Ordinanzasulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP)
Disposizioni generali (1 - 2)
Procedura (3 - 10)
Controllo (11 - 12)
Assistenza amministrativa in Svizzera (13 - 13)
Disposizioni finali (18 - 19)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Ambiente complesso
1 Per «ambiente complesso» s’intende una zona:
2 Se la Confederazione impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capoverso 1, si applica l’ordinanza del 24 giugno 20154 sull’impiego di imprese di sicurezza. |
Art. 1a Sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza 5
1 Per sostegno operativo a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati. 2 Per sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali, in particolare:
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |
Art. 1b Gestione e manutenzione di sistemi d’arma 8
1 Per gestione di sistemi d’arma s’intende l’utilizzo di materiale bellico secondo la LMB9 in vista di esercitazioni delle forze armate o di sicurezza. 2 Per manutenzione di sistemi d’arma s’intende la manutenzione o la riparazione di materiale bellico secondo la LMB per conto di forze armate o di sicurezza. 8 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |
Art. 1c Consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza 10
1 Per consulenza a personale delle forze armate o di sicurezza s’intende la consulenza tecnica, tattica o strategica di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali. 2 Per formazione di personale delle forze armate o di sicurezza s’intende l’istruzione o l’addestramento tecnico, tattico o strategico di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali. 10 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |
Art. 2 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
Si considera che un’impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nella versione del 9 novembre 2010, se è membro dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA)11. 11 Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è reperibile sul sito www.icoc-psp.org |
Sezione 2: Procedura |
Art. 3 Autorità competente
L’autorità federale competente è la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato DFAE)12. 12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2021. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Contenuto dell’obbligo di notificazione
L’obbligo di notificazione comprende:
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Art. 5 Obbligo di notificazione dell’identità
L’impresa comunica alla Segreteria di Stato DFAE l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di:
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Art. 6 Notificazione di una prestazione di sicurezza privata in forma standardizzata
Se un’impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma standardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Segreteria di Stato DFAE la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata. |
Art. 7 Notificazione della continuazione della stessa attività
Se prevede di continuare nello stesso modo un’attività che ha già notificato e se le informazioni fornite secondo l’articolo 4 restano valide, l’impresa conferma alla Segreteria di Stato DFAE che l’attività prevista corrisponde all’attività notificata. |
Art. 8 Procedura accelerata
Se una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numeri 1–3 LPSP deve essere fornita in una situazione d’emergenza, la Segreteria di Stato DFAE comunica all’impresa, se possibile entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione, se sarà avviata la procedura d’esame. |
Art. 8a Obbligo di notificare un’attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI 15
1 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB16 o beni conformemente alla LBDI17 ed effettua, in stretta relazione con essi, una manutenzione o una riparazione non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività. 2 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB o beni conformemente alla LBDI ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività. 3 L’impresa che trasferisce beni immateriali, compreso il know-how o diritti su tali beni, conformemente alla LMB ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se il trasferimento continuerebbe a essere lecito al momento dell’esercizio delle attività. 4 Il presente articolo non è applicabile se l’attività costituisce un sostegno operativo. 15 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). 16 RS 514.51 17 RS 946.202 |
Art. 8b Decisione nel quadro della procedura d’esame 18
1 La Segreteria di Stato DFAE decide in merito a un eventuale divieto dell’attività notificata d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il competente servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Se la Segreteria di Stato DFAE, la SECO e il competente servizio del DDPS non giungono a un’intesa o se constatano che l’attività notificata ha una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone il caso al Consiglio federale per decisione. 3 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le autorità interessate possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la Segreteria di Stato DFAE a decidere autonomamente. 18 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |
Art. 9 Dimissione o esclusione dall’ICoCA
1 Se si dimette dall’ICoCA o se l’ICoCA decide di escluderla, l’impresa lo comunica senza indugio alla Segreteria di Stato DFAE adducendone i motivi. 2 Se i motivi che hanno portato alla dimissione o all’esclusione dell’impresa dall’ICoCA non pregiudicano a priori una nuova adesione, la Segreteria di Stato DFAE sollecita l’impresa a intraprendere entro sei mesi i passi necessari alla nuova adesione. 3 Se l’impresa non rinnova l’adesione all’ICoCA entro il termine di cui al capoverso 2, la Segreteria di Stato DFAE ne vieta in tutto o in parte l’attività. |
Art. 10 Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. 2 La tariffa oraria è di 150–350 franchi. L’importo è fissato segnatamente in base alla funzione dell’impiegato interessato. 3 Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 200419 sugli emolumenti. 19 RS 172.041.1 |
Sezione 3: Controllo |
Art. 11 Obbligo di documentazione
1 L’impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Segreteria di Stato DFAE le informazioni e i documenti seguenti:
2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell’attività dell’impresa. |
Art. 12 Trattamento di dati personali
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, la Segreteria di Stato DFAE è autorizzata a trattare dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti:
2 Possono essere trattati i dati personali seguenti:
3 La Segreteria di Stato DFAE è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi:
4 I dati personali e i dati degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all’Archivio federale 15 anni dopo l’ultimo trattamento (art. 21 della LF del 19 giu. 199220 sulla protezione dei dati). 20 RS 235.1 |
Sezione 5: Impiego da parte delle autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all’estero |
Art. 14 Contenuto del contratto
1 Il contratto prevede che l’impresa debba in particolare:
2 Il contratto contiene inoltre:
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Art. 15 Contratto tipo
1 Il DFAE allestisce un contratto tipo.21 2 Il contratto tipo è reperibile online. 21 Nuovo testo giusta n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). |
Art. 16 Comunicazione
L’autorità committente trasmette alla Segreteria di Stato DFAE e all’incaricato della sicurezza del proprio Dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e li informa sugli eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto. |
Sezione 6: Disposizioni finali |