1 Se un organo di vigilanza del mercato ha motivo di ritenere che un prodotto da costruzione immesso in commercio, messo a disposizione sul mercato o impiegato nella prestazione di un servizio presenti un rischio, esamina se esso soddisfa i requisiti definiti nella presente legge. La possibilità di garantire un livello più elevato di sicurezza o la disponibilità di un altro prodotto da costruzione che presenta un rischio minore non costituiscono tuttavia ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto da costruzione controllato presenti un rischio.
2 Un prodotto che presenta un rischio è un prodotto che può influire su un interesse pubblico, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione degli utilizzatori e dell’ambiente e la sicurezza pubblica, più negativamente rispetto a quanto ritenuto ragionevole e sostenibile con un uso in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili; ciò comprende anche la durata di utilizzazione ed eventualmente la messa in servizio, l’installazione e i requisiti di manutenzione.
3 Se nel corso dell’esame di cui al capoverso 1 l’organo di vigilanza del mercato constata che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, chiede senza indugio all’operatore economico interessato di:
- a.
- prendere entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio tutte le misure appropriate per rendere il prodotto conforme a tali requisiti, in particolare affinché la prestazione effettiva del prodotto da costruzione sia conforme a quella dichiarata;
- b.
- ritirare o richiamare il prodotto da costruzione; oppure
- c.
- proporre, al posto delle misure correttive di cui alle lettere a e b, misure tecniche di compensazione per l’opera di costruzione che consentano di ridurre i rischi constatati.
4 Se da una misura di controllo risulta che un prodotto da costruzione presenta un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, benché adempia gli altri requisiti secondo la presente legge, l’operatore economico provvede affinché il prodotto da costruzione in questione non presenti più tale rischio alla sua immissione in commercio.
5 L’operatore economico si assicura che tutte le misure correttive appropriate che ha preso siano estese a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato.
6 Se l’operatore economico interessato non prende alcuna misura correttiva appropriata entro il termine di cui al capoverso 3 lettera a, l’organo di vigilanza del mercato può:
- a.
- adottare tutte le misure provvisorie appropriate per vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione;
- b.
- disporre il ritiro o il richiamo del prodotto da costruzione; o
- c.
- avvertire gli utilizzatori del prodotto da costruzione sui rischi che esso presenta per diminuire il pericolo di ferimenti o di altri danni; in tal caso, l’organo di vigilanza del mercato pubblica le informazioni sulla pericolosità del prodotto da costruzione e sulle misure prese.