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Ordinanza
concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose
(Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci;
visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 46a e 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6

ordina:

1 RS 742.41

2 RS 741.01

3 RS 172.010

4 RS 930.11

5 RS 946.51

6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na, per i mez­zi di con­te­ni­men­to de­sti­na­ti al tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se (mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se) su stra­da, per fer­ro­via e tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne:

a.
l’im­mis­sio­ne in com­mer­cio e la re­la­ti­va va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
b.
la ri­va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
c.
i con­trol­li pe­rio­di­ci, i con­trol­li in­ter­me­di e i con­trol­li ec­ce­zio­na­li;
d.
la sor­ve­glian­za sul mer­ca­to.

2 L’or­di­nan­za si ap­pli­ca al­le per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che re­si­den­ti in Sviz­ze­ra che:

a.
fab­bri­ca­no o fan­no fab­bri­ca­re mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se o par­ti di es­si e di­chia­ra­no di es­ser­ne i fab­bri­can­ti (fab­bri­can­ti);
b.
im­por­ta­no in Sviz­ze­ra mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se o par­ti di es­si (im­por­ta­to­ri);
c.
for­ni­sco­no mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se o par­ti di es­si (di­stri­bu­to­ri);
d.
so­no pro­prie­ta­ri di mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se;
e.
uti­liz­za­no mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se (ope­ra­to­ri).

3 L’or­di­nan­za non si ap­pli­ca ai mez­zi di con­te­ni­men­to usa­ti per il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se del­la clas­se 7 (ma­te­ria­li ra­dioat­ti­vi) se­con­do:

a.
la se­zio­ne 2.2.7 del re­go­la­men­to con­cer­nen­te il tra­spor­to in­ter­na­zio­na­le per fer­ro­via del­le mer­ci pe­ri­co­lo­se (RID)7, ap­pen­di­ce C al­la Con­ven­zio­ne del 9 mag­gio 19808 re­la­ti­va ai tra­spor­ti in­ter­na­zio­na­li per fer­ro­via (CO­TIF) nel­la ver­sio­ne del Pro­to­col­lo del 3 giu­gno 19999; o
b.
la se­zio­ne 2.2.7 dell’Ac­cor­do eu­ro­peo del 30 set­tem­bre 195710 re­la­ti­vo al tra­spor­to in­ter­na­zio­na­le su stra­da del­le mer­ci pe­ri­co­lo­se (ADR).

7 Il RID non è pub­bli­ca­to nel­la RU. Estrat­ti dell’all. e del­le sue mod. pos­so­no es­se­re ri­chie­sti all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­stru­zio­ni e del­la lo­gi­sti­ca (UF­CL), Ven­di­ta del­le pub­bli­ca­zio­ni fe­de­ra­li, 3003 Ber­na, op­pu­re di­ret­ta­men­te all’Or­ga­niz­za­zio­ne in­ter­go­ver­na­ti­va per i tra­spor­ti in­ter­na­zio­na­li per fer­ro­via (OTIF), www.otif.org.

8 RS 0.742.403.1

9 RS 0.742.403.12

10 RS 0.741.621

Art. 2 Definizioni  

Ai fi­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­do­no per:

a.11
mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se: re­ci­pien­ti a pres­sio­ne che non so­no at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li, im­bal­lag­gi, con­te­ni­to­ri in­ter­me­di per il tra­spor­to al­la rin­fu­sa, gran­di im­bal­lag­gi, ci­ster­ne, con­te­ni­to­ri per mer­ci al­la rin­fu­sa e uni­tà mo­bi­li per la fab­bri­ca­zio­ne di esplo­si­vi o og­get­ti con­te­nen­ti esplo­si­vi che:
1.
per il tra­spor­to per fer­ro­via e tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne, pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti se­con­do il RID non­ché se­con­do l’al­le­ga­to 2.1 ca­pi­to­lo 6 dell’or­di­nan­za del 31 ot­to­bre 201212 con­cer­nen­te il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se per fer­ro­via e tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne (RSD),
2.
per il tra­spor­to su stra­da, pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti se­con­do l’ADR non­ché se­con­do l’ap­pen­di­ce 1 ca­pi­to­lo 6.14 dell’or­di­nan­za del 29 no­vem­bre 200213 con­cer­nen­te il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se su stra­da (SDR);
b.
at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li: i se­guen­ti mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se:
1.14
re­ci­pien­ti a pres­sio­ne, lo­ro ru­bi­net­ti e al­tri ac­ces­so­ri se­con­do il ca­pi­to­lo 6.2 RID o il ca­pi­to­lo 6.2 ADR uti­liz­za­ti per il tra­spor­to di gas del­la clas­se 2 (esclu­si gas e og­get­ti con nu­me­ro 6 o 7 nel co­di­ce di clas­si­fi­ca­zio­ne se­con­do RID o ADR) o di so­stan­ze se­con­do la ta­bel­la 3 nell’istru­zio­ne di im­bal­lag­gio P200 di cui al ca­pi­to­lo 4.1 RID/ADR,
2.15
ci­ster­ne, car­ri-bat­te­ria, vei­co­li-bat­te­ria non­ché con­tai­ner per gas a ele­men­ti mul­ti­pli, lo­ro ru­bi­net­ti e al­tri ac­ces­so­ri se­con­do il ca­pi­to­lo 6.8 RID o il ca­pi­to­lo 6.8 ADR uti­liz­za­ti per il tra­spor­to di gas del­la clas­se 2 (esclu­si gas e og­get­ti con il nu­me­ro 6 o 7 nel co­di­ce di clas­si­fi­ca­zio­ne se­con­do RID o ARD) o di so­stan­ze di cui all’al­le­ga­to I del­la di­ret­ti­va 2010/35/UE16,
3.
car­tuc­ce di gas (n. ONU 2037), ma non ae­ro­sol (n. ONU 1950), re­ci­pien­ti crio­ge­ni­ci aper­ti, bom­bo­le per gas per ap­pa­rec­chi re­spi­ra­to­ri ed estin­to­ri (n. ONU 1044), né at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li esclu­se se­con­do la sot­to­se­zio­ne 1.1.3.2 RID o la sot­to­se­zio­ne 1.1.3.2 ADR, né at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li esclu­se dal­le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al­la co­stru­zio­ne e al­le pro­ve de­gli im­bal­lag­gi in ba­se al­le pre­scri­zio­ni spe­cia­li del ca­pi­to­lo 3.3 RID o del ca­pi­to­lo 3.3 ADR.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

12 RS 742.412

13 RS 741.621

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

16 Di­ret­ti­va 2010/35/UE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 16 giu­gno 2010, in ma­te­ria di at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li e che abro­ga le di­ret­ti­ve del Con­si­glio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, ver­sio­ne del­la GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

Art. 3 Autorità competente  

L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te è l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti (UFT).

Art. 4 Allegati  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) può ade­gua­re gli al­le­ga­ti al­le nuo­ve con­di­zio­ni.

Sezione 2: Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità

Art. 5 Condizioni per l’immissione in commercio  

I mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se pos­so­no es­se­re im­mes­si in com­mer­cio se:

a.
per il tra­spor­to per fer­ro­via o tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne, sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni del RID o dell’al­le­ga­to 2.1, ca­pi­to­lo 6 RSD;
b.
per il tra­spor­to su stra­da, sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni dell’ADR o dell’ap­pen­di­ce 1, ca­pi­to­lo 6.14 SDR.
Art. 6 Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili  

1 Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li im­mes­se in com­mer­cio per la pri­ma vol­ta de­vo­no es­se­re sot­to­po­ste a una pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà. Si ap­pli­ca­no:

a.
al tra­spor­to per fer­ro­via o tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne, le pro­ce­du­re di cui al­le se­zio­ni 1.8.7 e 1.8.8 RID;
b.
al tra­spor­to su stra­da, le pro­ce­du­re di cui al­le se­zio­ni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.

2 Le pro­ce­du­re di cui al ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca­no an­che ai con­trol­li pe­rio­di­ci, ai con­trol­li in­ter­me­di e ai con­trol­li ec­ce­zio­na­li del­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li.

Art. 7 Procedure per altri mezzi di contenimento per merci pericolose  

Per i mez­zi di con­te­ni­men­to di­ver­si dal­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li, la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà non­ché i con­trol­li pe­rio­di­ci, i con­trol­li in­ter­me­di e i con­trol­li ec­ce­zio­na­li so­no ef­fet­tua­ti se­con­do le pro­ce­du­re in­di­ca­te nell’al­le­ga­to 1.

Art. 8 Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili  

1 Sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li e sul­le par­ti ri­mo­vi­bi­li del­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li ri­ca­ri­ca­bi­li con una fun­zio­ne di­ret­ta di si­cu­rez­za, sog­get­te al­le pro­ce­du­re di cui all’ar­ti­co­lo 6, de­ve es­se­re ap­po­sto il mar­chio Pi se­con­do l’al­le­ga­to 2 al ter­mi­ne del­le pro­ce­du­re stes­se.

2 Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li re­can­ti un mar­chio di con­for­mi­tà se­con­do la di­ret­ti­va 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 o 84/527/CEE19 de­vo­no es­se­re prov­vi­ste di mar­chio Pi se­con­do l’al­le­ga­to 2 in oc­ca­sio­ne del con­trol­lo pe­rio­di­co suc­ces­si­vo.

3 Il mar­chio Pi de­ve es­se­re ap­po­sto:

a.
dal fab­bri­can­te in oc­ca­sio­ne del­la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 1;
b.
dall’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà in oc­ca­sio­ne di un con­trol­lo pe­rio­di­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2.

4 Chi ap­po­ne o fa ap­por­re il mar­chio Pi con­fer­ma che l’at­trez­za­tu­ra a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­le è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del RID o dell’ADR.

17 Di­ret­ti­va 84/525/CEE del Con­si­glio del 17 set. 1984 per il rav­vi­ci­na­men­to del­le le­gi­sla­zio­ni de­gli Sta­ti Mem­bri in ma­te­ria di bom­bo­le per gas in ac­cia­io sen­za sal­da­tu­ra in un sol pez­zo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abro­ga­ta dal­la di­ret­ti­va 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

18 Di­ret­ti­va 84/526/CEE del Con­si­glio del 17 set. 1984 per il rav­vi­ci­na­men­to del­le le­gi­sla­zio­ni de­gli Sta­ti Mem­bri in ma­te­ria di bom­bo­le per gas in al­lu­mi­nio non le­ga­to e in le­ga di al­lu­mi­nio non sal­da­te, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abro­ga­ta dal­la di­ret­ti­va 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

19 Di­ret­ti­va 84/527/CEE del Con­si­glio del 17 set. 1984 per il rav­vi­ci­na­men­to del­le le­gi­sla­zio­ni de­gli Sta­ti Mem­bri in ma­te­ria di bom­bo­le per gas sal­da­te in ac­cia­io non le­ga­to, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abro­ga­ta dal­la di­ret­ti­va 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Art. 9 Obbligo di diligenza  

Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un mez­zo di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re si ac­cer­ta che il fab­bri­can­te o il suo man­da­ta­rio ab­bia svol­to la per­ti­nen­te pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

Art. 10 Eccezioni per esposizioni e presentazioni  

I mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se che non sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni per l’im­mis­sio­ne in com­mer­cio pos­so­no es­se­re espo­sti o pre­sen­ta­ti non­ché tra­spor­ta­ti a tal fi­ne do­po es­se­re sta­ti riem­pi­ti se:

una tar­ga in­di­ca chia­ra­men­te che la lo­ro con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti le­ga­li non è pro­va­ta e che per­tan­to non pos­so­no es­se­re im­mes­si in com­mer­cio; e
so­no sta­te pre­se le mi­su­re ne­ces­sa­rie per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za e la sa­lu­te del­le per­so­ne.
Art. 11 Deroghe  

1 Per chie­de­re al­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti una de­ro­ga al­le pre­scri­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 5, il ri­chie­den­te de­ve inol­tra­re, in­sie­me al­la do­man­da, un rap­por­to di pe­ri­zia.

2 I rap­por­ti di pe­ri­zia de­vo­no es­se­re re­dat­ti da pe­ri­ti in pos­ses­so dei re­qui­si­ti in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 3.

Sezione 3: Organismi di valutazione della conformità

Art. 12 Condizioni  

1 Gli or­ga­ni­smi che in­ten­do­no ef­fet­tua­re va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà, ri­va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà, con­trol­li pe­rio­di­ci, con­trol­li in­ter­me­di e con­trol­li ec­ce­zio­na­li per le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li de­vo­no:

a.
es­se­re de­si­gna­ti dal DA­TEC co­me or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 15; e
b.
es­se­re ri­co­no­sciu­ti co­me or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà nel qua­dro dell’Ac­cor­do del 21 giu­gno 199920 tra la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra e la Co­mu­ni­tà eu­ro­pea sul re­ci­pro­co ri­co­no­sci­men­to in ma­te­ria di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

2 Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà per al­tri mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se de­vo­no:

a.
es­se­re de­si­gna­ti dal DA­TEC co­me or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 15;
b.
es­se­re ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra nell’am­bi­to di un ac­cor­do in­ter­na­zio­na­le; op­pu­re
c.
es­se­re au­to­riz­za­ti o ri­co­no­sciu­ti in al­tro mo­do con­for­me­men­te al di­rit­to sviz­ze­ro.

3 Chi si ri­fe­ri­sce al­la do­cu­men­ta­zio­ne emes­sa da un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che non sod­di­sfa le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 o 2 de­ve di­mo­stra­re con ve­ro­si­mi­glian­za che le pro­ce­du­re ap­pli­ca­te e la qua­li­fi­ca dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne sod­di­sfa­no le esi­gen­ze sviz­ze­re (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 13 Obblighi  

Gli ob­bli­ghi de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà so­no de­fi­ni­ti nell’al­le­ga­to 4.

Art. 14 Cessazione o cambiamento di attività  

1 In ca­so di ces­sa­zio­ne o cam­bia­men­to di at­ti­vi­tà, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­ve pre­ven­ti­va­men­te as­si­cu­rar­si che i do­cu­men­ti re­la­ti­vi a va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà, ri­va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà, con­trol­li pe­rio­di­ci, con­trol­li in­ter­me­di e con­trol­li ec­ce­zio­na­li ri­man­ga­no a di­spo­si­zio­ne dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

2 La di­spo­ni­bi­li­tà del­la do­cu­men­ta­zio­ne è di­sci­pli­na­ta dai ter­mi­ni di con­ser­va­zio­ne pre­scrit­ti dal RID o dall’ADR.

Art. 15 Designazione 21  

1 Il DA­TEC de­si­gna co­me or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà gli or­ga­ni­smi che:

a.
so­no ac­cre­di­ta­ti dal Ser­vi­zio di ac­cre­di­ta­men­to sviz­ze­ro (SAS) se­con­do la nor­ma EN ISO/IEC 1702022; e
b.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 5.

2De­fi­ni­sce i cam­pi tec­ni­ci e le pro­ce­du­re au­to­riz­za­ti de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

3At­tri­bui­sce un nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne agli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­si­gna­ti.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

22 La nor­ma men­zio­na­ta può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­ta a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art. 16 Vigilanza  

1 L’UFT vi­gi­la su­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­si­gna­ti.

2 Es­so coor­di­na le sue at­ti­vi­tà con quel­le di vi­gi­lan­za del SAS.

Sezione 4: Sorveglianza sul mercato

Art. 17 Collaborazione di altre autorità o organizzazioni  

1 Il DA­TEC può chie­de­re la col­la­bo­ra­zio­ne di al­tre au­to­ri­tà o or­ga­niz­za­zio­ni e con­clu­de­re con es­se ac­cor­di in tal sen­so.

2 L’UFT può esi­ge­re che per un de­ter­mi­na­to pe­rio­do di tem­po l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne gli no­ti­fi­chi le im­por­ta­zio­ni di mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se pre­ci­sa­men­te de­si­gna­ti.

Art. 18 Compiti e competenze dell’UFT  

1 L’UFT pro­ce­de a con­trol­li qua­lo­ra in­di­zi fon­da­ti in­di­chi­no che mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se non so­no con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni. Per ac­cer­ta­re il ri­spet­to di que­ste ul­ti­me può ef­fet­tua­re con­trol­li a cam­pio­ne.

2 Il con­trol­lo com­pren­de:

a.
l’esa­me for­ma­le in­te­so a sta­bi­li­re se:
1.
la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà o i ri­sul­ta­ti dei con­trol­li pe­rio­di­ci, dei con­trol­li in­ter­me­di e dei con­trol­li ec­ce­zio­na­li so­no di­spo­ni­bi­li e con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni le­ga­li, e
2.
la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca ne­ces­sa­ria è com­ple­ta;
b.
ove ne­ces­sa­rio, un esa­me vi­si­vo e una pro­va fun­zio­na­le di tut­ti gli equi­pag­gia­men­ti;
c.
ove ne­ces­sa­rio, un con­trol­lo suc­ces­si­vo del mez­zo di con­te­ni­men­to con­te­sta­to.

3 Nell’am­bi­to dei con­trol­li l’UFT può in par­ti­co­la­re:

a.
chie­de­re al fab­bri­can­te, al suo man­da­ta­rio, all’im­por­ta­to­re o al di­stri­bu­to­re la do­cu­men­ta­zio­ne e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per di­mo­stra­re la con­for­mi­tà del mez­zo di con­te­ni­men­to;
b.
pre­le­va­re cam­pio­ni;
c.
or­di­na­re ve­ri­fi­che;
d.
ac­ce­de­re ai lo­ca­li com­mer­cia­li du­ran­te il nor­ma­le ora­rio di la­vo­ro.

4 Può inol­tre or­di­na­re una ve­ri­fi­ca tec­ni­ca del mez­zo di con­te­ni­men­to se sus­si­sto­no dub­bi sul fat­to che es­so:

a.
cor­ri­spon­da al­la do­cu­men­ta­zio­ne inol­tra­ta; o
b.
sia con­for­me al­le pre­scri­zio­ni vi­gen­ti, no­no­stan­te la cor­ret­tez­za del­la do­cu­men­ta­zio­ne inol­tra­ta.

5 L’UFT or­di­na le mi­su­re ne­ces­sa­rie se­con­do l’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 2–4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 12 giu­gno 2009 sul­la si­cu­rez­za dei pro­dot­ti se:

a.
il fab­bri­can­te, il suo man­da­ta­rio, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re pre­sen­ta­no in mo­do tar­di­vo o in­com­ple­to la do­cu­men­ta­zio­ne ri­chie­sta se­con­do il ca­po­ver­so 3; o
b.
il mez­zo di con­te­ni­men­to non è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

6 Pri­ma di or­di­na­re le mi­su­re, l’UFT ac­cor­da al fab­bri­can­te, al suo man­da­ta­rio, all’im­por­ta­to­re o al di­stri­bu­to­re la pos­si­bi­li­tà di pren­de­re po­si­zio­ne.

7 L’UFT pub­bli­ca rap­por­ti pe­rio­di­ci sui ri­sul­ta­ti del­la sor­ve­glian­za sul mer­ca­to.

Art. 19 Obblighi di collaborazione e d’informazione  

1 I fab­bri­can­ti, i lo­ro man­da­ta­ri, gli im­por­ta­to­ri, i di­stri­bu­to­ri, i pro­prie­ta­ri e gli ope­ra­to­ri non­ché le per­so­ne che agi­sco­no per es­si de­vo­no:

a.
col­la­bo­ra­re all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e for­ni­re gra­tui­ta­men­te all’UFT tut­te le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie;
b.
con­ser­va­re per il pe­rio­do pre­sta­bi­li­to i do­cu­men­ti tec­ni­ci men­zio­na­ti nel­le pre­scri­zio­ni del RID o dell’ADR con­cer­nen­ti la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà, la ri­va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà, i con­trol­li pe­rio­di­ci, i con­trol­li in­ter­me­di e i con­trol­li ec­ce­zio­na­li dei mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se e pre­sen­tar­li ogni qual­vol­ta l’UFT lo ri­chie­da;
c.
per­met­te­re all’UFT di ac­ce­de­re all’azien­da e di ef­fet­tua­re le in­da­gi­ni ne­ces­sa­rie.

2 Su ri­chie­sta, i fab­bri­can­ti e i lo­ro man­da­ta­ri, gli im­por­ta­to­ri, i di­stri­bu­to­ri, i pro­prie­ta­ri e gli ope­ra­to­ri de­vo­no in­di­ca­re all’UFT per un pe­rio­do di al­me­no die­ci an­ni i no­mi di tut­te le per­so­ne da cui han­no ri­ce­vu­to o a cui han­no for­ni­to mez­zi di con­te­ni­men­to per mer­ci pe­ri­co­lo­se.

Art. 20 Lingua della documentazione  

I do­cu­men­ti e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie al­la lo­ro va­lu­ta­zio­ne de­vo­no es­se­re for­ni­ti all’UFT in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se.

Art. 21 Mezzi di contenimento non conformi  

1 Qua­lo­ra un fab­bri­can­te, un suo man­da­ta­rio, un im­por­ta­to­re, un di­stri­bu­to­re, un pro­prie­ta­rio o un ope­ra­to­re ri­ten­ga o ab­bia mo­ti­vo di sup­por­re che i mez­zi di con­te­ni­men­to da lui im­mes­si in com­mer­cio, uti­liz­za­ti o ge­sti­ti non sod­di­sfi­no le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za, de­ve adot­ta­re sen­za in­du­gio i cor­ret­ti­vi ade­gua­ti.

2 Se i mez­zi di con­te­ni­men­to pre­sen­ta­no pe­ri­co­li, il fab­bri­can­te, il suo man­da­ta­rio, l’im­por­ta­to­re, il di­stri­bu­to­re, il pro­prie­ta­rio o l’ope­ra­to­re de­ve in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’UFT. Es­so de­ve for­ni­re all’UFT in­di­ca­zio­ni det­ta­glia­te, so­prat­tut­to ri­guar­do al­la non con­for­mi­tà e ai cor­ret­ti­vi adot­ta­ti.

3 Tut­ti i ca­si di mez­zi di con­te­ni­men­to non con­for­mi e i cor­ret­ti­vi adot­ta­ti de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­ti.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 22 Emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità  

1 Il DA­TEC ri­scuo­te emo­lu­men­ti per la de­si­gna­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

2 Ta­li emo­lu­men­ti so­no ret­ti dall’or­di­nan­za ge­ne­ra­le su­gli emo­lu­men­ti dell’8 set­tem­bre 200423.

Art. 23 Emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza sul mercato  

1 L’UFT ri­scuo­te emo­lu­men­ti per:

a.
con­trol­li e mi­su­re con­se­guen­ti, lad­do­ve ri­sul­ti che un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­si­gna­to non adem­pie i suoi ob­bli­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 o non sod­di­sfa le con­di­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 5;
b.
le se­guen­ti at­ti­vi­tà nell’am­bi­to del­la sor­ve­glian­za sul mer­ca­to:
1.
con­trol­li, lad­do­ve ri­sul­ti che il mez­zo di con­te­ni­men­to non è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni,
2.
de­ci­sio­ni re­la­ti­ve all’edi­zio­ne di va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà e do­cu­men­ti tec­ni­ci,
3.
de­ci­sio­ni e mi­su­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 5 de­ter­mi­na­te dal fab­bri­can­te, dal suo man­da­ta­rio, dall’im­por­ta­to­re o dal di­stri­bu­to­re.

2 Gli emo­lu­men­ti per la vi­gi­lan­za su­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e per la sor­ve­glian­za sul mer­ca­to so­no ret­ti dall’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 199824 su­gli emo­lu­men­ti e sul­le tas­se dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 24 Disposizioni penali per il settore delle strade  

Nel tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se su stra­da, è pu­ni­to con la mul­ta chiun­que:

a.
ap­po­ne sui mez­zi di con­te­ni­men­to il mar­chio Pi o al­tri mar­chi se­con­do la par­te 6 ADR sen­za es­ser­ne au­to­riz­za­to;
b.
ap­po­ne sui mez­zi di con­te­ni­men­to il mar­chio Pi o al­tri mar­chi se­con­do la par­te 6 ADR sen­za che gli stes­si ab­bia­no su­pe­ra­to i con­trol­li pre­scrit­ti;
c.
non adem­pie uno de­gli ob­bli­ghi di cui agli ar­ti­co­li 9, 13 o 19.
Art. 25 Disposizioni penali per i settori delle ferrovie e degli impianti di trasporto a fune  

Nel tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se per fer­ro­via o tra­mi­te im­pian­ti di tra­spor­to a fu­ne, è pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria chiun­que:

a.
ap­po­ne sui mez­zi di con­te­ni­men­to il mar­chio Pi o al­tri mar­chi se­con­do la par­te 6 RID o la par­te 6 ADR sen­za es­ser­ne au­to­riz­za­to;
b.
ap­po­ne sui mez­zi di con­te­ni­men­to il mar­chio Pi o al­tri mar­chi se­con­do la par­te 6 RID o la par­te 6 ADR sen­za che gli stes­si ab­bia­no su­pe­ra­to i con­trol­li pre­scrit­ti;
c.
non adem­pie uno de­gli ob­bli­ghi di cui agli ar­ti­co­li 9, 13 o 19.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione  

1L’ UFT ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Ema­na di­ret­ti­ve sull’ese­cu­zio­ne e l’at­tua­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.25

25 In­tro­dot­to dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 27 Disposizioni transitorie  

1 Al­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li, im­mes­se in com­mer­cio in da­ta an­te­rio­re al 1° gen­na­io 2013 e sprov­vi­ste di mar­chio di con­for­mi­tà se­con­do le di­ret­ti­ve 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 o 84/527/CEE30, si ap­pli­ca la pro­ce­du­ra di cui all’al­le­ga­to 6 per la ri­va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

2 Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li im­mes­se in com­mer­cio in da­ta an­te­rio­re al 1° gen­na­io 2013 e non sot­to­po­ste a ri­va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà pos­so­no es­se­re an­co­ra uti­liz­za­te per:

a.
il traf­fi­co mer­ci in Sviz­ze­ra;
b.
il traf­fi­co mer­ci tra la Sviz­ze­ra e gli Sta­ti con­traen­ti il RID non­ché le Par­ti con­traen­ti l’ADR, pur­ché que­sti Sta­ti o que­ste Par­ti non sia­no mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea.

3 e 4 ...31

26 Ve­di no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 2 lett. b n. 1.

27 Di­ret­ti­va 1999/36/CE del Con­si­glio del 29 apri­le 1999 in ma­te­ria di at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne tra­spor­ta­bi­li, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal­la di­ret­ti­va 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abro­ga­ta dal­la di­ret­ti­va 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

28 Ve­di no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 8 cpv. 2.

29 Ve­di no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 8 cpv. 2.

30 Ve­di no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 8 cpv. 2.

31 Abro­ga­ti dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul tra­spor­to di mer­ci, con ef­fet­to dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 28 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2013.

Allegato 1 32

32 Aggiornato dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

(art. 7)

Procedure di valutazione della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili

1.
Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 1 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
a.
per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 RID nonché l’allegato 2.1 numero 6 RSD;
b.
per il trasporto su strada, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 ADR nonché l’allegato 1 capitolo 6.14 SDR.

Tabella 1

Procedura

Organismo di valutazione della conformità

Approvazione del prototipo

Xa

Riconoscimento e sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti

Xa

Controllo e prova iniziali

Xa o IS

Ispezione e controllo periodici

Xa o Xb o IS

2.
Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 2 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
a.
per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli da 6.7 a 6.11 RID;
b.
per il trasporto su strada, i capitoli 6.7–6.12 ADR.

Tabella 2

Procedura

Organismo di valutazione della conformità

Approvazione del prototipo

Xa

Sorveglianza della fabbricazione

Xa

Controllo e prova iniziali

Xa

Controllo periodico e controllo intermedio

Xa

Controllo eccezionale

Xa

3.
Si intende per:
Xa: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e designato secondo l’allegato 5 o una persona incaricata dall’autorità competente;
Xb: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria B e designato secondo l’allegato 5;
IS: un servizio di controllo interno posto sotto la sorveglianza di un organismo di valutazione della conformità Xa.
4.
Alle singole procedure si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1.8.7 RID o della sezione 1.8.7 ADR.
5.
Il riconoscimento dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti è rilasciato a tempo determinato e deve essere rinnovato di regola ogni tre anni. In singoli casi l’UFT può fissare intervalli di rinnovo diversi.

Allegato 2

(art. 8 cpv. 1)

Marchio Pi

1.
Le dimensioni del seguente marchio Pi sono definite nell’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE33. L’immagine ha carattere informativo.

2.
Il marchio Pi deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
3.
Il marchio Pi deve essere apposto prima dell’immissione in commercio o della messa a disposizione delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
4.
Il marchio Pi deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che è responsabile per il controllo e la prova iniziali.
5.
Il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità deve essere apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
6.
Il marchio con la data del controllo periodico o, se del caso, del controllo intermedio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo periodico.

33 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.

Allegato 3

(art. 11 cpv. 2)

Requisiti dei periti

1.
Sono periti le persone fisiche che, nel settore da controllare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità della deroga richiesta e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.
2.
I periti devono comprovare di possedere una formazione adeguata e di aver realizzato oggetti paragonabili a quelli da controllare oppure di averne valutato la conformità.
3.
I periti devono avere sufficiente familiarità con le tecnologie utilizzate per la fabbricazione degli oggetti da controllare, compresi i loro accessori, con l’utilizzazione effettiva o prevista di tali oggetti e con le disfunzioni che possono verificarsi durante l’uso o l’esercizio degli stessi.
4.
I periti sono indipendenti dalle parti interessate. Il perito non può essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’acquirente, il proprietario, il detentore, l’utilizzatore dell’oggetto da controllare né il mandatario di alcuna di suddette parti.
5.
I periti non svolgono attività che potrebbero entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o nuocere alla loro affidabilità nelle attività di controllo. In particolare devono essere indipendenti da ogni pressione commerciale, finanziaria o di altra natura, suscettibile di influire sul loro giudizio.
6.
I periti devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile adeguata. Mandanti e periti concordano la portata della responsabilità civile e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
7.
I presenti requisiti si considerano soddisfatti per il personale degli organismi di valutazione della conformità designati secondo l’articolo 15.

Allegato 4

(art. 13)

Obblighi degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali di attrezzature a pressione trasportabili devono adempiere gli obblighi previsti dalle seguenti sottosezioni del RID o dell’ADR:
a.
1.8.6.2 in merito al loro lavoro;
b.
1.8.6.4 in caso di deleghe;
c.
1.8.6.5 in merito agli obblighi di notifica.
2.
Gli altri organismi di valutazione della conformità devono adempiere per analogia gli obblighi di cui al numero 1 lettere a–c.
3.
Gli organismi di valutazione della conformità che svolgono attività di valutazione e di controllo analoghe per mezzi di contenimento comparabili devono scambiarsi informazioni pertinenti sui risultati negativi e, a richiesta, anche sui risultati positivi delle valutazioni e dei controlli.
4.
Gli organismi di valutazione della conformità designati dal DATEC devono adempiere gli obblighi particolari seguenti:
a.
partecipazione al lavoro normativo pertinente secondo le disposizioni del DATEC;
b.
partecipazione agli eventi di coordinamento organizzati dall’UFT.

Allegato 5

(art. 15)

Designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte del DATEC

1. Procedura

1.1 La domanda di designazione in qualità di organismo di valutazione della conformità va inoltrata al DATEC. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a.
la descrizione delle attività e delle procedure in rapporto con la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
b.
la descrizione dei mezzi di contenimento per merci pericolose di cui l’organismo intende valutare la conformità;
c.
la copia della decisione del SAS in cui si attesta che l’organismo è accreditato secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a;
d.
le prove che l’organismo soddisfa le condizioni per la designazione;
e.
la conferma che l’organismo ha preso atto dei suoi obblighi secondo l’allegato 4 e si impegna ad adempierli;
f.
la rappresentazione dell’impronta e l’immagine del marchio di controllo previsto per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili.

1.2 Il DATEC:

a.
designa l’organismo di valutazione della conformità mediante decisione e gli attribuisce un numero di identificazione;
b.
tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti gli organismi di valutazione della conformità designati, i loro marchi di controllo e i numeri di identificazione;
c.
rende noti gli organismi designati a valutare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in modo che possano essere riconosciuti come organismo di valutazione della conformità nel quadro dell’Accor­do del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2. Condizioni

L’organismo di valutazione della conformità deve:

a.
disporre di personale idoneo, formato, competente ed esperto, integrato in una struttura organizzativa adeguata e in grado di assolvere correttamente le sue funzioni tecniche;
b.
avere accesso alle necessarie e appropriate installazioni e apparecchiature;
c.
lavorare in modo indipendente, al riparo da influenze che potrebbero ostacolare il suo lavoro;
d.
mantenere il segreto commerciale sulle attività imprenditoriali e su quelle protette dal diritto di proprietà del fabbricante e degli altri organismi di valutazione della conformità;
e.
distinguere chiaramente i compiti concernenti la valutazione della confor­mità dagli altri compiti non correlati;
f.
mettere in opera un sistema documentato di gestione della qualità;
g.
assicurare l’esecuzione dei controlli definiti nel RID o nell’ADR; e
h.
gestire un sistema di rapporti e registrazioni adatto ed efficace che soddisfi i requisiti indicati nelle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID o nelle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.

Allegato 6

(art. 27 cpv. 1)

Rivalutazione della conformità

Per la rivalutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili si applica la procedura seguente.

1.
Il proprietario o l’operatore di attrezzature a pressione trasportabili deve:
a.
rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e riconosciuto per le rivalutazioni;
b.
fornire a suddetto organismo tutte le informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili affinché questo possa identificarle in modo univoco (origine, regole applicabili in materia di progettazione, eventuali limitazioni d’utilizzazione prescritte e note concernenti eventuali danni o riparazioni effettuate e, per quanto riguarda le bombole di acetilene, anche indicazioni relative alla massa porosa).
2.
L’organismo valuta se le attrezzature a pressione trasportabili in questione offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature che soddisfano i requisiti del RID o dell’ADR. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al numero 1 e, se del caso, di controlli supplementari.
3.
Se i risultati della valutazione di cui al numero 2 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte al controllo periodico previsto dal RID o dall’ADR. Se sono soddisfatti i requisiti di tale controllo periodico, allora il marchio Pi è apposto dall’organismo responsabile del controllo periodico o sotto la sua sorveglianza. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Quest’ultimo rilascia un certificato di rivalutazione della conformità tenendo conto di quanto riportato al numero 5.
4.
Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, compresi i rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, un organismo accreditato di categoria A valuta la conformità del prototipo secondo il numero 2 e rilascia un certificato di rivalutazione della conformità. Al successivo controllo periodico i recipienti a pressione così valutati sono provvisti di marchio secondo l’arti­colo 8. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo.
5.
In tutti i casi l’organismo responsabile del controllo periodico rilascia il certificato di rivalutazione della conformità. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
a.
il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo accreditato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità secondo il numero 2;
b.
il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore;
c.
in caso di applicazione della procedura di cui al numero 4, i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione della conformità del prototipo;
d.
i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
e.
la data di rilascio.
6.
L’organismo responsabile rilascia un certificato di rivalutazione della conformità del prototipo. Qualora venga applicata la procedura di cui al numero 4, l’organismo responsabile rilascia il certificato di rivalutazione della conformità del proto­tipo. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
a.
il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;
b.
il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione della conformità nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
c.
i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
d.
la data di rilascio; e
e.
la dicitura «Il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti».

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