Ordinanza
concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose
(Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)
del 31 ottobre 2012 (Stato 1° luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci;
visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 46a e 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6
ordina:
6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:
- a.
- l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;
- b.
- la rivalutazione della conformità;
- c.
- i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
- d.
- la sorveglianza sul mercato.
2 L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:
- a.
- fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);
- b.
- importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);
- c.
- forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);
- d.
- sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;
- e.
- utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).
3 L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:
- a.
- la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)7, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19808 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19999; o
- b.
- la sezione 2.2.7 dell’Accordo europeo del 30 settembre 195710 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).
7 Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.
10 RS 0.741.621
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza s’intendono per:
- a.11
- mezzi di contenimento per merci pericolose: recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili, imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi o oggetti contenenti esplosivi che:
- 1.
- per il trasporto per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, possono essere utilizzati secondo il RID nonché secondo l’allegato 2.1 capitolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 201212 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD),
- 2.
- per il trasporto su strada, possono essere utilizzati secondo l’ADR nonché secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 200213 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
- b.
- attrezzature a pressione trasportabili: i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:
- 1.14
- recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell’istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR,
- 2.15
- cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ARD) o di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2010/35/UE16,
- 3.
- cartucce di gas (n. ONU 2037), ma non aerosol (n. ONU 1950), recipienti criogenici aperti, bombole per gas per apparecchi respiratori ed estintori (n. ONU 1044), né attrezzature a pressione trasportabili escluse secondo la sottosezione 1.1.3.2 RID o la sottosezione 1.1.3.2 ADR, né attrezzature a pressione trasportabili escluse dalle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi in base alle prescrizioni speciali del capitolo 3.3 RID o del capitolo 3.3 ADR.
11 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
12 RS 742.412
13 RS 741.621
14 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
16 Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione della GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
Art. 3 Autorità competente
L’autorità competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 4 Allegati
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati alle nuove condizioni.
Sezione 2: Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità
Art. 5 Condizioni per l’immissione in commercio
I mezzi di contenimento per merci pericolose possono essere immessi in commercio se:
- a.
- per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, soddisfano le prescrizioni del RID o dell’allegato 2.1, capitolo 6 RSD;
- b.
- per il trasporto su strada, soddisfano le prescrizioni dell’ADR o dell’appendice 1, capitolo 6.14 SDR.
Art. 6 Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili
1 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio per la prima volta devono essere sottoposte a una procedura di valutazione della conformità. Si applicano:
- a.
- al trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID;
- b.
- al trasporto su strada, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.
2 Le procedure di cui al capoverso 1 si applicano anche ai controlli periodici, ai controlli intermedi e ai controlli eccezionali delle attrezzature a pressione trasportabili.
Art. 7 Procedure per altri mezzi di contenimento per merci pericolose
Per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili, la valutazione della conformità nonché i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali sono effettuati secondo le procedure indicate nell’allegato 1.
Art. 8 Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili
1 Sulle attrezzature a pressione trasportabili e sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, soggette alle procedure di cui all’articolo 6, deve essere apposto il marchio Pi secondo l’allegato 2 al termine delle procedure stesse.
2 Le attrezzature a pressione trasportabili recanti un marchio di conformità secondo la direttiva 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 o 84/527/CEE19 devono essere provviste di marchio Pi secondo l’allegato 2 in occasione del controllo periodico successivo.
3 Il marchio Pi deve essere apposto:
- a.
- dal fabbricante in occasione della valutazione della conformità secondo l’articolo 6 capoverso 1;
- b.
- dall’organismo di valutazione della conformità in occasione di un controllo periodico secondo l’articolo 6 capoverso 2.
4 Chi appone o fa apporre il marchio Pi conferma che l’attrezzatura a pressione trasportabile è conforme alle prescrizioni del RID o dell’ADR.
17 Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
18 Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
19 Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
Art. 9 Obbligo di diligenza
Prima di immettere in commercio un mezzo di contenimento per merci pericolose, l’importatore o il distributore si accerta che il fabbricante o il suo mandatario abbia svolto la pertinente procedura di valutazione della conformità.
Art. 10 Eccezioni per esposizioni e presentazioni
I mezzi di contenimento per merci pericolose che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati nonché trasportati a tal fine dopo essere stati riempiti se:
- una targa indica chiaramente che la loro conformità ai requisiti legali non è provata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
- sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
Art. 11 Deroghe
1 Per chiedere alle autorità competenti una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 5, il richiedente deve inoltrare, insieme alla domanda, un rapporto di perizia.
2 I rapporti di perizia devono essere redatti da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3.
Sezione 3: Organismi di valutazione della conformità
Art. 12 Condizioni
1 Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali per le attrezzature a pressione trasportabili devono:
- a.
- essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15; e
- b.
- essere riconosciuti come organismi di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
2 Gli organismi di valutazione della conformità per altri mezzi di contenimento per merci pericolose devono:
- a.
- essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
- c.
- essere autorizzati o riconosciuti in altro modo conformemente al diritto svizzero.
3 Chi si riferisce alla documentazione emessa da un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 13 Obblighi
Gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità sono definiti nell’allegato 4.
Art. 14 Cessazione o cambiamento di attività
1 In caso di cessazione o cambiamento di attività, l’organismo di valutazione della conformità deve preventivamente assicurarsi che i documenti relativi a valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali rimangano a disposizione dell’autorità competente.
2 La disponibilità della documentazione è disciplinata dai termini di conservazione prescritti dal RID o dall’ADR.
Art. 15 Designazione 21
1 Il DATEC designa come organismi di valutazione della conformità gli organismi che:
- a.
- sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 1702022; e
- b.
- soddisfano le condizioni definite nell’allegato 5.
2Definisce i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità.
3Attribuisce un numero d’identificazione agli organismi di valutazione della conformità designati.
21 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
22 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.
Art. 16 Vigilanza
1 L’UFT vigila sugli organismi di valutazione della conformità designati.
2 Esso coordina le sue attività con quelle di vigilanza del SAS.
Sezione 4: Sorveglianza sul mercato
Art. 17 Collaborazione di altre autorità o organizzazioni
1 Il DATEC può chiedere la collaborazione di altre autorità o organizzazioni e concludere con esse accordi in tal senso.
2 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Amministrazione federale delle dogane gli notifichi le importazioni di mezzi di contenimento per merci pericolose precisamente designati.
Art. 18 Compiti e competenze dell’UFT
1 L’UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime può effettuare controlli a campione.
2 Il controllo comprende:
- a.
- l’esame formale inteso a stabilire se:
- 1.
- la valutazione della conformità o i risultati dei controlli periodici, dei controlli intermedi e dei controlli eccezionali sono disponibili e conformi alle prescrizioni legali, e
- 2.
- la documentazione tecnica necessaria è completa;
- b.
- ove necessario, un esame visivo e una prova funzionale di tutti gli equipaggiamenti;
- c.
- ove necessario, un controllo successivo del mezzo di contenimento contestato.
3 Nell’ambito dei controlli l’UFT può in particolare:
- a.
- chiedere al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del mezzo di contenimento;
- b.
- prelevare campioni;
- c.
- ordinare verifiche;
- d.
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
4 Può inoltre ordinare una verifica tecnica del mezzo di contenimento se sussistono dubbi sul fatto che esso:
- a.
- corrisponda alla documentazione inoltrata; o
- b.
- sia conforme alle prescrizioni vigenti, nonostante la correttezza della documentazione inoltrata.
5 L’UFT ordina le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 2–4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti se:
- a.
- il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore o il distributore presentano in modo tardivo o incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3; o
- b.
- il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
6 Prima di ordinare le misure, l’UFT accorda al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la possibilità di prendere posizione.
7 L’UFT pubblica rapporti periodici sui risultati della sorveglianza sul mercato.
Art. 19 Obblighi di collaborazione e d’informazione
1 I fabbricanti, i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori nonché le persone che agiscono per essi devono:
- a.
- collaborare all’esecuzione della presente ordinanza e fornire gratuitamente all’UFT tutte le informazioni necessarie;
- b.
- conservare per il periodo prestabilito i documenti tecnici menzionati nelle prescrizioni del RID o dell’ADR concernenti la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali dei mezzi di contenimento per merci pericolose e presentarli ogni qualvolta l’UFT lo richieda;
- c.
- permettere all’UFT di accedere all’azienda e di effettuare le indagini necessarie.
2 Su richiesta, i fabbricanti e i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori devono indicare all’UFT per un periodo di almeno dieci anni i nomi di tutte le persone da cui hanno ricevuto o a cui hanno fornito mezzi di contenimento per merci pericolose.
Art. 20 Lingua della documentazione
I documenti e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere forniti all’UFT in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 21 Mezzi di contenimento non conformi
1 Qualora un fabbricante, un suo mandatario, un importatore, un distributore, un proprietario o un operatore ritenga o abbia motivo di supporre che i mezzi di contenimento da lui immessi in commercio, utilizzati o gestiti non soddisfino le esigenze della presente ordinanza, deve adottare senza indugio i correttivi adeguati.
2 Se i mezzi di contenimento presentano pericoli, il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore deve informarne immediatamente l’UFT. Esso deve fornire all’UFT indicazioni dettagliate, soprattutto riguardo alla non conformità e ai correttivi adottati.
3 Tutti i casi di mezzi di contenimento non conformi e i correttivi adottati devono essere documentati.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 22 Emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
1 Il DATEC riscuote emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
2 Tali emolumenti sono retti dall’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 200423.
23 RS 172.041.1
Art. 23 Emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza sul mercato
1 L’UFT riscuote emolumenti per:
- a.
- controlli e misure conseguenti, laddove risulti che un organismo di valutazione della conformità designato non adempie i suoi obblighi secondo l’articolo 13 o non soddisfa le condizioni di cui all’allegato 5;
- b.
- le seguenti attività nell’ambito della sorveglianza sul mercato:
- 1.
- controlli, laddove risulti che il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni,
- 2.
- decisioni relative all’edizione di valutazioni della conformità e documenti tecnici,
- 3.
- decisioni e misure secondo l’articolo 18 capoverso 5 determinate dal fabbricante, dal suo mandatario, dall’importatore o dal distributore.
2 Gli emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza sul mercato sono retti dall’ordinanza del 25 novembre 199824 sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti.
24 RS 742.102
Sezione 6: Disposizioni penali
Art. 24 Disposizioni penali per il settore delle strade
Nel trasporto di merci pericolose su strada, è punito con la multa chiunque:
- a.
- appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
- b.
- appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
- c.
- non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.
Art. 25 Disposizioni penali per i settori delle ferrovie e degli impianti di trasporto a fune
Nel trasporto di merci pericolose per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
- b.
- appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
- c.
- non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
1L’ UFT esegue la presente ordinanza.
2 Emana direttive sull’esecuzione e l’attuazione della presente ordinanza.25
25 Introdotto dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Alle attrezzature a pressione trasportabili, immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e sprovviste di marchio di conformità secondo le direttive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 o 84/527/CEE30, si applica la procedura di cui all’allegato 6 per la rivalutazione della conformità.
2 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e non sottoposte a rivalutazione della conformità possono essere ancora utilizzate per:
- a.
- il traffico merci in Svizzera;
- b.
- il traffico merci tra la Svizzera e gli Stati contraenti il RID nonché le Parti contraenti l’ADR, purché questi Stati o queste Parti non siano membri dell’Unione europea.
3 e 4 ...31
26 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.
27 Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
28 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
29 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
30 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
31 Abrogati dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Allegato 1 3232 Aggiornato dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
32 Aggiornato dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).