1I prezzi convenuti o quelli di un'impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall'autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.1
2L'autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.
2bisL'autorità informa il Sorvegliante dei prezzi in merito ai giudizi dei prezzi cui essa deve procedere. Il Sorvegliante può proporre di rinunciare totalmente o parzialmente a un aumento di prezzo o di ridurre un prezzo mantenuto abusivamente.2
2terL'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.3
3La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
2 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
3 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).