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Ordinanza
sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
(Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE);in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),1234

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Allegato

(art. 1 cpv. 3 e 4)

1

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to e la suc­ces­si­va mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e di in­sie­mi ai sen­si del­la di­ret­ti­va 2014/68/UE5 (di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne) non­ché la sor­ve­glian­za del mer­ca­to di que­sti pro­dot­ti.

2 Il cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne è ret­to dall’ar­ti­co­lo 1 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne.

3 So­no ap­pli­ca­bi­li le de­fi­ni­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 2 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne. Le de­fi­ni­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 2 nu­me­ri 24–26 van­no in­te­se se­con­do la le­gi­sla­zio­ne sviz­ze­ra sul­la si­cu­rez­za dei pro­dot­ti e sull’ac­cre­di­ta­men­to. Si ap­pli­ca inol­tre la con­cor­dan­za ter­mi­no­lo­gi­ca ri­por­ta­ta al nu­me­ro 1 dell’al­le­ga­to al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

4 Se la pre­sen­te or­di­nan­za ri­man­da a di­spo­si­zio­ni del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne che, a lo­ro vol­ta, ri­man­da­no ad al­tre nor­ma­ti­ve UE, in luo­go di ta­li nor­ma­ti­ve UE si ap­pli­ca il di­rit­to sviz­ze­ro di cui al nu­me­ro 2 dell’al­le­ga­to al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

5 Sal­vo di­spo­si­zio­ni par­ti­co­la­ri del­la pre­sen­te or­di­nan­za, al­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e agli in­sie­mi si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za del 19 mag­gio 20106 sul­la si­cu­rez­za dei pro­dot­ti (OSPro).

5 Di­ret­ti­va 2014/68/UE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 15 mag­gio 2014, con­cer­nen­te l’ar­mo­niz­za­zio­ne del­le le­gi­sla­zio­ni de­gli Sta­ti mem­bri re­la­ti­ve al­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne (ri­fu­sio­ne), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

6 RS 930.111

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato  

Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e gli in­sie­mi pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to e mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to se:

a.
cor­ret­ta­men­te in­stal­la­ti, sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne ade­gua­ta e usa­ti ai fi­ni cui so­no de­sti­na­ti, o in con­di­zio­ni d’uso ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­li, non met­to­no in pe­ri­co­lo la sa­lu­te e la si­cu­rez­za di per­so­ne e la si­cu­rez­za di ani­ma­li do­me­sti­ci e dei be­ni; e
b.
sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti vi­gen­ti al mo­men­to del­la lo­ro im­mis­sio­ne sul mer­ca­to di cui all’ar­ti­co­lo 4 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne7 e agli al­le­ga­ti I e II men­zio­na­ti in ta­le di­spo­si­zio­ne.

7 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 1 cpv. 1.

Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione  

1 La clas­si­fi­ca­zio­ne del­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 13 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne8 e dall’al­le­ga­to II men­zio­na­to in ta­le di­spo­si­zio­ne.

2 Al­la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà del­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e de­gli in­sie­mi si ap­pli­ca­no i prin­ci­pi e le pro­ce­du­re di cui agli ar­ti­co­li 12, 14, 15 e 17 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e agli al­le­ga­ti I, III e IV men­zio­na­ti in ta­li di­spo­si­zio­ni.

3 L’ob­bli­go di ap­por­re la mar­ca­tu­ra CE non è ap­pli­ca­bi­le. Se è già sta­ta ap­po­sta in con­for­mi­tà al­le pre­scri­zio­ni UE, la mar­ca­tu­ra CE può es­se­re man­te­nu­ta. All’ap­po­si­zio­ne di al­tre in­di­ca­zio­ni e mar­ca­tu­re si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 19 pa­ra­gra­fi 4 e 5 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne.

4 Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­vo­no, cia­scu­no per il cam­po di sua com­pe­ten­za:

a.
es­se­re ac­cre­di­ta­ti ai sen­si dell’or­di­nan­za del 17 giu­gno 19969 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne (OAccD);
b.
es­se­re ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra nel qua­dro di un ac­cor­do in­ter­na­zio­na­le; op­pu­re
c.
es­se­re al­tri­men­ti abi­li­ta­ti dal di­rit­to fe­de­ra­le.

5Gli ispet­to­ra­ti de­gli uti­liz­za­to­ri sot­to­stan­no ai re­qui­si­ti men­zio­na­ti agli ar­ti­co­li 16 e 25 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne.

6 Le con­di­zio­ni e la pro­ce­du­ra per la de­si­gna­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e per la re­vo­ca del­la de­si­gna­zio­ne, i di­rit­ti e gli ob­bli­ghi de­gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti e i cri­te­ri ap­pli­ca­bi­li al­le au­to­ri­tà di de­si­gna­zio­ne so­no ret­ti dal ca­pi­to­lo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

8 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 1 cpv. 1.

9 RS 946.512

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici  

1 Gli ob­bli­ghi cui de­vo­no ot­tem­pe­ra­re gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci ri­por­ta­ti qui di se­gui­to so­no ret­ti dal­le se­guen­ti di­spo­si­zio­ni del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne10:

a.
fab­bri­can­ti, ar­ti­co­lo 6;
b.
rap­pre­sen­tan­ti au­to­riz­za­ti, ar­ti­co­lo 7;
c.
im­por­ta­to­ri, ar­ti­co­lo 8;
d.
di­stri­bu­to­ri, ar­ti­co­lo 9.

2 L’ap­pli­ca­zio­ne de­gli ob­bli­ghi dei fab­bri­can­ti agli im­por­ta­to­ri e ai di­stri­bu­to­ri è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 10 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne.

3 L’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci nei con­fron­ti del­le au­to­ri­tà di sor­ve­glian­za del mer­ca­to è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 11 del­la di­ret­ti­va UE sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne.

10 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 1 cpv. 1.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche  

La de­fi­ni­zio­ne del­le nor­me tec­ni­che è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 6 LSPro. La com­pe­ten­za in ma­te­ria spet­ta al­la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato  

La sor­ve­glian­za del mer­ca­to re­la­ti­va al­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e agli in­sie­mi è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 19–29 OSPro11.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

1 L’or­di­nan­za del 20 no­vem­bre 200212 sul­le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne è abro­ga­ta.

2 ...13

12 [RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6]

13 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU 2016 233.

Art. 8 Disposizioni transitorie  

1 Le at­trez­za­tu­re a pres­sio­ne e gli in­sie­mi im­mes­si sul mer­ca­to pri­ma del 19 lu­glio 2016 se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to e mes­si in ser­vi­zio an­che do­po il 19 lu­glio 2016.

2 I cer­ti­fi­ca­ti ri­la­scia­ti e le de­ci­sio­ni emes­se da­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re ri­man­go­no va­li­di an­che con la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 19 lu­glio 2016.

Concordanza terminologica e del diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a.
Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

Stand der Technik

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EU-Entwurfsprüfbescheinigung

Entwurfsprüfbescheinigung

Europäische Werkstoffzulassung

Werkstoffzulassung

Gemische

Zubereitungen

b.
Espressioni francesi

UE

Svizzera

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la
conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

Etat des connaissances et de la
technique

Etat d’avancement de la technique

Etat des connaissances et de la
technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Attestation d’examen UE de la conception

Attestation d’examen de la conception

Approbation européenne de matériaux

Approbation de matériaux

Mélanges

Préparations

c.
Espressioni italiane

UE

Svizzera

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro Paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della
conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Stato della tecnica

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

Certificato di esame UE del progetto

Certificato di esame del progetto

Approvazione europea di materiali

Approvazione di materiali

Miscele

Preparati

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2014/29/UE: direttiva 2014/29/UE dell’Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pres­sione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pres­sione (OSRP, RS 930.113)

Direttiva 75/324/CEE:direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

Ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in virtù dell’articolo 45 dell’ordi­nanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)

Direttiva 2007/46/CE:direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41)

Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza
delle macchine
(OMacch, RS 819.14)

Direttiva 2014/33/UE: direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RS 930.112)

Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT, RS 734.26)

Direttiva 93/42/CEE:direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici
(ODmed, RS 812.213)

Direttiva 2009/142/CE:direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti
(OSPro, RS 930.111)

Direttiva 2014/34/UE: direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE, RS 734.6)

Direttiva 2008/68/CE:direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti
di trasporto a fune
(RSD, RS 742.412)

Direttiva 2010/35/UE:direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165
del 30.6.2010, pag. 1.

Ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4)

Regolamento (UE) n. 167/2013:regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi
(OETV 2, RS 741.413)

Regolamento (UE) n. 168/2013: regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3,
RS 741.414)

Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull’orga­nizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS,
RS 172.214.1).

Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS 813.1) e articolo 2 capoverso 1 lettera a e articoli 6–7 e allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla prote­zione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(OPChim, RS 813.11)

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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