Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza ordina: |
1 |
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE5 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. 4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 5 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. |
Art.2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione8 e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposizione. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione10:
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro11. 11 RS 930.111 |
L’ordinanza del 20 novembre 200212 sui recipienti a pressione è abrogata. 12 [RU 2003 107, 2010 2583all. 4 n. II 6] |
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza. |
Allegato |
(art. 1 cpv. 3) |
Concordanza terminologica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
c. Espressioni italiane
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |