Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; detta in seguito legge),
ordina:
Titolo 1: Disposizioni generali
Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione
Art. 1
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 1a Club di investimento
(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)
A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:
- a.
- i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
- b.
- i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
- c.
- i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
- d.
- il numero di soci non deve superare le 20 persone.
1 Originario art. 1.
Art. 1b Società operative
(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol)
1Ai fini dell’applicazione della legge sono considerate società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:
- a.
- che hanno la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera o che sono stabilite in Svizzera se la loro sede statutaria è situata in un altro Stato;
- b.
- che esercitano un’attività a titolo professionale o in una misura che richiede un’azienda costituita in forma commerciale; e
- c.
- il cui scopo principale è la direzione di un’azienda di servizi, industriale o commerciale.
2In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:
- a.
- progettano o costruiscono immobili;
- b.
- producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;
- c.
- offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.
3Sono considerate società operative anche le imprese che nell’ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell’attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.
4Non sono considerate società operative le società di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere c e d della legge che riprendono il controllo dei diritti di voto in imprese o fanno parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
5Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un’attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 1c
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 2 Società d’investimento
(art. 2 cpv. 3 LICol)
Le società d’investimento neocostituite il cui prospetto d’emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.
Art. 3–4
…
1 Abrogati dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale
Art. 5 Definizione di investimento collettivo di capitale
(art. 7 cpv. 3 e 4 LICol)
1Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.
2Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro.
3Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20192 sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.3
4Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 20184 sui servizi finanziari (LSerFi).5
5La limitazione della cerchia degli investitori all’investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 RS 954.11
3 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
4 RS 950.1
5 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 6
…
1 Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 6a Investitori
(art. 10 cpv. 3terLICol)
L’intermediario finanziario:
- a.
- informa gli investitori di cui all’articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati;
- b.
- spiega loro i rischi che ne derivano; e
- c.
- indica loro la possibilità di dichiarare in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo di non volere essere considerati investitori qualificati.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione
Sezione 1: In generale
Art. 7 Documenti di autorizzazione
(art. 13 e 14 LICol)
Chiunque richiede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:
- a.1
- gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della SICAV e della SICAF;
- b.
- il contratto di società nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- c.2
- i pertinenti documenti organizzativi nel caso del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 8 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione
(art. 13 cpv. 3 LICol)
Chi dispone di un’autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 9
Art. 10 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali
(art. 14 cpv. 1 lett. a, abis e b LICol)
1Le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l’attività prevista in base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale.
2Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l’altro dell’attività prevista presso il titolare dell’autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 11
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 12 Organizzazione d’esercizio
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)
1La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.1
2Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell’autorizzazione devono firmare collettivamente a due.
3Il titolare dell’autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.2
4 Il titolare dell’autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
5La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell’attività la rendano necessaria.
6Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 12a Gestione dei rischi, sistema interno di controllo e conformità
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1Il titolare dell’autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l’intera gestione degli affari.
2La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.
3Il titolare dell’autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
4In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 12b Delega di compiti
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
2Sono compiti essenziali:
- a.
- per una SICAV: i compiti secondo l’articolo 26 LICol;
- b.
- per un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: i compiti secondo l’articolo 124 LICol.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 12c Compiti delegabili
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo.
2La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.
3L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
- a.
- non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi dei terzi; o
- b.
- non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 12d Delega di compiti: responsabilità e procedura
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.
2Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
- a.
- le competenze e le responsabilità;
- b.
- eventuali poteri di subdelega;
- c.
- l’obbligo di rendiconto dei terzi;
- d.
- i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
3Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
4La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 13 Garanzie finanziarie
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell’autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.
Art. 13a Documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri
(art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)
Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti:
- a.
- il prospetto;
- b.2
- il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi3;
- c.
- il contratto collettivo di investimento degli investimenti collettivi di capitale contrattuali;
- d.
- lo statuto e il regolamento di investimento o il contratto di società di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario;
- e.
- altri documenti che sarebbero necessari per un’autorizzazione secondo il diritto estero applicabile e che corrispondono a quelli necessari per investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 RS 950.1
Art. 14 Cambiamento di organizzazione e modifiche dei documenti
(art. 16 LICol)
1Cambiamenti nell’organizzazione necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all’articolo 7.
2Le modifiche di documenti ai sensi dell’articolo 15 della legge devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:
- a.
- dei corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri;
- b.
- della modifica dell’ammontare del capitale accomandato previsto nel contratto della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- c.1
- delle modifiche dei documenti soggetti all’obbligo di approvazione di un investimento collettivo di capitale svizzero che concernono esclusivamente disposizioni su restrizioni di vendita e di distribuzione e che sono necessari nel quadro di leggi estere, trattati internazionali, convenzioni interstatali o di diritto in materia di vigilanza e simili.
1 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 15 Obblighi di comunicazione
(art. 16 LICol)
1I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
- a.1
- il cambiamento delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione;
- b.2
- i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
- c.
- il cambiamento delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ad eccezione degli azionisti della SICAV e degli accomandanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, segnatamente l’avvio di procedimenti penali nei loro confronti;
- e.
- i fatti che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione a causa dell’influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
- f.
- i cambiamenti concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.
2La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).
3Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi3.4
4I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:5
- a.6
- le misure adottate da un’autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell’approvazione;
- b.7
- la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 13a;
- c.8
- ...
5La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest’ultima constata la conformità alla legge.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
3 RS 950.1
4 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
8 Abrogata dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 16 Condizioni della procedura semplificata di approvazione
(art. 17 LICol)
1La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a:
- a.
- un modello che la FINMA ha riconosciuto come standard minimo, quali i modelli di regolamento e di prospetto di un’organizzazione settoriale; oppure
- b.
- uno standard che la FINMA ha riconosciuto come vincolante nei confronti del singolo titolare dell’autorizzazione.
2La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.
3Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.
Art. 17 Termini nella procedura semplificata di approvazione
(art. 17 LICol)
1Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:
- a.
- fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;
- b.
- altri fondi per investimenti alternativi: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta.
2La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:
- a.
- fondi in valori mobiliari: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta;
- b.
- fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: dopo sei settimane dal ricevimento della richiesta;
- c.
- altri fondi per investimenti alternativi: dopo otto settimane dal ricevimento della richiesta.
3Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.
4Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell’intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.
Art. 18 Modifica successiva dei documenti
(art. 17 LICol)
1La FINMA può esigere una modifica successiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati entro tre mesi dopo l’approvazione semplificata.
2Gli investitori devono essere:
- a.
- previamente edotti della possibilità di una modifica;
- b.
- informati negli organi di pubblicazione in merito alle modifiche successive.
Sezione 2: ...
Art. 19
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 20 Elementi del capitale
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)1
1Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale corrisponde al capitale azionario e di partecipazione mentre, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.
2Nel caso delle società di persone, il capitale corrisponde:2
- a.
- ai conti di capitale;
- b.
- alle accomandite; e
- c.
- agli averi dei soci illimitatamente responsabili.
3I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:3
- a.
- tali averi sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b.
- è stato preso un impegno a:4
- 1.
- non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;
- 2.
- non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, nessuno degli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
4La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
5 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 21
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 22 Mezzi propri computabili
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
1Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:
- a.
- il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
- b.
- le riserve legali e le altre riserve;
- c.
- il riporto dell’utile;
- d.
- l’utile dell’esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;
- e.
- le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit1.
2Le società di persone possono computare nei mezzi propri:2
- a.
- i conti di capitale;
- b.
- le accomandite;
- c.3
- ...
- d.
- gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 20 capoverso 3.
4I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.
1 Nuova espr. giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Abrogata dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
4 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:
- a.
- il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio commerciale corrente;
- b.
- il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio commerciale corrente;
- c.1
- ...
- d.
- i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software;
- e.
- nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio;
- f.
- nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
- g.2
- il valore contabile delle partecipazioni.
1 Abrogata dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 24
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 24a
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 25 a 28
…
1 Abrogati dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 29
Art. 29a a 29f
…
1 Introdotti dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogati dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 30
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 30a
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori
Art. 31 Obbligo di fedeltà
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari possono acquistare investimenti per proprio conto dagli investimenti collettivi di capitale e alienare a questi ultimi investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.1
2Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.
3Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell’autorizzazione o a un titolare a lui vicino.
4Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:2
- a.
- gestiscono direttamente o indirettamente; o
- b.
- sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
- 1.
- una gestione comune,
- 2.
- un controllo, o
- 3.
- un’importante partecipazione diretta o indiretta.3
5Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l’articolo 73 capoverso 4.4
6L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.5
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
Art. 32 Speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari
(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari calcolano, esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo, gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell’investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi.1
2Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell’autorizzazione e alla società di audit.
3Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell’autorizzazione o di un titolare a lui vicino.
4Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.2
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 32a Deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine
(art. 63 cpv. 3 e 4 LICol)
1In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell’articolo 63 capoverso 4 della legge, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge se:
- a.
- questa possibilità è prevista nei documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale;
- b.
- la deroga è nell’interesse degli investitori;
- c.
- oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo immobiliare, un perito incaricato delle stime secondo l’articolo 64 capoverso 1 della legge, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.
2Conclusa l’operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto contenente:
- a.
- indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell’assunzione o della cessione;
- b.
- i rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;
- c.
- il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.
3La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.
4Nel rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine.
5Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.2
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 32b Conflitti di interessi
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 33 Obbligo di diligenza
(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari provvedono a un’efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.1
2In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 34 Obbligo di informazione
(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d’investimento.
2Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall’emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell’investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l’utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee).
3L’obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l’entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.
4Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 34a
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti
Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale
Sezione 1: Patrimonio minimo
Art. 35
1Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall’approvazione da parte della FINMA.
2Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
3La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.
4Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
Sezione 2: Contratto del fondo
Art. 35a Contenuto minimo del contratto del fondo
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- la designazione del fondo d’investimento nonché la ditta e la sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore di patrimoni collettivi;
- b.
- la cerchia degli investitori;
- c.
- la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti;
- d.
- la suddivisione in comparti;
- e.
- le classi di quote;
- f.
- il diritto di disdetta degli investitori;
- g.
- l’esercizio contabile;
- h.
- il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto;
- i.
- l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti;
- j.
- il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;
- k.
- la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
- l.
- gli organi di pubblicazione;
- m.
- le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;
- n.2
- il luogo dove sono reperibili gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi3 e i rapporti annuali e semestrali;
- o.
- l’unità di conto;
- p.
- la ristrutturazione.
2Nell’approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.
3Su domanda della direzione del fondo, nell’approvare un fondo d’investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all’estero e il diritto estero lo richiede.4
4La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 RS 950.1
4 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 36 Direttive della politica di investimento
(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)
1Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:
- a.
- secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d’abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
- b.
- per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.
2Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.
3Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.
Art. 37 Rimunerazioni e spese accessorie
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:
- a.
- la commissione amministrativa per la rimunerazione dell’attività della direzione del fondo;
- b.
- la commissione amministrativa e altre spese per la rimunerazione dell’attività della banca depositaria, comprese le spese per la custodia del patrimonio del fondo da parte di depositari terzi o collettivi;
- c.
- la commissione amministrativa ed eventuali commissioni in funzione del risultato per la rimunerazione del gestore di patrimoni collettivi;
- d.2
- eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell’attività di distribuzione;
- e.3
- la totalità delle spese accessorie elencate nei capoversi 2 e 2bis;
- f.4
- le commissioni di cui al capoverso 2ter.
2Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:
- a.
- le spese per la compravendita di investimenti, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
- b.5
- ...
- c.
- i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
- d.
- gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
- e.
- gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
- f.
- gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
- g.
- le spese notarili e quelle legate al registro di commercio per l’iscrizione di titolari dell’autorizzazione della legislazione in materia di investimenti collettivi nel registro di commercio;
- h.
- le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione, che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
- i.
- le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
- j.
- le spese per un’eventuale iscrizione del fondo presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero;
- k.
- le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
- l.
- le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
- m.
- la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV e le spese per l’assicurazione di responsabilità civile;
- n.
- tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore di patrimoni collettivi o della banca depositaria.
2bisSe il contratto del fondo lo prevede espressamente, in caso di fondi immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:
- a.
- le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente commissioni di mediazione usuali sul mercato, onorari di consulenti e avvocati, spese notarili e altre tasse nonché imposte;
- b.
- i diritti di mediazione pagati a terzi in relazione alla prima locazione di immobili;
- c.
- le spese usuali sul mercato per l’amministrazione degli immobili da parte di terzi;
- d.
- le spese per gli immobili, in particolare le spese di manutenzione e di esercizio, compresi spese di assicurazione, tributi di diritto pubblico e spese per prestazioni di servizi e servizi infrastrutturali, sempre che siano usuali sul mercato e non siano sostenute da terzi;
- e.
- gli onorari dei periti indipendenti incaricati delle stime nonché di eventuali altri esperti per gli accertamenti svolti nell’interesse degli investitori;
- f.
- le spese di consulenza e procedurali in relazione alla tutela generale degli interessi del fondo immobiliare e dei suoi investitori.6
2terSe il contratto del fondo lo prevede espressamente, la direzione di un fondo immobiliare può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività, sempre che non siano esercitate da terzi:
- a.
- l’acquisto e la vendita di beni fondiari sulla base del prezzo di acquisto o di vendita;
- b.
- la costruzione di immobili, in caso di rinnovo e trasformazione sulla base dei costi di costruzione;
- c.
- l’amministrazione di immobili sulla base dei proventi lordi annuali della locazione.7
3Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panoramica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell’importo massimo e del calcolo.
4L’utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma comprese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.
5La direzione del fondo, il gestore di patrimoni collettivi e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell’attività di distribuzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
4 Introdotta dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
5 Abrogata dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
6 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
7 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 38 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1Agli investitori si possono addebitare:
- a.
- le spese accessorie forfettarie che insorgono al momento dell’emissione, del riscatto o della permuta di quote per la compravendita degli investimenti;
- b.
- una commissione per sottoscrizioni, trasformazioni o rimborsi al distributore per coprire le spese legate alla distribuzione.
2Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commissioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 39 Organi di pubblicazione
(art. 26 cpv. 3 LICol)1
1Nel prospetto del fondo d’investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla legge e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori. Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.2
2Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all’obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 40 Classi di quote
(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)
1Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.
2I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest’ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un’altra classe.
3La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all’articolo 27 della legge.
4L’articolo 112 capoverso 3 lettere a–c si applica per analogia.
5Le quote o le classi di quote di un exchange traded fund (ETF) svizzero devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata. Se un investimento collettivo di capitale estero, approvato per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, è un ETF, almeno le quote o le classi di quote offerte in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata.1
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 41 Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti
(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)
1La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo di investimento, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica del contratto del fondo. Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell’esame e dell’accertamento della conformità legale da parte della FINMA.1
1bisLa FINMA può ammettere eccezioni all’obbligo di pubblicazione per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale.2
2Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.
2bisNell’approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le modifiche delle disposizioni di cui all’articolo 35a capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.3
2terSe nell’approvare un contratto del fondo secondo l’articolo 35a capoverso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d’investimento è destinato ad essere offerto all’estero e4
3La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 42 a 50
…
1 Abrogati dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 51 SICAV con gestione autonoma e con gestione di terzi
(art. 36 cpv. 3 LICol)
1La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all’amministrazione. Conformemente all’articolo 36 capoverso 3 della legge, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
2La SICAV con gestione di terzi delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata. L’amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
3È fatto salvo l’articolo 64.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 52 Scopo
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)
La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli 26 e 34 della legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari (LIsFi).
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 RS 954.1
Art. 53 Patrimonio minimo
(art. 36 cpv. 2 LICol)
L’articolo 35 si applica per analogia al patrimonio minimo della SICAV.
Art. 54 Conferimento minimo
1All’atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.
2All’atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
3Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
4La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 55 Definizione ed entità dei mezzi propri
(art. 39 LICol)
1I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.
2Devono essere dedotti dai mezzi propri:
- a.
- la perdita a bilancio imputabile agli azionisti imprenditori;
- b.
- il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;
- c.
- i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione e il goodwill), ad eccezione del software.
3La SICAV con gestione autonoma calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 59 dell’ordinanza del 6 novembre 20191 sugli istituti finanziari (OIsFi).2
3bisLa SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 59 OIsFi. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.3
3terLa FINMA può esonerare dall’obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19344 sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi5 con sede in Svizzera.6
4Se delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 59 cpv. 4 OIsFi).7
5Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevolmente.8
6La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.
7La FINMA disciplina i dettagli.
1 RS 954.11
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
4 RS 952.0
5 RS 954.1
6 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
7 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 56 Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione
(art. 40 cpv. 4 LICol)
A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono pagare al momento dell’emissione, dedotte eventuali rimunerazioni e spese accessorie.
Art. 57
Art. 58 Emissione e riscatto di azioni
(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)
1Gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.
2Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:
- a.
- il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e
- b.
- il conferimento minimo è rispettato.
Art. 59 Investimenti in azioni proprie
(art. 42 cpv. 2 e art. 94 LICol)
Gli investimenti di un comparto in altri comparti della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.
Art. 60 Organi di pubblicazione
(art. 43 cpv. 1 lett. f LICol)
L’articolo 39 si applica per analogia.
Art. 61 SICAV con classi di quote
(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol)
1Sempre che gli statuti lo prevedano, con l’approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.
2L’articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell’approvazione dell’assemblea generale.
3Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un’altra dev’essere esposto nel prospetto.
Art. 62 Diritti di voto
(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)
1Gli azionisti hanno diritto di voto:
- a.
- sui comparti ai quali partecipano;
- b.
- sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.
2Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.
3La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.
Art. 62a Banca depositaria
(art. 44a LICol)
Alla banca depositaria si applicano per analogia l’articolo 15 capoverso 2 della presente ordinanza e l’articolo 53 OIsFi2.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 RS 954.11
Art. 62b Contenuto del regolamento di investimento
(art. 43 e 44 LICol)
1Il contenuto e l’approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la legge o lo statuto non disponga altrimenti.
2Con la convocazione dell’assemblea generale la SICAV informa gli azionisti, nella forma prescritta negli statuti, in merito:2
- a.
- alle modifiche del regolamento di investimento che la FINMA ha esaminato; e
- b.
- alle modifiche di cui la FINMA ha accertato la conformità legale.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Sezione 2: Organizzazione
Art. 63 Assemblea generale
(art. 50 e 94 LICol)
1Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.
2Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell’assemblea generale della SICAV o dei comparti.
3L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:
- a.
- non sia necessaria per legge;
- b.1
- tocchi i diritti degli azionisti; o
- c.
- non sia esclusivamente di natura formale.
4La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall’assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l’indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
5La disposizione sulle decisioni importanti dell’assemblea generale di una società anonima (art. 704 CO) non trova applicazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
2 Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Art. 64 Consiglio di amministrazione
(art. 51 LICol)
1Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
- a.
- l’adempimento delle attribuzioni di cui all’articolo 716a CO1;
- b.
- la definizione dei principi della politica di investimento;
- c.2
- la designazione della banca depositaria o di un istituto secondo l’articolo 44a capoverso 2 della legge;
- d.
- la creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano;
- e.3
- l’elaborazione del prospetto e del foglio informativo di base;
- f.
- l’amministrazione.
2I compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere delegati.
3In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell’amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l’approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance) possono essere delegati solo alla direzione.
4All’organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52 capoverso 1 e 53 OIsFi4.5
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
4 RS 954.11
5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 65 Delega di compiti
(art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol)
Gli articoli 32 e 35 LIsFi2 sono applicabili per analogia alla delega di compiti.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 RS 954.1
Art. 66
Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 67 Osservanza delle prescrizioni di investimento
(art. 53 e segg. LICol)
1Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.
2Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.
3I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.
4I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.
5Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.
Art. 68 Filiali e investimenti ammessi
(art. 53 e segg. LICol)
1Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l’investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.
2La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l’esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 69 Oggetto degli umbrella fund
(art. 92 e segg. LICol)
1Gli umbrella fund possono comprendere soltanto comparti del medesimo tipo di fondo.
2Si considerano tipi di fondo:
- a.
- i fondi in valori mobiliari;
- b.
- i fondi immobiliari;
- c.
- gli altri fondi per investimenti tradizionali;
- d.
- gli altri fondi per investimenti alternativi.
3Riguardo agli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le limitazioni e tecniche d’investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.
Sezione 2: Fondo in valori mobiliari
Art. 70 Investimenti ammessi
(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)
1Sono ammessi investimenti in:
- a.
- valori mobiliari ai sensi dell’articolo 71;
- b.
- strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 72;
- c.
- quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell’articolo 73;
- d.
- strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74;
- e.
- depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
2Non sono ammessi:
- a.
- investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;
- b.
- vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O sugli istituti finanziari del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 71 Valori mobiliari
(art. 54 LICol)
1Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
2Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.
3La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 72 Strumenti finanziari derivati
(art. 54 e 56 LICol)
1Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:
- a.
- sono basati su valori quali investimenti ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettere a–d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
- b.
- i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
- c.
- sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni:
- a.
- la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
- b.
- i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.
3L’impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L’impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l’impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.
4I warrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.
Art. 73 Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici)
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in fondi strategici se:
- a.
- i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi strategici;
- b.
- a questi fondi strategici si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l’organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l’emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrale e annuale;
- c.
- i fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede, dove sottostanno a una vigilanza mirata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera ed è garantita l’assistenza amministrativa internazionale.
2Esse possono investire al massimo:
- a.
- il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo strategico; e
- b.1
- il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non corrispondono alle direttive determinanti dell’Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), ma che equivalgono a tali direttive o a fondi in valori mobiliari svizzeri secondo l’articolo 53 della legge.
3Gli articoli 78–84 non si applicano agli investimenti in fondi strategici.
4Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici:
- a.2
- il regolamento del fondo e il prospetto devono contenere indicazioni sull’entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da effettuare, come pure dal fondo strategico;
- b.
- nel rapporto annuale deve essere indicata l’entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dall’investimento collettivo di capitale da effettuare e, dall’altro, dal fondo strategico.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 73a Strutture master e feeder
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
1Un fondo feeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all’articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l’85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master).
2Il fondo master è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondo feeder, non è a sua volta un fondo feeder e non detiene quote di un fondo feeder.
3Un fondo feeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.
4La FINMA disciplina i dettagli.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 74 Strumenti del mercato monetario
(art. 54 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:
- a.
- dalla Banca nazionale svizzera;
- b.
- dalla Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea;
- c.
- dalla Banca centrale europea;
- d.
- dall’Unione europea;
- e.
- dalla Banca europea per gli investimenti;
- f.
- dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
- g.
- da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
- h.
- da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell’Unione europea;
- i.
- da un ente di diritto pubblico;
- j.
- da un’impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- k.1
- da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 75 Liquidità
(art. 54 cpv. 2 LICol)
Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
Art. 76 Prestito di valori mobiliari ( securities lending ) e operazioni pensionistiche ( repo, reverse repo)
(art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.
2Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.
3Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.
Art. 77 Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo
(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)
1A carico del fondo in valori mobiliari:
- a.
- non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
- b.
- può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.
2I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
3Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
4Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo).
Art. 78 Ripartizione del rischio nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
(art. 57 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
2Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell’articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell’articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera e.
Art. 79 Ripartizione del rischio nel caso di averi a vista e a termine
(art. 57 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).
Art. 80 Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e derivati
(art. 57 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.
2Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera e.
3Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78–84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 82 capoverso 1 lettera b.
4Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti derivanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).
Art. 81 Limitazioni complessive
(art. 57 LICol)
1Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78–80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
2Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
3Le limitazioni di cui agli articoli 78–80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.
4Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.
5Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.
Art. 82 Eccezioni per i fondi indicizzati
(art. 57 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:
- a.
- il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione o di credito (indice del fondo) riconosciuto dalla FINMA; e
- b.
- l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato.
2Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.
3Per quanto riguarda l’osservanza del limite del 40 per cento previsto dall’articolo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.
Art. 83 Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall’ente pubblico
(art. 57 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:
- a.
- da uno Stato dell’OCSE;
- b.
- da un ente di diritto pubblico dell’OCSE;
- c.
- da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
2Con l’autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:
- a.
- gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
- b.
- il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario della medesima emissione;
- c.
- il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione della FINMA e indicare inoltre gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo;
- d.
- il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.
3La FINMA concede l’autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.
4Per quanto riguarda l’osservanza del limite del 40 per cento di cui all’articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.
Art. 84 Limitazione della partecipazione a un solo emittente
(art. 57 cpv. 2 LICol)
1Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
2La FINMA può consentire un’eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.
3La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:
- a.
- il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
- b.
- il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all’articolo 73.
4La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
5Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
Art. 85 Obblighi speciali di informazione nel prospetto
(art. 75 LICol)
1Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati occorre spiegare se tali operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come garanzia di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
2Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo o la SICAV può investire il patrimonio del fondo principalmente in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 82).
3Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se, a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate, il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità o un effetto leva.
Sezione 3: Fondi immobiliari
Art. 86 Investimenti ammessi
(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)
1Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.1
2Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bis su indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:2
- a.
- gli edifici abitativi;
- b.
- gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
- c.
- le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
- d.
- la proprietà per piani;
- e.
- il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
- f.
- i beni fondiari in diritto di superficie.
2bisI beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.3
3Sono ammessi come ulteriori investimenti:
- a.
- le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;
- b.
- le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge;
- c.
- le quote di altri fondi immobiliari (compresi i Real Estate Investment Trusts) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge;
- d.
- i valori immobiliari esteri ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera d della legge.
4I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizzazione edilizia.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 87 Ripartizione del rischio e limitazioni
(art. 62 LICol)
1I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
2Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.
3Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:
- a.
- terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;
- b.1
- beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 30 per cento;
- c.
- cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;
- d.
- quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.
4Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 40 per cento del patrimonio del fondo.2
5La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 88 Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in ambito di comproprietà abituale
(art. 59 cpv. 2 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.
2Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione ai sensi dell’articolo 647 capoverso 1 del Codice civile1, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a–651 CC.
3Il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.
4Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell’investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.
Art. 89 Impegni; valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso e mezzi disponibili a breve scadenza
(art. 60 LICol)
1Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall’andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.
2Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.
3Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali1 e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l’articolo 96 capoverso 1.
1 Con la trasformazione dell’ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d’oggetto.
Art. 90 Garanzia di progetti di costruzione
(art. 65 LICol)
Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.
Art. 91 Strumenti finanziari derivati
(art. 61 LICol)
Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 91a Persone vicine
(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)
1Sono considerate persone vicine in particolare:
- a.
- la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
- b.
- i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV;
- c.
- il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collaboratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobiliari;
- d.
- la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobiliari;
- e.
- i periti incaricati delle stime;
- f.
- le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobiliare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari;
- g.
- le amministrazioni immobiliari incaricate dell’amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali amministrazioni immobiliari;
- h.
- le persone delle società menzionate nelle lettere a–g che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 della legge.
2Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate persone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell’affare in questione
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 92 Valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione
(art. 64 LICol)
1I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.1
2Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.
3In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:
- a.
- la stima esistente non risale a più di tre mesi; e
- b.
- le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.2
4La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un’alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 93 Valutazione dei beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo di capitale
(art. 64 LICol)1
1Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.
2La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.
3I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.
4Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 94 Verifica e valutazione dei progetti di costruzione
(art. 64 e 65 LICol)1
1La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.
2Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 95 Obbligo di pubblicazione
(art. 67 LICol)1
1La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.2
2Nel caso di fondi immobiliari, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni giuridiche determinanti sulla borsa.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 96 Competenze speciali
(art. 65 LICol)
1In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell’articolo 65 capoverso 2 della legge, l’onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.1
1bisPer tutelare la liquidità l’onere può essere aumentato temporaneamente ed eccezionalmente alla metà del valore venale se:
- a.
- il regolamento del fondo lo prevede; e
- b.
- gli interessi degli investitori rimangono tutelati.2
1terLa società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bis nel quadro della verifica del fondo immobiliare.3
2Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell’edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 97 Emissione di quote di fondi immobiliari
(art. 66 LICol)
1L’emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.
2La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:
- a.
- il numero pianificato di nuove quote da emettere;
- b.
- il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori;
- c.
- il metodo di emissione del diritto di opzione.
3I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.
Art. 98 Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari
(art. 66 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell’esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:
- a.1
- gli investitori lo esigono in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo all’atto della disdetta;
- b.
- tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Sezione 4: Altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi
Art. 99 Investimenti ammessi
(art. 69 LICol)
1Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente:
- a.
- i valori mobiliari;
- b.
- le quote di investimenti collettivi di capitale;
- c.
- gli strumenti del mercato monetario;
- d.
- i depositi a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi;
- e.
- i metalli preziosi;
- f.
- gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti, valute, metalli preziosi, commodities o simili;
- g.
- i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, valute, metalli preziosi, commodities o simili.
2Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti come commodities, materie prime e i corrispondenti titoli di materie prime.1
3Gli investimenti ai sensi dell’articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.
4L’articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 100 Tecniche d’investimento e limitazioni
(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)
1Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:
- a.
- assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
- b.1
- costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
- c.
- assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
- d.
- effettuare vendite allo scoperto.
2Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:
- a.
- assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
- b.2
- costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
- c.
- assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
- d.
- effettuare vendite allo scoperto.
3Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
Art. 101 Deroghe
(art. 69–71 LICol)
In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di:
- a.
- investimenti ammessi;
- b.
- tecniche di investimento;
- c.
- limitazioni;
- d.
- ripartizione del rischio.
Art. 102 Indicazione del rischio
(art. 71 cpv. 3 LICol)
1L’indicazione di rischi speciali (clausola d’avvertimento) necessita dell’approvazione della FINMA.
2La clausola d’avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo, del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi1 e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dalla FINMA.2
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Sezione 1: Banca depositaria
Art. 102a Organizzazione
(art. 72 LICol)
1La banca depositaria deve avere un’organizzazione idonea all’adempimento dei suoi compiti e occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
2Per svolgere la sua attività quale banca depositaria, essa dispone di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 103 Obbligo di informazione
(art. 72 cpv. 2 LICol)
La banca depositaria comunica alla società di audit le persone dirigenti incaricate dei compiti della banca depositaria.
Art. 104 Compiti
(art. 73 LICol)
1La banca depositaria ha i seguenti compiti:
- a.
- è responsabile della tenuta del conto e del deposito degli investimenti collettivi di capitale, ma non può può disporre autonomamente del loro patrimonio;
- b.
- garantisce che negli affari che si riferiscono al patrimonio dell’investimento collettivo di capitale il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali;
- c.
- informa la direzione del fondo o l’investimento collettivo di capitale qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato;
- d.
- tiene le necessarie registrazioni e i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali custoditi dei singoli investimenti collettivi di capitale;
- e.
- per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia verifica la proprietà della direzione del fondo o dell’investimento collettivo di capitale e tiene registrazioni in merito.1
2Nel caso dei fondi immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l’amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.
3Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 105 Cambiamento di banca depositaria; termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti
(art. 74 LICol)
1L’articolo 41 si applica per analogia al cambiamento della banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale.
2La decisione di cambiamento della banca depositaria è pubblicata senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.
Art. 105a Compiti in caso di delega della custodia
(art. 73 cpv. 2 e 2bis LICol)
Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:2
- a.
- disponga di un’organizzazione d’esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
- b.
- sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicurato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
- c.
- custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
- d.
- rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l’adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Sezione 2: ...
Art. 106 a 107
…
1 Abrogati dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 107a
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 107b a 107e
…
1 Introdotti dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogati dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Sezione 3: Statuto degli investitori
Art. 108 Pagamento; incorporazione di quote
(art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)
1Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche.2
2Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell’investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO3), senza valore nominale, nominative e che devono essere strutturate quali titoli all’ordine (art. 967 e 1145 CO).4
3I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.
4L’emissione di quote frazionate è permessa solo per i fondi di investimento.
1 RS 952.0
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 109 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento
(art. 79 LICol)
1Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all’anno.
2La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per:
- a.
- gli investimenti che non sono quotati e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- b.
- gli investimenti ipotecari;
- c.
- gli investimenti in private equity.
3Il regolamento del fondo, il prospetto e il foglio informativo di base devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.1
4Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.
5Nel regolamento del fondo, la direzione del fondo e la SICAV possono prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell’interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere resi noti nel regolamento del fondo. La FINMA approva l’introduzione di un gating nel regolamento del fondo.2
6La decisione relativa alla dilazione o al gating e alla sua soppressione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.3
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
2 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 110 Dilazione del rimborso
(art. 81 LICol)
1Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:
- a.
- un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
- b.
- è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
- c.
- le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
- d.
- numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.
2La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.
Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto
Art. 112 Comparti
(art. 92–94 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l’investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.
2Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.
3La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:
- a.
- le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione;
- b.
- le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
- c.
- gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni;
- d.
- soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.
4Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.
5L’articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.
Art. 113
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento
Art. 114 Condizioni della ristrutturazione
(art. 92 e 95 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:
- a.
- la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
- b.
- i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
- c.1
- i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne i seguenti requisiti:
- 1.
- la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti alla politica di investimento,
- 2.
- l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti,
- 3.
- il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti, come diritti di mediazione, tasse e tributi, che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori,
- 4.
- la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
- d.
- il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
- e.
- non ne risultano spese né per il fondo di investimento o per il comparto, né per gli investitori.
3La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
2 Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 115 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale
(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.
2Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:
- a.
- l’informazione degli investitori;
- b.
- gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.
3La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
4La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.
1 Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 115a Trasferimento patrimoniale, trasformazione e scissione
Gli articoli 114 e 115 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV nonché alla scissione e alla trasformazione di un investimento collettivo di capitale aperto.
1 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Art. 116 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale
(art. 96 e 97 LICol)
1L’investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:
- a.
- la direzione del fondo o la banca depositaria ha dato la disdetta;
- b.
- gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.
2L’investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.
3La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l’autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.
4Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.
5La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.
Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi
Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
Art. 117 Scopo
(art. 98 cpv. 1 LICol)
1La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi2 o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.3
2Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l’orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all’articolo 121.
3A questo scopo essa può:
- a.
- riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese;
- b.
- per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 RS 954.1
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 118 Accomandatari
(art. 98 cpv. 2 LICol)
2Se la società ha un unico accomandatario, quest’ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.
3Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.
1 Abrogato dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 119 Contratto di società
(art. 9 cpv. 3 e 102 LICol)1
1Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.
2Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un’esecuzione ineccepibile dell’attività e garantiscono l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione del mandato.
3Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:
- a.
- il contratto di società lo preveda;
- b.
- la partecipazione provenga dal loro patrimonio privato; e
- c.
- la partecipazione sia sottoscritta al momento del lancio.
4Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua ufficiale. La FINMA può ammettere un’altra lingua in singoli casi.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 120 Capitale di rischio
(art. 103 cpv. 1 LICol)
1Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell’aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.
2Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:
- a.
- capitale proprio;
- b.
- capitale di terzi;
- c.
- forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.
Art. 121 Altri investimenti
(art. 103 cpv. 2 LICol)
1Sono ammessi in particolare:
- a.1
- i progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali;
- b.
- gli investimenti alternativi;
- c.2
- ulteriori investimenti, in particolare investimenti in immobili o infrastrutture;
- d.3
- forme miste di tutti gli investimenti possibili secondo gli articoli 120 e 121.
2Il contratto di società disciplina i dettagli.
3 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:
- a.
- all’accomandatario;
- b.4
- alle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione; o
- c.
- agli investitori.5
4L’accomandatario, le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale possono riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederli se:
- a.
- la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita dei valori immobiliari e infrastrutturali e del costo delle operazioni è confermata da un perito indipendente incaricato delle stime; e
- b.
- l’assemblea dei soci ha approvato l’operazione.6
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Introdotta dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Introdotta dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso
Art. 122 Scopo
(art. 110 LICol)
1La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un’attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi1.2
2La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d’investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.
1 RS 954.1
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 122a Conferimento minimo
(art. 110 cpv. 2 LICol)
1All’atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.
2Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
3La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 122b Azioni proprie degli organi
(art. 110 cpv. 2 LICol)
Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:
- a.
- 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
- b.
- ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
- c.
- ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
- d.
- ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
- e.
- ⅛per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
Art. 123 Investimenti ammessi
Art. 124 Organi di pubblicazione
(art. 112 LICol)
L’articolo 39 si applica per analogia.
Art. 125 Rimborso coatto
(art. 113 cpv. 3 LICol)
L’articolo 111 si applica per analogia.
Art. 126 Modifica degli statuti e del regolamento di investimento
(art. 115 cpv. 3 LICol)
La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall’assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l’indicazione degli uffici dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri
Capitolo 1: Approvazione
Art. 127 Designazione dell’investimento collettivo di capitale estero
(art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)1
La FINMA può prescrivere un complemento esplicativo, se la designazione di un investimento collettivo di capitale estero dà o può dare adito a inganno o confusione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
Art. 127a Pubblicità di investimenti collettivi di capitale esteri
(art. 120 cpv. 1 e 4 LICol)
La pubblicità di investimenti collettivi di capitale esteri comporta gli obblighi di cui all’articolo 120 capoversi 1 e 4 della legge.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento
(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)
1La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo, il cui investimento collettivo di capitale ha l’approvazione per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, deve provare di aver concluso:
- a.
- un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo;
- b.
- un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2La banca depositaria deve provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
3Per l’offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:
- a.
- i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 e del rappresentante ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
- b.
- le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera;
- c.
- l’obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell’organizzazione dell’investimento collettivo di capitale estero.
4La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 128a Obblighi del rappresentante
(art. 124 cpv. 2 LICol)
1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un’organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 124 della legge.
2La FINMA disciplina i dettagli concernenti l’organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.2
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 129 Procedura semplificata e accelerata
(art. 120 cpv. 3 LICol)
La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un’autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Art. 129a Eccezioni
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari (LSerFi) nell’ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 120 capoverso 2 lettera d della legge.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 RS 950.1
Art. 129b Piani di partecipazione del personale
(art. 120 cpv. 5 LICol)
Sono considerati piani di partecipazione del personale i piani di partecipazione dei lavoratori secondo l’articolo 5 OIsFi2.
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 RS 954.11
Art. 130 Caducità dell’approvazione
(art. 15 e 120 LICol)
L’approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge decade se l’autorità di vigilanza del Paese di origine dell’investimento collettivo di capitale ritira l’approvazione.
Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
1Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.
2La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
3In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
4Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 20.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 131a Obblighi del rappresentante nell’offerta di quote a investitori qualificati
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Il rappresentante assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale estero.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 132 Assicurazione di responsabilità civile professionale
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Il rappresentante conclude un’assicurazione di responsabilità civile professionale, adeguata alla sua attività commerciale, pari ad almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo o la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell’articolo 131.
Art. 133 Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione
(art. 75–77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)1
1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale o in inglese. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un’altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.2
2Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:
- a.
- il Paese di origine dell’investimento collettivo di capitale;
- b.
- il rappresentante;
- c.
- l’ufficio di pagamento;
- d.3
- il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali.
2bisSe al posto del foglio informativo di base si utilizza un documento estero equivalente secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 6 novembre 20194 sui servizi finanziari (OSerFi), le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere contenute in un allegato al foglio informativo di base.5
3Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all’articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.6
4Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.
5Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri offerti esclusivamente a investitori qualificati.7
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
2 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
4 RS 950.11
5 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Titolo 5: Verifica e vigilanza
Capitolo 1: Verifica
Art. 134 Verifica della banca depositaria
(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
1La società di audit della banca depositaria verifica se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
2Se constata una violazione della legislazione sulla vigilanza o delle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, la società di audit della banca depositaria ne informa la FINMA e la società di audit della direzione del fondo o della società d’investimento a capitale variabile (SICAV).
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
Art. 135 Rapporto di audit
(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
1La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
2Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
3Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:
- a.
- alla direzione del fondo o alla SICAV;
- b.
- alla FINMA;
- c.
- alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.
4La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell’ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.
5Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
2 RS 956.1
Art. 136
…
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 137 Verifica dei conti annuali
(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol)
1La verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale prevede la verifica delle indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a–h e 90 della legge.
2Nell’ambito della verifica dei conti annuali delle persone menzionate nell’articolo 126 capoverso 1 della legge, dei fondi di investimento amministrati nonché di ogni società immobiliare appartenente al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare, la FINMA può disciplinare i dettagli riguardanti la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e i destinatari del rendiconto nonché lo svolgimento della verifica.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
Art. 138 a 140
…
1 Abrogati dall’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Capitolo 2: Vigilanza
Art. 141 Proseguimento dell’investimento collettivo di capitale
(art. 96 LICol)
1Se il proseguimento dell’investimento collettivo di capitale è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.
2Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.
3Se il proseguimento della SICAV è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest’ultima.
Art. 142 Forma dei documenti da inoltrare
(art. 1 e 144 LICol)
1La FINMA può stabilire la forma per l’invio segnatamente:
- a.
- delle istanze di autorizzazione e approvazione secondo gli articoli 13 e 15 della legge come pure dei relativi documenti;
- b.
- dei prospetti e dei fogli informativi di base;
- c.
- della comunicazione di mutamenti secondo l’articolo 16 della legge come pure dei relativi documenti;
- d.
- dei rapporti annuali e semestrali.1
2Essa può designare un terzo quale destinatario dell’invio.
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie
Art. 143
Art. 144 Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2019
(art. 95 cpv. 4 lett. b LSerFi)
1Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare per due anni secondo le prescrizioni dell’allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 20132 e dell’allegato 3 nella versione del 15 luglio 20113.
2Se sono utilizzate secondo l’allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011, le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell’evoluzione dei valori dell’investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell’anno successivo.
3Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi, le SICAV e le SAcCol sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.
4Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).
5Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare per due anni secondo le prescrizioni dell’articolo 4 nella versione del 1° marzo 20134.
6L’obbligo di informare gli investitori secondo l’articolo 6a deve essere adempiuto al primo contatto con il cliente, ma in ogni caso entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
1 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
2RU 2013 607
3RU 2011 3177
4RU 2013 607
Art. 144a e 144b
…
1 Introdotti dal n. I dell’O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Abrogati dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 144c
…
1 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 145 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.