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Ordinanza
concernente l’estensione delle misure di solidarietà
delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni
di produttori
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)

del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1  

1 Le mi­su­re di so­li­da­rie­tà del­le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e del­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri pos­so­no es­se­re este­se nei se­guen­ti am­bi­ti:

a.
la pro­mo­zio­ne del­la qua­li­tà;
b.
le cam­pa­gne di pro­mo­zio­ne e di com­mer­cia­liz­za­zio­ne del­la pro­du­zio­ne in­di­ge­na;
c.
il mi­glio­ra­men­to del­la co­no­scen­za e del­la tra­spa­ren­za del­la pro­du­zio­ne e del mer­ca­to;
d.
l’al­le­sti­men­to di con­trat­ti stan­dard e di usi com­mer­cia­li con­for­mi al di­rit­to fe­de­ra­le;
e.
l’ade­gua­men­to del­la pro­du­zio­ne e dell’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to;
f.
il fi­nan­zia­men­to del­le mi­su­re ine­ren­ti agli am­bi­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c ed e.

2 Le mi­su­re di ade­gua­men­to del­la pro­du­zio­ne e dell’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to si li­mi­ta­no a si­tua­zio­ni straor­di­na­rie non di­pen­den­ti da pro­ble­mi strut­tu­ra­li, se­gna­ta­men­te:

a.
al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e al coor­di­na­men­to del­la pro­du­zio­ne in fun­zio­ne del­lo smer­cio;
b.
ai pro­gram­mi di mi­glio­ra­men­to del­la qua­li­tà aven­ti qua­le con­se­guen­za di­ret­ta una li­mi­ta­zio­ne del vo­lu­me o del­le ca­pa­ci­tà di pro­du­zio­ne;
c.
al­le mi­su­re di sgra­vio del mer­ca­to.2

3 Le mi­su­re di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­re b e c de­vo­no es­se­re de­ci­se da un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria o even­tual­men­te da un’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri qua­lo­ra non esi­sta al­cu­na or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria.

4 I pro­dot­ti ven­du­ti di­ret­ta­men­te dal pro­dut­to­re al con­su­ma­to­re fi­na­le ad uso pri­va­to non sog­giac­cio­no al­le mi­su­re di so­li­da­rie­tà.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2 Forma giuridica  

1 Per ri­chie­de­re l’esten­sio­ne di mi­su­re di so­li­da­rie­tà, un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria dev’es­se­re un’as­so­cia­zio­ne di per­so­ne or­ga­niz­za­ta cor­po­ra­ti­va­men­te ed adem­pie­re le con­di­zio­ni pre­vi­ste dall’ar­ti­co­lo 8 LA­gr.

2 Per ri­chie­de­re l’esten­sio­ne di mi­su­re di so­li­da­rie­tà, un’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri dev’es­se­re un’as­so­cia­zio­ne di pro­dut­to­ri o di grup­pi di pro­dut­to­ri or­ga­niz­za­ta cor­po­ra­ti­va­men­te. I grup­pi di pro­dut­to­ri so­no co­sti­tui­ti da azien­de che pro­du­co­no lo stes­so pro­dot­to o grup­po di pro­dot­ti.

Art. 3 Rappresentanza del prodotto  

Un pro­dot­to o grup­po di pro­dot­ti può es­se­re rap­pre­sen­ta­to sol­tan­to da un’uni­ca or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria o da un’uni­ca or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri, ad ec­ce­zio­ne dei pro­dot­ti re­can­ti una de­si­gna­zio­ne ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 14–16 e 63 LA­gr che pos­so­no an­che es­se­re rap­pre­sen­ta­ti da un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria o da un’or­ga-niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri spe­ci­fi­ca.

Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria  

Un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria è con­si­de­ra­ta rap­pre­sen­ta­ti­va se:

a.
i suoi mem­bri pro­du­co­no, tra­sfor­ma­no ed even­tual­men­te com­mer­cia­liz­za­no al­me­no la me­tà del­le quan­ti­tà del pro­dot­to o del grup­po di pro­dot­ti im­mes­si sul mer­ca­to;
b.
al­me­no il 60 per cen­to dei ge­sto­ri in­te­res­sa­ti al­le mi­su­re di so­li­da­rie­tà og­get­to di una ri­chie­sta d’esten­sio­ne so­no mem­bri del­la o del­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri;
c.
le re­gio­ni nel­le qua­li è pro­dot­to o tra­sfor­ma­to il pro­dot­to o il grup­po di pro­dot­ti so­no rap­pre­sen­ta­te equa­men­te in se­no all’or­ga­niz­za­zio­ne;
d.
al­me­no i tre quar­ti dei rap­pre­sen­tan­ti dei pro­dut­to­ri, de­gli ad­det­ti al­la tra­sfor­ma­zio­ne ed even­tual­men­te dei com­mer­cian­ti in se­no all’as­sem­blea dell’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria eser­ci­ta­no per­so­nal­men­te un’at­ti­vi­tà ine­ren­te al­la pro­du­zio­ne, al­la tra­sfor­ma­zio­ne o al com­mer­cio del pro­dot­to o del grup­po di pro­dot­ti in que­stio­ne;
e.
i rap­pre­sen­tan­ti in se­no all’as­sem­blea dell’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria so­no no­mi­na­ti dall’as­sem­blea del­la lo­ro or­ga­niz­za­zio­ne o dall’in­sie­me dei mem­bri al lo­ro li­vel­lo.
Art. 5 Rappresentatività delle organizzazioni di produttori  

Un’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri è con­si­de­ra­ta rap­pre­sen­ta­ti­va se:

a.
i suoi mem­bri pro­du­co­no al­me­no la me­tà del­le quan­ti­tà del pro­dot­to o del grup­po di pro­dot­ti im­mes­si sul mer­ca­to;
b.
al­me­no il 60 per cen­to dei ge­sto­ri in­te­res­sa­ti al­le mi­su­re di so­li­da­rie­tà og­get­to di una ri­chie­sta d’esten­sio­ne so­no mem­bri dell’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri;
c.
le re­gio­ni nel­le qua­li è pro­dot­to o tra­sfor­ma­to il pro­dot­to o il grup­po di pro­dot­ti so­no rap­pre­sen­ta­te equa­men­te in se­no all’or­ga­niz­za­zio­ne;
d.
al­me­no i tre quar­ti dei rap­pre­sen­tan­ti dei pro­dut­to­ri in se­no all’as­sem­blea dell’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri eser­ci­ta­no per­so­nal­men­te un’at­ti­vi­tà ine­ren­te al­la pro­du­zio­ne del pro­dot­to o del grup­po di pro­dot­ti in que­stio­ne;
e.
i rap­pre­sen­tan­ti in se­no all’as­sem­blea dell’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri so­no no­mi­na­ti dall’as­sem­blea del lo­ro grup­po o dall’in­sie­me dei mem­bri.
Art. 6 Gestione dell’offerta  

Se la ri­chie­sta d’esten­sio­ne ver­te su mi­su­re vol­te ad ade­gua­re la pro­du­zio­ne o l’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to, gli sta­tu­ti dei grup­pi di pro­dut­to­ri o even­tual­men­te quel­li dell’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria per mi­su­re adot­ta­te a li­vel­lo del­la tra­sfor­ma­zio­ne o del com­mer­cio de­vo­no com­por­ta­re al­me­no:

a.
re­go­le co­mu­ni con­cer­nen­ti lo smer­cio dei pro­dot­ti;
b.
l’ob­bli­go di for­ni­re le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste dal grup­po o dall’or­ga­niz­za­zio­ne a fi­ni sta­ti­sti­ci, se­gna­ta­men­te quel­le ri­guar­dan­ti le su­per­fi­ci, i rac­col­ti, i ren­di­men­ti e le ven­di­te di­ret­te.
Art. 7 Procedura decisionale  

1 Spet­ta all’as­sem­blea dei rap­pre­sen­tan­ti dell’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria o dell’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri ac­cet­ta­re una mi­su­ra di so­li­da­rie­tà e ri­chie­de­re al Con­si­glio fe­de­ra­le la sua esten­sio­ne.

2 Un’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri de­ve pren­de­re de­ci­sio­ni a mag­gio­ran­za dei due ter­zi.

3 Un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria de­ve pren­de­re de­ci­sio­ni a mag­gio­ran­za dei due ter­zi a li­vel­lo del­la pro­du­zio­ne, del­la tra­sfor­ma­zio­ne ed even­tual­men­te del com­mer­cio.

4 Se un’azien­da pos­sie­de due ter­zi o più dei vo­ti di­spo­ni­bi­li al suo li­vel­lo, si tie­ne con­to dei vo­ti de­gli al­tri vo­tan­ti del­lo stes­so li­vel­lo.

Sezione 3: Domande

Art. 8 Principio e contenuto  

1 Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri inol­tra­no le do­man­de all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (Uf­fi­cio fe­de­ra­le).

2 Le do­man­de de­vo­no con­te­ne­re:

a.
una de­scri­zio­ne del­la mi­su­ra di so­li­da­rie­tà per la qua­le si ri­chie­de l’esten­sio­ne e i suoi obiet­ti­vi;
b.3
un’ar­go­men­ta­zio­ne det­ta­glia­ta in me­ri­to al­la ne­ces­si­tà di esten­de­re la mi­su­ra e al suo in­te­res­se pub­bli­co. Se con­cer­no­no l’ade­gua­men­to del­la pro­du­zio­ne e dell’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to, le do­man­de de­vo­no pro­va­re che l’evo­lu­zio­ne del mer­ca­to pre­sen­ta un ca­rat­te­re straor­di­na­rio non di­pen­den­te da pro­ble­mi strut­tu­ra­li o in­di­ca­re gli ele­men­ti sui qua­li l’or­ga­niz­za­zio­ne in­ten­de fon­dar­si per de­ter­mi­na­re il ca­rat­te­re straor­di­na­rio dell’evo­lu­zio­ne del mer­ca­to;
c.
la pro­va che i cri­te­ri di cui agli ar­ti­co­li 4–6 so­no adem­piu­ti; in par­ti­co­la­re so­no for­ni­ti lo sta­tu­to dell’or­ga­niz­za­zio­ne ed i da­ti sta­ti­sti­ci ne­ces­sa­ri, non­ché no­me, qua­li­tà e do­mi­ci­lio dei rap­pre­sen­tan­ti in se­no all’as­sem­blea;
d.
il ver­ba­le dell’as­sem­blea dei rap­pre­sen­tan­ti, che at­te­sti che la mi­su­ra è sta­ta espo­sta chia­ra­men­te e ap­pro­va­ta a ogni li­vel­lo dal­la mag­gio­ran­za dei due ter­zi, non­ché in­di­chi il ri­sul­ta­to del­la vo­ta­zio­ne re­la­ti­va al­la ri­chie­sta di esten­sio­ne;
e.
la de­scri­zio­ne det­ta­glia­ta dell’at­tua­zio­ne, del fi­nan­zia­men­to e del con­trol­lo del­la mi­su­ra, se­gna­ta­men­te del mo­do in cui l’or­ga­niz­za­zio­ne in­ten­de te­ne­re con­to del­le quan­ti­tà com­mer­cia­liz­za­te di­ret­ta­men­te, non sot­to­po­ste al­la mi­su­ra;
f.
un pre­ven­ti­vo e la de­scri­zio­ne det­ta­glia­ta del­la de­sti­na­zio­ne dei fon­di, se l’esten­sio­ne ver­te sul fi­nan­zia­men­to di una mi­su­ra di so­li­da­rie­tà di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1 let­te­ra f.

3 Le do­man­de di esten­sio­ne del­le mi­su­re vol­te a mi­glio­ra­re la qua­li­tà o lo smer­cio pos­so­no ri­fe­rir­si a una du­ra­ta mas­si­ma di quat­tro an­ni. Le do­man­de con­cer­nen­ti le mi­su­re vol­te ad ade­gua­re la pro­du­zio­ne e l’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to pos­so­no ri­fe­rir­si a una du­ra­ta mas­si­ma di due an­ni. Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri pos­so­no chie­de­re al Con­si­glio fe­de­ra­le una pro­ro­ga dell’esten­sio­ne al ter­mi­ne di un nuo­vo esa­me.4

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

4 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Art. 9 Pubblicazione delle domande  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le pub­bli­ca nel Fo­glio uf­fi­cia­le sviz­ze­ro di com­mer­cio le ri­chie­ste di esten­sio­ne del­le mi­su­re di so­li­da­rie­tà pre­sen­ta­te dal­le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e dal­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri.

2 Chiun­que può inol­tra­re il pro­prio pa­re­re all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le nei 30 gior­ni suc­ces­si­vi al­la pub­bli­ca­zio­ne.

Sezione 4: Misure

Art. 10 Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell’offerta  

Nell’al­le­ga­to 1 so­no fis­sa­te:

a.
le mi­su­re de­sti­na­te al­la pro­mo­zio­ne del­la qua­li­tà e del­le ven­di­te non­ché all’ade­gua­men­to del­la pro­du­zio­ne e dell’of­fer­ta al­le esi­gen­ze del mer­ca­to;
b.
la du­ra­ta del­le mi­su­re.
Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri  

1 Nell’al­le­ga­to 2 so­no fis­sa­ti:

a.5
i con­tri­bu­ti che i non mem­bri in­te­res­sa­ti dal­le mi­su­re so­no te­nu­ti a ver­sa­re al­le di­ver­se or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e al­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri;
b.
la du­ra­ta dell’ob­bli­go con­tri­bu­ti­vo dei non mem­bri;
c.
l’uti­liz­za­zio­ne dei con­tri­bu­ti.

2 Se un’or­ga­niz­za­zio­ne di ca­te­go­ria o un’or­ga­niz­za­zio­ne di pro­dut­to­ri ri­du­ce l’im­por­to dei con­tri­bu­ti dei suoi mem­bri du­ran­te la du­ra­ta di va­li­di­tà dell’ob­bli­go con­tri­bu­ti­vo dei non mem­bri, il con­tri­bu­to dei non mem­bri è ri­dot­to in mo­do cor­ri­spon­den­te. L’or­ga­niz­za­zio­ne in­for­ma il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca (DE­FR)6 sul­le mo­di­fi­che dei con­tri­bu­ti. Il DE­FR ade­gua l’al­le­ga­to in mo­do cor­ri­spon­den­te. 7

3 Es­si non de­vo­no in al­cun ca­so es­se­re de­sti­na­ti al fi­nan­zia­men­to di mi­su­re i cui be­ne­fi­ci so­no ri­ser­va­ti ai mem­bri del­le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e del­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri.

4 Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri af­fi­da­no a un or­ga­no di re­vi­sio­ne in­di­pen­den­te il con­trol­lo del­la cor­ret­ta uti­liz­za­zio­ne dei con­tri­bu­ti dei non mem­bri. I ri­sul­ta­ti del con­trol­lo so­no par­te in­te­gran­te del rap­por­to di cui all’ar­ti­co­lo 13.8

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vi­go­re dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

6 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 20044937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2013. Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vi­go­re dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5481).

Art. 12 Esecuzione delle misure  

1 Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri con­trol­la­no l’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re.

2 Es­se fat­tu­ra­no i con­tri­bu­ti ai non mem­bri.

3 Le azien­de o le or­ga­niz­za­zio­ni pos­so­no col­la­bo­ra­re all’ese­cu­zio­ne.

4 Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri or­di­na­no, me­dian­te de­ci­sio­ne, l’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re in ca­so di man­ca­ta ese­cu­zio­ne da par­te de­gli in­te­res­sa­ti o se vie­ne ri­chie­sta una de­ci­sio­ne sui con­tri­bu­ti.

5 Ne­gli al­le­ga­ti è sta­bi­li­to se le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri pos­so­no adot­ta­re mi­su­re am­mi­ni­stra­ti­ve.

Art. 13 Obbligo di rendere conto  

Le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri, le cui mi­su­re di so­li­da­rie­tà be­ne­fi­cia­no di un’esten­sio­ne, so­no te­nu­te a pre­sen­ta­re ogni an­no un rap­por­to al DE­FR sull’ese­cu­zio­ne e l’ef­fi­ca­cia del­le mi­su­re.

Art. 14 Trasmissione di dati  

1 I ser­vi­zi men­zio­na­ti ne­gli al­le­ga­ti tra­smet­to­no su ri­chie­sta al­le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e al­le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri i da­ti ne­ces­sa­ri all’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re. Pos­so­no fat­tu­ra­re le spe­se.

2 I da­ti pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te per le mi­su­re pre­vi­ste ne­gli al­le­ga­ti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione del  

L’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 19989 con­cer­nen­te le or­ga­niz­za­zio­ni di ca­te­go­ria e le or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri è abro­ga­ta.

Art. 16 Disposizioni transitorie  

Il nuo­vo di­rit­to si ap­pli­ca al­le do­man­de pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 17 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1º gen­na­io 2003.

Allegato 1 10

10 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7179).

Allegato 2 11

11 Aggiornato dal n. II dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dai n. I delle O del 25 feb. 2009 (RU 2009 883), del 18 nov. 2009 (RU 2009 5883), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2417), dal n. II dell’O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5481), dal n. I delle O del 23 mag. 2012 (RU 2012 3471), del 23 ott. 2013 (RU 2013 4025), dell’11 dic. 2015 (RU 2015 5819), dal n. II dell’O del 22 nov. 2017 (RU 2017 7179), dal n. I delle O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4705) e del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3767).

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo del contributo

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all’estero indipendentemente dalla marca:

a.
ricerche di marketing;
b.
pubblicità generica di base;
c.
misure generiche di promozione delle vendite;
d.
campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
e.
misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
f.
misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 200812 sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:

a.
gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
b.
gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
c.
i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all’Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

a.
9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
b.
2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
c.
2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
d.
1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla promozione dello smercio.

13 [RU 1998 3205, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695art. 19]. Vedi ora l’O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

3. Trasmissione di dati

L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

a.
30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
b.
12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1.2. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati

L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:

a.
gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto;
b.
gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

a.
pubblicità;
b.
relazioni pubbliche;
c.
fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:

a.
gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b.
i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c.
il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
d.
il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e.
il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi;
f.
il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
g.
il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare all’«Interprofession du Vacherin Fribourgeois­» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

a.
pubblicità;
b.
relazioni pubbliche;
c.
fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:

a.
gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b.
i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c.
il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
d.
il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e.
il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell’anno che precede la riscossione.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare allʼIVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all’articolo 29 capoverso 6 dell’ordinanza del 14 novembre 200714 sul vino presentata nell’anno che precede la riscossione.

1.3 I non membri sono esentati dall’obbligo contributivo se il Cantone, un’organizzazione di categoria o un’organizzazione cantonale riscuote contributi d’incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4 LʼIVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un’organizzazione o a un fiduciario.

1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l’importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

2. Utilizzo dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le cam­pagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri degli anni 2020–2022. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

3. Trasmissione di dati

I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all’IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:

a.
gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
b.
i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2022.

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