Legge federale
sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica
delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi
in professioni regolamentate
(LDPS)
del 14 dicembre 2012 (Stato 1° aprile 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20123,
decreta:
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente legge disciplina l’obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).
2 Essa si applica alle persone che:
- a.
- hanno acquisito all’estero le qualifiche relative a una professione regolamentata in Svizzera;
- b.
- intendono fornire in Svizzera, in tale professione regolamentata, prestazioni di servizi durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile; e
- c.
- possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE4 in applicazione dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
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4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’all. III sez. A n. 1 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone.
6 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 135; FF 2020 3295).
Art. 2 Obbligo di dichiarazione
1 Prima di avviare un’attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
2 Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione in base all’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE7; stabilisce i documenti da allegare alla dichiarazione.
7 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c.
Art. 3 Procedura e verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica
1 Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2 Se la competenza spetta a un’autorità federale, quest’ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l’attestazione delle qualifiche professionali all’autorità competente per l’esercizio della professione. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.
3 Se la competenza spetta a un’autorità cantonale o a un organo intercantonale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali è retta dal diritto cantonale o intercantonale.
Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica
1 Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:
- a.
- all’autorità competente per l’esercizio della professione, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza della Confederazione;
- b.
- all’autorità cantonale competente o all’organo intercantonale competente, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza dei Cantoni.
2 Del rimanente, la procedura secondo il capoverso 1 lettera b è retta dal diritto cantonale o intercantonale.
Art. 5 Avvio dell’esercizio della professione
1 Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena:
- a.
- l’autorità competente gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi; oppure
- b.
- i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un’autorità.
2 Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autorità secondo il capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE8.
8 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c.
Art. 6 Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto cantonale e intercantonale.
2 Per elaborare le prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni si basano sulla direttiva 2005/36/CE9.
9 V. nota all’art. 1 cpv. 2 lett. c.
Art. 7 Disposizioni penali
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
- a.
- fornisce prestazioni di servizi senza che sia adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1;
- b.
- viola un obbligo di dichiarazione stabilito dal Consiglio federale per la cui inosservanza il Consiglio federale commina una multa secondo la presente disposizione.
2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
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Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 201311
10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 2417.
11 DCF del 26 giu. 2013 (RU 2013 2415).