Ordinanza
sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi
(ORES)
¶ (Stato il 1° ottobre 1996)1
922.27
del 30 aprile 1990 (Stato il 1° ottobre 1996)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni,2
visto l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia (LCP);
visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 29 febbraio 19884 sulla caccia (OCP),
ordina:
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 1: Rilevamento degli effettivi
Art. 1 Designazione delle singole colonie di stambecchi
1 Ogni cinque anni i Cantoni designano su carte in scala 1:25 000, o 1:50 000, il territorio occupato (d’estate e d’inverno) da ogni gruppo di stambecchi (comunità di riproduzione).
2 I gruppi così delimitati sono denominati «colonie».
Art. 2 Dati sulle singole colonie (modulo I)
1 I Cantoni rilevano annualmente l’effettivo, la struttura rispetto al sesso e all’età, le nascite, le morti e lo sviluppo della colonia.
2 Va annunciato l’effettivo estivo, compresi i nuovi nati, che vien determinato sia mediante il conteggio diretto degli individui in estate sia mediante calcolo sulla base dell’effettivo invernale (modulo I).
3 Il rapporto fra i sessi è determinato in base agli individui che hanno superato i tre anni di età.
4 Si distinguono le seguenti classi d’età e di sesso:
- a.
- nuovi nati;
- b.
- giovani individui di entrambi i sessi (uno e due anni di età);
- c.
- femmine, di tre anni di età e più;
- d.
- maschi, di tre-cinque anni di età;
- e.
- maschi, di sei-dieci anni di età;
- f.
- maschi, di undici anni di età e più.
Art. 3 Colonie sul territorio di due o più Cantoni
1 Il rilevamento degli effettivi che vivono sul territorio di due o più Cantoni avviene in modo coordinato da parte dei Cantoni interessati.
2 Gli effettivi sono annunciati previo accordo da uno dei Cantoni interessati.
Art. 4 Notificazione dei dati riguardanti le singole colonie
1 Gli effettivi vanno notificati entro la fine dell’anno all’Ufficio federale dell’am-biente (UFAM)5.
2 L’UFAM elabora i moduli per la notificazione e li mette a disposizione dei Cantoni.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2: Provvedimenti regolativi
Art. 5 Giustificazione dei provvedimenti regolativi
1 Per ogni colonia di stambecchi i Cantoni devono indicare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni le ripercussioni della colonia stessa sul bosco, sulle zone agricole e sulle altre specie di animali (concorrenza), nonché fornire dati riguardanti lo stato generale e di salute.
2 I provvedimenti regolativi (abbattimenti o catture) che si intendono adottare e il loro scopo (stabilizzare o ridurre gli effettivi) vanno giustificati.
Art. 6 Piano di abbattimento
1 Di regola i piani di abbattimento sono necessari soltanto per le colonie con un effettivo superiore a 50 capi.
2 L’abbattimento va pianificato in modo tale da garantire a lunga scadenza il mantenimento delle strutture naturali d’età e di sesso (modulo II).
3 Le femmine che allattano vanno risparmiate.
4 Rimangono salvi gli articoli 8 e 12 capoverso 2 della LCP.
Art. 7 Piani di abbattimento per colonie sul territorio di due o più Cantoni
1 Il piano di abbattimento per colonie che vivono sul territorio di due o più Cantoni va elaborato in comune dai Cantoni interessati, secondo i criteri dell’articolo 6.
2 I Cantoni interessati stabiliscono in comune, secondo il piano, le rispettive quote di abbattimento.
3 In difetto di un accordo spetta all’UFAM fissare le quote di abbattimento corrispettive.
4 La procedura anzidetta va possibilmente applicata, per analogia, anche alle colonie che vivono su un territorio a cavallo dei confini nazionali.
Art. 8 Approvazione dei piani di abbattimento
1 Entro la fine dell’anno i Cantoni inviano all’UFAM i piani completi di abbattimento concernenti le singole colonie.
2 L’UFAM approva i piani di abbattimento. Esso può far dipendere da oneri l’approvazione quando:6
- a.
- detti piani non sono conformi all’articolo 6;
- b.
- i controlli mostrano un’esecuzione insufficiente dei piani di abbattimento dell’anno precedente;
- c.
- i danni provocati dagli stambecchi interessano progetti forestali sovvenzionati dalla Confederazione e intesi a proteggere strade o zone abitative da frane, alluvioni o valanghe.
3 I piani di abbattimento approvati valgono per l’anno successivo.
4 In casi particolari, come malattie o un numero importante di morti durante l’inverno, i Cantoni possono derogare ai piani di abbattimento approvati.
6Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
Art. 9 Controllo dell’abbattimento
1 Tutti i capi uccisi secondo il piano di abbattimento vanno controllati dagli organi cantonali preposti alla sorveglianza della selvaggina.
2 Per ogni capo ucciso si debbono indicare il sesso, l’età, il peso, il luogo e la data dell’abbattimento.
3 I Cantoni possono raccogliere altri dati.
4 I dati nel senso dei capoversi 1 e 2 vanno trasmessi per colonia, entro la fine dell’anno, all’UFAM (modulo III).
Art. 10 Notificazioni e approvazioni
Per le notificazioni e le approvazioni nel senso degli articoli 8 e 9 vale, per analogia, l’articolo 3.
Art. 11 Autorizzazione di abbattere
1 I Cantoni regolano e organizzano detta caccia, istruendo i cacciatori.
2 I Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse.
3 Invece degli abbattimenti i Cantoni possono organizzare catture.
4 I Cantoni sono autorizzati a punire, sulla scorta dell’articolo 18 capoverso 5 della LCP, gli abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso (art. 2 cpv. 4).
Art. 12 Abbattimenti nelle riserve federali di caccia
1 Gli abbattimenti o le catture possono farsi anche nelle riserve federali di caccia.
2 I guardiacaccia incaricati della vigilanza sorvegliano la caccia.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.