Ordinanza
sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
(OSIAgr)
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177 capoverso 1,
181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale;
visto l’articolo 54a della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie,
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione:
- a.
- sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art. 165c LAgr);
- b.
- sistema d’informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr);
- c.
- sistema d’informazione geografica (art. 165e LAgr);
- d.
- sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (art. 165f LAgr);
- e.
- sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo;
- f.
- portale Internet Agate;
- g.
- sistema di supporto decisionale.
2 Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
3 Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.
Sezione 2: Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi
Art. 2 Dati
Il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati:
- a.
- i dati aziendali di cui all’allegato 1 numero 1;
- b.
- i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
- c.
- i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.
Art. 3 Acquisizione dei dati
1 I Cantoni acquisiscono i dati.
2 Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3 Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:
- a.
- dati aziendali: correntemente;
- b.
- dati strutturali: una volta l’anno;
- c.
- dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l’anno.
Art. 4 Termini per la trasmissione dei dati
1 I Cantoni trasmettono i dati all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:
- a.
- dati aziendali aggiornati: una volta la settimana;
- b.
- dati strutturali:
- 1.
- una volta la settimana, con trasmissione di tutti i dati entro il 31 luglio,
- 2.
- dati rettificati di cui al numero 1: entro il 31 ottobre,
- 3.
- dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
- c.
- dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l’anno successivo: entro il 31 ottobre;
- d.
- dati sui pagamenti diretti, esclusi i dati sui contributi d’estivazione e di transizione:
- 1.
- entro il 31 ottobre,
- 2.
- dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
- e.
- dati sui contributi d’estivazione e di transizione: entro il 31 dicembre.
2 I dati di cui alle lettere b numero 3, d numero 2 ed e devono essere trasmessi contemporaneamente.
Art. 5 Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione
I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):
- a.
- Ufficio federale di statistica;
- b.
- Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese;
- c.
- Istituto di virologia e immunologia;
- d.
- Amministrazione federale delle dogane;
- e.
- Regia federale degli alcool;
- f.
- Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- g.
- Servizio di accreditamento svizzero.
Art. 5a Collegamento con altri sistemi d’informazione 4
Il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20185 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria può accedere ai dati sulle aziende e sugli animali contenuti in AGIS.
4 Introdotto dall’art. 20 n. 4 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
Sezione 3: Sistema d’informazione per i dati sui controlli
Art. 6 Dati
Il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:
- a.
- le informazioni sul gestore e quelle sull’azienda di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
- b.
- i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
- c.
- i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.1;
- d.
- i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all’allegato 2 numeri 1 e 2;
- e.6
- le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all’allegato 2 numero 3;
- f.7
- ...
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
7 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
Art. 7 Acquisizione dei dati
1 I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.8
2 Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.
3 Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 31 ottobre 20189 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).10
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
10 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 9 dell’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).
Art. 8 Termini per la registrazione dei dati
1 I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:
- a.
- dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:
- 1.
- in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,
- 2.
- in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;
- b.
- dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori dell’ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;
- c.11
- dati di cui all’articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.
2 Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente.12
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
Art. 9 Collegamento ad altri sistemi d’informazione
I dati di cui all’articolo 6 lettere a–c possono essere acquisiti da AGIS.
Sezione 4: Sistema d’informazione geografica
Art. 10 Dati
Il sistema d’informazione geografica (SIG) contiene i seguenti geodati:
- a.
- geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 1;
- b.
- geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 2;
- c.
- altri geodati a sostegno dell’esecuzione della LAgr di cui all’allegato 3 numero 3.
Art. 11 Acquisizione dei dati
1 L’UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all’articolo 10 lettere a e c.
2 I Cantoni acquisiscono una volta l’anno i dati di cui all’articolo 10 lettera b.
3 I Cantoni possono delegare l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 10 lettera b ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
Art. 12 Registrazione e trasmissione dei dati
1 I Cantoni registrano e trattano i geodati di cui all’articolo 10 lettera b nei propri sistemi d’informazione geografica.
2 Essi forniscono i geodati definitivi all’UFAG entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
3 La trasmissione dei dati avviene secondo i modelli di geodati validi e le prescrizioni tecniche dell’UFAG.13
13 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
Art. 13 Collegamento ad altri sistemi d’informazione
I dati nel SIG dell’UFAG possono essere collegati con i dati di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2.
Sezione 5: Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive
Art. 14 Dati
Il sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) contiene i seguenti dati:
- a.
- le informazioni sul gestore e quelle sull’azienda di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
- b.
- i contratti sui trasferimenti di sostanze nutritive tra le aziende;
- c.
- i dati sui prodotti e sui quantitativi di sostanze nutritive trasferiti;
- d.14
- l’indicazione se esiste un accordo tra un Cantone e un gestore per l’utilizzo di alimenti per animali a tenore ridotto di azoto e fosforo.
14 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
Art. 15 Trattamento dei dati
1 Il gestore registra e aggiorna i dati di cui all’articolo 14 lettere b e c direttamente in HODUFLU.
2 L’autorità cantonale competente acquisisce, rettifica o completa i dati di cui all’articolo 14 lettere a e c nell’ambito della sua competenza esecutiva.
Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d’informazione
I dati di cui all’articolo 14 lettera a possono essere acquisiti da AGIS.
Sezione 6: Altri sistemi d’informazione
Art. 17 Sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo (eMapis). Tale sistema viene utilizzato dalle autorità preposte all’esecuzione per la concessione di aiuti finanziari nell’ambito delle misure sociali collaterali (titolo quarto LAgr) e dei miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr).
2 EMapis contiene:
- a.
- le indicazioni sul richiedente;
- b.
- i dati aziendali e sul progetto;
- c.
- i dati finanziari, in particolare il calcolo del sostegno e il rispettivo importo.
Art. 18 Acquisizione dei dati delle domande per eMapis
1 I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 17 capoverso 2.
2 Essi registrano i dati direttamente in eMapis.
Art. 19 Collegamento di eMapis ad altri sistemi d’informazione
Per la verifica dei dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati dati provenienti da AGIS.
Art. 20 Portale Internet Agate 15
L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
Art. 20a Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate 16
1 Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM17) del portale Internet Agate effettua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.
2 Esso tratta i dati delle seguenti persone:
- a.
- gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 199818 sulla terminologia agricola;
- b.
- detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie;
- c.
- proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie;
- d.
- persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all’obbligo di notifica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza alimentare;
- e.
- collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;
- f.
- altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori.
3 Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 19 ottobre 201620 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.
4 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve:
- a.
- rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e
- b.
- fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell’amministrazione della loro azienda agricola o detentrice di animali.
5 Per sistemi d’informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
17 IAM =Identity and Access Management
18 RS 910.91
19 RS 916.401
Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate 21
1 Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettere a e b da AGIS.
2 L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate o possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate 22
1 L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l’esecuzione.
2 Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM.
3 Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20a capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
Art. 22a23
23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6157). Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
Art. 23 Sistema di supporto decisionale
1 L’UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.
2 L’UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:
- a.
- garantire l’esecuzione della LAgr e verificare l’efficacia dei provvedimenti;
- b.
- rendere conto dell’utilizzo dei fondi;
- c.
- sostenere l’evoluzione della politica agricola;
- d.
- sostenere l’allestimento di statistiche e pubblicazioni.
Sezione 7: Disposizioni comuni
Art. 24 Istruzioni sull’acquisizione e la trasmissione di dati
1 L’UFAG emana, d’intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:
- a.
- il periodo di acquisizione;
- b.
- la portata e i contenuti dell’acquisizione dei dati;
- c.
- i formati dei dati per la loro trasmissione.
2 Nei settori non di competenza dell’UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.
3 Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell’UFAG.
Art. 25 Qualità e rettifica dei dati
1 I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.
2 I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d’informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.
Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze
1 La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.
2 Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all’articolo 114 dell’ordinanza del 23 ottobre 201324 sui pagamenti diretti (OPD).
24 RS 910.13
Art. 27 Pubblicazione di dati
1 L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.
2 A scopo di ricerca e studio nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell’UFAG.25
3 ...26
4 ...27
5 L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.
6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.28
7 Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 6 giugno 201429 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.30
8 L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 201131 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 199632 sull’accreditamento e sulla designazione.33
9 Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati secondo gli articoli 2, 6 – tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e – nonché 14 se vi è il consenso della persona interessata:
- a.
- persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
- b.
- gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.34
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).
26 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).
27 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
29 RS 916.408
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
31 RS 910.19
32 RS 946.512
33 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati
1 I dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.
2 Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:
- a.
- dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;
- b.
- altri dati: 30 anni.
3 I dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell’acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.
4 I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.
5 Se l’UFAG non è competente per l’archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all’Archivio federale.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 30 Modifica di altri atti normativi
Art. 31 Disposizioni transitorie
1 Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all’articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014.
2 I dati di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)37 sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.
37 RS 510.620
Art. 32 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2 Gli articoli 17–19 entrano in vigore il 1° luglio 2015.
Allegato 1 3838 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
38 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
1. Dati aziendali
1.1 Informazioni sul gestore
1.2 Informazioni sull’azienda
2. Dati strutturali
2.1 Informazioni sull’utilizzo della superficie aziendale
2.2 Informazioni sugli animali
2.3 Dati generali
2.4 Vendita diretta
3. Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti
3.1 Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti
3.2 Dati sui pagamenti diretti
Allegato 2 4040 Aggiornato dal n. II dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
40 Aggiornato dal n. II dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
Dati sui controlli
1 Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e delle ordinanze di cui all’art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN)414241 RS 910.15
42 RS 817.032
41 RS 910.15
42 RS 817.032
2 Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e delle ordinanze di cui all’art. 2 cpv. 4 OPCN
3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d’applicazione dell’OCoC e la produzione primaria vegetale secondo l’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria4343 RS 916.020
43 RS 916.020
Allegato 3 4444 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
44 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
Geodati
1 Geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo l’allegato 1 dell’OGI 4545 RS 510.620
45 RS 510.620
2 Geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi
3 Altri geodati a supporto dell’esecuzione della LAgr
Allegato 4 4747 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
47 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).