Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi
del 20 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 2013)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31septies e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19842,
decreta:
Sezione 1: Campo di applicazione
Art. 1 Campo d'applicazione materiale
La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Art. 2 Campo d'applicazione relativamente alle persone
La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
2 RS 251
Sezione 2: Preposto alla sorveglianza dei prezzi
Art. 3 Nomina
1Il Consiglio federale nomina un preposto alla sorveglianza dei prezzi (Sorvegliante dei prezzi).
2Il Sorvegliante dei prezzi è subordinato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca1. Ha a disposizione un gruppo di collaboratori.
1 Nuova espr. giusta il n. I 33 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Compiti
1Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi.
2Il Sorvegliante impedisce o elimina l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).
3Il Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.
Art. 5 Collaborazione
1La sorveglianza dei prezzi è esercitata in collaborazione con le cerchie interessate. Trattandosi di interessi creditizi, il Sorvegliante dei prezzi opera segnatamente dopo aver sentito diffusamente la Banca nazionale svizzera e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari1.2
2Il Sorvegliante dei prezzi coopera con la Commissione della concorrenza3. Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo.
3Il Sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.
4Quando trattisi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l'autorità competente (art. 15) devono, prima di decidere, consultare la Commissione della concorrenza. La Commissione della concorrenza può pubblicare i pareri.4
1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
3 Nuova espr. giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Sezione 3: Misure intese a impedire o eliminare l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi
Art. 6 Preannuncio
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi.1 Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389).
Art. 7 Denunce
Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi.
Art. 8 Esame
Il Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.
Art. 9 Composizione amichevole
Il Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l'interessato; tale composizione non richiede forma speciale.
Art. 10 Decisione
Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l'aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.
Art. 11 Mutamento delle condizioni
1La validità della composizione amichevole o della decisione deve essere limitata nel tempo.
2Su proposta dell'interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si fossero considerevolmente mutate.
Sezione 4: Abuso di prezzi
Art. 12 Principio della politica di concorrenza
1Vi può essere abuso di prezzo, giusta la legge, unicamente nel caso in cui il livello dei prezzi del mercato non sia conseguenza di un'efficace concorrenza.
2Vi è concorrenza efficace segnatamente quando gli acquirenti hanno la possibilità, senza sforzo considerevole, di scegliere fra offerte comparabili.
Art. 13 Elementi di giudizio
1Per accertare se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto in particolare:
- a.
- dell'evoluzione dei prezzi su mercati comparabili;
- b.
- della necessità di realizzare equi benefici;
- c.
- dell'evoluzione dei costi;
- d.
- delle prestazioni specifiche delle imprese;
- e.
- delle situazioni specifiche inerenti al mercato.
2Nella verifica dei costi, il Sorvegliante dei prezzi può parimente considerare i prezzi di base.
Sezione 5: Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall'autorità
Art. 14
1Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.1 Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi.
2L'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti. dal parere, ne deve dare motivazione.
3Nell'esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
Sezione 6: Provvedimenti in caso di altre Sorveglianze sui prezzi previste dal diritto federale
Art. 15
1I prezzi convenuti o quelli di un'impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall'autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.1
2L'autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.
2bisL'autorità informa il Sorvegliante dei prezzi in merito ai giudizi dei prezzi cui essa deve procedere. Il Sorvegliante può proporre di rinunciare totalmente o parzialmente a un aumento di prezzo o di ridurre un prezzo mantenuto abusivamente.2
2terL'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.3
3La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
2 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
3 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Sezione 7: Rapporti tra le indagini della Commissione della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi
Art. 16
1La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.
2Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l'esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
Sezione 8: Obbligo di informare, cooperazione e Segreto
Art. 17 Obbligo di informare
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari.1 I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).
Art. 18 Cooperazione
Il Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell'economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.
Sezione 9: Protezione giuridica
Art. 20 Principio
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 137 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 21 Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori
Le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.
Art. 22
1 Abrogato dal n. 137 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Sezione 10: Disposizioni penali
Art. 23 Applicazione di prezzi abusivi
Art. 24 Infrazioni all'obbligo di informare
Chiunque, intenzionalmente,
- a.
- disattende l'obbligo di informare (art. 17), o
- b.
- fornisce indicazioni false o incomplete,
è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 25 Applicabilità del diritto penale amministrativo
1Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.
2L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
1Il Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell'esecuzione della presente legge.
2Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può segnatamente emanare disposizioni sulla coordinazione delle attività del Sorvegliante dei prezzi e delle autorità competenti (art. 15).1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).