Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza ordina: |
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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/4254 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 4 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51. |
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI7 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1. 2 Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX menzionati in tali disposizioni. 3 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI. 4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD. 7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9:
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI. 9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro10. 10 RS 930.111 |
Art. 7 Disposizioni transitorie
1Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. 2I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data. |
Allegato |
(art. 1 cpv. 3 e 4) |
Concordanza terminologica e diritto applicabile |
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1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI11 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |