Ordinanza
sui prodotti da costruzione
(OProdC)
del 27 agosto 2014 (Stato 9 dicembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20141 sui prodotti da costruzione (LProdC);
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR3);
in esecuzione dell’Allegato I della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
ordina:
Sezione 1: Condizioni per l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione
Art. 1 Requisiti di base delle opere di costruzione
(art. 3 cpv. 2 e 3 LProdC)
I requisiti di base delle opere di costruzione vengono concretizzati nell’allegato 1.
Art. 2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione
(art. 3 cpv. 4 e art. 8 cpv. 3 LProdC)
1 Previa consultazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC), l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) designa gli atti normativi dell’Unione europea (UE) che:
- a.
- definiscono le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione per le quali, conformemente all’articolo 8 capoverso 3 LProdC, il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto;
- b.
- definiscono i livelli di soglia di cui all’articolo 8 capoverso 3 LProdC per la prestazione del prodotto da soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali di quest’ultimo.
2 L’UFCL tiene sul suo sito Internet un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali.
3 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC) e facendo riferimento alle specifiche tecniche armonizzate, l’UFCL designa i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che il fabbricante deve rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione. Esso pubblica a tale scopo nel Foglio federale un elenco, aggiornandolo regolarmente.
Art. 3 Designazione di atti normativi per la definizione di classi di prestazione e per la classificazione di prodotti da costruzione in livelli o classi di prestazione
(Art. 7 cpv. 1 LProdC)
Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC), l’UFCL designa gli atti normativi dell’UE che stabiliscono:
- a.
- le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione;
- b.
- le condizioni alle quali si ritiene che, senza prove o senza ulteriori prove, un prodotto da costruzione rientri in un certo livello di soglia o una certa classe di prestazione.
Art. 4 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione
(art. 6 LProdC)
1 La procedura di valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali vengono effettuate secondo uno dei sistemi contenuti nell’allegato 2 numero 1.
2 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC), l’UFCL designa gli atti normativi dell’UE che definiscono quali sistemi vanno applicati a quale prodotto da costruzione o a quale famiglia di prodotti da costruzione o a quale caratteristica essenziale.
Art. 5 Procedure semplificate per determinare il prodotto-tipo
(art. 6 cpv. 3 lett. a LProdC)
1 In conformità con la specifica tecnica armonizzata designata applicabile o con l’atto normativo designato applicabile secondo l’articolo 3 lettera b, un fabbricante, riguardo a una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che immette in commercio, può dichiarare senza ulteriore esame o calcolo che il prodotto corrisponde a un dato livello o a una data classe di prestazione.
2 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova ottenuti per un altro prodotto, o su parte di essi, se:
- a.
- il suo prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
- b.
- il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto–tipo dell’altro prodotto da costruzione già fabbricato il cui fabbricante ha sottoposto a prove in conformità con la medesima norma tecnica armonizzata designata; e
- c.
- ha l’autorizzazione dell’altro fabbricante di usare tali risultati di prova.
3 In un caso di cui al capoverso 2 l’altro fabbricante rimane responsabile dell’esattezza, dell’affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.
4 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti, o su parte di essi, se:
- a.
- il suo prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata designata;
- b.
- il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che esso stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente;
- c.
- il fornitore ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata; e
- d.
- ha l’autorizzazione del fornitore in questione di usare i risultati di prova ottenuti.
5 In un caso di cui al capoverso 4 il fornitore rimane responsabile dell’esattezza, dell’affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.
6 In caso di procedura semplificata di cui ai capoversi 1, 2 e 4, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione adeguata di rispettare le condizioni della procedura scelta.
7 Se il prodotto da costruzione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 di cui all’allegato 2 numero 1, la documentazione richiesta al capoverso 6 è verificata da un organismo di certificazione del prodotto di cui all’allegato 2 numero 2.1.
Art. 6 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
(art. 6 cpv. 3 lett. b LProdC)
1 Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l’articolo 12 capoverso 1 LProdC possono procedere alle seguenti semplificazioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato 2 numero 1:
- a.
- se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto–tipo in base a prove di tipo con altri metodi;
- b.
- le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.
2 Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione adeguata di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.
Art. 7 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie
(art. 6 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Il fabbricante di un prodotto da costruzione può sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile di cui all’allegato 2 numero 1, riguardante la valutazione della prestazione, se il prodotto da costruzione:
- a.
- rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l’articolo 12 capoverso 1 LProdC;
- b.
- è fabbricato in un unico esemplare a seguito di una specifica ordinazione o su specifica del committente in un processo non in serie; e
- c.
- è installato in una singola e identificata opera di costruzione.
2 Mediante una documentazione adeguata, contenente una descrizione dei metodi applicati, il fabbricante dimostra di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.
3 Se il prodotto da costruzione di cui al capoverso 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile sarebbe il sistema 1+ o 1 di cui all’allegato 2 numero 1, la documentazione adeguata è verificata da un organismo di certificazione del prodotto di cui all’allegato 2 numero 2.1.
Art. 8 Contenuto della dichiarazione di prestazione
(art. 8 cpv. 6 LProdC)
1 La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- il rinvio al prodotto–tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
- b.
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato 2 numero 1;
- c.
- il numero di riferimento e la data di pubblicazione della specifica tecnica armonizzata designata usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- d.
- se del caso, il numero di riferimento attribuito dal fabbricante alla documentazione utilizzata ai fini di cui agli articoli 5–7 e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.
2 La dichiarazione di prestazione contiene quanto segue:
- a.
- gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
- b.
- un elenco delle caratteristiche essenziali stabilite in queste specifiche tecniche armonizzate per gli usi previsti dichiarati;
- c.
- la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti agli usi previsti dichiarati;
- d.
- se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione e, ove necessario, sulla base di un calcolo, in relazione a quelle caratteristiche essenziali determinate in conformità con l’articolo 2 capoverso 1; e
- e.
- l’indicazione delle lettere «NPD» («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non è dichiarata la prestazione.
3 Inoltre, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti gli usi previsti per i quali occorre tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni o delle Parti all’ARR e alla Convenzione AELS relative agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.
4 Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
5 La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all’allegato 3.
Art. 9 Messa a disposizione della dichiarazione di prestazione
(art. 10 cpv. 1 lett. a e b e art. 10 cpv. 3 LProdC)
1 Per ciascun prodotto per il quale occorre redigere una dichiarazione di prestazione, quest’ultima deve essere messa a disposizione in forma cartacea o elettronica.
2 Se a un utilizzatore è fornito un lotto dello stesso prodotto, esso deve essere accompagnato soltanto da un esemplare della dichiarazione di prestazione.
3 Se un utilizzatore lo esige, gli deve essere messa a disposizione una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.
4 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC), l’UFCL designa gli atti normativi dell’UE che
- a.
- stabiliscono le condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione su un sito web;
- b.
- stabiliscono, per famiglie di prodotti da costruzione sulla base dell’aspettativa di vita o della rilevanza del prodotto da costruzione per le opere di costruzione, il termine di conservazione della dichiarazione di prestazione e della documentazione tecnica dall’immissione in commercio di un prodotto da costruzione.
5 Il termine fissato ai sensi del capoverso 4 lettera b si applica anche quale termine ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LProdC dall’immissione in commercio del prodotto da costruzione. Se non è stato fissato un termine divergente ai sensi del capoverso 4 lettera b, esso è in entrambi i casi di 10 anni dall’immissione in commercio del prodotto da costruzione.
6 La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale.
Sezione 2: Prescrizioni per gli operatori economici
Art. 10 Prescrizioni per i fabbricanti
(art. 10 cpv. 1 LProdC)
1 Quale base della dichiarazione di prestazione, il fabbricante redige una documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti, relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
2 Il fabbricante immette in commercio o mette a disposizione sul mercato unicamente prodotti che soddisfano i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 4 LProdC.
3 Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, i seguenti obblighi del fabbricante si applicano per analogia.
4 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione conformemente al termine di cui all’articolo 9 capoverso 4 lettera b e capoverso 5.
5 Il fabbricante garantisce mediante pertinenti procedure che la prestazione dichiarata sia assicurata durevolmente nel caso di una produzione in serie. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto–tipo e alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Se risulta necessario per assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato, dispone indagini e, se del caso, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.
6 Il fabbricante assicura che i suoi prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto da costruzione non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
7 Il fabbricante indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l’indirizzo cui può essere contattato. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
8 Se mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, il fabbricante assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza. Tali informazioni devono segnalare il potenziale di rischio specifico del prodotto da costruzione. A seconda del prodotto da costruzione, tali informazioni possono essere rese note mediante:
- a.
- l’etichettatura e la presentazione del prodotto;
- b.
- l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione e la manutenzione del prodotto;
- c.
- avvertenze e consigli di prudenza.
9 Le informazioni sulla sicurezza devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Gli articoli 8 e 11 dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti si applicano a titolo completivo.
10 Un fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da costruzione che ha immesso in commercio o che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non soddisfi altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, adotta immediatamente le misure correttive necessarie affinché il prodotto da costruzione risponda ai requisiti, lo ritira o lo richiama.
11 Se constata che il suo prodotto da costruzione presenta rischi, il fabbricante comunica al competente organo di vigilanza del mercato, in una lingua ufficiale o in inglese:
- a.
- tutte le informazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto da costruzione;
- b.
- una descrizione completa del rischio che può presentare il prodotto da costruzione;
- c.
- tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
- d.
- le misure adottate per prevenire il rischio, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro o richiamo.
Art. 11 Prescrizioni per gli importatori
(art. 10 cpv. 1 LProdC)
1 Un importatore immette in commercio solamente prodotti da costruzione che soddisfano le condizioni della LProdC e della presente ordinanza.
2 Prima di immettere in commercio un prodotto da costruzione, l’importatore si accerta che:
- a.
- il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione;
- b.
- il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’articolo 10 capoverso 1 e la dichiarazione di prestazione ai sensi dell’articolo 8 LProdC;
- c.
- il prodotto da costruzione sia accompagnato dai documenti necessari; e
- d.
- il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 10 capoversi 6 e 7.
3 Se un importatore ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, immette il prodotto da costruzione in commercio soltanto quando è conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponde ai requisiti o dopo che la dichiarazione di prestazione è stata corretta. Se il prodotto da costruzione presenta un rischio, l’importatore lo notifica al fabbricante e agli organi di vigilanza del mercato.
4 L’importatore indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l’indirizzo cui può essere contattato.
5 Se mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, l’importatore assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulla sicurezza. Per queste ultime, si applica per analogia l’articolo 10 capoversi 8 e 9.
6 Finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, l’importatore garantisce che le condizioni di conservazione o di trasporto non lo alterino a un punto tale da non corrispondere più alla dichiarazione di prestazione o da non essere più conforme agli altri requisiti di cui alla LProdC e alla presente ordinanza.
7 Se risulta necessario per assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, l’importatore esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato, dispone indagini e, se del caso, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.
8 Per il periodo di cui all’articolo 10 capoverso 4, l’importatore tiene una dichiarazione di prestazione a disposizione del competente organo di vigilanza del mercato e garantisce che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale organo.
9 L’articolo 10 capoversi 2, 3, 10 e 11 si applica per analogia all’importatore.
Art. 12 Prescrizioni per i mandatari
(art. 10 cpv. 1 LProdC)
1 Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
2 Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Nel mandato sono trasferiti al mandatario almeno i seguenti compiti:
- a.
- il mandatario tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione degli organi di vigilanza del mercato durante il termine di cui all’articolo 9 capoversi 4 lettera b e 5;
- b.
- su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario fornisce loro tutte le informazioni e tutti i documenti per provare che il prodotto da costruzione è conforme alla dichiarazione di prestazione e soddisfa gli altri requisiti della LProdC e della presente ordinanza;
- c.
- su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario collabora con essi a tutte le misure prese per prevenire i rischi che possono presentare prodotti da costruzione, sempre che le misure facciano parte dei compiti specificati nel suo mandato.
3 La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.
Art. 13 Prescrizioni per i distributori
(art. 10 cpv. 1 LProdC)
1 Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, il distributore si accerta che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti dalla LProdC e dalla presente ordinanza. Per le informazioni sulla sicurezza, si applica per analogia l’articolo 10 capoversi 8 e 9. Il distributore si assicura altresì che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 10 capoversi 6 e 7 e all’articolo 11 capoverso 4.
2 Se ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, il distributore mette il prodotto da costruzione a disposizione sul mercato solamente quando è conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponde a questi altri requisiti o dopo che la dichiarazione di prestazione è stata corretta.
3 Inoltre, se il prodotto da costruzione presenta un rischio, il distributore lo notifica al fabbricante, all’importatore e al competente organo di vigilanza del mercato.
4 L’articolo 10 capoversi 2, 3, 10 e 11 e l’articolo 11 capoverso 6 si applicano per analogia al distributore.
Sezione 3: Specifiche tecniche
Art. 14 Contenuti delle norme tecniche armonizzate
(art. 11 e art. 12 LProdC)
Affinché possa essere designata, una norma tecnica armonizzata deve contenere quanto segue:
- a.
- i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal mandato, con riferimento a un uso previsto dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione della norma;
- b.
- ove appropriato, metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati;
- c.
- normative riguardanti il controllo della produzione in fabbrica applicabile, tenuto conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato; e
- d.
- i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Art. 15 Designazione delle norme tecniche armonizzate
(art. 12 cpv. 1 LProdC)
1 L’UFCL designa nel Foglio federale il titolo delle norme armonizzate, il riferimento e l’indicazione dell’ente presso cui sono ottenibili e aggiorna regolarmente l’elenco.
2 L’elenco contiene anche indicazioni sul periodo in cui, oltre a una specifica tecnica esistente, è possibile usare la norma armonizzata designata (periodo di coesistenza). A tal fine, vale quanto segue:
- a.
- dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare la norma tecnica armonizzata designata secondo il capoverso 1 per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione della norma;
- b.
- scaduto il periodo di coesistenza, è possibile usare soltanto la norma tecnica armonizzata designata secondo il capoverso 1 quale base per redigere la dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione della norma. Rimangono applicabili gli articoli 5–7.
3 Alla data di designazione della norma tecnica armonizzata di cui all’allegato 1, gli organismi di normalizzazione nazionali sono tenuti a introdurre le norme tecniche armonizzate quale unica norma applicabile per il pertinente ambito normativo.
4 Se nello stesso ambito normativo di una norma tecnica armonizzata, designata secondo il capoverso 1, esistono norme nazionali, queste devono essere abrogate dagli organismi di normalizzazione nazionali con la fine del periodo di coesistenza.
5 Con la designazione sono inoltre applicabili i seguenti elementi che eventualmente possono essere contenuti in una norma tecnica armonizzata:
- a.
- le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione;
- b.
- le condizioni alle quali si ritiene che, senza prove o senza ulteriori prove, un prodotto da costruzione rientri in un certo livello o in una certa classe di prestazione.
Art. 16 Designazione di altre norme tecniche
(art. 12 cpv. 2 LProdC)
L’UFCL designa nel Foglio federale il titolo e il riferimento o l’ente presso cui sono ottenibili le altre norme tecniche che possono essere designate secondo l’articolo 12 capoverso 2 LProdC e aggiorna regolarmente l’elenco.
Art. 17 Obblighi degli organismi di valutazione tecnica nella procedura per l’elaborazione di un documento per la valutazione europea
(art. 13 cpv. 4 LProdC)
1 Se il fabbricante presenta a un organismo di valutazione tecnica una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto da costruzione, il fabbricante e l’organismo di valutazione tecnica responsabile in seguito alla presentazione della richiesta concludono un accordo sulla tutela del segreto commerciale e della riservatezza, sempre che il primo lo richieda.
2 In seguito, il fabbricante sottopone all’organismo di valutazione tecnica un fascicolo tecnico che descrive il prodotto da costruzione, l’uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica.
3 L’organismo di valutazione tecnica cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante come procedere nel modo seguente:
- a.
- se il prodotto da costruzione rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, l’organismo di valutazione tecnica informa il fabbricante che per il prodotto da costruzione non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;
- b.
- se il prodotto da costruzione rientra interamente nell’ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, l’organismo di valutazione tecnica informa il fabbricante che questo documento per la valutazione europea servirà da base per la valutazione tecnica europea da redigere;
- c.
- se il prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, l’organismo di valutazione tecnica consegue un documento per la valutazione europea conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LProdC.
4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c, l’organismo di valutazione tecnica informa l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e l’UFCL del contenuto della richiesta e del riferimento a un atto normativo, designato conformemente all’articolo 4 capoverso 2 e relativo alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che l’organismo di valutazione tecnica intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di un pertinente atto normativo.
5 Nei casi di cui al capoverso 3 lettera c, il fabbricante e l’organismo di valutazione tecnica stipulano entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico un accordo per redigere la valutazione tecnica europea nel quale è definito il programma di lavoro per l’elaborazione del documento per la valutazione europea. L’accordo disciplina in particolare:
- a.
- in che modo va elaborato il mandato nell’ambito dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica;
- b.
- in che modo va composto il gruppo di lavoro designato per l’area di prodotto in questione da costituire nell’ambito dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica;
- c.
- in che modo vuole collaborare l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica per il disbrigo dei mandati.
6 Nei casi di cui al capoverso 3 lettera b, sempre entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico, il fabbricante e l’organismo di valutazione tecnica stipulano un accordo per redigere la valutazione tecnica europea basandosi su un documento per la valutazione europea già esistente.
7 La richiesta di cui al capoverso 1 e l’accordo di cui ai capoversi 5 e 6 devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.
8 L’organismo di valutazione tecnica responsabile coordina il gruppo di lavoro, presso l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, che elabora un progetto di documento per la valutazione europea.
9 L’organismo di valutazione tecnica responsabile dà comunicazione del progetto di documento per la valutazione europea al fabbricante, che dispone di 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni.
10 Quando l’organismo di valutazione tecnica responsabile ha pubblicato la prima valutazione tecnica europea sulla base di un documento per la valutazione europea, quest’ultimo può essere adeguato, se necessario. Si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 2 LProdC.
Art. 18 Requisiti per il contenuto del documento per la valutazione europea
(art. 14 cpv. 2 LProdC)
1 Un documento per la valutazione europea elaborato in virtù dell’articolo 13 LProdC o conformemente alle disposizioni dell’ARR può essere designato solamente se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata e la sua prestazione in relazione alle sue caratteristiche essenziali non può essere valutata pienamente da una simile norma, in particolare perché:
- a.
- il prodotto da costruzione non rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
- b.
- per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma tecnica armonizzata designata non è appropriato; oppure
- c.
- la norma tecnica armonizzata designata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
2 Per essere designato, un documento per la valutazione europea deve inoltre contenere quanto segue:
- a.
- almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l’elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto da costruzione in base all’intendimento del fabbricante e convenute tra quest’ultimo e l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica;
- b.
- i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali; e
- c.
- i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
3 Per valutare adeguatamente la prestazione del prodotto da costruzione in relazione a talune sue caratteristiche, quali parti integranti in un documento per la valutazione europea possono essere utilizzati metodi e criteri esistenti che:
- a.
- sono contenuti in altre specifiche tecniche armonizzate;
- b.
- sono contenuti in orientamenti per benestare tecnici europei ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 LProdC; oppure
- c.
- sono utilizzati in benestare tecnici europei rilasciati prima del 1° luglio 2013.
Art. 19 Designazione dei documenti per la valutazione europea
(art. 14 cpv. 1 LProdC)
1 L’UFCL designa nel Foglio federale il titolo dei documenti per la valutazione europea e l’indicazione dell’ente presso cui sono ottenibili e aggiorna regolarmente l’elenco.
2 Alla data di designazione dei documenti per la valutazione europea, gli organismi di valutazione tecnica domiciliati in Svizzera sono tenuti a non rilasciare più benestare tecnici nazionali o valutazioni tecniche comparabili nel settore dei documenti per la valutazione europea designati.
Art. 20 Valutazione tecnica europea
(art. 13 cpv. 4 LProdC)
1 Una valutazione tecnica europea contiene:
- a.
- la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, riguardante le caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dall’organismo di valutazione tecnica pertinente per l’uso previsto dichiarato; e
- b.
- i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato 2 numero 1.
2 Per stabilire il formato della valutazione tecnica europea, previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC), l’UFCL designa gli atti normativi dell’Unione europea che uniformano tale formato.
3 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, l’UFCL designa gli atti normativi dell’UE che possono adeguare la procedura prevista secondo l’articolo 13 LProdC per l’elaborazione di una valutazione tecnica europea sulla base di un documento per la valutazione europea.
Sezione 4: Organismi designati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti
Art. 21 Requisiti per gli organismi designati con compiti di parte terza indipendente
(art. 15 cpv. 3 lett. a LProdC)
1 Per poter essere designato e notificato, un organismo deve adempiere i requisiti dell’allegato 4.
2 Si applica inoltre, per analogia, l’articolo 25 capoversi 1 e 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).
Art. 22 Procedure
(art. 15 cpv. 3 lett. b LProdC)
1 Un organismo domiciliato in Svizzera che intende ottenere l’autorizzazione a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione presenta all’UFCL una domanda di designazione ai fini della notifica.
2 La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e delle procedure di valutazione o verifica per le quali l’organismo dichiara di essere competente.
3 Per poter essere designato, l’organismo richiedente deve provare, mediante un accreditamento secondo l’OAccD7, di adempiere i requisiti dell’articolo 21 per le attività e le procedure di cui al capoverso 2.
4 Alla procedura per la designazione vanno applicate, per analogia, le disposizioni sulla designazione degli articoli 26–37 OAccD.
5 La procedura di notifica è retta dalle disposizioni sulla designazione dell’ARR. A titolo complementare si applica l’articolo 25 capoverso 1 OAccD.
6 Una designazione contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e le caratteristiche essenziali per le quali l’organismo è competente.
7 Il riferimento a una specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto se l’organismo da designare svolgerà compiti di cui al capoverso 1 in uno dei seguenti settori:
- a.
- reazione al fuoco;
- b.
- resistenza al fuoco;
- c.
- comportamento in caso d’incendio esterno;
- d.
- potenza sonora;
- e.
- emissioni di sostanze pericolose.
Art. 23 Presunzione di conformità
(art. 15 cpv. 3 LProdC)
1 Un organismo designato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, che dimostra di soddisfare i criteri delle norme di accreditamento armonizzate internazionali applicabili di cui al capoverso 2, o parti di essi, si presume che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 21, purché le norme di accreditamento armonizzate applicabili prevedano tali requisiti.
2 Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:
- a.8
- per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): allegato 2 lettera h OAccD9;
- b.
- per laboratori di prova (allegato 2 numero 2.3): allegato 2 lettera a OAccD.
8 Correzione del 9 dic. 2014 (RU 2014 4439).
Art. 24 Modifica della notifica o della designazione
(art. 15 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)
1 Se accerta o viene informato che un organismo designato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 21 o non adempie i suoi obblighi, l’UFCL adotta le misure necessarie; il capitolo 3 dell’OAccD10 si applica per analogia.
2 Se del caso, l’UFCL limita, sospende o ritira la notifica, secondo la gravità dell’inosservanza di tali requisiti o obblighi da parte dell’organismo designato.
3 In caso di ritiro, limitazione o sospensione della designazione, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo designato, l’UFCL adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo:
- a.
- siano evase da un altro organismo designato; oppure
- b.
- siano messe a disposizione delle autorità notificanti estere responsabili e delle autorità di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
10 RS946.512
Art. 25 Contestazione della competenza degli organismi designati
(art. 15 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)
1 L’UFCL indaga su tutti i casi di cui viene a conoscenza riguardo a dubbi sulla competenza di un organismo designato o sul rispetto costante da parte dell’organismo designato dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che gli incombono.
2 Per la verifica di un organismo riconosciuto nel quadro di accordi internazionali si applicano le pertinenti disposizioni di questi accordi.
Art. 26 Obblighi degli organismi designati
(art. 15 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Gli organismi designati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in conformità con i sistemi applicabili di cui agli articoli 4–7.
2 Gli organismi designati effettuano le valutazioni e le verifiche di cui al capoverso 1 in modo trasparente nei confronti del fabbricante e in misura proporzionata. Vanno evitati oneri eccessivi agli operatori economici.
3 Se, nel corso dell’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo designato accerta che il prodotto fabbricato non soddisfa la prestazione del prodotto attestata nella dichiarazione di prestazione, non rilascia alcun certificato e invita il fabbricante ad adottare le misure correttive appropriate.
4 Se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo designato accerta che il prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto–tipo, qualora necessario sospende o ritira il certificato e invita il fabbricante ad adottare misure correttive appropriate.
5 In mancanza di misure correttive o se queste non producono l’effetto desiderato, l’organismo designato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.
Art. 27 Filiali e subappaltatori di organismi designati
(art. 15 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Un organismo designato può assegnare a un subappaltatore o trasferire a una filiale attività specifiche connesse a compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione se il cliente lo consente.
2 Se assegna un compito, un organismo designato garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino per analogia i requisiti di cui all’articolo 21 e informa l’UFCL di conseguenza.
3 L’organismo designato si assume l’intera responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, indipendentemente da dove questi ultimi abbiano sede.
4 L’organismo designato tiene a disposizione dell’UFCL i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell’allegato 2.
Art. 28 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo designato
(art. 15 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi designati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all’allegato 2 per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3:
- a.
- negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante; oppure
- b.
- con l’autorizzazione preventiva del fabbricante, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.
2 Gli organismi designati che operano al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate, devono esservi specificamente autorizzati dall’organismo d’accreditamento svizzero.
3 Prima di effettuare le prove, l’organismo designato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se:
- a.
- l’apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni; e
- b.
- la qualità dei risultati delle prove è garantita.
Art. 29 Obbligo d’informazione per gli organismi designati
(art. 15 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Gli organismi designati informano l’UFCL:
- a.
- di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b.
- di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sui presupposti della designazione;
- c.
- di qualunque richiesta d’informazioni loro rivolta dagli organi di vigilanza del mercato;
- d.
- su richiesta, dei compiti di parte terza indipendente svolti nell’ambito della loro designazione in conformità con i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.
2 Essi comunicano agli altri organismi designati ai sensi della presente ordinanza le constatazioni significative per la sicurezza di prodotti o per lo scambio di esperienze sulle misure concernenti la sicurezza.
Art. 30 Coordinamento degli organismi designati
(art. 15 cpv. 3 lett. d LProdC)
1 L’UFCL garantisce che:
- a.
- sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi designati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo svizzero di organismi designati;
- b.
- gli organismi designati svizzeri partecipino direttamente o per il tramite di un organismo che li rappresenta al lavoro del gruppo europeo di organismi notificati in conformità con le disposizioni dell’ARR.
2 Il gruppo svizzero di organismi designati si organizza sotto la propria responsabilità.
Art. 31 Organismo di valutazione tecnica ufficiale
(art. 17 cpv. 2 LProdC)
1 L’organismo di valutazione tecnica ufficiale è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Esso deve essere membro dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
2 Esso rilascia valutazioni tecniche europee in tutte le aree di prodotto di cui all’allegato 5.
Art. 32 Requisiti per ulteriori organismi di valutazione tecnica
(art. 17 cpv. 7 LProdC)
1 L’UFCL può nominare ulteriori organismi di valutazione tecnica per una o più aree di prodotto elencate nell’allegato 5.
2 Per la pertinente area di prodotto, l’organismo di valutazione tecnica, sulla base di un accreditamento secondo l’OAccD11, deve dimostrare nei confronti dell’UFCL di adempiere i requisiti di cui all’allegato 2 dell’ARR e all’allegato 6.
3 Un organismo di valutazione tecnica rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.
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Art. 33 Nomina di organismi di valutazione tecnica
(art. 17 cpv. 7 LProdC)
1 Alla procedura per la nomina di ulteriori organismi di valutazione tecnica vanno applicate, per analogia, le disposizioni sulla designazione degli articoli 26–37 OAccD12.
2 L’UFCL comunica alla SECO, ai fini della notifica, la denominazione, l’indirizzo e le aree di prodotto per le quali è stato nominato l’organismo di valutazione tecnica.
3 L’UFCL controlla le attività e la competenza degli organismi di valutazione tecnica nominati, per analogia, secondo il capitolo 3 OAccD e li valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui all’allegato 2 dell’ARR e all’allegato 6.
4 Se un organismo di valutazione tecnica non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 32 capoverso 2, l’UFCL ritira la nomina di tale organismo di valutazione tecnica per la pertinente area di prodotto.
5 L’UFCL adotta orientamenti per la valutazione degli organismi di valutazione tecnica.
6 I capoversi 2, 3 e 5 si applicano per analogia anche all’organismo di valutazione tecnica ufficiale di cui all’articolo 31.
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Art. 34 Coordinamento degli organismi di valutazione tecnica
(art. 17 cpv. 4 e art. 18 cpv. 1 LProdC)
Gli organismi di valutazione tecnica domiciliati in Svizzera scelgono sempre per un anno un organismo che rappresenti gli organismi di valutazione tecnica svizzeri nell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
Art. 35 Indennità a favore degli organismi di valutazione tecnica
(art. 18 cpv. 2 LProdC)
Gli organismi di valutazione tecnica svizzeri ricevono un’indennità per l’attività di tutela degli interessi di standardizzazione della Svizzera in seno all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. L’indennità è concessa come segue:
- a.
- per l’ammontare dei costi effettivi in particolare per:
- 1.
- le quote di adesione,
- 2.
- le spese di viaggio;
- b.
- secondo una tariffa oraria di 200 franchi per il dispendio di tempo per la partecipazione alle sedute dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
Art. 36 Compiti del punto di contatto di prodotti da costruzione
(art. 19 cpv. 3 LProdC)
1 Su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o di un operatore economico, il punto di contatto di prodotti da costruzione mette a disposizione:
- a.
- le prescrizioni tecniche applicabili a un determinato prodotto da costruzione–tipo;
- b.
- le informazioni di contatto con gli organismi responsabili dell’esecuzione delle prescrizioni tecniche;
- c.
- le informazioni concernenti i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti e un operatore economico;
- d.
- le informazioni concernenti le prescrizioni tecniche applicabili in Svizzera per incorporare, montare o installare un determinato prodotto da costruzione–tipo.
2 Per la messa a disposizione delle informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c, il punto di contatto di prodotti da costruzione non può chiedere alcuna indennità.
3 Il punto di contatto di prodotti da costruzione deve partecipare a reti di informazione internazionali per lo scambio di informazioni con punti di contatto di prodotti da costruzione esteri.
4 Il punto di contatto di prodotti da costruzione deve essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi.
Sezione 5: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici
Art. 37 Organi di vigilanza del mercato
(art. 29 cpv. 3 e 4 LProdC)
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull’immissione in commercio spetta: alle organizzazioni specializzate designate dall’UFCL.
2 L’UFCL può affidare a uffici cantonali compiti di controllo.
3 L’UFCL disciplina le competenze degli organi di vigilanza del mercato secondo il capoverso 1.
Art. 38 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni
(art. 29 cpv. 4 LProdC)
1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196413 sul lavoro vigilano, nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti da costruzione conformi alle prescrizioni di sicurezza.
2 Gli organi di esecuzione notificano all’UFCL e agli organi di vigilanza del mercato di cui all’articolo 37 capoverso 1 i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.
3 Gli organi di vigilanza del mercato possono chiedere all’Amministrazione federale delle dogane, per un periodo limitato, informazioni sull’importazione di prodotti designati con precisione.
13 RS 822.11
Art. 39 Procedura degli organi di vigilanza del mercato
(art. 34 cpv. 1 LProdC)
La legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di vigilanza del mercato non sottoposti al diritto pubblico.
14 RS 172.021
Art. 40 Coordinamento e informazione degli organi di vigilanza del mercato
(art. 29 LProdC)
1 L’UFCL coordina i compiti esecutivi degli organi di vigilanza del mercato, in particolare:
- a.
- l’esecuzione di programmi di prove a campione;
- b.
- le misure correttive in caso di prodotti pericolosi o non conformi.
2 Gli organi di vigilanza del mercato si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni all’UFCL.
3 Gli organi di vigilanza del mercato segnalano all’UFCL i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure necessarie.
4 Se emanano una decisione, gli organi di vigilanza del mercato ne inviano una copia all’UFCL.
Art. 41 Commissione federale dei prodotti da costruzione
(art. 30 LProdC)
1 La Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30 LProdC) si compone di 15 membri al massimo. Essi rappresentano segnatamente gli interessi dell’industria edilizia, degli organismi designati, degli organi di normalizzazione, della ricerca e dei consumatori.
2 L’UFCL gestisce la segreteria.
3 La Commissione può formulare raccomandazioni.
4 Per adempiere i suoi compiti può far capo a specialisti indipendenti.
Art. 42 Emolumenti
(art. 33 LProdC)
1 Le autorità e le organizzazioni che svolgono compiti esecutivi in virtù della LProdC o della presente ordinanza riscuotono emolumenti se:
- a.
- i controlli nell’ambito della vigilanza del mercato hanno dato adito a contestazioni;
- b.
- un operatore economico o un organismo di cui alla Sezione 4 della presente ordinanza dispone decisioni o altri provvedimenti amministrativi.
2 Dette autorità e organizzazioni fatturano separatamente i costi delle prestazioni fornite da terzi.
Art. 43 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo
(art. 33 LProdC)
1 I seguenti emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo:
- a.
- gli emolumenti secondo l’articolo 42 capoverso 1;
- b.
- gli emolumenti per la nomina e i controlli di organismi designati e organismi di valutazione tecnica nominati.
2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. Viene adeguata periodicamente dall’UFCL in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 44 Indennità per compiti di vigilanza del mercato
(art. 33 cpv. 2 LProdC)
1 Per i compiti di vigilanza del mercato svolti da autorità e organizzazioni private incaricate è concessa un’indennità pari all’ammontare dei costi effettivi (spese per beni e servizi e dispendio di tempo) per:
- a.
- l’esecuzione di programmi di prove a campione;
- b.
- i controlli che non hanno dato adito a contestazioni.
2 L’indennità è calcolata in base a una tariffa oraria di 200 franchi. L’indennità per il dispendio di tempo è retta dall’articolo 43 capoverso 2.
Art. 45 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
(art. 33 LProdC)
1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti (OgeEm).
2 Per i controlli e le decisioni degli organi di vigilanza del mercato secondo l’articolo 37 capoverso 1 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6–14 OgeEm.
15 RS 172.041.1
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 46 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 27 novembre 200016 sui prodotti da costruzione è abrogata.
16 [RU 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 all. n. 4]
Art. 47 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.