Ordinanza
sulla sicurezza dei prodotti
(OSPro)
del 19 maggio 2010 (Stato 21 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale
del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza fissa:
- a.
- prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro;
- b.
- prescrizioni sull’immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l’articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti;
- c.3
- ...
- d.
- prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti:
- 1.
- macchine,
- 2.
- ascensori,
- 3.
- apparecchi a gas,
- 4.
- attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione,
- 5.
- prescrizioni sull’immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- 6.
- altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d’applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale.
3 Abrogata dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).
Sezione 2: Prescrizioni generali sull’esecuzione della LSPro
Art. 2 Principio
Se un organo di esecuzione è incaricato dell’esecuzione di un altro atto normativo federale sulla sicurezza dei prodotti, esso attua nel suo ambito di competenza anche la LSPro e le relative disposizioni d’esecuzione.
Art. 3 Coordinamento dell’esecuzione
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) coordina l’esecuzione della LSPro d’intesa con gli organi di esecuzione. A tal fine tiene conto delle prescrizioni nazionali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di libera circolazione delle merci.
2 La SECO può partecipare a sistemi d’informazione e di esecuzione nazionali e internazionali. A tal fine può avvalersi della collaborazione degli organi di esecuzione e di altre autorità federali.
3 Per lo scambio nazionale e internazionale di dati secondo l’articolo 13 capoverso 1 LSPro, gli organi di esecuzione possono rendere accessibile dati ad altre autorità mediante una procedura di richiamo.
Art. 4 Servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti
1 La SECO e l’Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti. A tal fine si avvalgono degli organi incaricati dell’esecuzione della LSPro.
2 Gli organi di esecuzione trasmettono senza indugio al servizio di comunicazione e d’informazione le indicazioni secondo l’articolo 8 capoverso 5 LSPro e le decisioni di portata generale secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro.
Art. 5 Controlli e misure amministrative
1 Gli organi di vigilanza competenti della Confederazione adottano misure amministrative secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro sotto forma di una decisione di portata generale.
2 La decisione è pubblicata nel Foglio federale una prima volta dopo la procedura amministrativa e una seconda volta dopo essere passata in giudicato.
Sezione 3: Prescrizioni sull’immissione in commercio applicabili a titolo sussidiario
Art. 6 Campo d’applicazione
Le prescrizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l’articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge sulla sicurezza dei prodotti analoghe.
Art. 7 Eccezioni per esposizioni e presentazioni
I prodotti che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati se:
- a.
- una targhetta indica chiaramente che la loro conformità con i requisiti legali non è dimostrata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
- b.
- sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
Art. 8 Lingua delle istruzioni
1 Le istruzioni per l’esercizio, l’uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi sono redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.
2 Le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo contenuti nelle suddette istruzioni sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere. Al posto del testo è permessa l’utilizzazione di simboli se garantisce un’informazione sufficiente.
3 Se l’installazione e la manutenzione di un prodotto sono eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o del suo rappresentante con sede in Svizzera, le istruzioni relative a questi lavori possono essere redatte nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 9 Dichiarazione di conformità
1 La dichiarazione di conformità certifica che:
- a.
- un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; e
- b.
- la valutazione della conformità è stata eseguita in modo corretto.
2 La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore o dal suo rappresentante con sede in Svizzera.
3 Se un prodotto sottostà a varie regolamentazioni che richiedono una valutazione della conformità, è possibile rilasciare un’unica dichiarazione.
Art. 10 Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità
1 Quale prova della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3–5 LSPro, chi immette in commercio prodotti deve poter esibire la documentazione tecnica necessaria e la dichiarazione di conformità. Tale obbligo sussiste dalla data di immissione in commercio del prodotto e si estende per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione, ma almeno per dieci anni dalla fabbricazione. Nel caso di produzione in serie, il termine di dieci anni decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
2 La documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere presentate o fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 11 Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali svizzere ai sensi degli articoli 8–10 sono il tedesco, il francese e l’italiano.
Sezione 4: ...
Art. 12 a 184
4 Abrogati dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).
Sezione 5: Sorveglianza del mercato
Art. 19 Campo d’applicazione
Le prescrizioni della presente sezione ai applicano:
- a.
- alle macchine ai sensi dell’ordinanza del 2 aprile 20085 sulle macchine;
- b.
- agli ascensori ai sensi dell’ordinanza del 23 giugno 19996 sugli ascensori;
- c.
- agli apparecchi a gas ai sensi dell’ordinanza del 25 ottobre 20177 sugli apparecchi a gas;
- d.
- alle attrezzature a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20028 sulle attrezzature a pressione;
- e.
- ai recipienti semplici a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20029 sui recipienti a pressione;
- f.
- ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’ordinanza del 25 ottobre 201710 sui DPI;
- g.
- agli altri prodotti per quanto non rientrino nel campo d’applicazione delle prescrizioni di cui alle lettere a–f o di altre regolamentazioni di diritto federale.
6 [RU 1999 1875, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785all. 2 n. 2, 2010 2583all. 4 n. II 7, 2011 1755n. III. RU 2016 219art. 9]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2015 (RS 930.112).
7 RS 930.116.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.
8 [RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6. RU 2016 233art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS 930.114).
9 [RU 2003 107, 2010 2583all n. II 6. RU 2016 227art. 7]. Vedi ora l’O sui recipienti a pressione del 25 nov. 2015 (RS 930.113).
10 RS 930.115.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.
Art. 20 Organi di controllo
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull’immissione in commercio spetta:
- a.
- all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
- b.
- all’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
- c.
- alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11.
2 Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 21 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni
1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196412 sul lavoro vigilano, nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza.
2 Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.
3 Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso.
4 Gli organi di controllo possono chiedere all’Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.
12 RS 822.11
Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni.
2 Il controllo di cui al capoverso 1 comprende:
- a.
- l’esame formale inteso a stabilire se:
- 1.
- la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e
- 2.
- la documentazione tecnica necessaria è completa;
- b.
- ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
- c.
- ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.
3 Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a:
- a.
- chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
- b.
- prelevare campioni;
- c.
- ordinare verifiche;
- d.
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
4 Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi:
- a.
- corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
- b.
- nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.
5 Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se:
- a.
- chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
- b.
- il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.
6 Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell’immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.
Art. 23 Procedura degli organi di controllo
La legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo non sottoposti al diritto pubblico.
13 RS 172.021
Art. 24 Coordinamento e informazione degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni alla SECO.
2 Gli organi di controllo segnalano alla SECO i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.
3 Se emanano una decisione, gli organi di controllo ne inviano una copia alla SECO.
Art. 25 Autorità di vigilanza
1 La vigilanza sull’esecuzione delle prescrizioni della presente sezione spetta alla SECO.
2 La SECO coordina l’attività degli organi di controllo.
3 La SECO può emanare istruzioni sulla sorveglianza del mercato.
Art. 26 Finanziamento dell’esecuzione
Il DEFR disciplina il finanziamento dell’esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.
Art. 27 Emolumenti
Le autorità riscuotono emolumenti per:
- a.
- i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b.
- le decisioni relative all’edizione di dichiarazioni di conformità e di documenti tecnici;
- c.
- altre decisioni e misure secondo l’articolo 10 LSPro occasionate dal responsabile dell’immissione in commercio.
Art. 28 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo
1 I seguenti emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo:
- a.
- gli emolumenti secondo l’articolo 27;
- b.
- gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi di valutazione della conformità secondo gli articoli 24–33 OAccD14 in relazione a prodotti conformemente alla presente sezione.
2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
14 RS 946.512
Art. 29 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti (OgeEm).
2 Per i controlli e le decisioni degli organi di controllo secondo l’articolo 20 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6–14 OgeEm.
15 RS 172.041.1
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 4.
Art. 31 Disposizioni transitorie
I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.
Art. 32 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
Allegati 1 a 3 1616 Abrogati dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).
16 Abrogati dall’art. 7 dell’O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).