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Art. 35 Principi 38
1 Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che: - a.
- i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;
- b.
- i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie;
- c.
- il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
- d.
- i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;
- e.
- le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.
2 Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno. 38 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 36 Protezione da catastrofi naturali
1La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:39 - a.40
- la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi;
- b.
- la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura di giovani popolamenti;
- c.
- l’istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l’allestimento e la gestione di stazioni di misurazione nonché l’organizzazione di servizi di preallarme per garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.
2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.41 3 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti.42 39Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 40 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 41 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 42 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 37 Foresta di protezione 43
1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per: - a.
- la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;
- b.
- la garanzia dell’infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.
1bis In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.44 2 L’ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti. 43 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
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Art. 37a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione 45
1 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi. 2 In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua. 3 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all’efficacia dei provvedimenti.
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Art. 37b Indennità per costi 46
1 Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 può essere versata un’equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l’articolo 48a. 2 L’indennità è fissata definitivamente dall’autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.
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Art. 38 Diversità biologica della foresta 47
1 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:48 - a.
- la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
- b.49
- la promozione della diversità delle specie e della diversità genetica nella foresta;
- c.
- il collegamento di spazi vitali della foresta;
- d.
- la conservazione di gestioni forestali tradizionali.
- e.50
- ...
2 ... 51 3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia. 47 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 50 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 51 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
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Art. 38a Gestione forestale 5253
1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:54 - a.
- basi di pianificazione sovraziendali;
- b.
- provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale;
- c.
- provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall’economia forestale e del legno in caso di sovraproduzione straordinaria;
- d.
- il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria;
- e.55
- la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;
- f.56
- provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale;
- g.57
- l’adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento, sempre che esse siano necessarie per la gestione della foresta nell’ambito di progetti globali, rispettino la foresta come ambiente naturale di vita e che sia evitata una densità di allacciamento eccessiva.
2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: - a.58
- i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d−g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
- b.
- i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell’Ufficio federale.
3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’efficacia dei provvedimenti. 52 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 55 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 56 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 57 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
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Art. 39 Formazione professionale
1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 200259 sulla formazione professionale.60 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l’allestimento di materiale didattico.61 3 ...62 59 RS 412.10 60 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 61 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 62 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
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Art. 40 Crediti d’investimento
1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto: - a.
- per crediti di costruzione;
- b.63
- per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;
- c.
- per l’acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l’esercizio forestale.
2 I mutui sono limitati nel tempo. 3 I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l’obbligo del rimborso gli subentra il Cantone. 4 I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti. 63 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 41 Assegnazione dei contributi 64
1 L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l’assegnazione dei contributi e dei mutui. 2 I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento. 64 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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