Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi); ordina: |
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Art. 1 Titoli federali di perfezionamento 3
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche. 2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). |
Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri
L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE4. 4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 set. 2005, pag. 22, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). |
Art. 4 Banca dati della Commissione delle professioni psicologiche
1 La segreteria della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) registra in una banca dati i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 3 LPPsi:
2 Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della PsiCo rileva:
3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38–43 LPPsi. |
Art. 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
1 Il DFI fissa i dettagli della procedura di accreditamento secondo gli articoli 14–21 LPPsi. 2 Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (standard di qualità). 3 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.6 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). |
Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale
1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
2 I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale. 3 I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato. 4 Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d’origine del titolo estero. 5 Per l’impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell’ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche. |
Art. 7 Attestazione 8
1 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera. 2 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). |
Art. 8 Emolumenti
1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall’allegato.9 2 Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. 3 In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese. 4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). 10 RS 172.041.1 |
Art. 911
11 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). |
Allegato 12
12 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127). L’all. 2 è abrogato dal n. II cpv. 2 di detta mod. |
(art. 8) |