1 Nell’adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza.
1bis Se sono competenti per l’esecuzione autorità federali diverse dall’UFAM15, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.17
2 Nell’allestimento dei piani direttori e d’utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite.
3 Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell’articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi:
- a.
- siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali;
- b.
- non siano frazionati;
- c.
- dispongano di un’offerta di pastura sufficiente per la selvaggina.
4 Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d’altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP.
5 La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP.
15 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134537). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
16 RS 172.010
17 Introdotto dal n. II 20 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).