Ordinanza
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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle visto l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia (LCP); ordina: 2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |
Sezione 1: Rilevamento degli effettivi |
Art. 1 Designazione delle singole colonie di stambecchi
1 Ogni cinque anni i Cantoni designano su carte in scala 1:25 000, o 1:50 000, il territorio occupato (d’estate e d’inverno) da ogni gruppo di stambecchi (comunità di riproduzione). 2 I gruppi così delimitati sono denominati «colonie». |
Art. 2 Dati sulle singole colonie (modulo I)
1 I Cantoni rilevano annualmente l’effettivo, la struttura rispetto al sesso e all’età, le nascite, le morti e lo sviluppo della colonia. 2 Va annunciato l’effettivo estivo, compresi i nuovi nati, che vien determinato sia mediante il conteggio diretto degli individui in estate sia mediante calcolo sulla base dell’effettivo invernale (modulo I). 3 Il rapporto fra i sessi è determinato in base agli individui che hanno superato i tre anni di età. 4 Si distinguono le seguenti classi d’età e di sesso:
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Art. 3 Colonie sul territorio di due o più Cantoni
1 Il rilevamento degli effettivi che vivono sul territorio di due o più Cantoni avviene in modo coordinato da parte dei Cantoni interessati. 2 Gli effettivi sono annunciati previo accordo da uno dei Cantoni interessati. |
Art. 4 Notificazione dei dati riguardanti le singole colonie
1 Gli effettivi vanno notificati entro la fine dell’anno all’Ufficio federale dell’am-biente (UFAM)5. 2 L’UFAM elabora i moduli per la notificazione e li mette a disposizione dei Cantoni. 5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |
Sezione 2: Provvedimenti regolativi |
Art. 5 Giustificazione dei provvedimenti regolativi
1 Per ogni colonia di stambecchi i Cantoni devono indicare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni le ripercussioni della colonia stessa sul bosco, sulle zone agricole e sulle altre specie di animali (concorrenza), nonché fornire dati riguardanti lo stato generale e di salute. 2 I provvedimenti regolativi (abbattimenti o catture) che si intendono adottare e il loro scopo (stabilizzare o ridurre gli effettivi) vanno giustificati. |
Art. 6 Piano di abbattimento
1 Di regola i piani di abbattimento sono necessari soltanto per le colonie con un effettivo superiore a 50 capi. 2 L’abbattimento va pianificato in modo tale da garantire a lunga scadenza il mantenimento delle strutture naturali d’età e di sesso (modulo II). 3 Le femmine che allattano vanno risparmiate. 4 Rimangono salvi gli articoli 8 e 12 capoverso 2 della LCP. |
Art. 7 Piani di abbattimento per colonie sul territorio di due o più Cantoni
1 Il piano di abbattimento per colonie che vivono sul territorio di due o più Cantoni va elaborato in comune dai Cantoni interessati, secondo i criteri dell’articolo 6. 2 I Cantoni interessati stabiliscono in comune, secondo il piano, le rispettive quote di abbattimento. 3 In difetto di un accordo spetta all’UFAM fissare le quote di abbattimento corrispettive. 4 La procedura anzidetta va possibilmente applicata, per analogia, anche alle colonie che vivono su un territorio a cavallo dei confini nazionali. |
Art. 8 Approvazione dei piani di abbattimento
1 Entro la fine dell’anno i Cantoni inviano all’UFAM i piani completi di abbattimento concernenti le singole colonie. 2 L’UFAM approva i piani di abbattimento. Esso può far dipendere da oneri l’approvazione quando:6
3 I piani di abbattimento approvati valgono per l’anno successivo. 4 In casi particolari, come malattie o un numero importante di morti durante l’inverno, i Cantoni possono derogare ai piani di abbattimento approvati. 6Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243). |
Art. 9 Controllo dell’abbattimento
1 Tutti i capi uccisi secondo il piano di abbattimento vanno controllati dagli organi cantonali preposti alla sorveglianza della selvaggina. 2 Per ogni capo ucciso si debbono indicare il sesso, l’età, il peso, il luogo e la data dell’abbattimento. 3 I Cantoni possono raccogliere altri dati. 4 I dati nel senso dei capoversi 1 e 2 vanno trasmessi per colonia, entro la fine dell’anno, all’UFAM (modulo III). |
Art. 11 Autorizzazione di abbattere
1 I Cantoni regolano e organizzano detta caccia, istruendo i cacciatori. 2 I Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse. 3 Invece degli abbattimenti i Cantoni possono organizzare catture. 4 I Cantoni sono autorizzati a punire, sulla scorta dell’articolo 18 capoverso 5 della LCP, gli abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso (art. 2 cpv. 4). |
Sezione 3: Entrata in vigore |