

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2192, GU L 434 del 23.12.2020, pag. 10.

4.
Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

5.
Regolamento (CE)
n. 1069/2009

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009,
GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

6.
Decisione 2010/346/UE

Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26.

7.
Regolamento (CE) n. 142/2011

Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

8.
Regolamento (CE) n. 576/2013

Regolamento (CE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/772, GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1.

9.
Regolamento
di esecuzione
(CE) n. 577/2013

Regolamento di esecuzione (CE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016, GU L 415 del 10.12.2020, pag. 39.

10.
Regolamento (UE) 2016/429

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2154, GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5.

11.
Regolamento (UE) 2017/625

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

12.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2018/1882

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21.

13.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

14.
Regolamento
delegato (UE) 2019/2035

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115; modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1625, GU L 366 del 4.11.2020, pag. 1.

15.
Regolamento
delegato (UE) 2020/686

Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia
di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri
detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1.

16.
Regolamento
delegato (UE) 2020/687

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.

17.
Regolamento
delegato (UE) 2020/688

Regolamento delegato (EU) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140.

18.
Regolamento
delegato (UE) 2020/689

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.

19.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2020/690

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 341.

20.
Regolamento
delegato (UE) 2020/691

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345.

21.
Regolamento
delegato (UE) 2020/990

Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42.

22.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2020/999

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 99.

23.
Regolamento
delegato (UE) 2020/2154

Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5.

24.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2020/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1.

25.
Regolamento
di esecuzione
(UE) 2020/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410.

26.
Decisione di
esecuzione
(UE) 2021/260

Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione, GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1.

27.
Decisione di
esecuzione
(UE) 2021/361

Decisione di esecuzione (UE) 2021/361 della Commissione del 22 febbraio 2021 che stabilisce misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans, GU L 69 del 26.2.2021, pag. 12.

28.
Decisione di
esecuzione
(UE) 2021/520

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39.

Allegato 2 3

3 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 18 set. 2017 (RU 2017 5563) e del 3 dic. 2018, in vigore dal 15 dic. 2018 (RU 2018 4701).

(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE4.

4 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1 della decisione 2008/185/CE5.

5 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/187, GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 36.

Allegato 3 6

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 65).

(art. 3)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea

1. I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.

2. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.

3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

4. I certificati sanitari devono essere composti di:

a.
un unico foglio;
b.
diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure
c.
una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).

5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.

6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.

7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

2. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica trasmessi mediante TRACES

1. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.

2. I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

3. Certificati sostitutivi

1. L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:

a.
contiene errori di scrittura;
b.
è danneggiato; oppure
c.
è stato smarrito.

2. Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.

3. Il certificato sostitutivo:

a.
fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;
b.
è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;
c.
reca la data in cui è stato rilasciato; ed
d.
è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.

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