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Ordinanza del DEFR
concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
(OComp-OSPro)1

del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2019)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell’ordinanza del 19 maggio 20103 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli ascensori,5

ordina:

2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 930.111

4 RS 930.112

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

1

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na le com­pe­ten­ze in ma­te­ria di sor­ve­glian­za del mer­ca­to e il re­la­ti­vo fi­nan­zia­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 20 OSPro per i pro­dot­ti se­guen­ti (pro­dot­ti):

a.
mac­chi­ne;
b.
ascen­so­ri;
c.
ap­pa­rec­chi a gas;
d.
at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne;
e.
re­ci­pien­ti sem­pli­ci a pres­sio­ne;
f.
di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne in­di­vi­dua­le (DPI);
g.
al­tri pro­dot­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 let­te­ra g OSPro.
Art. 2 «Azienda»  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za per «azien­da» si in­ten­de un’azien­da ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 19 di­cem­bre 19836 sul­la pre­ven­zio­ne de­gli in­for­tu­ni (OPI).

Art. 3 Competenze  

L’al­le­ga­to de­fi­ni­sce gli or­ga­ni di con­trol­lo com­pe­ten­ti per le sin­go­le ca­te­go­rie di pro­dot­ti.

Art. 4 Coordinamento  

1 Se un pro­dot­to rien­tra in va­rie ca­te­go­rie di pro­dot­ti, gli or­ga­ni di con­trol­lo com­pe­ten­ti coor­di­na­no le lo­ro at­ti­vi­tà.

2 In ca­so di con­flit­ti di com­pe­ten­za de­ci­de la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia (SE­CO).

Art. 5 Registro degli ascensori 7  

L’ispet­to­ra­to fe­de­ra­le per gli ascen­so­ri ope­ra­ti­vi in am­bi­to non azien­da­le (IFA) tie­ne il re­gi­stro de­gli ascen­so­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 8 dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 2015 su­gli ascen­so­ri.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 25 nov. 2015, in vi­go­re dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

Art. 68  

8 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 22 nov. 2018, con ef­fet­to dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5101).

Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare  

Gli or­ga­ni d’ese­cu­zio­ne del­la leg­ge fe­de­ra­le del 20 mar­zo 19819 sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni pre­po­sti al­la sor­ve­glian­za del mer­ca­to nel­le azien­de se­con­do gli ar­ti­co­li 22–24 OSPro co­pro­no le spe­se con il pre­mio sup­ple­men­ta­re per la pre­ven­zio­ne de­gli in­for­tu­ni e del­le ma­lat­tie pro­fes­sio­na­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 91 let­te­ra f OPI10, nel­la mi­su­ra in cui i pro­ven­ti de­gli emo­lu­men­ti ri­scos­si in vir­tù dell’OSPro non so­no suf­fi­cien­ti a co­pri­re le spe­se.

Art. 8 Assunzione delle spese non coperte  

1 Le spe­se che non pos­so­no es­se­re co­per­te né con gli emo­lu­men­ti né con il pre­mio sup­ple­men­ta­re so­no a ca­ri­co del­la SE­CO.

2 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni con­trat­tua­li de­ro­ga­to­rie con­ve­nu­te con gli or­ga­ni di con­trol­lo com­pe­ten­ti.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del DFE del 23 ago­sto 200511 con­cer­nen­te le com­pe­ten­ze in ma­te­ria di ese­cu­zio­ne del­la le­gi­sla­zio­ne sul­la si­cu­rez­za del­le in­stal­la­zio­ni e de­gli ap­pa­rec­chi tec­ni­ci e il suo fi­nan­zia­men­to è abro­ga­ta.

Art. 10 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2010.

Allegato 12

12 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

(art. 3)

Categorie di prodotti e organi di controllo competenti

Categorie di prodotti

Organo di controllo competente

a.
Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 200813 sulle macchine:

1.
nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

2.
al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

3.
nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4,

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

4.
impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento.

Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

b.
Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 ottobre 201714 sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati:

1.
alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,

Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA)

2.
alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico,

Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

3.
alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas.

Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

c.
Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 ottobre 201715 sui DPI:

1.
nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

2.
al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

3.
nell’agricoltura e nell’orticoltura.

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

d.
Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 novembre 201516 sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 201517 sui recipienti a pressione.

Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)

e.
Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordi­nanza del 25 novembre 2015 sugli ascen­sori:

1.
nelle aziende,

Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

2.
al di fuori delle aziende.

Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

f.
Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas.

Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

g.
Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile.

Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA)

h.
Prodotti che non sono contemplati alle lettere a-g del presente allegato:

1.
nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

2.
al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

3.
nell’agricoltura e nell’orticoltura.

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

13 RS 819.14

14 RS 930.116.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

15 RS 930.115.Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

16 RS 930.114

17 RS 930.113

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