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Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori
1 Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in: - a.
- Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE;
- b.
- altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e
- c.
- Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.
2 Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell’allegato 3.
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Art. 7 Numero massimo
1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 201512 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.13 2 Non è richiesta nessuna autorizzazione. 12 RS 916.443.11 13 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
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Art. 8 Identificazione
1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1. 2 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip. 3 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b. 4 Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione.
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Art. 9 Passaporto per animali da compagnia
1 Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2. 2 Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato. 3 I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati rilasciati.
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Art. 10 Certificato veterinario
1 Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3. 2 Esso deve essere compilato e firmato da: - a.
- un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di provenienza; o
- b.
- un veterinario abilitato; in questo caso, tali annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall’autorità competente.
3 Esso deve contenere una dichiarazione firmata dal detentore o dalla persona autorizzata e che attesta che l’animale da compagnia non è importato a scopo di un passaggio di proprietà.14 4 In caso d’importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio. 5 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente. 14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
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Art. 11 Vaccinazione antirabbica
1 La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4. 2 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire: - a.
- dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
- b.
- dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.
3 La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno. 4 La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un’età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente. 5 La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.
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Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia. 2 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto. 3 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se: - a.
- viene portata con sé una dichiarazione del detentore conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
- b.
- gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.
4 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.
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Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario. 2 Animali provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b. 3 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario. 4 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se: - a.
- viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
- b.
- gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.
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Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario. 2 Il certificato veterinario deve attestare che: - a.
- gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità; e
- b.
- è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l’USAV pubblica in Internet15 una lista dei laboratori riconosciuti.
3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali: - a.
- che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione o in uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; e
- b.
- la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.
4 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l’importazione. 15 www.usav.admin.ch > Animali > Viaggiare con animali da compagnia > Cani, gatti e furetti
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Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa
1 La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione. 2 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia. 3 Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione. 4 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b, non è necessaria una titolazione se: - a.
- il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e
- b.
- durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.
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