L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1; decreta: |
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente legge disciplina l’obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi). 2 Essa si applica alle persone che:
3 ...6 4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’all. III sez. A n. 1 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. 6 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 135; FF 2020 3295). |
Art. 2 Obbligo di dichiarazione
1 Prima di avviare un’attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 2 Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione in base all’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE7; stabilisce i documenti da allegare alla dichiarazione. 7 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c. |
Art. 3 Procedura e verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica
1 Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali. 2 Se la competenza spetta a un’autorità federale, quest’ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l’attestazione delle qualifiche professionali all’autorità competente per l’esercizio della professione. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. 3 Se la competenza spetta a un’autorità cantonale o a un organo intercantonale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali è retta dal diritto cantonale o intercantonale. |
Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica
1 Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:
2 Del rimanente, la procedura secondo il capoverso 1 lettera b è retta dal diritto cantonale o intercantonale. |
Art. 5 Avvio dell’esercizio della professione
1 Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena:
2 Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autorità secondo il capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE8. 8 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c. |
Art. 6 Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto cantonale e intercantonale. 2 Per elaborare le prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni si basano sulla direttiva 2005/36/CE9. 9 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c. |
Art. 7 Disposizioni penali
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. |
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...10 Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 201311 10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 2417. 11 DCF del 26 giu. 2013 (RU 2013 2415). |