Ordinanza del DEFR
concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
(OComp-OSPro)1
del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2019)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,
visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell’ordinanza del 19 maggio 20103 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli ascensori,5
ordina:
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):
- a.
- macchine;
- b.
- ascensori;
- c.
- apparecchi a gas;
- d.
- attrezzature a pressione;
- e.
- recipienti semplici a pressione;
- f.
- dispositivi di protezione individuale (DPI);
- g.
- altri prodotti secondo l’articolo 19 lettera g OSPro.
Art. 2 «Azienda»
Art. 3 Competenze
L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.
Art. 4 Coordinamento
1 Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo competenti coordinano le loro attività.
2 In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 5 Registro degli ascensori 7
L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).
Art. 68
8 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 22 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5101).
Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare
Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI10, nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.
Art. 8 Assunzione delle spese non coperte
1 Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO.
2 Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DFE del 23 agosto 200511 concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.
11 [RU 2005 4257, 2009 2573]
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
Allegato 1212 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).
12 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).