Ordinanza
sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
(OPSP)
del 24 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 20131 sulle
prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Ambiente complesso
1 Per «ambiente complesso» s’intende una zona:
- a.
- che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d’instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra2 e dei Protocolli aggiuntivi I e II3;
- b.
- in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; e
- c.
- in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente.
2 Se la Confederazione impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capoverso 1, si applica l’ordinanza del 24 giugno 20154 sull’impiego di imprese di sicurezza.
Art. 1a Sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza 5
1 Per sostegno operativo a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati.
2 Per sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali, in particolare:
- a.
- la manutenzione, la riparazione o la valorizzazione di materiale bellico secondo la legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico (LMB) o di beni secondo la legge del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);
- b.
- la trasformazione di beni in materiale bellico secondo la LMB o in beni secondo la LBDI;
- c.
- l’approntamento, la gestione o la manutenzione di infrastrutture;
- d.
- la gestione dell’approvvigionamento;
- e.
- il trasporto, il deposito o il trasbordo di materiale bellico secondo la LMB o di beni militari speciali secondo la LBDI;
- f.
- il trasporto di personale delle forze armate o di sicurezza.
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
Art. 1b Gestione e manutenzione di sistemi d’arma 8
1 Per gestione di sistemi d’arma s’intende l’utilizzo di materiale bellico secondo la LMB9 in vista di esercitazioni delle forze armate o di sicurezza.
2 Per manutenzione di sistemi d’arma s’intende la manutenzione o la riparazione di materiale bellico secondo la LMB per conto di forze armate o di sicurezza.
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
Art. 1c Consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza 10
1 Per consulenza a personale delle forze armate o di sicurezza s’intende la consulenza tecnica, tattica o strategica di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali.
2 Per formazione di personale delle forze armate o di sicurezza s’intende l’istruzione o l’addestramento tecnico, tattico o strategico di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali.
10 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
Art. 2 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
Si considera che un’impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nella versione del 9 novembre 2010, se è membro dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA)11.
11 Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è reperibile sul sito www.icoc-psp.org
Sezione 2: Procedura
Art. 3 Autorità competente
L’autorità federale competente è la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato DFAE)12.
12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2021. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Contenuto dell’obbligo di notificazione
L’obbligo di notificazione comprende:
- a.
- per quanto concerne l’attività prevista:
- 1.
- tipo di prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP,
- 2.
- armi e altri mezzi impiegati per fornire la prestazione di sicurezza privata,
- 3.
- portata e durata dell’intervento nonché numero di persone impiegate,
- 4.
- luogo in cui l’attività è esercitata,
- 5.
- rischi particolari insiti nell’attività;
- b.
- per quanto concerne l’impresa:
- 1.
- ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto del registro di commercio,
- 2.
- scopo, settori d’attività, zone d’impiego all’estero e principali categorie di clienti,
- 3.
- prova dell’adesione al Codice di condotta,
- 4.
- cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza,
- 5.
- misure in materia di formazione e formazione continua del personale,
- 6.
- meccanismo di controllo interno del personale;
- c.
- per quanto concerne le persone che esercitano funzioni dirigenziali in seno all’impresa o per conto della stessa o che, nell’esercizio della loro attività per l’impresa, possono portare un’arma:
- 1.
- cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio,
- 2.
- verifica della buona reputazione,
- 3.
- autorizzazioni necessarie, secondo la legislazione applicabile, per l’esportazione, il porto e l’uso di armi, di accessori di armi e di munizioni,
- 4.
- formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario,
- 5.
- formazione e formazione continua concernenti l’uso di armi e di mezzi ausiliari nonché l’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia.
Art. 5 Obbligo di notificazione dell’identità
L’impresa comunica alla Segreteria di Stato DFAE l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di:
- a.
- uno Stato estero o dei suoi organi;
- b.
- un’organizzazione internazionale o dei suoi organi;
- c.
- un gruppo che si considera un governo o un organo statale oppure dei suoi organi;
- d.
- un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convezioni di Ginevra13 e dei Protocolli aggiuntivi I e II14 oppure delle sue unità;
- e.
- un alto rappresentante di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, un dirigente o un quadro superiore di un gruppo secondo le lettere c e d, indipendentemente dal fatto che la persona interessata agisca nell’esercizio dei suoi compiti o a titolo privato.
Art. 6 Notificazione di una prestazione di sicurezza privata in forma standardizzata
Se un’impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma standardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Segreteria di Stato DFAE la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata.
Art. 7 Notificazione della continuazione della stessa attività
Se prevede di continuare nello stesso modo un’attività che ha già notificato e se le informazioni fornite secondo l’articolo 4 restano valide, l’impresa conferma alla Segreteria di Stato DFAE che l’attività prevista corrisponde all’attività notificata.
Art. 8 Procedura accelerata
Se una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numeri 1–3 LPSP deve essere fornita in una situazione d’emergenza, la Segreteria di Stato DFAE comunica all’impresa, se possibile entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione, se sarà avviata la procedura d’esame.
Art. 8a Obbligo di notificare un’attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI 15
1 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB16 o beni conformemente alla LBDI17 ed effettua, in stretta relazione con essi, una manutenzione o una riparazione non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività.
2 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB o beni conformemente alla LBDI ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività.
3 L’impresa che trasferisce beni immateriali, compreso il know-how o diritti su tali beni, conformemente alla LMB ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se il trasferimento continuerebbe a essere lecito al momento dell’esercizio delle attività.
4 Il presente articolo non è applicabile se l’attività costituisce un sostegno operativo.
15 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
16 RS 514.51
17 RS 946.202
Art. 8b Decisione nel quadro della procedura d’esame 18
1 La Segreteria di Stato DFAE decide in merito a un eventuale divieto dell’attività notificata d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il competente servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Se la Segreteria di Stato DFAE, la SECO e il competente servizio del DDPS non giungono a un’intesa o se constatano che l’attività notificata ha una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone il caso al Consiglio federale per decisione.
3 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le autorità interessate possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la Segreteria di Stato DFAE a decidere autonomamente.
18 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
Art. 9 Dimissione o esclusione dall’ICoCA
1 Se si dimette dall’ICoCA o se l’ICoCA decide di escluderla, l’impresa lo comunica senza indugio alla Segreteria di Stato DFAE adducendone i motivi.
2 Se i motivi che hanno portato alla dimissione o all’esclusione dell’impresa dall’ICoCA non pregiudicano a priori una nuova adesione, la Segreteria di Stato DFAE sollecita l’impresa a intraprendere entro sei mesi i passi necessari alla nuova adesione.
3 Se l’impresa non rinnova l’adesione all’ICoCA entro il termine di cui al capoverso 2, la Segreteria di Stato DFAE ne vieta in tutto o in parte l’attività.
Art. 10 Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
2 La tariffa oraria è di 150–350 franchi. L’importo è fissato segnatamente in base alla funzione dell’impiegato interessato.
3 Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 200419 sugli emolumenti.
19 RS 172.041.1
Sezione 3: Controllo
Art. 11 Obbligo di documentazione
1 L’impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Segreteria di Stato DFAE le informazioni e i documenti seguenti:
- a.
- l’identità e l’indirizzo del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione;
- b.
- una copia del contratto concluso con il mandante;
- c.
- l’identità delle persone incaricate dell’esecuzione del contratto;
- d.
- le indicazioni sui mezzi impiegati, in particolare le armi;
- e.
- i giustificativi dell’esecuzione del contratto.
2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell’attività dell’impresa.
Art. 12 Trattamento di dati personali
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, la Segreteria di Stato DFAE è autorizzata a trattare dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti:
- a.
- i membri della direzione e degli organi di sorveglianza;
- b.
- il personale dell’impresa;
- c.
- l’impresa interessata;
- d.
- il mandante e il destinatario della prestazione nei limiti fissati dall’articolo 5.
2 Possono essere trattati i dati personali seguenti:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità delle persone interessate;
- b.
- tutti i dati personali dell’impresa;
- c.
- tutte le indicazioni concernenti l’attività dell’impresa.
3 La Segreteria di Stato DFAE è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona interessata;
- b.
- identità dell’impresa interessata;
- c.
- reato contestato alla persona interessata;
- d.
- tipo di procedura;
- e.
- designazione delle autorità coinvolte;
- f.
- copia della sentenza e ogni altra informazione ad essa correlata.
4 I dati personali e i dati degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all’Archivio federale 15 anni dopo l’ultimo trattamento (art. 21 della LF del 19 giu. 199220 sulla protezione dei dati).
20 RS 235.1
Sezione 4: Assistenza amministrativa in Svizzera
Art. 13
1 La Segreteria di Stato DFAE comunica, d’ufficio o su richiesta, alle autorità menzionate all’articolo 28 LPSP le informazioni e i dati personali seguenti:
- a.
- per quanto concerne l’attività prevista:
- 1.
- tipo di prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP,
- 2.
- identità del mandante e del destinatario della prestazione nei limiti fissati dall’articolo 5,
- 3.
- luogo all’estero in cui l’attività è esercitata;
- b.
- per quanto concerne l’impresa:
- 1.
- ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto del registro di commercio,
- 2.
- scopo dell’impresa, settori d’attività, zone d’impiego all’estero e principali categorie di clienti,
- 3.
- cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza.
2 D’ufficio o su richiesta, la Segreteria di Stato DFAE comunica inoltre alle autorità menzionate all’articolo 28 capoverso 2 lettere c e d LPSP e alle autorità federali cui compete la salvaguardia della sicurezza esterna (art. 28 cpv. 2 lett. e LPSP) i dati degni di particolare protezione seguenti:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona interessata;
- b.
- identità dell’impresa interessata;
- c.
- reato contestato alla persona interessata;
- d.
- tipo di procedura;
- e.
- designazione delle autorità coinvolte;
- f.
- copia della sentenza e ogni informazione ad essa correlata.
Sezione 5: Impiego da parte delle autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all’estero
Art. 14 Contenuto del contratto
1 Il contratto prevede che l’impresa debba in particolare:
- a.
- comunicare informazioni relative all’esecuzione del contratto su domanda dell’autorità committente;
- b.
- comunicare all’autorità committente l’identità del personale impiegato;
- c.
- allestire un rapporto d’attività indirizzato all’autorità committente;
- d.
- sostituire immediatamente il personale sprovvisto delle conoscenze necessarie o che ostacola l’esecuzione del contratto;
- e.
- comunicare immediatamente all’autorità committente ogni circostanza suscettibile di ostacolare l’esecuzione del contratto;
- f.
- comunicare immediatamente all’autorità committente i casi in cui il personale si è avvalso della coercizione di polizia o di misure di polizia secondo l’articolo 35 LPSP oppure ha agito in una situazione di legittima difesa o stato di necessità;
- g.
- comunicare immediatamente all’autorità committente i casi in cui i requisiti dell’impresa o della formazione non sono più soddisfatti.
2 Il contratto contiene inoltre:
- a.
- le indicazioni secondo gli articoli 34 capoverso 2 e 35 LPSP;
- b.
- una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso.
Art. 15 Contratto tipo
1 Il DFAE allestisce un contratto tipo.21
2 Il contratto tipo è reperibile online.
21 Nuovo testo giusta n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).
Art. 16 Comunicazione
L’autorità committente trasmette alla Segreteria di Stato DFAE e all’incaricato della sicurezza del proprio Dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e li informa sugli eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto.
Art. 17 Sostegno da parte del DFAE
Nelle regioni in cui non vi sono imprese che abbiano aderito all’ICoCA, il DFAE si adopera affinché le imprese vi aderiscano.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18 Disposizione transitoria
1 Entro il 1° settembre 2018 l’autorità committente adegua i contratti in corso che non soddisfano le condizioni della LPSP.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.