1 L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.
2 A scopo di ricerca e studio nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell’UFAG.25
3 ...26
4 ...27
5 L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.
6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.28
7 Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 6 giugno 201429 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.30
8 L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 201131 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 199632 sull’accreditamento e sulla designazione.33
9 Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati secondo gli articoli 2, 6 – tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e – nonché 14 se vi è il consenso della persona interessata:
- a.
- persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
- b.
- gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.34
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).
26 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).
27 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
29 RS 916.408
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
31 RS 910.19
32 RS 946.512
33 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).