1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.
2 Il produttore o l’importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell’ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per:
- a.
- individuare i pericoli che possono derivare dall’utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
- b.
- poter prevenire eventuali pericoli;
- c.
- poter tracciare il prodotto.
3 Il produttore o l’importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.
4 Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un’efficace collaborazione con il produttore o l’importatore e con gli organi di esecuzione competenti.
5 Il produttore o un altro responsabile dell’immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all’organo di esecuzione competente:
- a.
- tutte le informazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto;
- b.
- una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
- c.
- tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
- d.
- le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.