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Art. 19 Campo d’applicazione
Le prescrizioni della presente sezione ai applicano: - a.
- alle macchine ai sensi dell’ordinanza del 2 aprile 20085 sulle macchine;
- b.
- agli ascensori ai sensi dell’ordinanza del 23 giugno 19996 sugli ascensori;
- c.
- agli apparecchi a gas ai sensi dell’ordinanza del 25 ottobre 20177 sugli apparecchi a gas;
- d.
- alle attrezzature a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20028 sulle attrezzature a pressione;
- e.
- ai recipienti semplici a pressione ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20029 sui recipienti a pressione;
- f.
- ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’ordinanza del 25 ottobre 201710 sui DPI;
- g.
- agli altri prodotti per quanto non rientrino nel campo d’applicazione delle prescrizioni di cui alle lettere a–f o di altre regolamentazioni di diritto federale.
5 RS 819.14 6 [RU 1999 1875, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785all. 2 n. 2, 2010 2583all. 4 n. II 7, 2011 1755n. III. RU 2016 219art. 9]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2015 (RS 930.112). 7 RS 930.116.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018. 8 [RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6. RU 2016 233art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS 930.114). 9 [RU 2003 107, 2010 2583all n. II 6. RU 2016 227art. 7]. Vedi ora l’O sui recipienti a pressione del 25 nov. 2015 (RS 930.113). 10 RS 930.115.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.
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Art. 20 Organi di controllo
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull’immissione in commercio spetta: - a.
- all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
- b.
- all’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
- c.
- alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11.
2 Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo. 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 21 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni
1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196412 sul lavoro vigilano, nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza. 2 Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza. 3 Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso. 4 Gli organi di controllo possono chiedere all’Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.
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Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni. 2 Il controllo di cui al capoverso 1 comprende: - a.
- l’esame formale inteso a stabilire se:
- 1.
- la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e
- 2.
- la documentazione tecnica necessaria è completa;
- b.
- ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
- c.
- ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.
3 Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a: - a.
- chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
- b.
- prelevare campioni;
- c.
- ordinare verifiche;
- d.
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
4 Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi: - a.
- corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
- b.
- nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.
5 Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se: - a.
- chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
- b.
- il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.
6 Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell’immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.
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Art. 23 Procedura degli organi di controllo
La legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo non sottoposti al diritto pubblico.
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Art. 24 Coordinamento e informazione degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni alla SECO. 2 Gli organi di controllo segnalano alla SECO i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti. 3 Se emanano una decisione, gli organi di controllo ne inviano una copia alla SECO.
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Art. 25 Autorità di vigilanza
1 La vigilanza sull’esecuzione delle prescrizioni della presente sezione spetta alla SECO. 2 La SECO coordina l’attività degli organi di controllo. 3 La SECO può emanare istruzioni sulla sorveglianza del mercato.
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Art. 26 Finanziamento dell’esecuzione
Il DEFR disciplina il finanziamento dell’esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.
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Art. 27 Emolumenti
Le autorità riscuotono emolumenti per: - a.
- i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b.
- le decisioni relative all’edizione di dichiarazioni di conformità e di documenti tecnici;
- c.
- altre decisioni e misure secondo l’articolo 10 LSPro occasionate dal responsabile dell’immissione in commercio.
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Art. 28 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo
1 I seguenti emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo: - a.
- gli emolumenti secondo l’articolo 27;
- b.
- gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi di valutazione della conformità secondo gli articoli 24–33 OAccD14 in relazione a prodotti conformemente alla presente sezione.
2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. 3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
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Art. 29 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti (OgeEm). 2 Per i controlli e le decisioni degli organi di controllo secondo l’articolo 20 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6–14 OgeEm.
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