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Ordinanza
sui prodotti da costruzione
(OProdC)

del 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20141 sui prodotti da costruzione (LProdC);
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR3);
in esecuzione dell’Allegato I della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),

ordina:

1 RS 933.0

2 RS 0.946.526.81

3 ARR (inglese: MRA = Mutual Recognition Agreement)

4 RS 0.632.31

Sezione 1: Condizioni per l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione

Art. 1 Requisiti di base delle opere di costruzione  

(art. 3 cpv. 2 e 3 LPro­dC)

I re­qui­si­ti di ba­se del­le ope­re di co­stru­zio­ne ven­go­no con­cre­tiz­za­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione  

(art. 3 cpv. 4 e art. 8 cpv. 3 LPro­dC)

1 Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia (SE­CO) e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC), l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­stru­zio­ni e del­la lo­gi­sti­ca (UF­CL) de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE) che:

a.
de­fi­ni­sco­no le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne per le qua­li, con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 3 LPro­dC, il fab­bri­can­te de­ve in tut­ti i ca­si di­chia­ra­re la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to;
b.
de­fi­ni­sco­no i li­vel­li di so­glia di cui all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 3 LPro­dC per la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to da sod­di­sfa­re in re­la­zio­ne al­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li di que­st’ul­ti­mo.

2 L’UF­CL tie­ne sul suo si­to In­ter­net un elen­co ag­gior­na­to de­gli at­ti le­gi­sla­ti­vi fe­de­ra­li con li­vel­li di so­glia che de­fi­ni­sco­no le pre­sta­zio­ni dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne da ri­spet­ta­re in re­la­zio­ne al­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li.

3 Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC) e fa­cen­do ri­fe­ri­men­to al­le spe­ci­fi­che tec­ni­che ar­mo­niz­za­te, l’UF­CL de­si­gna i li­vel­li di so­glia, i li­vel­li e le clas­si di pre­sta­zio­ne che il fab­bri­can­te de­ve ri­spet­ta­re in re­la­zio­ne al­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li per la si­cu­rez­za di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne. Es­so pub­bli­ca a ta­le sco­po nel Fo­glio fe­de­ra­le un elen­co, ag­gior­nan­do­lo re­go­lar­men­te.

Art. 3 Designazione di atti normativi per la definizione di classi di prestazione e per la classificazione di prodotti da costruzione in livelli o classi di prestazione  

(Art. 7 cpv. 1 LPro­dC)

Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC), l’UF­CL de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che sta­bi­li­sco­no:

a.
le clas­si di pre­sta­zio­ne in re­la­zio­ne al­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne;
b.
le con­di­zio­ni al­le qua­li si ri­tie­ne che, sen­za pro­ve o sen­za ul­te­rio­ri pro­ve, un pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tri in un cer­to li­vel­lo di so­glia o una cer­ta clas­se di pre­sta­zio­ne.
Art. 4 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione  

(art. 6 LPro­dC)

1 La pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne e la ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne in re­la­zio­ne al­le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li ven­go­no ef­fet­tua­te se­con­do uno dei si­ste­mi con­te­nu­ti nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1.

2 Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC), l’UF­CL de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che de­fi­ni­sco­no qua­li si­ste­mi van­no ap­pli­ca­ti a qua­le pro­dot­to da co­stru­zio­ne o a qua­le fa­mi­glia di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne o a qua­le ca­rat­te­ri­sti­ca es­sen­zia­le.

Art. 5 Procedure semplificate per determinare il prodotto-tipo  

(art. 6 cpv. 3 lett. a LPro­dC)

1 In con­for­mi­tà con la spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta ap­pli­ca­bi­le o con l’at­to nor­ma­ti­vo de­si­gna­to ap­pli­ca­bi­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra b, un fab­bri­can­te, ri­guar­do a una o più ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li del pro­dot­to da co­stru­zio­ne che im­met­te in com­mer­cio, può di­chia­ra­re sen­za ul­te­rio­re esa­me o cal­co­lo che il pro­dot­to cor­ri­spon­de a un da­to li­vel­lo o a una da­ta clas­se di pre­sta­zio­ne.

2 Il fab­bri­can­te può re­di­ge­re la sua di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne del pro­dot­to ba­san­do­si su tut­ti i ri­sul­ta­ti di pro­va ot­te­nu­ti per un al­tro pro­dot­to, o su par­te di es­si, se:

a.
il suo pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta;
b.
il pro­dot­to da co­stru­zio­ne cor­ri­spon­de al pro­dot­to–ti­po dell’al­tro pro­dot­to da co­stru­zio­ne già fab­bri­ca­to il cui fab­bri­can­te ha sot­to­po­sto a pro­ve in con­for­mi­tà con la me­de­si­ma nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta; e
c.
ha l’au­to­riz­za­zio­ne dell’al­tro fab­bri­can­te di usa­re ta­li ri­sul­ta­ti di pro­va.

3 In un ca­so di cui al ca­po­ver­so 2 l’al­tro fab­bri­can­te ri­ma­ne re­spon­sa­bi­le dell’esat­tez­za, dell’af­fi­da­bi­li­tà e del­la sta­bi­li­tà dei ri­sul­ta­ti di pro­va.

4 Il fab­bri­can­te può re­di­ge­re la sua di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne del pro­dot­to ba­san­do­si su tut­ti i ri­sul­ta­ti di pro­va dell’in­sie­me o del com­po­nen­te a lui for­ni­ti, o su par­te di es­si, se:

a.
il suo pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta;
b.
il pro­dot­to da co­stru­zio­ne è un in­sie­me di com­po­nen­ti che es­so stes­so as­sem­bla in ba­se a pre­ci­se istru­zio­ni del for­ni­to­re dell’in­sie­me o di un suo com­po­nen­te;
c.
il for­ni­to­re ha già sot­to­po­sto a pro­ve l’in­sie­me o il com­po­nen­te per una o più ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li con­for­me­men­te al­la per­ti­nen­te spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta; e
d.
ha l’au­to­riz­za­zio­ne del for­ni­to­re in que­stio­ne di usa­re i ri­sul­ta­ti di pro­va ot­te­nu­ti.

5 In un ca­so di cui al ca­po­ver­so 4 il for­ni­to­re ri­ma­ne re­spon­sa­bi­le dell’esat­tez­za, dell’af­fi­da­bi­li­tà e del­la sta­bi­li­tà dei ri­sul­ta­ti di pro­va.

6 In ca­so di pro­ce­du­ra sem­pli­fi­ca­ta di cui ai ca­po­ver­si 1, 2 e 4, il fab­bri­can­te de­ve di­mo­stra­re me­dian­te una do­cu­men­ta­zio­ne ade­gua­ta di ri­spet­ta­re le con­di­zio­ni del­la pro­ce­du­ra scel­ta.

7 Se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne di cui ai ca­po­ver­si 1, 2 e 4 ap­par­tie­ne a una fa­mi­glia di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne per la qua­le il si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne ap­pli­ca­bi­le è il si­ste­ma 1+ o 1 di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1, la do­cu­men­ta­zio­ne ri­chie­sta al ca­po­ver­so 6 è ve­ri­fi­ca­ta da un or­ga­ni­smo di cer­ti­fi­ca­zio­ne del pro­dot­to di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.1.

Art. 6 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese  

(art. 6 cpv. 3 lett. b LPro­dC)

1 Le mi­croim­pre­se che fab­bri­ca­no pro­dot­ti da co­stru­zio­ne che rien­tra­no nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 1 LPro­dC pos­so­no pro­ce­de­re al­le se­guen­ti sem­pli­fi­ca­zio­ni per il si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1:

a.
se la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta pre­ve­de un si­ste­ma 3 o 4, la mi­croim­pre­sa può so­sti­tui­re i me­to­di con­tem­pla­ti dal­la nor­ma per de­ter­mi­na­re il pro­dot­to–ti­po in ba­se a pro­ve di ti­po con al­tri me­to­di;
b.
le mi­croim­pre­se pos­so­no inol­tre trat­ta­re i pro­dot­ti da co­stru­zio­ne cui si ap­pli­ca il si­ste­ma 3 con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve al si­ste­ma 4.

2 Se usa ta­li pro­ce­du­re sem­pli­fi­ca­te, il fab­bri­can­te de­ve di­mo­stra­re me­dian­te una do­cu­men­ta­zio­ne ade­gua­ta di sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 e i re­qui­si­ti in vi­go­re.

Art. 7 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie  

(art. 6 cpv. 3 lett. c LPro­dC)

1 Il fab­bri­can­te di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne può so­sti­tui­re con una do­cu­men­ta­zio­ne ade­gua­ta la par­te del si­ste­ma ap­pli­ca­bi­le di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1, ri­guar­dan­te la va­lu­ta­zio­ne del­la pre­sta­zio­ne, se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne:

a.
rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 1 LPro­dC;
b.
è fab­bri­ca­to in un uni­co esem­pla­re a se­gui­to di una spe­ci­fi­ca or­di­na­zio­ne o su spe­ci­fi­ca del com­mit­ten­te in un pro­ces­so non in se­rie; e
c.
è in­stal­la­to in una sin­go­la e iden­ti­fi­ca­ta ope­ra di co­stru­zio­ne.

2 Me­dian­te una do­cu­men­ta­zio­ne ade­gua­ta, con­te­nen­te una de­scri­zio­ne dei me­to­di ap­pli­ca­ti, il fab­bri­can­te di­mo­stra di sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 e i re­qui­si­ti in vi­go­re.

3 Se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 ap­par­tie­ne a una fa­mi­glia di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne per la qua­le il si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne ap­pli­ca­bi­le sa­reb­be il si­ste­ma 1+ o 1 di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1, la do­cu­men­ta­zio­ne ade­gua­ta è ve­ri­fi­ca­ta da un or­ga­ni­smo di cer­ti­fi­ca­zio­ne del pro­dot­to di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.1.

Art. 8 Contenuto della dichiarazione di prestazione  

(art. 8 cpv. 6 LPro­dC)

1 La di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne con­tie­ne in par­ti­co­la­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il rin­vio al pro­dot­to–ti­po per il qua­le la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne è sta­ta re­dat­ta;
b.
i si­ste­mi di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to da co­stru­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1;
c.
il nu­me­ro di ri­fe­ri­men­to e la da­ta di pub­bli­ca­zio­ne del­la spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta usa­ta per la va­lu­ta­zio­ne di cia­scu­na ca­rat­te­ri­sti­ca es­sen­zia­le;
d.
se del ca­so, il nu­me­ro di ri­fe­ri­men­to at­tri­bui­to dal fab­bri­can­te al­la do­cu­men­ta­zio­ne uti­liz­za­ta ai fi­ni di cui agli ar­ti­co­li 5–7 e i re­qui­si­ti ai qua­li il fab­bri­can­te di­chia­ra che il pro­dot­to ri­spon­de.

2 La di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne con­tie­ne quan­to se­gue:

a.
gli usi pre­vi­sti del pro­dot­to da co­stru­zio­ne, con­for­me­men­te al­la spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta ap­pli­ca­bi­le;
b.
un elen­co del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li sta­bi­li­te in que­ste spe­ci­fi­che tec­ni­che ar­mo­niz­za­te per gli usi pre­vi­sti di­chia­ra­ti;
c.
la pre­sta­zio­ne di al­me­no una del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li del pro­dot­to da co­stru­zio­ne per­ti­nen­ti agli usi pre­vi­sti di­chia­ra­ti;
d.
se del ca­so, la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to da co­stru­zio­ne, espres­sa in li­vel­li o clas­si, o in una de­scri­zio­ne e, ove ne­ces­sa­rio, sul­la ba­se di un cal­co­lo, in re­la­zio­ne a quel­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li de­ter­mi­na­te in con­for­mi­tà con l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1; e
e.
l’in­di­ca­zio­ne del­le let­te­re «NPD» («No Per­for­man­ce De­ter­mi­ned» / nes­su­na pre­sta­zio­ne de­ter­mi­na­ta) per le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li elen­ca­te, per le qua­li non è di­chia­ra­ta la pre­sta­zio­ne.

3 Inol­tre, la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne de­scri­ve la pre­sta­zio­ne del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li del pro­dot­to da co­stru­zio­ne con­cer­nen­ti gli usi pre­vi­sti per i qua­li oc­cor­re te­ne­re con­to del­le di­spo­si­zio­ni de­gli or­ga­ni com­pe­ten­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, dei Can­to­ni o del­le Par­ti all’ARR e al­la Con­ven­zio­ne AELS re­la­ti­ve agli usi pre­vi­sti nel luo­go in cui il fab­bri­can­te in­ten­de met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to il pro­dot­to da co­stru­zio­ne.

4 Se per un pro­dot­to da co­stru­zio­ne è sta­ta ri­la­scia­ta una va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea, la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to in que­stio­ne va di­chia­ra­ta, espres­sa in li­vel­li o clas­si o in una de­scri­zio­ne, in re­la­zio­ne a tut­te le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li con­te­nu­te nel­la cor­ri­spon­den­te va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea.

5 La di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne è re­dat­ta in ba­se al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 3.

Art. 9 Messa a disposizione della dichiarazione di prestazione  

(art. 10 cpv. 1 lett. a e b e art. 10 cpv. 3 LPro­dC)

1 Per cia­scun pro­dot­to per il qua­le oc­cor­re re­di­ge­re una di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne, que­st’ul­ti­ma de­ve es­se­re mes­sa a di­spo­si­zio­ne in for­ma car­ta­cea o elet­tro­ni­ca.

2 Se a un uti­liz­za­to­re è for­ni­to un lot­to del­lo stes­so pro­dot­to, es­so de­ve es­se­re ac­com­pa­gna­to sol­tan­to da un esem­pla­re del­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne.

3 Se un uti­liz­za­to­re lo esi­ge, gli de­ve es­se­re mes­sa a di­spo­si­zio­ne una co­pia car­ta­cea del­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne.

4 Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC), l’UF­CL de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che

a.
sta­bi­li­sco­no le con­di­zio­ni per la mes­sa a di­spo­si­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne su un si­to web;
b.
sta­bi­li­sco­no, per fa­mi­glie di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne sul­la ba­se dell’aspet­ta­ti­va di vi­ta o del­la ri­le­van­za del pro­dot­to da co­stru­zio­ne per le ope­re di co­stru­zio­ne, il ter­mi­ne di con­ser­va­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne e del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne.

5 Il ter­mi­ne fis­sa­to ai sen­si del ca­po­ver­so 4 let­te­ra b si ap­pli­ca an­che qua­le ter­mi­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 LPro­dC dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio del pro­dot­to da co­stru­zio­ne. Se non è sta­to fis­sa­to un ter­mi­ne di­ver­gen­te ai sen­si del ca­po­ver­so 4 let­te­ra b, es­so è in en­tram­bi i ca­si di 10 an­ni dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio del pro­dot­to da co­stru­zio­ne.

6 La di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne de­ve es­se­re re­dat­ta in al­me­no una lin­gua uf­fi­cia­le.

Sezione 2: Prescrizioni per gli operatori economici

Art. 10 Prescrizioni per i fabbricanti  

(art. 10 cpv. 1 LPro­dC)

1 Qua­le ba­se del­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne, il fab­bri­can­te re­di­ge una do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­scri­ven­do tut­ti gli ele­men­ti per­ti­nen­ti, re­la­ti­vi al ri­chie­sto si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne.

2 Il fab­bri­can­te im­met­te in com­mer­cio o met­te a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to uni­ca­men­te pro­dot­ti che sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti ge­ne­ra­li di si­cu­rez­za di cui all’ar­ti­co­lo 4 LPro­dC.

3 Se non è re­dat­ta una di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne, i se­guen­ti ob­bli­ghi del fab­bri­can­te si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia.

4 Il fab­bri­can­te con­ser­va la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca e la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne con­for­me­men­te al ter­mi­ne di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 4 let­te­ra b e ca­po­ver­so 5.

5 Il fab­bri­can­te ga­ran­ti­sce me­dian­te per­ti­nen­ti pro­ce­du­re che la pre­sta­zio­ne di­chia­ra­ta sia as­si­cu­ra­ta du­re­vol­men­te nel ca­so di una pro­du­zio­ne in se­rie. Si tie­ne ade­gua­ta­men­te con­to del­le mo­di­fi­che ap­por­ta­te al pro­dot­to–ti­po e al­le spe­ci­fi­che tec­ni­che ar­mo­niz­za­te ap­pli­ca­bi­li. Se ri­sul­ta ne­ces­sa­rio per as­si­cu­ra­re l’esat­tez­za, l’af­fi­da­bi­li­tà e la sta­bi­li­tà del­la pre­sta­zio­ne di­chia­ra­ta di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne, il fab­bri­can­te ese­gue pro­ve a cam­pio­ne sui pro­dot­ti da co­stru­zio­ne im­mes­si in com­mer­cio o mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, di­spo­ne in­da­gi­ni e, se del ca­so, tie­ne un re­gi­stro dei re­cla­mi, dei pro­dot­ti non con­for­mi e dei ri­chia­mi di pro­dot­ti. Tie­ne al cor­ren­te i di­stri­bu­to­ri di ta­li con­trol­li.

6 Il fab­bri­can­te as­si­cu­ra che i suoi pro­dot­ti re­chi­no un nu­me­ro di ti­po, lot­to, se­rie o qual­sia­si al­tro ele­men­to che ne con­sen­ta l’iden­ti­fi­ca­zio­ne, op­pu­re, se la di­men­sio­ne o la na­tu­ra del pro­dot­to da co­stru­zio­ne non lo con­sen­te, che le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste fi­gu­ri­no sull’im­bal­lag­gio o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to.

7 Il fab­bri­can­te in­di­ca sul pro­dot­to da co­stru­zio­ne op­pu­re, ove ciò non sia pos­si­bi­le, sul suo im­bal­lag­gio o sul do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to il suo no­me, la sua de­no­mi­na­zio­ne com­mer­cia­le re­gi­stra­ta o il suo mar­chio re­gi­stra­to e l’in­di­riz­zo cui può es­se­re con­tat­ta­to. L’in­di­riz­zo de­ve in­di­ca­re un uni­co pun­to in cui il fab­bri­can­te può es­se­re con­tat­ta­to.

8 Se met­te un pro­dot­to da co­stru­zio­ne a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, il fab­bri­can­te as­si­cu­ra che il pro­dot­to sia ac­com­pa­gna­to dal­le ne­ces­sa­rie istru­zio­ni per l’uso e dal­le in­for­ma­zio­ni sul­la si­cu­rez­za. Ta­li in­for­ma­zio­ni de­vo­no se­gna­la­re il po­ten­zia­le di ri­schio spe­ci­fi­co del pro­dot­to da co­stru­zio­ne. A se­con­da del pro­dot­to da co­stru­zio­ne, ta­li in­for­ma­zio­ni pos­so­no es­se­re re­se no­te me­dian­te:

a.
l’eti­chet­ta­tu­ra e la pre­sen­ta­zio­ne del pro­dot­to;
b.
l’im­bal­lag­gio e le istru­zio­ni per l’as­sem­blag­gio, l’in­stal­la­zio­ne e la ma­nu­ten­zio­ne del pro­dot­to;
c.
av­ver­ten­ze e con­si­gli di pru­den­za.

9 Le in­for­ma­zio­ni sul­la si­cu­rez­za de­vo­no es­se­re re­dat­te nel­la lin­gua uf­fi­cia­le del­la re­gio­ne in cui il pro­dot­to sa­rà pre­su­mi­bil­men­te uti­liz­za­to. Gli ar­ti­co­li 8 e 11 dell’or­di­nan­za del 19 mag­gio 20105 sul­la si­cu­rez­za dei pro­dot­ti si ap­pli­ca­no a ti­to­lo com­ple­ti­vo.

10 Un fab­bri­can­te che ri­tie­ne o ha mo­ti­vo di cre­de­re che un pro­dot­to da co­stru­zio­ne che ha im­mes­so in com­mer­cio o che ha mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to non sia con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne o non sod­di­sfi al­tri re­qui­si­ti del­la LPro­dC o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, adot­ta im­me­dia­ta­men­te le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie af­fin­ché il pro­dot­to da co­stru­zio­ne ri­spon­da ai re­qui­si­ti, lo ri­ti­ra o lo ri­chia­ma.

11 Se con­sta­ta che il suo pro­dot­to da co­stru­zio­ne pre­sen­ta ri­schi, il fab­bri­can­te co­mu­ni­ca al com­pe­ten­te or­ga­no di vi­gi­lan­za del mer­ca­to, in una lin­gua uf­fi­cia­le o in in­gle­se:

a.
tut­te le in­for­ma­zio­ni che con­sen­to­no un’iden­ti­fi­ca­zio­ne pre­ci­sa del pro­dot­to da co­stru­zio­ne;
b.
una de­scri­zio­ne com­ple­ta del ri­schio che può pre­sen­ta­re il pro­dot­to da co­stru­zio­ne;
c.
tut­te le in­for­ma­zio­ni di­spo­ni­bi­li su co­lo­ro da cui ha ri­ce­vu­to il pro­dot­to e, sal­vo con­se­gna di­ret­ta agli uten­ti, su co­lo­ro a cui lo ha con­se­gna­to;
d.
le mi­su­re adot­ta­te per pre­ve­ni­re il ri­schio, co­me av­ver­ten­ze, bloc­co del­le ven­di­te, ri­ti­ro o ri­chia­mo.
Art. 11 Prescrizioni per gli importatori  

(art. 10 cpv. 1 LPro­dC)

1 Un im­por­ta­to­re im­met­te in com­mer­cio so­la­men­te pro­dot­ti da co­stru­zio­ne che sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni del­la LPro­dC e del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un pro­dot­to da co­stru­zio­ne, l’im­por­ta­to­re si ac­cer­ta che:

a.
il fab­bri­can­te ab­bia va­lu­ta­to e ve­ri­fi­ca­to la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne;
b.
il fab­bri­can­te ab­bia re­dat­to la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 e la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 8 LPro­dC;
c.
il pro­dot­to da co­stru­zio­ne sia ac­com­pa­gna­to dai do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri; e
d.
il fab­bri­can­te ab­bia ri­spet­ta­to i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 6 e 7.

3 Se un im­por­ta­to­re ri­tie­ne o ha ra­gio­ne di cre­de­re che il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non sia con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne o non ri­spon­da ad al­tri re­qui­si­ti del­la LPro­dC o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, im­met­te il pro­dot­to da co­stru­zio­ne in com­mer­cio sol­tan­to quan­do è con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne che lo ac­com­pa­gna e ri­spon­de ai re­qui­si­ti o do­po che la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne è sta­ta cor­ret­ta. Se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne pre­sen­ta un ri­schio, l’im­por­ta­to­re lo no­ti­fi­ca al fab­bri­can­te e agli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to.

4 L’im­por­ta­to­re in­di­ca sul pro­dot­to da co­stru­zio­ne op­pu­re, ove ciò non sia pos­si­bi­le, sul suo im­bal­lag­gio o sul do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to il suo no­me, la sua de­no­mi­na­zio­ne com­mer­cia­le re­gi­stra­ta o il suo mar­chio re­gi­stra­to e l’in­di­riz­zo cui può es­se­re con­tat­ta­to.

5 Se met­te un pro­dot­to da co­stru­zio­ne a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, l’im­por­ta­to­re as­si­cu­ra che il pro­dot­to sia ac­com­pa­gna­to dal­le ne­ces­sa­rie in­for­ma­zio­ni sul­la si­cu­rez­za. Per que­ste ul­ti­me, si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 8 e 9.

6 Fin­ché un pro­dot­to da co­stru­zio­ne è sot­to la sua re­spon­sa­bi­li­tà, l’im­por­ta­to­re ga­ran­ti­sce che le con­di­zio­ni di con­ser­va­zio­ne o di tra­spor­to non lo al­te­ri­no a un pun­to ta­le da non cor­ri­spon­de­re più al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne o da non es­se­re più con­for­me agli al­tri re­qui­si­ti di cui al­la LPro­dC e al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

7 Se ri­sul­ta ne­ces­sa­rio per as­si­cu­ra­re l’esat­tez­za, l’af­fi­da­bi­li­tà e la sta­bi­li­tà del­la pre­sta­zio­ne di­chia­ra­ta di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne, l’im­por­ta­to­re ese­gue pro­ve a cam­pio­ne sui pro­dot­ti da co­stru­zio­ne im­mes­si in com­mer­cio o mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, di­spo­ne in­da­gi­ni e, se del ca­so, tie­ne un re­gi­stro dei re­cla­mi, dei pro­dot­ti non con­for­mi e dei ri­chia­mi di pro­dot­ti. Tie­ne al cor­ren­te i di­stri­bu­to­ri di ta­li con­trol­li.

8 Per il pe­rio­do di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 4, l’im­por­ta­to­re tie­ne una di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne a di­spo­si­zio­ne del com­pe­ten­te or­ga­no di vi­gi­lan­za del mer­ca­to e ga­ran­ti­sce che, su ri­chie­sta, la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca sia mes­sa a di­spo­si­zio­ne di ta­le or­ga­no.

9 L’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 2, 3, 10 e 11 si ap­pli­ca per ana­lo­gia all’im­por­ta­to­re.

Art. 12 Prescrizioni per i mandatari  

(art. 10 cpv. 1 LPro­dC)

1 Un fab­bri­can­te può no­mi­na­re, me­dian­te man­da­to scrit­to, un man­da­ta­rio.

2 Il man­da­ta­rio ese­gue i com­pi­ti spe­ci­fi­ca­ti nel man­da­to. Nel man­da­to so­no tra­sfe­ri­ti al man­da­ta­rio al­me­no i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
il man­da­ta­rio tie­ne la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne e la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca a di­spo­si­zio­ne de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to du­ran­te il ter­mi­ne di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­si 4 let­te­ra b e 5;
b.
su ri­chie­sta de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to, il man­da­ta­rio for­ni­sce lo­ro tut­te le in­for­ma­zio­ni e tut­ti i do­cu­men­ti per pro­va­re che il pro­dot­to da co­stru­zio­ne è con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne e sod­di­sfa gli al­tri re­qui­si­ti del­la LPro­dC e del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
c.
su ri­chie­sta de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to, il man­da­ta­rio col­la­bo­ra con es­si a tut­te le mi­su­re pre­se per pre­ve­ni­re i ri­schi che pos­so­no pre­sen­ta­re pro­dot­ti da co­stru­zio­ne, sem­pre che le mi­su­re fac­cia­no par­te dei com­pi­ti spe­ci­fi­ca­ti nel suo man­da­to.

3 La re­da­zio­ne del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca non fa par­te del man­da­to del man­da­ta­rio.

Art. 13 Prescrizioni per i distributori  

(art. 10 cpv. 1 LPro­dC)

1 Pri­ma di met­te­re un pro­dot­to da co­stru­zio­ne a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, il di­stri­bu­to­re si ac­cer­ta che il pro­dot­to sia ac­com­pa­gna­to dai do­cu­men­ti ri­chie­sti dal­la LPro­dC e dal­la pre­sen­te or­di­nan­za. Per le in­for­ma­zio­ni sul­la si­cu­rez­za, si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 8 e 9. Il di­stri­bu­to­re si as­si­cu­ra al­tre­sì che il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re ab­bia­no sod­di­sfat­to i re­qui­si­ti di cui, ri­spet­ti­va­men­te, all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 6 e 7 e all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 4.

2 Se ri­tie­ne o ha ra­gio­ne di cre­de­re che il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non sia con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne o non ri­spon­da ad al­tri re­qui­si­ti del­la LPro­dC o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, il di­stri­bu­to­re met­te il pro­dot­to da co­stru­zio­ne a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to so­la­men­te quan­do è con­for­me al­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne che lo ac­com­pa­gna e ri­spon­de a que­sti al­tri re­qui­si­ti o do­po che la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne è sta­ta cor­ret­ta.

3 Inol­tre, se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne pre­sen­ta un ri­schio, il di­stri­bu­to­re lo no­ti­fi­ca al fab­bri­can­te, all’im­por­ta­to­re e al com­pe­ten­te or­ga­no di vi­gi­lan­za del mer­ca­to.

4 L’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­si 2, 3, 10 e 11 e l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 6 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia al di­stri­bu­to­re.

Sezione 3: Specifiche tecniche

Art. 14 Contenuti delle norme tecniche armonizzate  

(art. 11 e art. 12 LPro­dC)

Af­fin­ché pos­sa es­se­re de­si­gna­ta, una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­ve con­te­ne­re quan­to se­gue:

a.
i me­to­di e i cri­te­ri per va­lu­ta­re la pre­sta­zio­ne dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne in re­la­zio­ne al­le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li e, se pre­vi­sto dal man­da­to, con ri­fe­ri­men­to a un uso pre­vi­sto dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne che rien­tra­no nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne del­la nor­ma;
b.
ove ap­pro­pria­to, me­to­di me­no one­ro­si del­le pro­ve per va­lu­ta­re la pre­sta­zio­ne dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne in re­la­zio­ne al­le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li, sen­za met­te­re a ri­schio l’esat­tez­za, l’af­fi­da­bi­li­tà e la sta­bi­li­tà dei ri­sul­ta­ti;
c.
nor­ma­ti­ve ri­guar­dan­ti il con­trol­lo del­la pro­du­zio­ne in fab­bri­ca ap­pli­ca­bi­le, te­nu­to con­to del­le par­ti­co­la­ri con­di­zio­ni del pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne del pro­dot­to da co­stru­zio­ne in­te­res­sa­to; e
d.
i det­ta­gli tec­ni­ci ne­ces­sa­ri per ap­pli­ca­re il si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne.
Art. 15 Designazione delle norme tecniche armonizzate  

(art. 12 cpv. 1 LPro­dC)

1 L’UF­CL de­si­gna nel Fo­glio fe­de­ra­le il ti­to­lo del­le nor­me ar­mo­niz­za­te, il ri­fe­ri­men­to e l’in­di­ca­zio­ne dell’en­te pres­so cui so­no ot­te­ni­bi­li e ag­gior­na re­go­lar­men­te l’elen­co.

2 L’elen­co con­tie­ne an­che in­di­ca­zio­ni sul pe­rio­do in cui, ol­tre a una spe­ci­fi­ca tec­ni­ca esi­sten­te, è pos­si­bi­le usa­re la nor­ma ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta (pe­rio­do di coe­si­sten­za). A tal fi­ne, va­le quan­to se­gue:

a.
dal­la da­ta di ini­zio del pe­rio­do di coe­si­sten­za è pos­si­bi­le usa­re la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta se­con­do il ca­po­ver­so 1 per re­di­ge­re una di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne re­la­ti­va a un pro­dot­to da co­stru­zio­ne che rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne del­la nor­ma;
b.
sca­du­to il pe­rio­do di coe­si­sten­za, è pos­si­bi­le usa­re sol­tan­to la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta se­con­do il ca­po­ver­so 1 qua­le ba­se per re­di­ge­re la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne re­la­ti­va a un pro­dot­to da co­stru­zio­ne che rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne del­la nor­ma. Ri­man­go­no ap­pli­ca­bi­li gli ar­ti­co­li 5–7.

3 Al­la da­ta di de­si­gna­zio­ne del­la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta di cui all’al­le­ga­to 1, gli or­ga­ni­smi di nor­ma­liz­za­zio­ne na­zio­na­li so­no te­nu­ti a in­tro­dur­re le nor­me tec­ni­che ar­mo­niz­za­te qua­le uni­ca nor­ma ap­pli­ca­bi­le per il per­ti­nen­te am­bi­to nor­ma­ti­vo.

4 Se nel­lo stes­so am­bi­to nor­ma­ti­vo di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta, de­si­gna­ta se­con­do il ca­po­ver­so 1, esi­sto­no nor­me na­zio­na­li, que­ste de­vo­no es­se­re abro­ga­te da­gli or­ga­ni­smi di nor­ma­liz­za­zio­ne na­zio­na­li con la fi­ne del pe­rio­do di coe­si­sten­za.

5 Con la de­si­gna­zio­ne so­no inol­tre ap­pli­ca­bi­li i se­guen­ti ele­men­ti che even­tual­men­te pos­so­no es­se­re con­te­nu­ti in una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta:

a.
le clas­si di pre­sta­zio­ne in re­la­zio­ne al­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li di un pro­dot­to da co­stru­zio­ne;
b.
le con­di­zio­ni al­le qua­li si ri­tie­ne che, sen­za pro­ve o sen­za ul­te­rio­ri pro­ve, un pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tri in un cer­to li­vel­lo o in una cer­ta clas­se di pre­sta­zio­ne.
Art. 16 Designazione di altre norme tecniche  

(art. 12 cpv. 2 LPro­dC)

L’UF­CL de­si­gna nel Fo­glio fe­de­ra­le il ti­to­lo e il ri­fe­ri­men­to o l’en­te pres­so cui so­no ot­te­ni­bi­li le al­tre nor­me tec­ni­che che pos­so­no es­se­re de­si­gna­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 2 LPro­dC e ag­gior­na re­go­lar­men­te l’elen­co.

Art. 17 Obblighi degli organismi di valutazione tecnica nella procedura per l’elaborazione di un documento per la valutazione europea  

(art. 13 cpv. 4 LPro­dC)

1 Se il fab­bri­can­te pre­sen­ta a un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca una ri­chie­sta di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea per un pro­dot­to da co­stru­zio­ne, il fab­bri­can­te e l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca re­spon­sa­bi­le in se­gui­to al­la pre­sen­ta­zio­ne del­la ri­chie­sta con­clu­do­no un ac­cor­do sul­la tu­te­la del se­gre­to com­mer­cia­le e del­la ri­ser­va­tez­za, sem­pre che il pri­mo lo ri­chie­da.

2 In se­gui­to, il fab­bri­can­te sot­to­po­ne all’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca un fa­sci­co­lo tec­ni­co che de­scri­ve il pro­dot­to da co­stru­zio­ne, l’uso pre­vi­sto e le mo­da­li­tà di con­trol­lo del­la pro­du­zio­ne in fab­bri­ca.

3 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca cui per­vie­ne una ri­chie­sta di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea co­mu­ni­ca al fab­bri­can­te co­me pro­ce­de­re nel mo­do se­guen­te:

a.
se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tra in­te­ra­men­te nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca in­for­ma il fab­bri­can­te che per il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non può es­se­re ri­la­scia­ta una va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea;
b.
se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne rien­tra in­te­ra­men­te nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca in­for­ma il fab­bri­can­te che que­sto do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea ser­vi­rà da ba­se per la va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea da re­di­ge­re;
c.
se il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non rien­tra o non rien­tra in­te­ra­men­te nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca con­se­gue un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 2 LPro­dC.

4 Nei ca­si di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­re b e c, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca in­for­ma l’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca e l’UF­CL del con­te­nu­to del­la ri­chie­sta e del ri­fe­ri­men­to a un at­to nor­ma­ti­vo, de­si­gna­to con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 2 e re­la­ti­vo al­la va­lu­ta­zio­ne e al­la ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne che l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca in­ten­de ap­pli­ca­re a ta­le pro­dot­to, o del­la man­can­za di un per­ti­nen­te at­to nor­ma­ti­vo.

5 Nei ca­si di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­ra c, il fab­bri­can­te e l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca sti­pu­la­no en­tro un me­se dal ri­ce­vi­men­to del fa­sci­co­lo tec­ni­co un ac­cor­do per re­di­ge­re la va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea nel qua­le è de­fi­ni­to il pro­gram­ma di la­vo­ro per l’ela­bo­ra­zio­ne del do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea. L’ac­cor­do di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
in che mo­do va ela­bo­ra­to il man­da­to nell’am­bi­to dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca;
b.
in che mo­do va com­po­sto il grup­po di la­vo­ro de­si­gna­to per l’area di pro­dot­to in que­stio­ne da co­sti­tui­re nell’am­bi­to dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca;
c.
in che mo­do vuo­le col­la­bo­ra­re l’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca per il di­sbri­go dei man­da­ti.

6 Nei ca­si di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­ra b, sem­pre en­tro un me­se dal ri­ce­vi­men­to del fa­sci­co­lo tec­ni­co, il fab­bri­can­te e l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca sti­pu­la­no un ac­cor­do per re­di­ge­re la va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea ba­san­do­si su un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea già esi­sten­te.

7 La ri­chie­sta di cui al ca­po­ver­so 1 e l’ac­cor­do di cui ai ca­po­ver­si 5 e 6 de­vo­no es­se­re re­dat­ti in una lin­gua uf­fi­cia­le o in in­gle­se.

8 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca re­spon­sa­bi­le coor­di­na il grup­po di la­vo­ro, pres­so l’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca, che ela­bo­ra un pro­get­to di do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea.

9 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca re­spon­sa­bi­le dà co­mu­ni­ca­zio­ne del pro­get­to di do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea al fab­bri­can­te, che di­spo­ne di 15 gior­ni la­vo­ra­ti­vi per for­mu­la­re os­ser­va­zio­ni.

10 Quan­do l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca re­spon­sa­bi­le ha pub­bli­ca­to la pri­ma va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea sul­la ba­se di un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea, que­st’ul­ti­mo può es­se­re ade­gua­to, se ne­ces­sa­rio. Si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 2 LPro­dC.

Art. 18 Requisiti per il contenuto del documento per la valutazione europea  

(art. 14 cpv. 2 LPro­dC)

1 Un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea ela­bo­ra­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 13 LPro­dC o con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni dell’ARR può es­se­re de­si­gna­to so­la­men­te se un pro­dot­to da co­stru­zio­ne non rien­tra o non rien­tra in­te­ra­men­te nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta e la sua pre­sta­zio­ne in re­la­zio­ne al­le sue ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li non può es­se­re va­lu­ta­ta pie­na­men­te da una si­mi­le nor­ma, in par­ti­co­la­re per­ché:

a.
il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non rien­tra nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne di una nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta;
b.
per al­me­no una del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li del pro­dot­to il me­to­do di va­lu­ta­zio­ne pre­vi­sto dal­la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta non è ap­pro­pria­to; op­pu­re
c.
la nor­ma tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta de­si­gna­ta non pre­ve­de al­cun me­to­do di va­lu­ta­zio­ne per quan­to con­cer­ne al­me­no una del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li del pro­dot­to.

2 Per es­se­re de­si­gna­to, un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea de­ve inol­tre con­te­ne­re quan­to se­gue:

a.
al­me­no una de­scri­zio­ne ge­ne­ra­le del pro­dot­to da co­stru­zio­ne, l’elen­co del­le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li per­ti­nen­ti per l’uso pre­vi­sto del pro­dot­to da co­stru­zio­ne in ba­se all’in­ten­di­men­to del fab­bri­can­te e con­ve­nu­te tra que­st’ul­ti­mo e l’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca;
b.
i me­to­di e cri­te­ri di va­lu­ta­zio­ne del­la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to in re­la­zio­ne a det­te ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li; e
c.
i prin­ci­pi re­la­ti­vi al con­trol­lo del­la pro­du­zio­ne in fab­bri­ca da ap­pli­ca­re, te­nen­do con­to del­le con­di­zio­ni del pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne del pro­dot­to da co­stru­zio­ne in­te­res­sa­to.

3 Per va­lu­ta­re ade­gua­ta­men­te la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to da co­stru­zio­ne in re­la­zio­ne a ta­lu­ne sue ca­rat­te­ri­sti­che, qua­li par­ti in­te­gran­ti in un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti me­to­di e cri­te­ri esi­sten­ti che:

a.
so­no con­te­nu­ti in al­tre spe­ci­fi­che tec­ni­che ar­mo­niz­za­te;
b.
so­no con­te­nu­ti in orien­ta­men­ti per be­ne­sta­re tec­ni­ci eu­ro­pei ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 37 ca­po­ver­so 3 LPro­dC; op­pu­re
c.
so­no uti­liz­za­ti in be­ne­sta­re tec­ni­ci eu­ro­pei ri­la­scia­ti pri­ma del 1° lu­glio 2013.
Art. 19 Designazione dei documenti per la valutazione europea  

(art. 14 cpv. 1 LPro­dC)

1 L’UF­CL de­si­gna nel Fo­glio fe­de­ra­le il ti­to­lo dei do­cu­men­ti per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea e l’in­di­ca­zio­ne dell’en­te pres­so cui so­no ot­te­ni­bi­li e ag­gior­na re­go­lar­men­te l’elen­co.

2 Al­la da­ta di de­si­gna­zio­ne dei do­cu­men­ti per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea, gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra so­no te­nu­ti a non ri­la­scia­re più be­ne­sta­re tec­ni­ci na­zio­na­li o va­lu­ta­zio­ni tec­ni­che com­pa­ra­bi­li nel set­to­re dei do­cu­men­ti per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea de­si­gna­ti.

Art. 20 Valutazione tecnica europea  

(art. 13 cpv. 4 LPro­dC)

1 Una va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea con­tie­ne:

a.
la pre­sta­zio­ne da di­chia­ra­re, espres­sa in li­vel­li o clas­si, o in una de­scri­zio­ne, ri­guar­dan­te le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li con­cor­da­te dal fab­bri­can­te e dall’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca per­ti­nen­te per l’uso pre­vi­sto di­chia­ra­to; e
b.
i det­ta­gli tec­ni­ci ne­ces­sa­ri per ap­pli­ca­re il si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 1.

2 Per sta­bi­li­re il for­ma­to del­la va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea, pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC), l’UF­CL de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’Unio­ne eu­ro­pea che uni­for­ma­no ta­le for­ma­to.

3 Pre­via con­sul­ta­zio­ne del­la SE­CO e del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne, l’UF­CL de­si­gna gli at­ti nor­ma­ti­vi dell’UE che pos­so­no ade­gua­re la pro­ce­du­ra pre­vi­sta se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 LPro­dC per l’ela­bo­ra­zio­ne di una va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca eu­ro­pea sul­la ba­se di un do­cu­men­to per la va­lu­ta­zio­ne eu­ro­pea.

Sezione 4: Organismi designati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti

Art. 21 Requisiti per gli organismi designati con compiti di parte terza indipendente  

(art. 15 cpv. 3 lett. a LPro­dC)

1 Per po­ter es­se­re de­si­gna­to e no­ti­fi­ca­to, un or­ga­ni­smo de­ve adem­pie­re i re­qui­si­ti dell’al­le­ga­to 4.

2 Si ap­pli­ca inol­tre, per ana­lo­gia, l’ar­ti­co­lo 25 ca­po­ver­si 1 e 4 dell’or­di­nan­za del 17 giu­gno 19966 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne (OAccD).

Art. 22 Procedure  

(art. 15 cpv. 3 lett. b LPro­dC)

1 Un or­ga­ni­smo do­mi­ci­lia­to in Sviz­ze­ra che in­ten­de ot­te­ne­re l’au­to­riz­za­zio­ne a svol­ge­re com­pi­ti di par­te ter­za in­di­pen­den­te nel pro­ces­so di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne pre­sen­ta all’UF­CL una do­man­da di de­si­gna­zio­ne ai fi­ni del­la no­ti­fi­ca.

2 La do­man­da è ac­com­pa­gna­ta da una de­scri­zio­ne del­le at­ti­vi­tà da svol­ge­re e del­le pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne o ve­ri­fi­ca per le qua­li l’or­ga­ni­smo di­chia­ra di es­se­re com­pe­ten­te.

3 Per po­ter es­se­re de­si­gna­to, l’or­ga­ni­smo ri­chie­den­te de­ve pro­va­re, me­dian­te un ac­cre­di­ta­men­to se­con­do l’OAccD7, di adem­pie­re i re­qui­si­ti dell’ar­ti­co­lo 21 per le at­ti­vi­tà e le pro­ce­du­re di cui al ca­po­ver­so 2.

4 Al­la pro­ce­du­ra per la de­si­gna­zio­ne van­no ap­pli­ca­te, per ana­lo­gia, le di­spo­si­zio­ni sul­la de­si­gna­zio­ne de­gli ar­ti­co­li 26–37 OAccD.

5 La pro­ce­du­ra di no­ti­fi­ca è ret­ta dal­le di­spo­si­zio­ni sul­la de­si­gna­zio­ne dell’ARR. A ti­to­lo com­ple­men­ta­re si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 25 ca­po­ver­so 1 OAccD.

6 Una de­si­gna­zio­ne con­tie­ne i det­ta­gli com­ple­ti del­le fun­zio­ni da svol­ge­re, il ri­fe­ri­men­to al­la per­ti­nen­te spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta e le ca­rat­te­ri­sti­che es­sen­zia­li per le qua­li l’or­ga­ni­smo è com­pe­ten­te.

7 Il ri­fe­ri­men­to a una spe­ci­fi­ca tec­ni­ca ar­mo­niz­za­ta non è tut­ta­via ri­chie­sto se l’or­ga­ni­smo da de­si­gna­re svol­ge­rà com­pi­ti di cui al ca­po­ver­so 1 in uno dei se­guen­ti set­to­ri:

a.
rea­zio­ne al fuo­co;
b.
re­si­sten­za al fuo­co;
c.
com­por­ta­men­to in ca­so d’in­cen­dio ester­no;
d.
po­ten­za so­no­ra;
e.
emis­sio­ni di so­stan­ze pe­ri­co­lo­se.
Art. 23 Presunzione di conformità  

(art. 15 cpv. 3 LPro­dC)

1 Un or­ga­ni­smo de­si­gna­to da au­to­riz­za­re per svol­ge­re com­pi­ti di par­te ter­za in­di­pen­den­te nel pro­ces­so di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne, che di­mo­stra di sod­di­sfa­re i cri­te­ri del­le nor­me di ac­cre­di­ta­men­to ar­mo­niz­za­te in­ter­na­zio­na­li ap­pli­ca­bi­li di cui al ca­po­ver­so 2, o par­ti di es­si, si pre­su­me che sod­di­sfi i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 21, pur­ché le nor­me di ac­cre­di­ta­men­to ar­mo­niz­za­te ap­pli­ca­bi­li pre­ve­da­no ta­li re­qui­si­ti.

2 Qua­li nor­me di ac­cre­di­ta­men­to ar­mo­niz­za­te di cui al ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca­no:

a.8
per or­ga­ni­smi di cer­ti­fi­ca­zio­ne del pro­dot­to (al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.1) e per or­ga­ni­smi di cer­ti­fi­ca­zio­ne del con­trol­lo del­la pro­du­zio­ne in fab­bri­ca (al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.2): al­le­ga­to 2 let­te­ra h OAccD9;
b.
per la­bo­ra­to­ri di pro­va (al­le­ga­to 2 nu­me­ro 2.3): al­le­ga­to 2 let­te­ra a OAccD.

8 Cor­re­zio­ne del 9 dic. 2014 (RU 2014 4439).

9 RS 946.512

Art. 24 Modifica della notifica o della designazione  

(art. 15 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LPro­dC)

1 Se ac­cer­ta o vie­ne in­for­ma­to che un or­ga­ni­smo de­si­gna­to non sod­di­sfa più i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 21 o non adem­pie i suoi ob­bli­ghi, l’UF­CL adot­ta le mi­su­re ne­ces­sa­rie; il ca­pi­to­lo 3 dell’OAccD10 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

2 Se del ca­so, l’UF­CL li­mi­ta, so­spen­de o ri­ti­ra la no­ti­fi­ca, se­con­do la gra­vi­tà dell’inos­ser­van­za di ta­li re­qui­si­ti o ob­bli­ghi da par­te dell’or­ga­ni­smo de­si­gna­to.

3 In ca­so di ri­ti­ro, li­mi­ta­zio­ne o so­spen­sio­ne del­la de­si­gna­zio­ne, op­pu­re di ces­sa­zio­ne dell’at­ti­vi­tà dell’or­ga­ni­smo de­si­gna­to, l’UF­CL adot­ta le mi­su­re ap­pro­pria­te per ga­ran­ti­re che le pra­ti­che di ta­le or­ga­ni­smo:

a.
sia­no eva­se da un al­tro or­ga­ni­smo de­si­gna­to; op­pu­re
b.
sia­no mes­se a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà no­ti­fi­can­ti este­re re­spon­sa­bi­li e del­le au­to­ri­tà di vi­gi­lan­za del mer­ca­to re­spon­sa­bi­li, su lo­ro ri­chie­sta.
Art. 25 Contestazione della competenza degli organismi designati  

(art. 15 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LPro­dC)

1 L’UF­CL in­da­ga su tut­ti i ca­si di cui vie­ne a co­no­scen­za ri­guar­do a dub­bi sul­la com­pe­ten­za di un or­ga­ni­smo de­si­gna­to o sul ri­spet­to co­stan­te da par­te dell’or­ga­ni­smo de­si­gna­to dei re­qui­si­ti cui è sog­get­to e del­le re­spon­sa­bi­li­tà che gli in­com­bo­no.

2 Per la ve­ri­fi­ca di un or­ga­ni­smo ri­co­no­sciu­to nel qua­dro di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li si ap­pli­ca­no le per­ti­nen­ti di­spo­si­zio­ni di que­sti ac­cor­di.

Art. 26 Obblighi degli organismi designati  

(art. 15 cpv. 3 lett. c LPro­dC)

1 Gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti svol­go­no com­pi­ti di par­te ter­za nel pro­ces­so di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne in con­for­mi­tà con i si­ste­mi ap­pli­ca­bi­li di cui agli ar­ti­co­li 4–7.

2 Gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti ef­fet­tua­no le va­lu­ta­zio­ni e le ve­ri­fi­che di cui al ca­po­ver­so 1 in mo­do tra­spa­ren­te nei con­fron­ti del fab­bri­can­te e in mi­su­ra pro­por­zio­na­ta. Van­no evi­ta­ti one­ri ec­ces­si­vi agli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci.

3 Se, nel cor­so dell’ispe­zio­ne ini­zia­le del­lo sta­bi­li­men­to di pro­du­zio­ne e del con­trol­lo di pro­du­zio­ne in fab­bri­ca, un or­ga­ni­smo de­si­gna­to ac­cer­ta che il pro­dot­to fab­bri­ca­to non sod­di­sfa la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to at­te­sta­ta nel­la di­chia­ra­zio­ne di pre­sta­zio­ne, non ri­la­scia al­cun cer­ti­fi­ca­to e in­vi­ta il fab­bri­can­te ad adot­ta­re le mi­su­re cor­ret­ti­ve ap­pro­pria­te.

4 Se, du­ran­te un con­trol­lo te­so a ve­ri­fi­ca­re la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne del pro­dot­to fab­bri­ca­to, un or­ga­ni­smo de­si­gna­to ac­cer­ta che il pro­dot­to da co­stru­zio­ne non ha più la stes­sa pre­sta­zio­ne del pro­dot­to–ti­po, qua­lo­ra ne­ces­sa­rio so­spen­de o ri­ti­ra il cer­ti­fi­ca­to e in­vi­ta il fab­bri­can­te ad adot­ta­re mi­su­re cor­ret­ti­ve ap­pro­pria­te.

5 In man­can­za di mi­su­re cor­ret­ti­ve o se que­ste non pro­du­co­no l’ef­fet­to de­si­de­ra­to, l’or­ga­ni­smo de­si­gna­to li­mi­ta, so­spen­de o ri­ti­ra il cer­ti­fi­ca­to, se op­por­tu­no.

Art. 27 Filiali e subappaltatori di organismi designati  

(art. 15 cpv. 3 lett. c LPro­dC)

1 Un or­ga­ni­smo de­si­gna­to può as­se­gna­re a un su­bap­pal­ta­to­re o tra­sfe­ri­re a una fi­lia­le at­ti­vi­tà spe­ci­fi­che con­nes­se a com­pi­ti di par­te ter­za in­di­pen­den­te nel pro­ces­so di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne se il clien­te lo con­sen­te.

2 Se as­se­gna un com­pi­to, un or­ga­ni­smo de­si­gna­to ga­ran­ti­sce che il su­bap­pal­ta­to­re o la fi­lia­le ri­spet­ti­no per ana­lo­gia i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 21 e in­for­ma l’UF­CL di con­se­guen­za.

3 L’or­ga­ni­smo de­si­gna­to si as­su­me l’in­te­ra re­spon­sa­bi­li­tà dei com­pi­ti ese­gui­ti da even­tua­li su­bap­pal­ta­to­ri o fi­lia­li, in­di­pen­den­te­men­te da do­ve que­sti ul­ti­mi ab­bia­no se­de.

4 L’or­ga­ni­smo de­si­gna­to tie­ne a di­spo­si­zio­ne dell’UF­CL i do­cu­men­ti per­ti­nen­ti ri­guar­dan­ti la va­lu­ta­zio­ne del­le qua­li­fi­che di ogni su­bap­pal­ta­to­re o del­la fi­lia­le e i com­pi­ti svol­ti da que­sti ul­ti­mi a nor­ma dell’al­le­ga­to 2.

Art. 28 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo designato  

(art. 15 cpv. 3 lett. c LPro­dC)

1 Su ri­chie­sta del fab­bri­can­te e ove giu­sti­fi­ca­to da ra­gio­ni tec­ni­che, eco­no­mi­che o lo­gi­sti­che, gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti pos­so­no de­ci­de­re di ef­fet­tua­re, o di far ef­fet­tua­re sot­to la lo­ro su­per­vi­sio­ne, le pro­ve di cui all’al­le­ga­to 2 per i si­ste­mi di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne 1+, 1 e 3:

a.
ne­gli sta­bi­li­men­ti di pro­du­zio­ne usan­do le ap­pa­rec­chia­tu­re di pro­va del la­bo­ra­to­rio in­ter­no del fab­bri­can­te; op­pu­re
b.
con l’au­to­riz­za­zio­ne pre­ven­ti­va del fab­bri­can­te, in un la­bo­ra­to­rio ester­no usan­do le ap­pa­rec­chia­tu­re di pro­va di ta­le la­bo­ra­to­rio.

2 Gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti che ope­ra­no al di fuo­ri del­le pro­prie strut­tu­re di pro­va ac­cre­di­ta­te, de­vo­no es­ser­vi spe­ci­fi­ca­men­te au­to­riz­za­ti dall’or­ga­ni­smo d’ac­cre­di­ta­men­to sviz­ze­ro.

3 Pri­ma di ef­fet­tua­re le pro­ve, l’or­ga­ni­smo de­si­gna­to ve­ri­fi­ca se i re­qui­si­ti del me­to­do di pro­va so­no sod­di­sfat­ti e va­lu­ta se:

a.
l’ap­pa­rec­chia­tu­ra di pro­va è do­ta­ta di un si­ste­ma di ca­li­bra­zio­ne ade­gua­to ed è ga­ran­ti­ta la trac­cia­bi­li­tà del­le mi­su­ra­zio­ni; e
b.
la qua­li­tà dei ri­sul­ta­ti del­le pro­ve è ga­ran­ti­ta.
Art. 29 Obbligo d’informazione per gli organismi designati  

(art. 15 cpv. 3 lett. c LPro­dC)

1 Gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti in­for­ma­no l’UF­CL:

a.
di qua­lun­que ri­fiu­to, li­mi­ta­zio­ne, so­spen­sio­ne o ri­ti­ro di cer­ti­fi­ca­ti;
b.
di qua­lun­que cir­co­stan­za che in­flui­sca sul­la por­ta­ta e sui pre­sup­po­sti del­la de­si­gna­zio­ne;
c.
di qua­lun­que ri­chie­sta d’in­for­ma­zio­ni lo­ro ri­vol­ta da­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to;
d.
su ri­chie­sta, dei com­pi­ti di par­te ter­za in­di­pen­den­te svol­ti nell’am­bi­to del­la lo­ro de­si­gna­zio­ne in con­for­mi­tà con i si­ste­mi di va­lu­ta­zio­ne e ve­ri­fi­ca del­la co­stan­za del­la pre­sta­zio­ne non­ché di ogni al­tra at­ti­vi­tà svol­ta, an­che tran­sfron­ta­lie­ra e in su­bap­pal­to.

2 Es­si co­mu­ni­ca­no agli al­tri or­ga­ni­smi de­si­gna­ti ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za le con­sta­ta­zio­ni si­gni­fi­ca­ti­ve per la si­cu­rez­za di pro­dot­ti o per lo scam­bio di espe­rien­ze sul­le mi­su­re con­cer­nen­ti la si­cu­rez­za.

Art. 30 Coordinamento degli organismi designati  

(art. 15 cpv. 3 lett. d LPro­dC)

1 L’UF­CL ga­ran­ti­sce che:

a.
sia isti­tui­to un si­ste­ma ap­pro­pria­to di coor­di­na­men­to e di coo­pe­ra­zio­ne tra or­ga­ni­smi de­si­gna­ti che fun­zio­ni cor­ret­ta­men­te sot­to for­ma di grup­po sviz­ze­ro di or­ga­ni­smi de­si­gna­ti;
b.
gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti sviz­ze­ri par­te­ci­pi­no di­ret­ta­men­te o per il tra­mi­te di un or­ga­ni­smo che li rap­pre­sen­ta al la­vo­ro del grup­po eu­ro­peo di or­ga­ni­smi no­ti­fi­ca­ti in con­for­mi­tà con le di­spo­si­zio­ni dell’ARR.

2 Il grup­po sviz­ze­ro di or­ga­ni­smi de­si­gna­ti si or­ga­niz­za sot­to la pro­pria re­spon­sa­bi­li­tà.

Art. 31 Organismo di valutazione tecnica ufficiale  

(art. 17 cpv. 2 LPro­dC)

1 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca uf­fi­cia­le è il La­bo­ra­to­rio fe­de­ra­le di pro­va dei ma­te­ria­li e di ri­cer­ca (Em­pa). Es­so de­ve es­se­re mem­bro dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca.

2 Es­so ri­la­scia va­lu­ta­zio­ni tec­ni­che eu­ro­pee in tut­te le aree di pro­dot­to di cui all’al­le­ga­to 5.

Art. 32 Requisiti per ulteriori organismi di valutazione tecnica  

(art. 17 cpv. 7 LPro­dC)

1 L’UF­CL può no­mi­na­re ul­te­rio­ri or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca per una o più aree di pro­dot­to elen­ca­te nell’al­le­ga­to 5.

2 Per la per­ti­nen­te area di pro­dot­to, l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca, sul­la ba­se di un ac­cre­di­ta­men­to se­con­do l’OAccD11, de­ve di­mo­stra­re nei con­fron­ti dell’UF­CL di adem­pie­re i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 dell’ARR e all’al­le­ga­to 6.

3 Un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca ren­de pub­bli­co il suo or­ga­ni­gram­ma e i no­mi­na­ti­vi dei mem­bri dei suoi or­ga­ni de­ci­sio­na­li in­ter­ni.

Art. 33 Nomina di organismi di valutazione tecnica  

(art. 17 cpv. 7 LPro­dC)

1 Al­la pro­ce­du­ra per la no­mi­na di ul­te­rio­ri or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca van­no ap­pli­ca­te, per ana­lo­gia, le di­spo­si­zio­ni sul­la de­si­gna­zio­ne de­gli ar­ti­co­li 26–37 OAccD12.

2 L’UF­CL co­mu­ni­ca al­la SE­CO, ai fi­ni del­la no­ti­fi­ca, la de­no­mi­na­zio­ne, l’in­di­riz­zo e le aree di pro­dot­to per le qua­li è sta­to no­mi­na­to l’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca.

3 L’UF­CL con­trol­la le at­ti­vi­tà e la com­pe­ten­za de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca no­mi­na­ti, per ana­lo­gia, se­con­do il ca­pi­to­lo 3 OAccD e li va­lu­ta in re­la­zio­ne ai ri­spet­ti­vi re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 dell’ARR e all’al­le­ga­to 6.

4 Se un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca non sod­di­sfa più i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 2, l’UF­CL ri­ti­ra la no­mi­na di ta­le or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca per la per­ti­nen­te area di pro­dot­to.

5 L’UF­CL adot­ta orien­ta­men­ti per la va­lu­ta­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca.

6 I ca­po­ver­si 2, 3 e 5 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che all’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca uf­fi­cia­le di cui all’ar­ti­co­lo 31.

Art. 34 Coordinamento degli organismi di valutazione tecnica  

(art. 17 cpv. 4 e art. 18 cpv. 1 LPro­dC)

Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra scel­go­no sem­pre per un an­no un or­ga­ni­smo che rap­pre­sen­ti gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca sviz­ze­ri nell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca.

Art. 35 Indennità a favore degli organismi di valutazione tecnica  

(art. 18 cpv. 2 LPro­dC)

Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca sviz­ze­ri ri­ce­vo­no un’in­den­ni­tà per l’at­ti­vi­tà di tu­te­la de­gli in­te­res­si di stan­dar­diz­za­zio­ne del­la Sviz­ze­ra in se­no all’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca. L’in­den­ni­tà è con­ces­sa co­me se­gue:

a.
per l’am­mon­ta­re dei co­sti ef­fet­ti­vi in par­ti­co­la­re per:
1.
le quo­te di ade­sio­ne,
2.
le spe­se di viag­gio;
b.
se­con­do una ta­rif­fa ora­ria di 200 fran­chi per il di­spen­dio di tem­po per la par­te­ci­pa­zio­ne al­le se­du­te dell’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca.
Art. 36 Compiti del punto di contatto di prodotti da costruzione  

(art. 19 cpv. 3 LPro­dC)

1 Su ri­chie­sta di un’au­to­ri­tà com­pe­ten­te di uno Sta­to mem­bro dell’UE o dell’AELS o di un ope­ra­to­re eco­no­mi­co, il pun­to di con­tat­to di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne met­te a di­spo­si­zio­ne:

a.
le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li a un de­ter­mi­na­to pro­dot­to da co­stru­zio­ne–ti­po;
b.
le in­for­ma­zio­ni di con­tat­to con gli or­ga­ni­smi re­spon­sa­bi­li dell’ese­cu­zio­ne del­le pre­scri­zio­ni tec­ni­che;
c.
le in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti i mez­zi di ri­cor­so ge­ne­ral­men­te di­spo­ni­bi­li in ca­so di con­tro­ver­sie tra le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti e un ope­ra­to­re eco­no­mi­co;
d.
le in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li in Sviz­ze­ra per in­cor­po­ra­re, mon­ta­re o in­stal­la­re un de­ter­mi­na­to pro­dot­to da co­stru­zio­ne–ti­po.

2 Per la mes­sa a di­spo­si­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c, il pun­to di con­tat­to di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne non può chie­de­re al­cu­na in­den­ni­tà.

3 Il pun­to di con­tat­to di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne de­ve par­te­ci­pa­re a re­ti di in­for­ma­zio­ne in­ter­na­zio­na­li per lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni con pun­ti di con­tat­to di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne este­ri.

4 Il pun­to di con­tat­to di pro­dot­ti da co­stru­zio­ne de­ve es­se­re in gra­do di svol­ge­re le pro­prie fun­zio­ni in mo­do da evi­ta­re con­flit­ti di in­te­res­si.

Sezione 5: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

Art. 37 Organi di vigilanza del mercato  

(art. 29 cpv. 3 e 4 LPro­dC)

1 Il con­trol­lo del ri­spet­to del­le pre­scri­zio­ni sull’im­mis­sio­ne in com­mer­cio spet­ta: al­le or­ga­niz­za­zio­ni spe­cia­liz­za­te de­si­gna­te dall’UF­CL.

2 L’UF­CL può af­fi­da­re a uf­fi­ci can­to­na­li com­pi­ti di con­trol­lo.

3 L’UF­CL di­sci­pli­na le com­pe­ten­ze de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to se­con­do il ca­po­ver­so 1.

Art. 38 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni  

(art. 29 cpv. 4 LPro­dC)

1 Gli or­ga­ni di ese­cu­zio­ne del­la leg­ge del 13 mar­zo 196413 sul la­vo­ro vi­gi­la­no, nell’am­bi­to del­la lo­ro at­ti­vi­tà, af­fin­ché i da­to­ri di la­vo­ro uti­liz­zi­no pro­dot­ti da co­stru­zio­ne con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni di si­cu­rez­za.

2 Gli or­ga­ni di ese­cu­zio­ne no­ti­fi­ca­no all’UF­CL e agli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to di cui all’ar­ti­co­lo 37 ca­po­ver­so 1 i pro­dot­ti che pre­sen­ta­no o si pre­sup­po­ne pre­sen­ti­no ca­ren­ze in ma­te­ria di si­cu­rez­za.

3 Gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to pos­so­no chie­de­re all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni14, per un pe­rio­do li­mi­ta­to, in­for­ma­zio­ni sull’im­por­ta­zio­ne di pro­dot­ti de­si­gna­ti con pre­ci­sio­ne.

13 RS 822.11

14 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RS 170.512.1), con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 39 Procedura degli organi di vigilanza del mercato  

(art. 34 cpv. 1 LPro­dC)

La leg­ge fe­de­ra­le del 20 di­cem­bre 196815 sul­la pro­ce­du­ra am­mi­ni­stra­ti­va si ap­pli­ca pa­ri­men­ti agli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to non sot­to­po­sti al di­rit­to pub­bli­co.

Art. 40 Coordinamento e informazione degli organi di vigilanza del mercato  

(art. 29 LPro­dC)

1 L’UF­CL coor­di­na i com­pi­ti ese­cu­ti­vi de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to, in par­ti­co­la­re:

a.
l’ese­cu­zio­ne di pro­gram­mi di pro­ve a cam­pio­ne;
b.
le mi­su­re cor­ret­ti­ve in ca­so di pro­dot­ti pe­ri­co­lo­si o non con­for­mi.

2 Gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to si in­for­ma­no re­ci­pro­ca­men­te e co­mu­ni­ca­no le lo­ro in­for­ma­zio­ni all’UF­CL.

3 Gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to se­gna­la­no all’UF­CL i pro­dot­ti che non sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni di si­cu­rez­za in­di­can­do le mi­su­re ne­ces­sa­rie.

4 Se ema­na­no una de­ci­sio­ne, gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to ne in­via­no una co­pia all’UF­CL.

Art. 41 Commissione federale dei prodotti da costruzione  

(art. 30 LPro­dC)

1 La Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dei pro­dot­ti da co­stru­zio­ne (art. 30 LPro­dC) si com­po­ne di 15 mem­bri al mas­si­mo. Es­si rap­pre­sen­ta­no se­gna­ta­men­te gli in­te­res­si dell’in­du­stria edi­li­zia, de­gli or­ga­ni­smi de­si­gna­ti, de­gli or­ga­ni di nor­ma­liz­za­zio­ne, del­la ri­cer­ca e dei con­su­ma­to­ri.

2 L’UF­CL ge­sti­sce la se­gre­te­ria.

3 La Com­mis­sio­ne può for­mu­la­re rac­co­man­da­zio­ni.

4 Per adem­pie­re i suoi com­pi­ti può far ca­po a spe­cia­li­sti in­di­pen­den­ti.

Art. 42 Emolumenti  

(art. 33 LPro­dC)

1 Le au­to­ri­tà e le or­ga­niz­za­zio­ni che svol­go­no com­pi­ti ese­cu­ti­vi in vir­tù del­la LPro­dC o del­la pre­sen­te or­di­nan­za ri­scuo­to­no emo­lu­men­ti se:

a.
i con­trol­li nell’am­bi­to del­la vi­gi­lan­za del mer­ca­to han­no da­to adi­to a con­te­sta­zio­ni;
b.
un ope­ra­to­re eco­no­mi­co o un or­ga­ni­smo di cui al­la Se­zio­ne 4 del­la pre­sen­te or­di­nan­za di­spo­ne de­ci­sio­ni o al­tri prov­ve­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi.

2 Det­te au­to­ri­tà e or­ga­niz­za­zio­ni fat­tu­ra­no se­pa­ra­ta­men­te i co­sti del­le pre­sta­zio­ni for­ni­te da ter­zi.

Art. 43 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo  

(art. 33 LPro­dC)

1 I se­guen­ti emo­lu­men­ti ven­go­no cal­co­la­ti in fun­zio­ne del di­spen­dio di tem­po:

a.
gli emo­lu­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 42 ca­po­ver­so 1;
b.
gli emo­lu­men­ti per la no­mi­na e i con­trol­li di or­ga­ni­smi de­si­gna­ti e or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne tec­ni­ca no­mi­na­ti.

2 La ta­rif­fa ora­ria am­mon­ta a 200 fran­chi. Vie­ne ade­gua­ta pe­rio­di­ca­men­te dall’UF­CL in ba­se all’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo.

3 Per i con­trol­li ur­gen­ti o ef­fet­tua­ti al di fuo­ri del nor­ma­le ora­rio di la­vo­ro può es­se­re ri­scos­so un sup­ple­men­to fi­no al 50 per cen­to dell’emo­lu­men­to or­di­na­rio.

Art. 44 Indennità per compiti di vigilanza del mercato  

(art. 33 cpv. 2 LPro­dC)

1 Per i com­pi­ti di vi­gi­lan­za del mer­ca­to svol­ti da au­to­ri­tà e or­ga­niz­za­zio­ni pri­va­te in­ca­ri­ca­te è con­ces­sa un’in­den­ni­tà pa­ri all’am­mon­ta­re dei co­sti ef­fet­ti­vi (spe­se per be­ni e ser­vi­zi e di­spen­dio di tem­po) per:

a.
l’ese­cu­zio­ne di pro­gram­mi di pro­ve a cam­pio­ne;
b.
i con­trol­li che non han­no da­to adi­to a con­te­sta­zio­ni.

2 L’in­den­ni­tà è cal­co­la­ta in ba­se a una ta­rif­fa ora­ria di 200 fran­chi. L’in­den­ni­tà per il di­spen­dio di tem­po è ret­ta dall’ar­ti­co­lo 43 ca­po­ver­so 2.

Art. 45 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti  

(art. 33 LPro­dC)

1 Se la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spo­ne al­tri­men­ti, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 200416 su­gli emo­lu­men­ti (OgeEm).

2 Per i con­trol­li e le de­ci­sio­ni de­gli or­ga­ni di vi­gi­lan­za del mer­ca­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 37 ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 2 e 6–14 OgeEm.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 46 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 27 no­vem­bre 200017 sui pro­dot­ti da co­stru­zio­ne è abro­ga­ta.

17 [RU 2001 100; 2006 4291IV; 2010 2631 all. n. 4]

Art. 47 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ot­to­bre 2014.

Allegato 1

(art. 1)

Requisiti di base delle opere di costruzione

Per i settori qui di seguito si applicano i seguenti requisiti di base delle opere di costruzione:

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la realizzazione e l’uso non provochino:

a.
il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b.
gravi e inammissibili deformazioni;
c.
danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d.
danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

a.
la capacità portante dell’edificio possa essere presunta per un periodo di tempo determinato;
b.
la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
c.
la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
d.
gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
e.
si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita18, una minaccia per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

a.
sviluppo di gas tossici;
b.
emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili, gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna;
c.
emissioni di radiazioni pericolose;
d.
dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
e.
dispersione di sostanze pericolose nell’acqua potabile o di sostanze aventi un impatto negativo su di essa;
f.
scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
g.
umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

18 Secondo l’art. 2 n. 28 del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializza­zione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, versione della GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, per «ciclo di vita» s’intendono le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

4. Sicurezza e accessibilità nell’uso

4.1 Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti.

4.2 In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l’uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a.
il riutilizzo e la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b.
la durabilità delle opere di costruzione;
c.
l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Allegato 2

(art. 4 cpv. 1)

Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e organismi coinvolti

1. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto–tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i seguenti sistemi:

1.1. Sistema 1+

a.
Il fabbricante effettua:
i.
il controllo della produzione in fabbrica,
ii.
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto;
b.
l’organismo di certificazione del prodotto designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo:
i.
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto,
ii.
ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica,
iii.
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica,
iv.
prove di controllo di campioni prelevati dall’organismo di certificazione del prodotto nello stabilimento di fabbricazione o nei depositi del fabbricante.

1.2. Sistema 1

a.
Il fabbricante effettua:
i.
il controllo della produzione in fabbrica,
ii.
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto;
b.
l’organismo di certificazione del prodotto designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo:
i.
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto,
ii.
ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica,
iii.
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.3. Sistema 2+

a.
Il fabbricante effettua:
i.
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto,
ii.
il controllo della produzione in fabbrica,
iii.
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto;
b.
l’organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo:
i.
ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica,
ii.
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.4. Sistema 3

a.
Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
b.
il laboratorio di prova designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5. Sistema 4

a.
Il fabbricante effettua:
i.
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto,
ii.
il controllo della produzione in fabbrica;
b.
l’organismo designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC non ha compiti da svolgere.

1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

Gli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC che svolgono i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come pure i fab­bricanti che svolgono i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC e i fabbricanti non svolgono quindi i compiti di cui ai punti 1.1 b) i), 1.2 b) i), 1.3 a) i), 1.4 b) e 1.5 a) i).

2. Organismi coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione

Riguardo alla funzione degli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC, coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

1.
organismo di certificazione del prodotto: un organismo designato secondo la sezione 4 per certificare la costanza della prestazione o riconosciuto per tale attività secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC;
2.
organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo designato secondo la sezione 4 per certificare il controllo della produzione in fabbrica o riconosciuto per tale attività secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC;
3.
laboratorio di prova: un laboratorio designato secondo la sezione 4 o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC che misura, esamina, verifica, calcola o valuta in altro modo la prestazione dei prodotti da costruzione.

Allegato 3

(art. 8 cpv. 5)

Dichiarazione di prestazione

n.

1.
Codice di identificazione unico del prodotto–tipo:
2.
Uso o usi:
3.
Fabbricante:
4.
Mandatario:
5.
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:
6. a) Norma armonizzata:
Organismo o organismi designati secondo la sezione 4 o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC:
6. b)
Documento per la valutazione europea:
Valutazione tecnica europea:
Organismo di valutazione tecnica:
Organismo o organismi designati secondo la sezione 4 o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC:
7.
Prestazione o prestazioni dichiarate:
8.
Documentazione adeguata per i fini di cui agli articoli 5–7:

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla o alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmata a nome e per conto del fabbricante da:

[nome]

[luogo] [data]

[firma]

Allegato 4

(art. 21 cpv. 1)

Requisiti per gli organismi designati

1. Un organismo designato svizzero è istituito a norma del diritto svizzero e ha personalità giuridica.

2. Un organismo designato è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse.

3. Un organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, gli acquirenti, i proprietari, gli utilizzatori o gli addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti.

4. Un organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall’intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati designati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. Un organismo designato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l’obiettività e l’impar­zialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

6. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo designato e il suo personale devono svolgere i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo speci­fico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

7. Un organismo designato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell’allegato 2 e per le quali è stato designato, sia che tali compiti siano svolti dall’organismo designato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

8. In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato designato, l’organismo designato deve disporre:

a.
del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
b.
delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo designato dalle altre attività;
c.
delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

9. Un organismo designato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato designato e ha accesso all’insieme delle apparecchiature o degli impianti necessari.

10. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l’organismo è stato designato possiede:

a.
una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell’ambito per il quale l’organismo è stato designato;
b.
conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l’autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
c.
conoscenza e comprensione adeguate delle specifiche tecniche armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni della LProdC e della presente ordinanza;
d.
la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

11. L’organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale addetto alle valutazioni devono essere imparziali.

La remunerazione del gruppo dirigente dell’organismo designato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

12. Un organismo designato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o che l’autorità statale stessa non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.

13. L’UFCL può fissare requisiti minimi concernenti l’estensione e la somma della copertura per l’assicurazione di responsabilità civile per l’entità e il tipo di rischi assunti probabilmente dall’organismo designato.

14. Il personale dell’organismo designato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell’allegato 2, tranne che nei confronti dell’UFCL. Sono tutelati i diritti di proprietà.

15. L’organismo designato partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento europeo degli organismi designati e del gruppo di coordinamento svizzero degli organismi designati, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato. Deve applicare in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dal primo gruppo di coordinamento menzionato.

Allegato 5

(art. 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1)

Aree di prodotto dell’attività degli organismi di valutazione tecnica

Codice dell’area

Area di prodotto

1

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo normale/alleggerito/aerato autoclavato

2

Porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati

3

Membrane, comprese membrane ad applicazione liquida e kit (per il contenimento dell’acqua e/o del vapore acqueo)

4

Prodotti per isolamento termico
kit/sistemi compositi di isolamento

5

Appoggi strutturali
perni per connessioni strutturali

6

Camini, condotti e prodotti specifici

7

Prodotti in gesso

8

Geotessili, geomembrane e prodotti correlati

9

Facciate continue/rivestimenti/vetrature strutturali

10

Impianti fissi antincendio (allarme/rivelazione/segnalazione di incendio, impianti fissi di estinzione incendi, sistemi per il controllo di fumo e di calore e sistemi di prevenzione e protezione dalle esplosioni)

11

Impianti sanitari

12

Impianti fissi per il traffico, apparecchiature stradali

13

Prodotti/elementi e accessori in legno per strutture

14

Pannelli ed elementi a base di legno

15

Cementi, calci e altri leganti idraulici

16

Acciaio per calcestruzzo armato e precompresso (e accessori)
sistemi per la post-tensione del calcestruzzo

17

Muratura e prodotti connessi
blocchi in muratura, malte e accessori

18

Prodotti per reti fognarie

19

Pavimentazioni

20

Prodotti e accessori per strutture metalliche

21

Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti
kit divisori interni

22

Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori
kit per coperture

23

Prodotti per la costruzione di strade

24

Aggregati

25

Adesivi per costruzione

26

Prodotti relativi a calcestruzzo, malta e malta per iniezione,

27

Apparecchiature da riscaldamento

28

Condotte, serbatoi e accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano

29

Prodotti da costruzione in contatto con acqua destinata al consumo umano

30

Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi

31

Cavi elettrici, di controllo e di comunicazione

32

Mastici per giunti

33

Fissaggi

34

Kit per edifici, unità, elementi prefabbricati

35

Dispositivi tagliafuoco, sigillanti e prodotti protettivi dal fuoco
prodotti ignifughi

36

Ulteriori/altri

Allegato 6

(art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 3)

Requisiti degli organismi di valutazione tecnica

Competenza

Descrizione della competenza

Requisiti

1. Analisi dei rischi

Individuare possibili rischi e benefici dell’uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate / consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta installati nelle opere di costruzione.

Un organismo di valutazione tecnica ha personalità giuridica.

Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse partico­lare.

Un organismo di valutazione tecnica dispone inoltre di personale con le seguenti caratteristiche:

a)
obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;
b)
conoscenza approfondita della normativa vigente e degli altri requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo alle aree di prodotto per le quali deve essere designato;
c)
comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato;
d)
conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici a esso connessi;
e)
conoscenza approfondita delle norme armonizzate designate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato;
f)
adeguate competenze linguistiche.

La retribuzione del personale dell’organismo di valutazione tecnica non dipende dal numero di valutazioni effettuate né dai risultanti di tali valutazioni.

2. Determinazione dei criteri tecnici

Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto al soddisfacimento delle normative applicabili;

fornire l’informazione tecnica necessaria a coloro che partecipano al processo di costruzione come potenziali utilizzatori dei prodotti da costruzione (fabbricanti, progettisti, contraenti, installatori).

3. Definizione dei metodi di valutazione

Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell’attuale stato della tecnica.

4. Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica

Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante il processo di fabbricazione.

Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un organismo di valutazione tecnica dispone di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi produttivi e caratteristiche del prodotto.

5. Valutazione del prodotto

Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.

Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un organismo di valutazione tecnica dispone dei mezzi necessari e dell’attrezzatura per valutare le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell’ambito delle aree di prodotto per le quali deve essere designato.

6. Gestione generale

Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.

Un organismo di valutazione tecnica:

a)
ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi corretti;
b)
dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della riservatezza delle informazioni sensibili nell’ambito dell’organismo di valutazione tecnica e di tutti i suoi partner;
c)
dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti pertinenti;
d)
dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;
e)
dispone di una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e reclami.

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