Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e scopo
1La presente ordinanza disciplina, nell'ambito del diritto privato, i requisiti tecnici e la procedura per:
2Ha lo scopo di assicurare che gli atti pubblici in forma elettronica siano almeno altrettanto sicuri di quelli cartacei e di permetterne lo scambio tra diversi sistemi informatici. |
Art. 2 Atto pubblico
L'atto pubblico è un documento in cui, nella forma e secondo la procedura prescritte, un pubblico ufficiale rogatore competente per territorio o per materia riporta dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico o di una procedura oppure constata fatti giuridicamente rilevanti. |
Art. 3 Realizzazione di atti pubblici in forma elettronica
1Per realizzare un atto pubblico in forma elettronica o procedere alla certificazione elettronica, il pubblico ufficiale rogatore:
2La prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici è fornita mediante una conferma di ammissione separata tratta dal registro dei pubblici ufficiali rogatori per l'atto pubblico in questione e contenente le seguenti informazioni:
3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un'ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative.3 1 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |
Art. 4 Obbligo di diligenza dei pubblici ufficiali rogatori
1Il pubblico ufficiale rogatore adotta tutte le misure necessarie e adeguate affinché il suo certificato utilizzato per redigere atti pubblici non sia usato da altri, in particolare dal personale ausiliario. 2Per la firma elettronica il pubblico ufficiale rogatore usa sempre un lettore in grado di garantire che il numero d'identificazione personale (NIP) immesso non sia letto da terzi. |
Art. 6 Applicabilità del diritto estero
In deroga alle disposizioni della presente ordinanza, le copie e le certificazioni elettroniche destinate all'estero possono essere realizzate in base ai requisiti ivi validi, sempreché questi offrano garanzie comparabili in materia di integrità, di autenticità e di sicurezza. |
Sezione 2: Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori |
Art. 7 Allestimento del registro
1L'Ufficio federale di giustizia affida a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale centrale l'allestimento e la gestione di un sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (registro). 2Il gestore del registro si finanzia in modo autonomo con emolumenti che coprano le spese. |
Art. 9 Contenuto del registro
1I pubblici ufficiali rogatori sono iscritti nel registro con i seguenti dati:
2Il pubblico ufficiale rogatore comunica al registro i certificati di cui al capoverso 1 lettera g. 3Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale rogatore già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel registro. Le iscrizioni precedenti non sono cancellate. 4I Cantoni possono tenere nel registro altri dati relativi ai pubblici ufficiali rogatori, sempreché ciò si fondi su una base legale. 5Fatti salvi i dati di cui al capoverso 4, quelli del registro sono pubblici. |
Sezione 3: Procedura per le copie e le certificazioni |
Art. 10 Copia elettronica di un atto originale
1L'atto originale è realizzato su carta. 2È digitalizzato per intero o in parte assieme agli eventuali allegati. 3Il pubblico ufficiale rogatore allega al documento elettronico il verbale attestante la conformità del documento con l'atto originale o le sue relative parti. 4Eventualmente integra il verbale con altri dati quali il destinatario o il numero d'ordine della copia. 5Realizza una copia elettronica ufficiale del documento conformemente all'articolo 3 capoverso 1. |
Art. 11 Copia elettronica certificata di un documento cartaceo
1Per realizzare una copia elettronica certificata di un documento cartaceo, quest'ultimo è digitalizzato per intero o in parte. 2Il pubblico ufficiale rogatore allega alla copia elettronica il verbale attestante la conformità della copia con il documento cartaceo o le sue relative parti. 3Stila una copia elettronica certificata del documento conformemente all'articolo 3 capoverso 1. |
Art. 12 Stampa certificata di un documento elettronico
1Il documento realizzato in un formato elettronico riconosciuto è stampato per intero o in parte. 2Il pubblico ufficiale rogatore allega alla stampa il verbale attestante che tale stampa riproduce correttamente il contenuto o la relativa parte del documento elettronico. 3Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore verifica la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica in merito:
4Il pubblico ufficiale rogatore appone data e firma sulla stampa corredata del verbale secondo il diritto cantonale. 5Il pubblico ufficiale rogatore può certificare anche stampe di documenti realizzati in un formato elettronico non riconosciuto. In questo caso garantisce la conformità soltanto in base a quanto riesce effettivamente a leggere. 1 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |
Art. 13 Certificazione elettronica di una firma autografa su un documento cartaceo
1Per certificare elettronicamente una firma autografa apposta su un documento cartaceo, il documento è digitalizzato per intero o in parte, firma compresa. 2Il pubblico ufficiale rogatore allega al documento elettronico il verbale attestante che la firma sul documento cartaceo:
3Il pubblico ufficiale rogatore appone la firma sul documento corredato del verbale conformemente all'articolo 3 capoverso 1. |
Art. 14 Certificazione elettronica di una firma elettronica
1Per certificare elettronicamente una firma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore allega al documento elettronico il verbale attestante che la firma elettronica:
2Appone data e firma sul documento corredato del verbale secondo l'articolo 3 capoverso 1. |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012
Fino all'allestimento del registro ai sensi dell'articolo 7, il DFGP può emanare disposizioni su come può essere fornita la prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici, senza richiamo della conferma di ammissione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2. Queste disposizioni sono valevoli non oltre il 31 dicembre 2013. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5433). |
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5433). |